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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1174 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Cecere, come da C.F._2
procura in atti;
-attori-
E
(già denominata , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t. (C.F., P. IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca P.IVA_1
Bonito, come da procura in atti;
-convenuta con riconvenzionale -
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16 ottobre 2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio la società deducendo : Controparte_3
- di essere proprietari, in virtù di atto pubblico per Notar del 03.04.1980, delle Per_1
particelle di terreno n. 893 (già 540) e n. 895 (già 563) censite al Foglio 2 del Comune di
Venticano (AV) e situate alla località Ponterotto;
1 - di avere alienato, con atto pubblico a rogito del Notar di Benevento del 25.05.1994, a Per_2
la piena proprietà di una piccola zona di terreno sita in Venticano, sempre alla CP_4
località Ponterotto, censita al foglio 2, p.lla 564 (attualmente p.lla 813) e, contestualmente, di aver costituito una servitù di passaggio, pedonale e carrabile della larghezza di 3 metri, lunga circa 80 metri, con inizio dalla via comunale Ponterotto, attraverso le sopra richiamate particelle di loro proprietà, n. 893 (già 540) e n. 895 (già 563), lungo il confine con le particelle nn. 217 e 218 di proprietà di fino a giungere alla attuale Parte_3
part.lla 813 (già 564) compravenduta;
- che , acquirente della zona di terreno innanzi individuata, con successivo atto CP_4
di compravendita del 15.4.2011, aveva ceduto a la nuda proprietà della Parte_4
casa per civile abitazione costruita sul terreno di cui sopra, con annessa corte di pertinenza, sita in Venticano (AV) alla via Ponterotto snc, frazione Castello del Lago, e contestualmente aveva costituito l'usufrutto sul bene medesimo a favore di e Parte_5 CP_5
(riportati in catasto al foglio 2, p.lla 813);
[...]
- che sulla porzione di terreno, oggetto di servitù pedonale e carrabile, delimitata con un muro in calcestruzzo armato ed una sopraelevata recinzione in ferro zincato, erano state effettuate negli anni 2012 e 2015 opere finalizzate all'allacciamento dell'energia elettrica a favore dell'abitazione dei;
Parte_4
- che, in particolare, all'inizio della predetta stradina vi era la presenza di una cabina di derivazione della linea elettrica;
- che l'assenza di cavi elettrici sospesi faceva presumere che erano stati effettuati dei lavori di interramento di tubi corrugati, atti all'attraversamento di materiale elettrico, con relativi pozzetti ispettivi in calcestruzzo;
- che alla fine della stradina medesima, sempre nella proprietà attorea, era stato installato anche un contenitore per contatori;
- che a seguito di un recente scavo ispettivo, ad una profondità di circa 60 cm dal piano di campagna, erano stati ritrovati, nella proprietà degli attori, in adiacenza alla stradina sopra richiamata, due plinti in cemento armato;
- che la realizzazione di queste opere nella proprietà degli attori era avvenuta in assenza di qualsivoglia autorizzazione dei proprietari del fondo, e dunque era illegittima, in quanto aveva compromesso lo stato della servitù de qua: era stato rilevato, tra l'altro, un avvallamento longitudinale, probabilmente dovuto all'assestamento degli scavi di interro, con manifesto miscuglio di materiale inerte e terreno;
2 - che le opere realizzate abusivamente gravavano, di fatto, sull fondo di proprietà degli attori di una servitù sine titulo;
- che sulla stradina sopra richiamata insisteva solo ed esclusivamente una servitù di passaggio pedonale e carrabile, e che non era stata mai costituita alcuna servitù di elettrodotto e gasdotto, né il terreno medesimo era stato mai attraversato da condutture elettriche o di gas fino agli anni 2011/2012;
- che non sortiva alcun effetto l'invito bonario alla eliminazione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi inoltrato a , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., in data 07-07-2016 a mezzo dello studio legale Izzo;
- che, inoltre, alcuna risposta ottenevano gli attori anche in merito alla richiesta di accesso agli atti formulata a mezzo pec in data 21-11-2019 a proprio al fine di Controparte_1
conoscere le eventuali richieste di permessi e/o autorizzazioni ad eseguire i detti lavori;
- che a seguito di un ulteriore sollecito inoltrato a in data 19-6-2020, rimasto Controparte_1 anch'esso privo di riscontro, si vedevano costretti ad esperire, in data 27-11-2020, la procedura di mediazione, conclusasi negativamente per la mancata partecipazione della convenuta;
- che risultava palese la responsabilità di , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
per aver provveduto alla installazione di un elettrodotto nella proprietà degli attori senza averne alcun titolo, e senza che vi fosse alcuna autorizzazione da parte degli attori medesimi;
- che la installazione del detto elettrodotto nella proprietà attorea, oltre ad essere abusiva e illegittima, aveva comportato danni alla stradina medesima rendendola sostanzialmente non più percorribile, oltre che per l'interramento dei tubi nel sottosuolo per tutta la lunghezza della stradina, con conseguente avvallamento longitudinale, anche per la presenza di diversi tombini e di due plinti, realizzati questi ultimi tra l'altro sempre nella proprietà attorea ma oltre la delimitazione della stradina oggetto di servitù carrabile.
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio la società rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù di elettrodotto a carico del fondo di loro proprietà, identificato in catasto al foglio 2 particelle n. 893 (già 540) e 895 (già 563) in favore della
, con contestuale ordine alla convenuta di rimozione di tutte le opere realizzate Controparte_1 per la costruzione dell'elettrodotto, e di ripristino dello status quo ante.
-condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti per le opere eseguite nel fondo di loro proprietà nonché per il deprezzamento dello stesso, con vittoria di spese.
3 Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. n.28/2010, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto la rimozione di manufatti insistenti su immobili, e pertanto rientranti nella materia dei diritti reali, nonchè la nullità della citazione, in quanto dagli atti non risultava correttamente individuata l'epoca in cui sarebbe stato installato, illegittimamente, l'elettrodotto per cui è causa. Nel merito, deduceva che gli attori avevano condiviso e concordato con la convenuta e con il sig.
[...]
il lavoro interrato eseguito per il potenziamento della linea elettrica, per cui era Parte_5 infondato l'assunto degli attori secondo il quale l'installazione della linea elettrica interrata era da considerare abusiva o illegittima, essnedo invece frutto di un accordo perfezionatosi per facta concludentia
La spiegava al contempo domanda riconvenzionale con la quale chiedeva Controparte_1
dichiararsi e pronunciarsi sentenza costitutiva di servitù di elettrodotto in suo favore, a fronte del pagamento dell'indennità dovuta per legge, secondo il tracciato della linea elettrica interrata esistente, con il conseguente diritto a mantenere in loco le opere lungo il tracciato esistente.
Eccepiva infine l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per mancata prova del quantum, oltre che la prescrizione estintiva ex articolo 2947 c.c. del diritto risarcitorio vantato dali attori, e di ogni altra pretesa e/o diritto a qualsiasi indennità per l'abusiva occupazione stante il lunghissimo tempo intercorso dall'installazione della linea elettrica, considerato che il palo era stato installato da oltre un venetennio. .
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., era espletata una CTU, con l'ausilio dell'ing.
, al fine di valutare l'eventuale deprezzamento del valore del fondo di cui alle Persona_3
particelle 893 e 895 del foglio 2 del Comune di Venticano derivante dalla realizzazione delle opere installate dalla convenuta.
Depositata la consulenza tecnica del CTU e ritenuta superflua l'ulteriore attività istruttoria richiesta, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 16/10/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare si osserva che il difensore degli attori, in data 21 giugno 2021, ha depositato il verbale del 27 novembre 2020 -non contestato dalla relativo alla mancata Controparte_1
adesione della convenuta alla procedura di mediazione. Risulta pertanto soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
Sempre in via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta ai sensi degli artt.163 n.4 e 164 c.p.c.
4 Tale ultimo articolo, infatti, commina la sanzione della nullità della citazione nell'ipotesi in cui sia omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda oppure ne sia assolutamente incerto l'oggetto.
Ebbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo (di cui occorre tenere conto, secondo quanto disposto, tra le altre, dalla sentenza della Cass. Civ. sez. II n.1681 del 29 gennaio
2015) non vi è dubbio che parte attrice abbia rappresentato, in maniera sufficientemente precisa,
l'azione spiegata nonché i fatti su cui la stessa si basa, consentendo in tal modo alla controparte di apprestare adeguatamente le proprie difese.
Venendo ora al merito della controversia il Tribunale ritiene che la domanda volta all'accertamento dell'inesistenza sul fondo attore della servitù di elettrodotto in favore della ed Controparte_3
alla rimozione della linea elettrica interrata merita accoglimento.
Ed invero, parte attrice si duole della realizzazione, nel fondo di sua proprietà, in adiacenza alla stradina ove viene esercitata la servitù di passaggio innanzi delineata, di due plinti in cemento armato, in assenza di qualsivoglia autorizzazione.
Ora, la realizzazione di tali opere è stata effettivamente riscontrata dal CTU ing. il Persona_3 quale ha osservato: “sulle particelle 893 e 895 lungo il confine con l'area PIP grava una servitù di passaggio costituita in atto del Notaio di Benevento del 25.05.1994 con il quale gli attori Per_2 alienavano una porzione dell'attuale particella 895 alla SI . Venendosi a CP_4
costituire un lotto intercluso (oggi particella 813) si rendeva necessario costituire una servitù di passaggio larga 3m e lunga circa 80m per consentire l'accesso alla suddetta particella dalla strada comunale via Ponterotto. Va precisato che ad oggi la particella 813 non è più interclusa essendo raggiunta da nuova viabilità pubblica. ….Lungo il tratto di terreno gravato dalla servitù
[...]
provvedeva a potenziare una linea elettrica su pali esistente mediante posa Controparte_2 interrata di nuova tubazione corrugata e relativo cablaggio. Lo scavo realizzato al centro dell'area gravata da servitù era largo circa 30cm e profondo circa 60 cm (in accordo con quanto sancito dagli standard dettati dalla norma CEI 11-17) e deducibili dalle fotografie allegate alla produzione di parte. …L'intervento d'interramento ha interessato un tratto di terreno lungo circa 75m.
Durante il sopralluogo del 21.04.2022, svolto alla presenza dei CTP di parte attrice e parte convenuta, è stato possibile osservare che sui luoghi sono presenti due plinti di fondazione della vecchia linea aerea abbandonata a seguito dell'interramento della nuova linea a bassa tensione.
E' stata riscontrata, inoltre, la presenza di pozzetti prefabbricati in cls vibrato posizionati lungo il muro a confine con l'area PIP. Detti pozzetti sono stati aperti e ispezionati riscontrando la
[... presenza di cavi elettrici non riconducibili alla linea di bassa tensione installata dalla
[..
