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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
ET OR TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4255 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Laura Pierallini che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Stefania Bariatti e Marcello Clarich per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Delia Berto e Tonio di Iacovo che la rappresentano e difendono con gli Avv.ti Fabrizio Pietrosanti, Tommaso Paparo per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Mario Siragusa che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Marco D'Ostuni, Carlo Santoro e Matteo Beretta per mandato in atti
1 APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege
APPELLATI
( C.F. ) Controparte_6 P.IVA_7
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Bernardi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_8
(C.F. ) Controparte_8 P.IVA_9
(C.F. ) CP_9 P.IVA_10
Elettivamente domiciliate presso lo studio degli Avv.ti Luca Leone e Paola Conio che le rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATE
( C.F. ) Controparte_10 P.IVA_11
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Toscano ed Pt_2
che la rappresentano e difendono con gli Avv.ti Daniele Villa ed Enrico
[...]
Campagnano per mandato in atti
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_11 P.IVA_12
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marina Rossi, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto Fumagalli per mandato in atti
APPELLATA
Controparte_12
( P.I )
[...] P.IVA_13
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Raffaele Losardo che la rappresenta e difende con l'Avv.to Francesco Vinci per mandato in atti
APPELLATA
(C.F. Controparte_13
P.IVA_14
2 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 5014/2020 resa nel procedimento R.G. n. 61877/2013 – ripetizione di indebito -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 61877/2013 ) in Parte_1 amministrazione straordinaria, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma in Controparte_1 relazione a forniture di carburanti effettuate dalla convenuta presso diversi aeroporti italiani, chiedendo la restituzione di € 2.292.525,25, somma asseritamente pagata in eccesso tra il
1999 e il 2009 per avere la convenuta richiesto indebitamente un sovrapprezzo che altro non era che la royalty ( c.d. airport fee ) dalla stessa in precedenza erogato alle compagnie aeroportuali per poter vendere il carburante utilizzando il sedime degli aeroporti.
Detta royalty asseritamente contrastava con la normativa vigente.
In particolare la direttiva 96/67/CE aveva previsto la possibilità per gli Stati membri di riservare all'ente di gestione aeroportuale l'organizzazione dei servizi a terra, con la previsione di un possibile corrispettivo economico che ( art. 16, paragrafo 3 ) doveva rispettare criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
La direttiva era stata recepita con il D.Lgs. n. 18/99 e con delibera CIPE 86 del 2000 erano stati individuati i corrispettivi per tipologia di servizio con obbligo di contabilità separata per ciascuna categoria e la registrazione dei costi sostenuti.
Con il D.L. n. 203/2005 come convertito con modifiche dalla Legge n. 248/2005 era stata espressamente vietata l'applicazione di royalties sulla fornitura di carburanti non connesse ai costi sostenuti per l'offerta del servizio.
L'attrice sosteneva che la convenuta aveva “ribaltato“ royalties non correlate ai costi del servizio prestato, senza fornire alcuna dimostrazione degli esborsi, avendo applicato una quota fissa per metro cubo di carburante.
L'AGCM, con provvedimenti confermati dal Giudice amministrativo, aveva ritenuto l'abuso di posizione dominante da parte di e Controparte_14 Controparte_11 per gli aeroporti di e NO in quanto era stato riscontrato che la
[...] CP_6
3 determinazione del valore delle airport fees era avvenuto in modo del tutto svincolato dai costi che avrebbero potuto essere lecitamente considerati.
Deduceva poi che la giurisprudenza comunitaria aveva valutato come illegittima l'imposizione di un canone di accesso al mercato dell'assistenza a terra in aeroporto laddove richiesto come contropartita economica della concessione e dell'opportunità di guadagno, in aggiunta al canone che il prestatore o utente versava per la messa a disposizione di impianti aeroportuali, nel rispetto dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva n. 96/67/CE.
La convenuta si costituiva, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ( in quanto la determinazione delle airport fees rientrava nella discrezionalità tecnica dell' ) e comunque affermava il difetto di interesse ad agire CP_5 dell'attrice ( in quanto i danneggiati erano i viaggiatori su cui erano stati addebitati di fatto le royalties aumentando i prezzi dei biglietti aerei ), il proprio difetto di legittimazione passiva
( in quanto l'AGCM non le aveva contestato alcuna condotta illecita e non aveva partecipato ad alcun cartello ), la prescrizione del diritto in difetto di atti interruttivi infradecennali e la compensazione dell'avversa pretesa con il proprio credito.
In subordine chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di:
[...]
Controparte_8 Controparte_6 CP_2 Controparte_15
Controparte_7 P_2 Controparte_13 Controparte_16
[...] Controparte_17 CP_9 CP_5 Controparte_18
[...]
Chiedeva la condanna dei suddetti terzi ex art. 2033 c.c. e 2041 c.c. al pagamento in proprio favore di una somma pari a quanto avrebbe dovuto erogare all'attrice.
Era autorizzata la chiamata in causa dei terzi che si costituivano, espletavano eccezioni in rito e in merito e sostenevano l'infondatezza della domanda svolta nei loro confronti.
Il Tribunale disponeva CT e con sentenza 5014 del 2020 così statuiva:
“rigetta le domande proposte dalla Parte_1 Parte_1
avverso la , con conseguente assorbimento delle domande
[...] Controparte_1 proposte dalla versi i terzi chiamati in causa;
compensa tra le parti le Controparte_1 spese di lite.”