[...] si tratta di pozzetti costruiti per eventuali usi privati. Lungo il tracciato della Controparte_6
linea interrata non sono stati rinvenuti pozzetti, pertanto si deriva che la nuova linea parte direttamente dalla cabina armadio e attraversa il muretto in cls a confine con l'area PIP.” (pagg.
3, 5 e 6 dell'elaborato).
Ebbene, la realizzazione di tali opere deve essere ricondotta alla fattispecie della servitù di elettrodotto disciplinata dall'art.1056 c.c. nonché dal “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” Regio Decreto n.1775 del 1933.
Trattasi di una servitù prediale coattiva finalizzata a consentire alla collettività, gravando sul fondo di proprietà privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica, per la cui imposizione è però necessario apposito atto costitutivo di natura negoziale o, in mancanza di contratto, una sentenza giudiziale e, nei casi stabiliti dalla legge, l'emanazione di un atto amministrativo.
Ed infatti, con riguardo alla realizzazione di linea elettrica, che non implichi l'acquisto della proprietà del suolo, ma richieda soltanto l'imposizione coattiva di servitù di elettrodotto, l'effettiva ed irreversibile utilizzazione senza titolo del fondo altrui può implicare la compressione delle facoltà di godimento del proprietario, con costituzione di dette servitù, secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva, solo se l'ente abbia ottenuto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea stessa (artt. 108 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e 9 del D.P.R. 18 marzo
1965, n. 342), atteso che tale autorizzazione condiziona la qualificabilità dell'opera come opera pubblica e, quindi, anche la configurabilità nel suddetto comportamento di una condotta esplicativa di potestà amministrativa.
Ne deriva che in difetto di autorizzazione, il comportamento medesimo si traduce in una mera attività materiale lesiva del diritto dominicale, con i connotati dell'illecito permanente, con la conseguenza che il privato può insorgere con domanda di rimozione degli impianti e riduzione in pristino, ovvero con azione di risarcimento del danno, la cui prescrizione decorre solo dalla cessazione dell'abusiva occupazione, che segna l'esaurirsi dell'illecito permanente (Cass. n.
6954/1988). In particolare, l'apprensione sine titulo di un fondo di proprietà privata, occorrente per l'impianto di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro preesistente, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non via sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali in re aliena, ma configura un illecito a carattere
6 permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto o cessi il suo esercizio o sia costituita regolare servitù mediante sentenza del giudice ordinario sempre che, in quest'ultimo caso, l'impianto ed il suo esercizio siano stati autorizzati dall'autorità competente.
Ora, applicando tali prinicipi al caso di specie, va evidenziato che agli atti di causa manca proprio l'autorizzazione alla imposizione della servitù sul fondo di proprietà degli attori, non risultando quest'ultima disciplinata da alcun atto autorizzativo, e non essendoci alcuna documentazione attestante un accordo tra le parti in tal senso. Conseguentemente, gli attori, quali proprietari del fondo, hanno piena facoltà di godere e disporre del proprio fondo senza che venga loro arrecato pregiudizio.
La convenuta va quindi condannata alla rimessione in pristino e all'eliminazione delle opere illecitamente eseguite, non sussistendo alcuna servitù di elettrodotto sul fondo per cui è causa.
E' infatti infondata la domanda riconvenzionale con la quale la convenuta ha chiesto pronunciarsi sentenza costituitiva della servitù di elettrodotto in quanto, per la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità ai sensi dell'art. 108 R.D. 1775/1933, che nel caso di specie manca, costituisce una condizione dell'azione ( Cassazione civile n. 4839/2021).
L'illecito che ci occupa ha, si ribadisce, natura di illecito permamente, per cui è infondata l'eccezione di prescrzione sollevata dalla convenuta atteso che nel caso di specie il termine di prescrizione decorre solo dalla cessazione dell'abusiva occupazione.
Il riconoscimento della illegittimità della posa in opera dei due plinti sul fondo di proprietà degli attori comporta quindi il riconoscimento, in favore di questi ultimi, del cd. danno da deprezzamento.
A tal fine, si è resa necessaria apposita CTU per la valutazione del deprezzamento del valore del suolo in connessione con la realizzazione delle opere abisivamente installate.
Il perito nominato ha al riguardo evidenziato quanto segue: “Il tracciato, che dalla strada comunale conduce al cancello della recinzione attorno alla particella 813, attraversa le particelle 893 e 895 che risultano gravate dalla servitù di passaggio. La costruzione di un cavidotto interrato e la presenza di due plinti (ubicati in un'area non interessata dalla servitù in quanto ad una distanza dal confine superiore ai tre metri) comportano una riduzione dell'uso del bene da parte del proprietario. A titolo di esempio il proprietario del terreno, pur nel rispetto della servitù di passaggio, potrebbe utilizzare la fascia di terreno interessata per costruire sottoservizi per sua utilità (raccolta acque piovane e convogliamento in cisterna, costruzione di un acquedotto interrato per irrigazione dei terreni ad uso agricolo ecc.). E' parere dello scrivente che la quantificazione del deprezzamento dei lotti di terreno è riconducibile al valore della servitù determinata con la
7 posa del cavidotto. Il valore di questa servitù può essere ricondotto ad una percentuale (30%) della servitù già esistente di passaggio. Pertanto occorre definire il valore della servitù di passaggio che non è stata mai predeterminata né è desumibile da indagini di mercato. Il valore di una servitù di passaggio è determinabile come la riduzione di valore che subirebbe il lotto di terreno, servito, se invece fosse intercluso. I coefficienti di riduzione del valore dei terreni se interclusi sono generalmente indicati intorno al 15%. Il lotto di terreno servito (p.lla 813 fg.2) ha una superficie pari a 800mq e su di esso è edificato un fabbricato adibito a civile abitazione con un'impronta misurata da satellite pari a 200mq. Quindi è possibile trattare la superficie netta del lotto (600mq) come aree esterne a servizio del fabbricato. La superficie omogeneizzata è valutata in base alle direttive dell'agenzia delle Entrate secondo il seguente schema. Quindi la superficie effettiva da quotare sarà pari al 10% applicato sui primi 200mq e il 2% per gli eccedenti 400mq per un totale di 28mq. Il valore normale del lotto di terreno V1 è dato dal prodotto tra il valore normale unitario
e la superficie espressa in metri quadrati omogeneizzata (28mq). Il valore normale unitario degli immobili residenziali è ricavato come valore medio della forchetta indicata dall'Osservatorio OMI riferita a Ville in normale stato di conservazione in zona rurale del Comune di Venticano. Valore normale unitario = 542,5€/mq Con questi parametri il valore del terreno servito assomma a V1 =
28mq * 542,50 = € 15190,00 Il deprezzamento che subirebbe il lotto di terreno, se fosse intercluso, andrebbe valutato come percentuale del 15% di V1. Detto valore è idoneo a definire quello della servitù di passaggio. Pertanto il valore della servitù di passaggio può essere stimato in € 2278,50.
Oggetto della presente stima non è però la servitù di passaggio ma la servitù creatasi con la costruzione del cavidotto il cui valore può essere determinato in ragione di un 30% del valore della servitù pregressa. Pertanto il deprezzamento dei lotti di terreno (Fg. n.2 P.lle 893 e 895) può essere stabilito come valore della servitù creata con la posa del cavidotto e quindi: Deprezzamento = 30% di 2278,50€ = 683,55€ E' parere dello scrivente che per meglio stimare il deprezzamento dei terreni di cui alle p.lle 893 e 895 bisogna considerare anche il costo per l'eliminazione dei due plinti di cemento. E' possibile far riferimento ad una recente sentenza di Cassazione (Cass. ord.
n.7972 del 11.03.2022) in cui si afferma che l'indennità non può essere parametrata solo al valore della superficie del terreno assoggettata a servitù di passaggio (nel caso specifico trattato dalla
Cassazione) ma deve tener conto “di ogni altro pregiudizio causato dal transito”. La Suprema
Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, costituisce un indennizzo dovuto da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo
8 esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù. Nel caso in esame il deprezzamento calcolato in precedenza va aumentato del costo necessario al ripristino dei luoghi per l'eliminazione dei plinti. Di seguito si riporta l'importo desunto da computo metrico estimativo per l'eliminazione delle opere realizzate (computo che si allega alla relazione): Rimozione dei plinti di fondazione esistenti € 1142,52 Il computo metrico estimativo è compilato utilizzando il prezziario Regione Campania 2022. Pertanto il valore del deprezzamento può essere quantificato in € 1826,07”. (cfr. pagg da 12 a 15 dell'elaborato peritale).
Il C.T.U. ha dunque quantificato, in maniera corretta e pienamente condivisibile, l'importo spettante agli attori a titolo di ristoro per il deprezzamento della superficie in € 1.826,07.
Pertanto, il danno da deprezzamento del fondo patito da e ammonta Parte_1 Parte_2
ad euro 1.826,07.
Non si ravvisano ulteriori danni meritevoli di risarcimento. Si osserva infatti che gli attori non hanno dedotto e specificato quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli in termini di minore utilizzo e sfruttamento del fondo e neppure si lamentano in maniera espressa dell'esistenza di danni al proprio fondo.
Né il danno di cui si discorre può essere liquidato in via equitativa: è infatti noto che l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; Cass.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011).
Più in particolare, e come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 127/2016), la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: l) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (Cass. 08 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre 2013, n. 25912).
Nella specie, parte attrice doveva provare sia l'an sia il quantum debeatur del lamentato danno. In mancanza di allegazione e di prova di tali elementi, non vi è dunque spazio per una liquidazione, tanto meno equitativa, del pregiudizio rivendicato.
9 Gli attori, in conclusione, hanno diritto alle rimessione in pristino del fondo di loro proprietà nonchè all'eliminazione delle opere illecitamente eseguite sullo stesso, non sussistendo alcuna servitù di elettrodotto sul fondo per cui è causa, nonché al risarcimento del cd. danno da deprezzamento nella misura di euro 1.826,07, come quantificato dal ctu.
Le spese processuali e quelle di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e nei confronti di in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rappresentante p.t., e sulla domanda riconvenzionale della convenuta, ogni altra diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di elettrodotto sul fondo di proprietà degli attori, distinto al Catasto Terreni del Comune di Venticano (AV) al foglio 2, particelle n. 893 (già 540) e
895 (già 563) a favore di e condanna la convenuta la rimozione di tutte le opere Controparte_1
realizzate per la costituzione del detto elettrodotto nella proprietà attorea e al ripristino dello status quo ante;
• condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, della somma di €
1.826,07 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
• rigetta la domanda riconvenzionale;
• condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso di avvocato, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase istruttoria ed euro 1701,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Luca Cecere ex art. 93 c.p.c.
• pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta.