4 in amministrazione straordinaria proponeva appello e Parte_1 concludeva chiedendo :
“in via principale: riformare la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013 e: accertare e dichiarare la nullità della clausola di pagamento delle airport fees e in ogni caso il difetto di causa e/o di causa lecita delle relative attribuzioni patrimoniali da parte di a nel periodo dal gennaio _1 Controparte_1
1999 al gennaio 2009, come meglio precisato in narrativa;
per effetto e in ogni caso, condannare al pagamento in favore di di una somma pari ad Controparte_1 _1 euro 2.292.524,25, ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge. In via istruttoria, si chiede: integrazione ed aggiornamento della Consulenza Tecnica Contabile già espletata nel corso del primo grado di giudizio, la quale dovrà necessariamente essere rinnovata ed aggiornata, con particolare riferimento ai punti 3, 4 e 5, del quesito, alla luce della sentenza n. 6802 del 19 giugno 2020 del TAR Lazio che CP_ ha annullato il provvediment n. 27438 del 27 aprile 2009; l'ordine nei confronti d CP_5
[... di esibizione ex art. 2711 c.c. e artt. 210 e 198 c.p.c. di tutta la documentazione inerente l'addebito all'odierna appellante di sovrapprezzi e/o royalties per la fornitura di carburante in ambito aeroportuale dal 1999 a tutto il 2009, già evidenziato nella memoria istruttoria ex art. 183, Vi comma n. 2”. si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“respingere l'appello di in amministrazione straordinaria Controparte_19 siccome inammissibile e/o infondato, se del caso - ed in parziale riforma della sentenza impugnata - con accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionatamente proposti (di inammissibile e illegittima ricostruzione del fascicolo di parte di;
di carenza di _1 interesse d all'azione di ripetizione;
di inammissibile costituzione nel giudizio di prime _1 cure di e, ove occorra, con accoglimento delle eccezioni dichiarate assorbite CP_9 dal Tribunale, quali espressamente sopra riproposte (di inammissibilità e infondatezza della domanda di nullità e di ripetizione d'indebito d per: (a) insussistenza dei presupposti, _1 di fatto e di diritto, compresa la carenza di prova, per la dichiarazione di nullità degli accordi di pagamento tra le parti principali circa le airport fees e, conseguentemente, per l'esercizio dell'azione di ripetizione, nonché per la condanna al pagamento di sorte, interessi e rivalutazione monetaria;
(b) prescrizione del diritto alla ripetizione quanto meno per l'importo di euro 1.884.702,05 - o del diverso, maggior o minor, importo che dovesse risultare dagli atti di causa - relativo ai pretesi pagamenti negli anni 1999-2003, nonché (c) compensazione anche parziale del credito, nel caso riconosciuto in favore di , con il _1 controcredito di euro 33.884,28); quanto ai terzi chiamati, ove pronunzia non assorbita dal rigetto dell'appello di : a) rigettare ogni contraria eccezione, deduzione e domanda _1 siccome inammissibile e/o infondata;
b) dichiarare inammissibile la costituzione in prime cure di per difetto di rappresentanza con ogni relativa conseguenza;
c) CP_9 dichiarare la nullità dei correlativi atti e clausole (che si sono succedute nel periodo oggetto di causa) di determinazione delle royalties e dei minimi garantiti su carburanti erogati che sono stati loro rispettivamente versati da;
d) in caso, ove rilevante, di dichiarazione P_
5 di ammissibilità e fondatezza anche parziale della domanda d , condannare - al lordo _1 della somma che dovesse essere compensata con i controcrediti di verso P_ [...]
per € 33.884,28 di cui alla lett. A) (c) che precede - i medesimi Parte_1 terzi, in via di ripetizione ai sensi dell'art. 2033, cod. civ., o in via d'indennizzo ai sensi dell'art. 2041, cod. civ., al pagamento in favore di delle somme - maggiorate di P_ interessi e rivalutazione come per legge - nella misura di seguito indicata per ciascun chiamato, salvo quelle maggiori o minori che comunque risultino dagli atti di causa e pertanto: 1) il , in persona del Ministro in carica, ed Controparte_4 il in persona del Ministro in carica, al pagamento Controparte_3 della somma di euro 234.692,00; 2) in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 293.297,00; 3 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 1.387.329; 4) , in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 53.416,26; 5)
[...]
(già e Controparte_10 Controparte_15 P_6 Controparte_20
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
[...] somma: 6) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 al pagamento della somma di euro 98.439,00; 7) Controparte_12 gestione dell'aeroporto regionale umbro in persona del legale Controparte_12 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 10.783,00; 8)
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_13 tempore, al pagamento della somma di euro 2.767,00; 9) Società Azionaria CP_9
Gestione Aeroporto di in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_21 pagamento della somma di euro 557.178,00; di euro 72.879,00 in relazione allo scalo di;
di euro 47.852,00 in relazione allo scalo di Pisa;
in ogni caso, in riforma della P_5 sentenza impugnata, condannare in amministrazione Controparte_19 straordinaria (e chi di ragione), in favore di alla refusione di spese e Controparte_1 compensi di lite, incluse le spese di ctu, del primo grado nella misura di legge;
condannare in amministrazione straordinaria e chi di ragione alla Controparte_19 refusione, in favore d delle spese e compensi di lite del secondo grado. Controparte_1
In via istruttoria: 1) respingere ogni altrui istanza istruttoria siccome inammissibile;
2) ammettere le prove orali formulate nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 18 marzo 2015 ed in particolare la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di A.S. di cui al capitolo n. 6, qui di seguito riportato: “Vero o no che negli anni Parte_1 CP_ 1999-200 ha 'ribaltato' il costo delle airport fees, ad essa addebitate da parte d _1
[... (e delle altre compagnie petrolifere) in relazione alle forniture di carburante eseguite presso gli aeroporti di Roma Fiumicino, NO Linate, NO Malpensa, Pisa, , CP_8
Crotone, , , Perugia, sul prezzo dei biglietti aerei pagati dai P_5 CP_7 CP_21 P_3 passeggeri anche attraverso le voci Fuel Surcharge, tasse ed oneri aggiuntivi? ”.
si costituiva e concludeva chiedendo : CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: (i) rigettare l'appello principale d
[...]
in quanto infondato in fatto ed erroneo in diritto;
(ii) Parte_3
6 rigettare l'appello incidentale d in quanto infondato in fatto ed erroneo Controparte_1 in diritto;
(iii) anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto da (a) in CP_2 via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di competenza del giudice adito sulle domande proposte d nei confronti d nei limiti esposti in atti, Controparte_1 CP_2 in ragione della clausola compromissoria in essere tra le parti;
(b) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione parziale dei diritti vantati da
[...] come esposto in atti;
per l'effetto, respingere in parte le domande proposte da P_ quest'ultima nei confronti di (c) nel merito, respingere le domande proposte ex CP_2 adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio (oltre IVA e CPA come per legge).” si costituiva e concludeva chiedendo : CP_5
“respingere l'appello avversario, con conseguente conferma della decisione gravata e rigetto di qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti d da tutte le parti in causa. Con vittoria CP_5 di spese, diritti ed onorari”.
Il e il Controparte_4 Controparte_22 si costituivano e concludevano chiedendo:
“respingere l'appello avversario, con conseguente conferma della decisione gravata e rigetto di qualsivoglia pretesa Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_6
“rigettare l'appello proposto da amministrazione Parte_4 straordinaria avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013, in quanto infondato in fatto e in diritto, in ogni caso rigettando tutte le domanda proposte nei confronti d Con vittoria Controparte_6 delle spese di lite”. si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_23
“rigettare l'appello proposto da amministrazione Parte_4 straordinaria avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013, perché infondato in fatto e in diritto. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, da chiunque proposte nei confronti di Controparte_7 perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese, competenze e onorari di lite.” si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_8
“rigettare l'appello proposto da Parte_5
avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito
[...] del procedimento n. 61877/2013, perché infondato in fatto e in diritto. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, da chiunque proposte nei confronti d Controparte_8 perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese,
[...] competenze e onorari di lite.”