Benevento, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1174 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Cecere, come da C.F._2
procura in atti;
-attori-
E
(già denominata , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t. (C.F., P. IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca P.IVA_1
Bonito, come da procura in atti;
-convenuta con riconvenzionale -
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16 ottobre 2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio la società deducendo : Controparte_3
- di essere proprietari, in virtù di atto pubblico per Notar del 03.04.1980, delle Per_1
particelle di terreno n. 893 (già 540) e n. 895 (già 563) censite al Foglio 2 del Comune di
Venticano (AV) e situate alla località Ponterotto;
1 - di avere alienato, con atto pubblico a rogito del Notar di Benevento del 25.05.1994, a Per_2
la piena proprietà di una piccola zona di terreno sita in Venticano, sempre alla CP_4
località Ponterotto, censita al foglio 2, p.lla 564 (attualmente p.lla 813) e, contestualmente, di aver costituito una servitù di passaggio, pedonale e carrabile della larghezza di 3 metri, lunga circa 80 metri, con inizio dalla via comunale Ponterotto, attraverso le sopra richiamate particelle di loro proprietà, n. 893 (già 540) e n. 895 (già 563), lungo il confine con le particelle nn. 217 e 218 di proprietà di fino a giungere alla attuale Parte_3
part.lla 813 (già 564) compravenduta;
- che , acquirente della zona di terreno innanzi individuata, con successivo atto CP_4
di compravendita del 15.4.2011, aveva ceduto a la nuda proprietà della Parte_4
casa per civile abitazione costruita sul terreno di cui sopra, con annessa corte di pertinenza, sita in Venticano (AV) alla via Ponterotto snc, frazione Castello del Lago, e contestualmente aveva costituito l'usufrutto sul bene medesimo a favore di e Parte_5 CP_5
(riportati in catasto al foglio 2, p.lla 813);
[...]
- che sulla porzione di terreno, oggetto di servitù pedonale e carrabile, delimitata con un muro in calcestruzzo armato ed una sopraelevata recinzione in ferro zincato, erano state effettuate negli anni 2012 e 2015 opere finalizzate all'allacciamento dell'energia elettrica a favore dell'abitazione dei;
Parte_4
- che, in particolare, all'inizio della predetta stradina vi era la presenza di una cabina di derivazione della linea elettrica;
- che l'assenza di cavi elettrici sospesi faceva presumere che erano stati effettuati dei lavori di interramento di tubi corrugati, atti all'attraversamento di materiale elettrico, con relativi pozzetti ispettivi in calcestruzzo;
- che alla fine della stradina medesima, sempre nella proprietà attorea, era stato installato anche un contenitore per contatori;
- che a seguito di un recente scavo ispettivo, ad una profondità di circa 60 cm dal piano di campagna, erano stati ritrovati, nella proprietà degli attori, in adiacenza alla stradina sopra richiamata, due plinti in cemento armato;
- che la realizzazione di queste opere nella proprietà degli attori era avvenuta in assenza di qualsivoglia autorizzazione dei proprietari del fondo, e dunque era illegittima, in quanto aveva compromesso lo stato della servitù de qua: era stato rilevato, tra l'altro, un avvallamento longitudinale, probabilmente dovuto all'assestamento degli scavi di interro, con manifesto miscuglio di materiale inerte e terreno;
2 - che le opere realizzate abusivamente gravavano, di fatto, sull fondo di proprietà degli attori di una servitù sine titulo;
- che sulla stradina sopra richiamata insisteva solo ed esclusivamente una servitù di passaggio pedonale e carrabile, e che non era stata mai costituita alcuna servitù di elettrodotto e gasdotto, né il terreno medesimo era stato mai attraversato da condutture elettriche o di gas fino agli anni 2011/2012;
- che non sortiva alcun effetto l'invito bonario alla eliminazione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi inoltrato a , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., in data 07-07-2016 a mezzo dello studio legale Izzo;
- che, inoltre, alcuna risposta ottenevano gli attori anche in merito alla richiesta di accesso agli atti formulata a mezzo pec in data 21-11-2019 a proprio al fine di Controparte_1
conoscere le eventuali richieste di permessi e/o autorizzazioni ad eseguire i detti lavori;
- che a seguito di un ulteriore sollecito inoltrato a in data 19-6-2020, rimasto Controparte_1 anch'esso privo di riscontro, si vedevano costretti ad esperire, in data 27-11-2020, la procedura di mediazione, conclusasi negativamente per la mancata partecipazione della convenuta;
- che risultava palese la responsabilità di , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
per aver provveduto alla installazione di un elettrodotto nella proprietà degli attori senza averne alcun titolo, e senza che vi fosse alcuna autorizzazione da parte degli attori medesimi;
- che la installazione del detto elettrodotto nella proprietà attorea, oltre ad essere abusiva e illegittima, aveva comportato danni alla stradina medesima rendendola sostanzialmente non più percorribile, oltre che per l'interramento dei tubi nel sottosuolo per tutta la lunghezza della stradina, con conseguente avvallamento longitudinale, anche per la presenza di diversi tombini e di due plinti, realizzati questi ultimi tra l'altro sempre nella proprietà attorea ma oltre la delimitazione della stradina oggetto di servitù carrabile.
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio la società rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù di elettrodotto a carico del fondo di loro proprietà, identificato in catasto al foglio 2 particelle n. 893 (già 540) e 895 (già 563) in favore della
, con contestuale ordine alla convenuta di rimozione di tutte le opere realizzate Controparte_1 per la costruzione dell'elettrodotto, e di ripristino dello status quo ante.
-condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti per le opere eseguite nel fondo di loro proprietà nonché per il deprezzamento dello stesso, con vittoria di spese.
3 Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. n.28/2010, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto la rimozione di manufatti insistenti su immobili, e pertanto rientranti nella materia dei diritti reali, nonchè la nullità della citazione, in quanto dagli atti non risultava correttamente individuata l'epoca in cui sarebbe stato installato, illegittimamente, l'elettrodotto per cui è causa. Nel merito, deduceva che gli attori avevano condiviso e concordato con la convenuta e con il sig.
[...]
il lavoro interrato eseguito per il potenziamento della linea elettrica, per cui era Parte_5 infondato l'assunto degli attori secondo il quale l'installazione della linea elettrica interrata era da considerare abusiva o illegittima, essnedo invece frutto di un accordo perfezionatosi per facta concludentia
La spiegava al contempo domanda riconvenzionale con la quale chiedeva Controparte_1
dichiararsi e pronunciarsi sentenza costitutiva di servitù di elettrodotto in suo favore, a fronte del pagamento dell'indennità dovuta per legge, secondo il tracciato della linea elettrica interrata esistente, con il conseguente diritto a mantenere in loco le opere lungo il tracciato esistente.
Eccepiva infine l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per mancata prova del quantum, oltre che la prescrizione estintiva ex articolo 2947 c.c. del diritto risarcitorio vantato dali attori, e di ogni altra pretesa e/o diritto a qualsiasi indennità per l'abusiva occupazione stante il lunghissimo tempo intercorso dall'installazione della linea elettrica, considerato che il palo era stato installato da oltre un venetennio. .
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., era espletata una CTU, con l'ausilio dell'ing.
, al fine di valutare l'eventuale deprezzamento del valore del fondo di cui alle Persona_3
particelle 893 e 895 del foglio 2 del Comune di Venticano derivante dalla realizzazione delle opere installate dalla convenuta.
Depositata la consulenza tecnica del CTU e ritenuta superflua l'ulteriore attività istruttoria richiesta, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 16/10/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare si osserva che il difensore degli attori, in data 21 giugno 2021, ha depositato il verbale del 27 novembre 2020 -non contestato dalla relativo alla mancata Controparte_1
adesione della convenuta alla procedura di mediazione. Risulta pertanto soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
Sempre in via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta ai sensi degli artt.163 n.4 e 164 c.p.c.
4 Tale ultimo articolo, infatti, commina la sanzione della nullità della citazione nell'ipotesi in cui sia omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda oppure ne sia assolutamente incerto l'oggetto.
Ebbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo (di cui occorre tenere conto, secondo quanto disposto, tra le altre, dalla sentenza della Cass. Civ. sez. II n.1681 del 29 gennaio
2015) non vi è dubbio che parte attrice abbia rappresentato, in maniera sufficientemente precisa,
l'azione spiegata nonché i fatti su cui la stessa si basa, consentendo in tal modo alla controparte di apprestare adeguatamente le proprie difese.
Venendo ora al merito della controversia il Tribunale ritiene che la domanda volta all'accertamento dell'inesistenza sul fondo attore della servitù di elettrodotto in favore della ed Controparte_3
alla rimozione della linea elettrica interrata merita accoglimento.
Ed invero, parte attrice si duole della realizzazione, nel fondo di sua proprietà, in adiacenza alla stradina ove viene esercitata la servitù di passaggio innanzi delineata, di due plinti in cemento armato, in assenza di qualsivoglia autorizzazione.
Ora, la realizzazione di tali opere è stata effettivamente riscontrata dal CTU ing. il Persona_3 quale ha osservato: “sulle particelle 893 e 895 lungo il confine con l'area PIP grava una servitù di passaggio costituita in atto del Notaio di Benevento del 25.05.1994 con il quale gli attori Per_2 alienavano una porzione dell'attuale particella 895 alla SI . Venendosi a CP_4
costituire un lotto intercluso (oggi particella 813) si rendeva necessario costituire una servitù di passaggio larga 3m e lunga circa 80m per consentire l'accesso alla suddetta particella dalla strada comunale via Ponterotto. Va precisato che ad oggi la particella 813 non è più interclusa essendo raggiunta da nuova viabilità pubblica. ….Lungo il tratto di terreno gravato dalla servitù
[...]
provvedeva a potenziare una linea elettrica su pali esistente mediante posa Controparte_2 interrata di nuova tubazione corrugata e relativo cablaggio. Lo scavo realizzato al centro dell'area gravata da servitù era largo circa 30cm e profondo circa 60 cm (in accordo con quanto sancito dagli standard dettati dalla norma CEI 11-17) e deducibili dalle fotografie allegate alla produzione di parte. …L'intervento d'interramento ha interessato un tratto di terreno lungo circa 75m.
Durante il sopralluogo del 21.04.2022, svolto alla presenza dei CTP di parte attrice e parte convenuta, è stato possibile osservare che sui luoghi sono presenti due plinti di fondazione della vecchia linea aerea abbandonata a seguito dell'interramento della nuova linea a bassa tensione.
E' stata riscontrata, inoltre, la presenza di pozzetti prefabbricati in cls vibrato posizionati lungo il muro a confine con l'area PIP. Detti pozzetti sono stati aperti e ispezionati riscontrando la
[... presenza di cavi elettrici non riconducibili alla linea di bassa tensione installata dalla
[..