7 si costituiva e concludeva chiedendo : CP_9
“rigettare l'appello proposto da Parte_5
avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito
[...] del procedimento n. 61877/2013, perché infondato in fatto e in diritto. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, da chiunque proposte nei confronti di CP_9 [...]
perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Controparte_24
Vittoria di spese, competenze e onorari di lite” si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_10
“ in via principale, rigettare l'appello proposto d in A.S., Parte_1 nonché tutte le istanze istruttorie ivi formulate, e confermare integralmente la sentenza n. 5015/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 27 febbraio 2020; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e di conseguente vaglio delle domande ritenute assorbite: in via preliminare, accertare e dichiarare priva di fondamento la chiamata in garanzia e manleva formulata d nei confronti d Controparte_1 [...]
(già e disporne conseguentemente Controparte_10 Controparte_15
l'estromissione dal giudizio, con condanna al pagamento delle spese di lite;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande tutte spiegate da nei Controparte_1 confronti d per i motivi spiegati in narrativa;
nel merito, rigettare Controparte_10 integralmente le domande tutte spiegate da nei confronti di Controparte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi spiegati in narrativa;
Controparte_10 sempre in via subordinata, qualora si ritenesse corretta una interpretazione restrittiva dell'art. 11 terdecies, L. 2 dicembre 2005, n. 248, nei termini di cui in narrativa, si formula sin d'ora istanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale al fine del vaglio di legittimità della norma con riferimento agli artt. 41, 42 e 117 della Costituzione. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. si costituiva e concludeva chiedendo : P_1
“accertato ch non è parte del giudizio avanti il Controparte_25
Tribunale di Roma rg 61877/2013; che la sentenza n. 5015/2020 emessa in quella stessa
Cont causa non ha formulato alcuna statuizione né assunto alcuna decisione nei confronti d;
ch difetta di legittimazione attiva a proporre il presente giudizio anche nei confronti _1
Cont di la quale è comunque priva di legittimazione passiva;
- dichiarare l'inammissibilità
Cont dell'appello proposto da nei confronti di e/o la nullità della citazione di _1 _1
Cont Cont nei confronti di e/o dichiarare l'estromissione di dal presente giudizio assumendo a tal fine ogni più opportuno provvedimento. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”. si costituiva e concludeva chiedendo : P_2
“in via principale, rigettare l'appello proposto da Parte_3 nonché tutte le istanze istruttorie ivi formulate, e confermare integralmente la sentenza n. 5015/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 27 febbraio 2020; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e di conseguente vaglio delle domande ritenute assorbite: in via preliminare, accertare e dichiarare priva di
8 fondamento la chiamata in garanzia e manleva formulata dal nei Controparte_1 confronti di e disporne conseguentemente l'estromissione dal giudizio, con P_2 condanna al pagamento delle spese di lite;
- in via preliminare dichiarare inammissibili le domande tutte spiegate da nei confronti di per i motivi esposti nella P_ P_2 narrativa dell'atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventisei maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_13 non costituita nonostante rituale notifica dell'appello.
[...]
Deve essere poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di perché non era P_1 parte del giudizio di primo grado.
afferma di aver notificato la citazione anche a in quanto terza chiamata Parte_1 P_1 su istanza di a sua volta terza chiamata. CP_2
In realtà come risulta dal verbale dell'udienza del diciassette luglio 2014 aveva CP_2 rinunciato a detta chiamata né risulta che vi sia stata alcuna notifica in primo grado.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria riguardo alla domanda svolta da nei confronti delle convenute in primo grado in quanto si trattava di _1 rapporto tra imprese iure privatorum e in quanto nel presente giudizio era stato richiesto l'accertamento negativo della legittimità di una clausola contrattuale inserita in una convenzione negoziale stipulata da soggetti privati relativa al corrispettivo dovuto per l'erogazione di un servizio, richiamando Cass. 23598/2017.
Sul punto l'appello incidentale condizionato proposto da è stato oggetto di P_ rinuncia nel corso del presente grado.
Il Tribunale ha poi ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario per quanto le domande proposte nei confronti dei terzi chiamati e per la domanda svolta da S.A.T. s.p.a. avverso l' richiamando l'art. 39 "bis" del d.l. n. 159 del 2007, aggiunto dalla legge di CP_5 conversione n. 222 del 2007 che demanda al GO la giurisdizione in ordine alla domanda
9 proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali richiamando Cass. 28212/2019.
Ha poi respinto l'eccezione di nullità della domanda proposta dalla avverso Controparte_1
i terzi chiamati Controparte_8 Controparte_6
CP_2 Controparte_15 Controparte_7 P_2 P_3
[...] Controparte_26 CP_9 [...]
e nonché l'eccezione Controparte_4 Controparte_3 di nullità della domanda spiegata da parte attrice e della domanda di manleva svolta dalla
S.p.A. S.A.T. avverso l' CP_5
Il Tribunale a tale proposito ha affermato testualmente:
“gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa sono stati individuati nel suo diritto di rivalsa nei loro confronti derivante dal pagamento delle airport fees da parte della società petrolifera ai gestori aeroportuali sopra citati, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta nulla la clausola contrattuale in forza della quale i costi di tali corrispettivi sono stati ribaltati a suo carico dai soggetti gestori degli scali aeroportuali d'interesse.”
Ha infine dichiarato inammissibile per tardività l'eccezione di compensazione sollevata dalla con il proprio credito di € 85.154,52 di cui alla sentenza della Corte Controparte_1
d'Appello di Roma n. 16543 dell'8/3/2019.
Nel merito ha respinto la domanda per difetto di prova del quantum affermando :
“Le airport fees costituiscono un onere accessorio al costo del carburante giacché, al crescere dei metri cubi erogati, aumentano nella stessa misura e, con particolare riferimento al quesito se siano state ribaltate a carico di passeggeri, il c.t.u. ha osservato che:
- non vi sono prove documentali che dimostrino la traslazione delle airport fees dal vettore CP_2 aereo agli utenti finali;
( su questo appello incidentale d )
- le airport fees sono, sostanzialmente, oneri accessori al costo del carburante e calcolati per metro cubo erogato. Esse rientrano nell'ambito dei costi legati al volo, alcuni dei quali (tra cui le airport fees), caratterizzati da evitabilità in caso di cancellazione del collegamento.
In mancanza di prova che i costi relativi alle airport fees siano stati interamente ribaltati dall'attrice sui viaggiatori, è infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attrice sollevata dalla convenuta.
Ciò posto, la domanda attorea di ripetizione di indebito è infondata in mancanza di prova dell'elemento costitutivo del pagamento. E' appena il caso di osservare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
10 per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, al fine di accertare l'ammontare delle airport fees asseritamente corrisposte dall'attrice alla il consulente tecnico ha analizzato i seguenti documenti: Controparte_1 Co prospetto riepilogativo degli importi fatturati e versati a titolo di airport fees tr _1
nel periodo 1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 (allegato 1 all'atto di citazione P_
); fatture emesse d nei confronti d nel periodo 1°gennaio 1999 _1 P_ _1
– 31 gennaio 2009 (allegato n. 19 all'atto di citazion ); schede di contabilità /estratti _1 conto elettronici relativi ai rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da nel _1 periodo 1999 – 2008 (allegato n. 20 all'atto di citazion ). _1
Ebbene, come rilevato dall'ausiliario del Tribunale, ritiene il collegio che i documenti versati in atti dall'attrice siano inidonei a comprovare il pagamento delle airport fees da parte dell'attrice a favore della convenuta, non potendosi desumere la prova del pagamento delle airport fees neanche dalla circostanza negativa per cui quest'ultima non ha proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice per le somme su cui si controverte nel presente giudizio, trattandosi di una condotta non inequivoca in tal senso.
Il c.t.u., in particolare, previo esame degli atti, ha rilevato che “La documentazione bancaria, amministrativa e contabile prodotta da non consente, quindi, una quantificazione _1 diretta e puntuale delle airport fees versate dalla stess a . Innanzitutto, _1 P_ si evidenzia come il pagamento delle fatture emesse da per la fornitura di P_ carburante avveniva da parte del vettore aereo in forma aggregata, unendo, quindi, nei singoli pagamenti una pluralità di fatture. In secondo luogo, la documentazione prodotta in giudizio da relativa al pagamento delle airport fees, ovvero delle fatture contenenti _1 anche le airport fees, solo parzialmente può essere considerata idonea essendo costituita unicamente da schede di contabilità generale (per il periodo 1999 – 2001) e da semplici
“estratti conto elettronici” (per il periodo 2002 – 2008) dei rapporti intrattenuti dal vettore aereo con gli istituti bancari. Non risultano, infatti, disponibili evidenze bancarie quali disposizioni di bonifico o estratti conto bancari relativi ai pagamenti effettuati d nei _1 confronti di . Inoltre, nella documentazione in atti, non sempre è presente P_
l'indicazione del destinatario del pagamento e manca il riferimento alle fatture pagate, precludendo la possibilità di ricostruire in modo analitico e puntuale tutti i pagamenti che, second , sarebbero stati effettuati alla società petrolifera”. _1
L'ausiliario del giudice ha, quindi, proceduto alla determinazione delle airport fees basandosi sulle fatture versate in atti dalla convenuta, in cui è riportata separatamente la voce “Airport fee”, nonché sulla somma esigua per la quale l ha proposto ricorso per Controparte_1 insinuazione al passivo dell'attrice.
Ebbene, trattasi di elementi privi di efficacia probatoria rispetto alla pretesa attorea, peraltro di ingente entità, non potendosi desumere dalle fatture emesse dalla convenuta l'intervenuto pagamento delle somme ivi indicate a titolo di airport fees, né può assumere carattere
11 dirimente al riguardo la somma per quale la convenuta ha chiesto l'ammissione al passivo dell'attrice nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria dell . P_9
Evidenzia, inoltre, il collegio l'ulteriore carenza probatoria afferente ai documenti versati in atti ed analizzati dal c.t.u. al fine di valutare l'ammontare dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali per la messa a disposizione del sedime aeroportuale ai fini del servizio di fornitura del carburante di volo, posto che se da un lato il c.t.u., per le annualità 2006-2009, in relazione agli aeroporti oggetto dell'istruttoria ha richiamato le risultanze di tale CP_5 attività istruttoria, dall'altro per gli scali aeroportuali di Fiumicino, Linate, Malpensa CP_7
, per il periodo 1999-2005, si è basato sui costi ritenuti congrui dal in P_5 CP_21 CP_5 relazione al servizio di fornitura di carburante per il diverso periodo 2006/2009, sulla base di un ragionamento non condivisibile, in quanto non supportato da idonei riscontri documentali su cui fondare una valutazione precisa dei tali costi. Ne consegue il rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e, conseguentemente, l'assorbimento di ogni questione sulle domande proposte da quest'ultima nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Si ritiene equo, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca con riferimento alle eccezioni preliminari e pregiudiziali, alla complessità e novità delle questioni trattate, compensare tra le parti le spese di lite e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto”.
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Solo chiamata in primo grado da propone appello incidentale non CP_2 P_ condizionato riguardo all'eccezione con cui si ribadisce il difetto di interesse ad agire di
, sollevata in primo grado e respinta, basata sulla mancanza di danno in quanto _1 _1 avrebbe ribaltato i costi di cui è causa sul prezzo del biglietto pagato dai viaggiatori ( c.d. passing on ).
Ciò è ricavabile dal tenore delle doglianze per come articolate nella parte motiva della comparsa di risposta e da quanto ribadito nelle note conclusionali ove si afferma con Cont riferimento alla sentenza di primo grado : “ chiede pertanto a codesta Ecc.ma Corte di CP_2 riformarla dichiarando che le pretese di nei confronti di e, quindi, quelle di _1
CP_2 Cont
nei confronti di sono infondate, in quanto ha integralmente ribaltato sui _1 suoi passeggeri i costi relativi alle airport fee e non ha quindi subito alcun pregiudizio patrimoniale”
Ripropone poi, sempre in via incidentale, nel caso di accoglimento dell'appello principale, alcune questioni ritenute assorbite dal Tribunale.
12 L'appello incidentale riguardo al difetto di interesse ad agire è inammissibile in quanto la sentenza di primo grado ha respinto totalmente la domanda proposta dall'attrice; solo in caso di condanna di infatti ( da ultimo cfr Cass. 36420/2023 ) sarebbe stato P_ ammissibile un'impugnazione in via principale proposto dal terzo chiamato.
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Primo motivo di appello.
“prima parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata – Lacunosa, viziata ed errata valutazione ed interpretazione dello svolgimento del processo e della documentazione fornita dalle parti con riferimento alla prova dell'avvenuto pagamento delle airport fees da parte d ” _1
E' impugnata la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nonostante le risultanze della CT, ha ritenuto il difetto di prova riguardo al fatto che le somme richieste fossero state corrisposte da ad per ristorare quest'ultima da quanto pagato a titolo di airport _1 P_ fees.
Il motivo è infondato sulla base dei seguenti rilievi.
Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi generali in materia di onere della prova, ha affermato :
“ il consulente tecnico ha analizzato i seguenti documenti: prospetto riepilogativo degli Co importi fatturati e versati a titolo di airport fees tra e nel periodo _1 P_
1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 (allegato 1 all'atto di citazione ); fatture emesse _1 da nei confronti di nel periodo 1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 P_ _1
(allegato n. 19 all'atto di citazione ); schede di contabilità /estratti conto elettronici _1 relativi ai rapporti di conto corrente bancario intrattenuti d nel periodo 1999 – 2008 _1
(allegato n. 20 all'atto di citazione ). Ebbene, come rilevato dall'ausiliario del _1
Tribunale, ritiene il collegio che i documenti versati in atti dall'attrice siano inidonei a comprovare il pagamento delle airport fees da parte dell'attrice a favore della convenuta, non potendosi desumere la prova del pagamento delle airport fees neanche dalla circostanza negativa per cui quest'ultima non ha proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice per le somme su cui si controverte nel presente giudizio, trattandosi di una condotta non inequivoca in tal senso. Il c.t.u., in particolare, previo esame degli atti, ha rilevato che “La documentazione bancaria, amministrativa e contabile prodotta da non consente, _1 quindi, una quantificazione diretta e puntuale delle airport fees versate dalla stessa _1
. Innanzitutto, si evidenzia come il pagamento delle fatture emesse d P_ P_
per la fornitura di carburante avveniva da parte del vettore aereo in forma aggregata,
[...] unendo, quindi, nei singoli pagamenti una pluralità di fatture. In secondo luogo, la
13 documentazione prodotta in giudizio da relativa al pagamento delle airport fees, _1 ovvero delle fatture contenenti anche le airport fees, solo parzialmente può essere considerata idonea essendo costituita unicamente da schede di contabilità generale (per il periodo 1999 – 2001) e da semplici “estratti conto elettronici” (per il periodo 2002 – 2008) dei rapporti intrattenuti dal vettore aereo con gli istituti bancari. Non risultano, infatti, disponibili evidenze bancarie quali disposizioni di bonifico o estratti conto bancari relativi ai pagamenti effettuati da nei confronti di . Inoltre, nella documentazione _1 P_ in atti, non sempre è presente l'indicazione del destinatario del pagamento e manca il riferimento alle fatture pagate, precludendo la possibilità di ricostruire in modo analitico e puntuale tutti i pagamenti che, secondo , sarebbero stati effettuati alla società _1 petrolifera. L'ausiliario del giudice ha, quindi, proceduto alla determinazione delle airport fees basandosi sulle fatture versate in atti dalla convenuta, in cui è riportata separatamente la voce “Airport fee”, nonché sulla somma esigua per la quale la ha Controparte_1 proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice.
Ebbene, trattasi di elementi privi di efficacia probatoria rispetto alla pretesa attorea, peraltro di ingente entità, non potendosi desumere dalle fatture emesse dalla convenuta l'intervenuto pagamento delle somme ivi indicate a titolo di airport fees, né può assumere carattere dirimente al riguardo la somma per quale la convenuta ha chiesto l'ammissione al passivo dell'attrice nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria dell . P_9
Evidenzia, inoltre, il collegio l'ulteriore carenza probatoria afferente ai documenti versati in atti ed analizzati dal c.t.u. al fine di valutare l'ammontare dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali per la messa a disposizione del sedime aeroportuale ai fini del servizio di fornitura del carburante di volo, posto che se da un lato il c.t.u., per le annualità 2006-2009, in relazione agli aeroporti oggetto dell'istruttoria ha richiamato le risultanze di tale CP_5 attività istruttoria, dall'altro per gli scali aeroportuali di Fiumicino, Linate, Malpensa CP_7
, per il periodo 1999-2005, si è basato sui costi ritenuti congrui dal in P_5 CP_21 CP_5 relazione al servizio di fornitura di carburante per il diverso periodo 2006/2009, sulla base di un ragionamento non condivisibile, in quanto non supportato da idonei riscontri documentali su cui fondare una valutazione precisa dei tali costi”.
Ebbene si rileva in primo luogo come lo stesso ctu aveva evidenziato la carenza e lacunosità documentale rispetto a quanto prodotto da affermando : Parte_1
“…il CT ha invitato le parti a integrare le precedenti memorie al fine di pervenire ad un puntuale e documentato accertamento di tale ammontare. Ha, inoltre, chiesto alle parti di specificare gli importi pagati dall'Attrice alla Convenuta non solo per annualità, ma anche per scalo aeroportuale…. tale informazione, invero, non risulta direttamente desumibile dalla documentazione in atti, ma è, invece, ritenuta utile per dare compiuta risposta anche agli altri quesiti richiesti dal Giudice. Nelle seconde memorie e note di replica prodotte dalle parti, il C.T.P. di effettua una ricostruzione delle airport fees versate, distinguendole per _1 annualità e per scalo aeroportuale, ma senza dettagliare come sia stata eseguita, limitandosi a ribadire che la documentazione presente in atti consente, tramite l'analisi delle fatture, integrate con i flussi dei pagamenti effettuati a favore della società petrolifera, la 14 ricostruzione puntuale delle ariport fees erogate. Ricostruzione, tra l'altro, incompleta in quanto risultano airpot fees pari ad Euro 41.730 ancora da imputare. Oltre ad , _1 nessuna delle parti in causa ha fornito ulteriore documentazione utile a colmare le lacune riscontrate…”
Il CT non ha quindi effettuato un diretto collegamento tra fatture e pagamenti ma, in assenza di compiuti riscontri in tal senso ha così affermato : “Lo scrivente ha dovuto effettuare una stima dell'importo stesso.”