[...] si tratta di pozzetti costruiti per eventuali usi privati. Lungo il tracciato della Controparte_6
linea interrata non sono stati rinvenuti pozzetti, pertanto si deriva che la nuova linea parte direttamente dalla cabina armadio e attraversa il muretto in cls a confine con l'area PIP.” (pagg.
3, 5 e 6 dell'elaborato).
Ebbene, la realizzazione di tali opere deve essere ricondotta alla fattispecie della servitù di elettrodotto disciplinata dall'art.1056 c.c. nonché dal “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” Regio Decreto n.1775 del 1933.
Trattasi di una servitù prediale coattiva finalizzata a consentire alla collettività, gravando sul fondo di proprietà privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica, per la cui imposizione è però necessario apposito atto costitutivo di natura negoziale o, in mancanza di contratto, una sentenza giudiziale e, nei casi stabiliti dalla legge, l'emanazione di un atto amministrativo.
Ed infatti, con riguardo alla realizzazione di linea elettrica, che non implichi l'acquisto della proprietà del suolo, ma richieda soltanto l'imposizione coattiva di servitù di elettrodotto, l'effettiva ed irreversibile utilizzazione senza titolo del fondo altrui può implicare la compressione delle facoltà di godimento del proprietario, con costituzione di dette servitù, secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva, solo se l'ente abbia ottenuto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea stessa (artt. 108 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e 9 del D.P.R. 18 marzo
1965, n. 342), atteso che tale autorizzazione condiziona la qualificabilità dell'opera come opera pubblica e, quindi, anche la configurabilità nel suddetto comportamento di una condotta esplicativa di potestà amministrativa.
Ne deriva che in difetto di autorizzazione, il comportamento medesimo si traduce in una mera attività materiale lesiva del diritto dominicale, con i connotati dell'illecito permanente, con la conseguenza che il privato può insorgere con domanda di rimozione degli impianti e riduzione in pristino, ovvero con azione di risarcimento del danno, la cui prescrizione decorre solo dalla cessazione dell'abusiva occupazione, che segna l'esaurirsi dell'illecito permanente (Cass. n.
6954/1988). In particolare, l'apprensione sine titulo di un fondo di proprietà privata, occorrente per l'impianto di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro preesistente, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non via sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali in re aliena, ma configura un illecito a carattere
6 permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto o cessi il suo esercizio o sia costituita regolare servitù mediante sentenza del giudice ordinario sempre che, in quest'ultimo caso, l'impianto ed il suo esercizio siano stati autorizzati dall'autorità competente.
Ora, applicando tali prinicipi al caso di specie, va evidenziato che agli atti di causa manca proprio l'autorizzazione alla imposizione della servitù sul fondo di proprietà degli attori, non risultando quest'ultima disciplinata da alcun atto autorizzativo, e non essendoci alcuna documentazione attestante un accordo tra le parti in tal senso. Conseguentemente, gli attori, quali proprietari del fondo, hanno piena facoltà di godere e disporre del proprio fondo senza che venga loro arrecato pregiudizio.
La convenuta va quindi condannata alla rimessione in pristino e all'eliminazione delle opere illecitamente eseguite, non sussistendo alcuna servitù di elettrodotto sul fondo per cui è causa.
E' infatti infondata la domanda riconvenzionale con la quale la convenuta ha chiesto pronunciarsi sentenza costituitiva della servitù di elettrodotto in quanto, per la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità ai sensi dell'art. 108 R.D. 1775/1933, che nel caso di specie manca, costituisce una condizione dell'azione ( Cassazione civile n. 4839/2021).
L'illecito che ci occupa ha, si ribadisce, natura di illecito permamente, per cui è infondata l'eccezione di prescrzione sollevata dalla convenuta atteso che nel caso di specie il termine di prescrizione decorre solo dalla cessazione dell'abusiva occupazione.
Il riconoscimento della illegittimità della posa in opera dei due plinti sul fondo di proprietà degli attori comporta quindi il riconoscimento, in favore di questi ultimi, del cd. danno da deprezzamento.
A tal fine, si è resa necessaria apposita CTU per la valutazione del deprezzamento del valore del suolo in connessione con la realizzazione delle opere abisivamente installate.