Il CT ha poi basato il proprio calcolo sulla base del seguente metodo :
“Punto di partenza per una valutazione delle airport fees pagate sono state le fatture emesse dalla Convenuta all'Attrice per la fornitura di carburante. Le airport fees venivano, infatti, addebitate da nelle stesse fatture con cui veniva imputato il costo del P_ carburante, ma indicate in una voce separata. Come risulta dall'allegato 1 all'atto di citazione, di cui di seguito si riporta un estratto (tabella 2), le fatture emesse d P_ nel periodo oggetto di causa, per la fornitura di carburante, corrispondono ad Euro 95.731.738,52 di cui Euro 2.462.504,26 si riferiscono ad airport fees. I pagamenti, invece, elencati da ammontano ad Euro 108.223.774, ossia circa Euro 13 milioni in più _1 rispetto al fatturato, a riprova di come non sia possibile una quadratura tra fatturato e pagamenti. Una volta individuato l'ammontare delle airport fees fatturate d ad P_
, il passaggio successivo, non potendo individuare tramite la documentazione in atti _1 le airport fees pagate, è stato quello di suppore una sostanziale coincidenza tra le queste ultime e quelle fatturate”
Il CT ha inoltre riscontrato la mancata insinuazione al passivo da parte di per cui ha P_ dedotto un elemento a conforto del fatto che le airport fees fossero state pagate da . _1
L'appellante sostiene che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, la prova dell'entità del credito sarebbe stata raggiunta e ciò sulla base :
a) della mancata contestazione da parte di del pagamento ricevuto da P_
; l'appellata anzi secondo descrivendo la “prassi di retrocessione delle _1 _1 airport fees dall'appellata ai gestori aeroportuali, confessa che le airport fees erano corrisposte da ad , che a sua volta le corrispondeva ai gestori _1 P_ aeroportuali ch ha chiesto essere autorizzata a chiamare in causa” P_
b) della ricostruzione operata dal CT che ha rilevato, a riscontro ulteriore, la mancata insinuazione al passivo per gli importi fatturati a titolo di airport fees e la durata pluriennale del rapporto contrattuale e quindi delle forniture, elemento che conforterebbe il fatto che tutte le fatture fossero state pagate;
15 c) del deposito degli estratti conto bancari elettronici che sono tecnicamente immodificabili e che corrispondono alla contabilità della società in bonis con _1 un valore “sovrabbondante ma comunque prossimo rispetto alla somma del carburante e delle fees fatturate da . … si tratta dunque di “numeri” assistiti, P_ se non da certezza, da altissima “credibilità”. Anche qui, sarebbe spettato semmai ad indicare a quale altro titol avrebbe potuto effettuare tali pagamenti in P_ _1 suo favore, di modo da escluderne l'imputazione alle fees controverse”.
Le argomentazioni sono prive di pregio.
L'appellata costituendosi in primo grado e anche in appello ha contestato di aver ricevuto da i pagamenti richiesti a titolo di airport fees e portati dalle specifiche fatture e _1 questo costituisce un dato da cui non è possibile prescindere.
La documentazione prodotta poi, come rilevato dal CT, consiste in fatture non quietanzate per € 95.731.738,52 e in estratti conto che contabilizzano pagamenti per € 108.223.774 senza che si riesca a effettuare una quadratura.
Non è possibile, si rileva, far corrispondere la fatturazione ai pagamenti e tantomeno evidenziare se nei pagamenti effettuati vi siano state proprio le fatture indicate.
Il pagamento poi, come rilevato dal CT, avveniva in forma aggregata, unendo, quindi, nelle varie erogazioni, di volta in volta una pluralità di fatture e non è stato possibile effettuare una verifica analitica.
ha inoltre prodotto per il pagamento schede generali di contabilità tra il 1999 e il _1
2001 ed estratti conto elettronici dal 2002 al 2008 senza riscontri bancari come bonifici o estratti conto;
anche detti documenti non sono idonei a supportare la domanda in quanto, come rilevato dal ctu :
“ non sempre è presente l'indicazione del destinatario del pagamento e manca il riferimento alle fatture pagate, precludendo la possibilità di ricostruire in modo analitico e puntuale tutti i pagamenti che, secondo , sarebbero stati effettuati alla società petrolifera. A titolo _1 esemplificativo, si veda l'“estratto conto elettronico” del 28/03/2003 relativo al pagamento dell'importo di Euro 1.362.760,47 che risulterebbe essere stato effettuato nella stessa data dal c/c d presso Banca Monte dei Paschi di Siena, dal quale non risultano indicati né _1 il beneficiario/beneficiari, né tantomeno la fattura o le fatture di riferimento. Sempre a titolo esemplificativo, si veda l'“estratto conto elettronico” al 26/01/2004 relativo al pagamento di fornitori diversi per l'importo di Euro 7.040.642,41 che risulterebbe essere stato effettuato nella stessa data dal c/c di presso Banca Monte dei Paschi di Siena, dal quale non _1
16 risultano indicati né i beneficiari, né tantomeno le fatture di riferimento. Trattandosi di un pagamento multiplo verso fornitori diversi non si comprende come sia riuscita ad _1 attribuire il minor importo di Euro 355.023,84 a pagamenti di fatture emesse da . Si P_ rileva, inoltre, che, negli “estratti conto elettronici”, sono evidenziate in giallo alcune apparenti difformità tra quanto risultante dall'estratto conto contabile e quello bancario tramite la seguente dicitura: “Attenzione: i totali (ricevuti dalla banca/calcolati) sono differenti”.
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Secondo motivo di appello
“Seconda parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata – Lacunosa, viziata ed errata valutazione ed interpretazione delle norme applicabili, dello svolgimento del processo e della documentazione fornita dalle parti con riferimento alla prova dei costi alla base delle airport fees imposte a ” _1
La doglianza riguarda la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'entità dell'esubero delle airport fees ( pagate da ai gestori aeroportuali ) rispetto ai P_ costi effettivamente addebitabili.
A tale proposito l'appellante sostiene che in via generale non possa ritenersi che gli importi richiesti dai gestori aeroportuali alle compagnie petrolifere a titolo di airport fees fossero del tutto privi di giustificazione;
la necessità di remunerare costi effettivamente esistenti a carico dei gestori per l'esecuzione del servizio di refuelling comporterebbe quindi solo l'inesistenza del credito per la parte dei pagamenti che potevano ritenersi eccedenti la misura di tale corrispondenza.
Il motivo è assorbito dal rigetto della prima doglianza.
Lo stesso, si rileva ad abundantiam, è comunque infondato nel merito sulla base delle seguenti valutazioni.
Il Tribunale ha ritenuto :
“ se da un lato il c.t.u., per le annualità 2006-2009, in relazione agli aeroporti oggetto dell'istruttoria ha richiamato le risultanze di tale attività istruttoria, dall'altro per gli CP_5 scali aeroportuali di Fiumicino, Linate, Malpensa, e , per il periodo CP_7 P_5 CP_21
17 1999-2005, si è basato sui costi ritenuti congrui dal in relazione al servizio di fornitura CP_5 di carburante per il diverso periodo 2006/2009, sulla base di un ragionamento non condivisibile, in quanto non supportato da idonei riscontri documentali su cui fondare una valutazione precisa dei tali costi”.
L'appellante sostiene:
“il Tribunale avrebbe dovuto derivare dalla mancanza di prove sui costi sopportati la dimostrazione dell'illiceità delle fees nella loro interezza. Per questo aspetto, si può dire che semmai la CT aveva errato in favore di perché aveva applicato i valori P_ CP_5 manifestamente illegittimi e poi (ri)annullati dal Tar per il periodo 2006-2009, e li aveva proiettati anche sul periodo precedente in modo da “salvare” grosso modo la metà delle airport fees applicate”.
Si afferma che comunque vi sarebbero riscontri idonei a far ritenere dovute tutte le airport fees ossia: a) l'accertamento effettuato da AG ( che ha attestato per Roma e NO per il 2004 e il 2005 l'applicazione di airport fees del tutto slegati dai costi ) e b) le risultanze Cont ispettive per , gli accertamenti su NO, e . CP_5 CP_6 CP_21
Si sostiene inoltre che l'opacità contabile degli operatori aeroportuali non avrebbe potuto riverberarsi sull'aggravamento dell'onere della prova a carico di . _1
Le argomentazioni sono prive di pregio.
In primo luogo il CT ha affermato di non aver rinvenuto documenti contabili per ricostruire le airport fees applicate negli anni di riferimento dai gestori aeroportuali.
In secondo luogo non è riscontrabile la conseguenza che trae l'appellante, secondo cui l'onere della dimostrazione degli effettivi costi graverebbe sui gestori aeroportuali e sulle società petrolifere.
sostiene a tale proposito che i corrispettivi astrattamente esigibili dai vettori sono _1 solo quelli che i gestori abbiano provato essere coerenti con i parametri fissati dalla direttiva comunitaria e dalle successive norme nazionali di recepimento d.lgs. n. 18/99 e d.l. n.
203/2005, nonché compatibili con i divieti antitrust, con la conseguenza che, in mancanza di prova di questi parametri non sono rispettati, nessun corrispettivo sarebbe esigibile.
In realtà per i motivi sopra evidenziati deve considerarsi illegittimamente addebitata solo la parte non corrispondente all'effettivo costo derivante dall'esercizio dell'attività di rifornimento del carburante da parte della compagnia petrolifera per cui la mancata prova dell'entità dell'esubero, gravante su chi agisce in ripetizione di indebito impone il rigetto della domanda proposta dall'appellante, originario attore. 18 A tal proposito, può altresì richiamarsi la pronuncia della Cassazione 30.6.2020, n. 13158, in una causa di opposizione ex art. 98 L.F. promossa da una compagnia petrolifera, cessionaria del credito verso in A.S. per le somme dovute a CP_28 Parte_1 titolo di rimborso delle airport fees versate ai gestori degli aeroporti italiani.
In detta sentenza la S.C. ha ritenuto:
“Non v'è dubbio poi che, incombendo sul debitore la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito, fosse onere della procedura di dimostrare la non corrispondenza delle airport fees – versate da Air Total ai gestori aeroportuali – ai costi dei relativi servizi (ciò senza contare che, poiché i destinatari della normativa in materia sono, per l'appunto, i gestori aeroportuali e non certo i soggetti che usufruiscono dei servizi, non si comprende in qual modo l'eventuale illegittimità delle tasse e delle commissioni pretesi dai primi avrebbe potuto comportare il venir meno del diritto di Total ad ottenere il rimborso delle somme agli stessi versate per tali titoli)” .
Dunque, seppure per altra via, ossia in relazione all'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, la S.C. è pervenuta all'affermazione dell'onere della prova in capo all'odierna appellante circa la non corrispondenza delle airport fees – versate dalla compagnia petrolifera ai gestori aeroportuali – ai costi dei relativi servizi.
Né, infine, può accogliersi la tesi dell'appellante secondo la quale l'onere della prova spettava ad in virtù del principio della vicinanza della prova. P_
Invero, detto principio vale, nel presente giudizio, anche per l'appellata, essendo altrettanto difficile per quantificare costi ad essa non pertinenti, in quanto relativi ai singoli gestori P_ aeroportuali.
Per tutti gli anni di riferimento poi il CT si è basato su mere stime che sono del tutto insufficienti rispetto al soddisfacimento dell'onere probatorio.
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APPELLO INCIDENTALE P_
L'appello riguarda la pronuncia di compensazione totale operata dal Tribunale.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha motivato la compensazione con riferimento alla “parziale soccombenza reciproca con riferimento alle eccezioni preliminari e pregiudiziali, alla complessità e novità delle questioni trattate”.
19 L'appellante sostiene che all'epoca dell'instaurazione del giudizio la norma vigente in materia di spese era diversa da quella applicata e comunque afferma l'insussistenza dei presupposti per la compensazione.
Le argomentazioni non hanno pregio.
In primo luogo il Giudice di prime cure ha articolatamente motivato, respingendo le eccezioni, riguardo alla complessa questione relativa al riparto di giurisdizione, all'eccepita carenza di interesse dell'attrice ad agire in ripetizione del preteso indebito e alla ricostruzione del fascicolo di che aveva contestato. _1 P_
In secondo luogo la normativa applicata presentava elementi di indubbia complessità, in presenza di statuizioni del Giudice Amministrativo e dei variegati orientamenti dei giudici di merito oltre alla difficoltà tecnica riscontrata dal CT nella mole di documenti da esaminare.
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Spese del grado di appello.
L'appellante deve essere condannata a pagare le spese del presente grado secondo soccombenza nei confronti di (scaglione tariffario parametrato alla domanda), P_ compensate per un sesto atteso il rigetto dell'appello incidentale, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
L'appellante deve inoltre essere condannato sempre secondo soccombenza a pagare a le spese del presente grado ( valore indeterminabile di bassa complessità ) P_1 senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per le altre parti le spese sono compensate ( ivi compresa di cui un solo profilo CP_2 di appello incidentale è stato dichiarato inammissibile ) poiché sono state citate in appello da solo in quanto parti del giudizio di primo grado come terze chiamate e in Parte_1 quanto la loro posizione rispetto a non è stata esaminata atteso il Controparte_1 rigetto dell'appello principale.
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Contributo unificato
20 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto dell'appello principale nonché di quello incidentale di e di sono peraltro sempre fatti salvi gli P_ CP_2 accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia di Controparte_13
dichiara il difetto di legittimazione passiva di P_1
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da per la parte di cui in CP_2 motivazione;
respinge l'appello principale e quello proposto in via incidentale da e per P_
l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente grado che, Parte_1 Controparte_1 previa compensazione per un sesto, sono liquidate in complessivi € 26.069,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare a le spese del presente grado liquidate in Parte_1 P_1 complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Compensa tutte le altre spese del presente grado.
21 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante, di e di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_1 CP_2 pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del
2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventitré giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ET OR TH de Courtelary
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
ET OR TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4255 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Laura Pierallini che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Stefania Bariatti e Marcello Clarich per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Delia Berto e Tonio di Iacovo che la rappresentano e difendono con gli Avv.ti Fabrizio Pietrosanti, Tommaso Paparo per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Mario Siragusa che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Marco D'Ostuni, Carlo Santoro e Matteo Beretta per mandato in atti
1 APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege
APPELLATI
( C.F. ) Controparte_6 P.IVA_7
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Bernardi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_8
(C.F. ) Controparte_8 P.IVA_9
(C.F. ) CP_9 P.IVA_10
Elettivamente domiciliate presso lo studio degli Avv.ti Luca Leone e Paola Conio che le rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATE
( C.F. ) Controparte_10 P.IVA_11
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Toscano ed Pt_2
che la rappresentano e difendono con gli Avv.ti Daniele Villa ed Enrico
[...]