Il perito nominato ha al riguardo evidenziato quanto segue: “Il tracciato, che dalla strada comunale conduce al cancello della recinzione attorno alla particella 813, attraversa le particelle 893 e 895 che risultano gravate dalla servitù di passaggio. La costruzione di un cavidotto interrato e la presenza di due plinti (ubicati in un'area non interessata dalla servitù in quanto ad una distanza dal confine superiore ai tre metri) comportano una riduzione dell'uso del bene da parte del proprietario. A titolo di esempio il proprietario del terreno, pur nel rispetto della servitù di passaggio, potrebbe utilizzare la fascia di terreno interessata per costruire sottoservizi per sua utilità (raccolta acque piovane e convogliamento in cisterna, costruzione di un acquedotto interrato per irrigazione dei terreni ad uso agricolo ecc.). E' parere dello scrivente che la quantificazione del deprezzamento dei lotti di terreno è riconducibile al valore della servitù determinata con la
7 posa del cavidotto. Il valore di questa servitù può essere ricondotto ad una percentuale (30%) della servitù già esistente di passaggio. Pertanto occorre definire il valore della servitù di passaggio che non è stata mai predeterminata né è desumibile da indagini di mercato. Il valore di una servitù di passaggio è determinabile come la riduzione di valore che subirebbe il lotto di terreno, servito, se invece fosse intercluso. I coefficienti di riduzione del valore dei terreni se interclusi sono generalmente indicati intorno al 15%. Il lotto di terreno servito (p.lla 813 fg.2) ha una superficie pari a 800mq e su di esso è edificato un fabbricato adibito a civile abitazione con un'impronta misurata da satellite pari a 200mq. Quindi è possibile trattare la superficie netta del lotto (600mq) come aree esterne a servizio del fabbricato. La superficie omogeneizzata è valutata in base alle direttive dell'agenzia delle Entrate secondo il seguente schema. Quindi la superficie effettiva da quotare sarà pari al 10% applicato sui primi 200mq e il 2% per gli eccedenti 400mq per un totale di 28mq. Il valore normale del lotto di terreno V1 è dato dal prodotto tra il valore normale unitario
e la superficie espressa in metri quadrati omogeneizzata (28mq). Il valore normale unitario degli immobili residenziali è ricavato come valore medio della forchetta indicata dall'Osservatorio OMI riferita a Ville in normale stato di conservazione in zona rurale del Comune di Venticano. Valore normale unitario = 542,5€/mq Con questi parametri il valore del terreno servito assomma a V1 =
28mq * 542,50 = € 15190,00 Il deprezzamento che subirebbe il lotto di terreno, se fosse intercluso, andrebbe valutato come percentuale del 15% di V1. Detto valore è idoneo a definire quello della servitù di passaggio. Pertanto il valore della servitù di passaggio può essere stimato in € 2278,50.
Oggetto della presente stima non è però la servitù di passaggio ma la servitù creatasi con la costruzione del cavidotto il cui valore può essere determinato in ragione di un 30% del valore della servitù pregressa. Pertanto il deprezzamento dei lotti di terreno (Fg. n.2 P.lle 893 e 895) può essere stabilito come valore della servitù creata con la posa del cavidotto e quindi: Deprezzamento = 30% di 2278,50€ = 683,55€ E' parere dello scrivente che per meglio stimare il deprezzamento dei terreni di cui alle p.lle 893 e 895 bisogna considerare anche il costo per l'eliminazione dei due plinti di cemento. E' possibile far riferimento ad una recente sentenza di Cassazione (Cass. ord.
n.7972 del 11.03.2022) in cui si afferma che l'indennità non può essere parametrata solo al valore della superficie del terreno assoggettata a servitù di passaggio (nel caso specifico trattato dalla
Cassazione) ma deve tener conto “di ogni altro pregiudizio causato dal transito”. La Suprema
Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, costituisce un indennizzo dovuto da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo
8 esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù. Nel caso in esame il deprezzamento calcolato in precedenza va aumentato del costo necessario al ripristino dei luoghi per l'eliminazione dei plinti. Di seguito si riporta l'importo desunto da computo metrico estimativo per l'eliminazione delle opere realizzate (computo che si allega alla relazione): Rimozione dei plinti di fondazione esistenti € 1142,52 Il computo metrico estimativo è compilato utilizzando il prezziario Regione Campania 2022. Pertanto il valore del deprezzamento può essere quantificato in € 1826,07”. (cfr. pagg da 12 a 15 dell'elaborato peritale).
Il C.T.U. ha dunque quantificato, in maniera corretta e pienamente condivisibile, l'importo spettante agli attori a titolo di ristoro per il deprezzamento della superficie in € 1.826,07.
Pertanto, il danno da deprezzamento del fondo patito da e ammonta Parte_1 Parte_2
ad euro 1.826,07.
Non si ravvisano ulteriori danni meritevoli di risarcimento. Si osserva infatti che gli attori non hanno dedotto e specificato quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli in termini di minore utilizzo e sfruttamento del fondo e neppure si lamentano in maniera espressa dell'esistenza di danni al proprio fondo.
Né il danno di cui si discorre può essere liquidato in via equitativa: è infatti noto che l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; Cass.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011).
Più in particolare, e come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 127/2016), la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: l) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (Cass. 08 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre 2013, n. 25912).
Nella specie, parte attrice doveva provare sia l'an sia il quantum debeatur del lamentato danno. In mancanza di allegazione e di prova di tali elementi, non vi è dunque spazio per una liquidazione, tanto meno equitativa, del pregiudizio rivendicato.
9 Gli attori, in conclusione, hanno diritto alle rimessione in pristino del fondo di loro proprietà nonchè all'eliminazione delle opere illecitamente eseguite sullo stesso, non sussistendo alcuna servitù di elettrodotto sul fondo per cui è causa, nonché al risarcimento del cd. danno da deprezzamento nella misura di euro 1.826,07, come quantificato dal ctu.
Le spese processuali e quelle di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e nei confronti di in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rappresentante p.t., e sulla domanda riconvenzionale della convenuta, ogni altra diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di elettrodotto sul fondo di proprietà degli attori, distinto al Catasto Terreni del Comune di Venticano (AV) al foglio 2, particelle n. 893 (già 540) e
895 (già 563) a favore di e condanna la convenuta la rimozione di tutte le opere Controparte_1
realizzate per la costituzione del detto elettrodotto nella proprietà attorea e al ripristino dello status quo ante;
• condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, della somma di €
1.826,07 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
• rigetta la domanda riconvenzionale;
• condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso di avvocato, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase istruttoria ed euro 1701,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Luca Cecere ex art. 93 c.p.c.
• pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta.
Benevento, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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