Campagnano per mandato in atti
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_11 P.IVA_12
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marina Rossi, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto Fumagalli per mandato in atti
APPELLATA
Controparte_12
( P.I )
[...] P.IVA_13
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Raffaele Losardo che la rappresenta e difende con l'Avv.to Francesco Vinci per mandato in atti
APPELLATA
(C.F. Controparte_13
P.IVA_14
2 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 5014/2020 resa nel procedimento R.G. n. 61877/2013 – ripetizione di indebito -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 61877/2013 ) in Parte_1 amministrazione straordinaria, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma in Controparte_1 relazione a forniture di carburanti effettuate dalla convenuta presso diversi aeroporti italiani, chiedendo la restituzione di € 2.292.525,25, somma asseritamente pagata in eccesso tra il
1999 e il 2009 per avere la convenuta richiesto indebitamente un sovrapprezzo che altro non era che la royalty ( c.d. airport fee ) dalla stessa in precedenza erogato alle compagnie aeroportuali per poter vendere il carburante utilizzando il sedime degli aeroporti.
Detta royalty asseritamente contrastava con la normativa vigente.
In particolare la direttiva 96/67/CE aveva previsto la possibilità per gli Stati membri di riservare all'ente di gestione aeroportuale l'organizzazione dei servizi a terra, con la previsione di un possibile corrispettivo economico che ( art. 16, paragrafo 3 ) doveva rispettare criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
La direttiva era stata recepita con il D.Lgs. n. 18/99 e con delibera CIPE 86 del 2000 erano stati individuati i corrispettivi per tipologia di servizio con obbligo di contabilità separata per ciascuna categoria e la registrazione dei costi sostenuti.
Con il D.L. n. 203/2005 come convertito con modifiche dalla Legge n. 248/2005 era stata espressamente vietata l'applicazione di royalties sulla fornitura di carburanti non connesse ai costi sostenuti per l'offerta del servizio.
L'attrice sosteneva che la convenuta aveva “ribaltato“ royalties non correlate ai costi del servizio prestato, senza fornire alcuna dimostrazione degli esborsi, avendo applicato una quota fissa per metro cubo di carburante.
L'AGCM, con provvedimenti confermati dal Giudice amministrativo, aveva ritenuto l'abuso di posizione dominante da parte di e Controparte_14 Controparte_11 per gli aeroporti di e NO in quanto era stato riscontrato che la
[...] CP_6
3 determinazione del valore delle airport fees era avvenuto in modo del tutto svincolato dai costi che avrebbero potuto essere lecitamente considerati.
Deduceva poi che la giurisprudenza comunitaria aveva valutato come illegittima l'imposizione di un canone di accesso al mercato dell'assistenza a terra in aeroporto laddove richiesto come contropartita economica della concessione e dell'opportunità di guadagno, in aggiunta al canone che il prestatore o utente versava per la messa a disposizione di impianti aeroportuali, nel rispetto dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva n. 96/67/CE.
La convenuta si costituiva, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ( in quanto la determinazione delle airport fees rientrava nella discrezionalità tecnica dell' ) e comunque affermava il difetto di interesse ad agire CP_5 dell'attrice ( in quanto i danneggiati erano i viaggiatori su cui erano stati addebitati di fatto le royalties aumentando i prezzi dei biglietti aerei ), il proprio difetto di legittimazione passiva
( in quanto l'AGCM non le aveva contestato alcuna condotta illecita e non aveva partecipato ad alcun cartello ), la prescrizione del diritto in difetto di atti interruttivi infradecennali e la compensazione dell'avversa pretesa con il proprio credito.
In subordine chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di:
[...]
Controparte_8 Controparte_6 CP_2 Controparte_15
Controparte_7 P_2 Controparte_13 Controparte_16
[...] Controparte_17 CP_9 CP_5 Controparte_18
[...]
Chiedeva la condanna dei suddetti terzi ex art. 2033 c.c. e 2041 c.c. al pagamento in proprio favore di una somma pari a quanto avrebbe dovuto erogare all'attrice.
Era autorizzata la chiamata in causa dei terzi che si costituivano, espletavano eccezioni in rito e in merito e sostenevano l'infondatezza della domanda svolta nei loro confronti.
Il Tribunale disponeva CT e con sentenza 5014 del 2020 così statuiva:
“rigetta le domande proposte dalla Parte_1 Parte_1
avverso la , con conseguente assorbimento delle domande
[...] Controparte_1 proposte dalla versi i terzi chiamati in causa;
compensa tra le parti le Controparte_1 spese di lite.”
4 in amministrazione straordinaria proponeva appello e Parte_1 concludeva chiedendo :
“in via principale: riformare la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013 e: accertare e dichiarare la nullità della clausola di pagamento delle airport fees e in ogni caso il difetto di causa e/o di causa lecita delle relative attribuzioni patrimoniali da parte di a nel periodo dal gennaio _1 Controparte_1
1999 al gennaio 2009, come meglio precisato in narrativa;
per effetto e in ogni caso, condannare al pagamento in favore di di una somma pari ad Controparte_1 _1 euro 2.292.524,25, ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge. In via istruttoria, si chiede: integrazione ed aggiornamento della Consulenza Tecnica Contabile già espletata nel corso del primo grado di giudizio, la quale dovrà necessariamente essere rinnovata ed aggiornata, con particolare riferimento ai punti 3, 4 e 5, del quesito, alla luce della sentenza n. 6802 del 19 giugno 2020 del TAR Lazio che CP_ ha annullato il provvediment n. 27438 del 27 aprile 2009; l'ordine nei confronti d CP_5
[... di esibizione ex art. 2711 c.c. e artt. 210 e 198 c.p.c. di tutta la documentazione inerente l'addebito all'odierna appellante di sovrapprezzi e/o royalties per la fornitura di carburante in ambito aeroportuale dal 1999 a tutto il 2009, già evidenziato nella memoria istruttoria ex art. 183, Vi comma n. 2”. si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“respingere l'appello di in amministrazione straordinaria Controparte_19 siccome inammissibile e/o infondato, se del caso - ed in parziale riforma della sentenza impugnata - con accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionatamente proposti (di inammissibile e illegittima ricostruzione del fascicolo di parte di;
di carenza di _1 interesse d all'azione di ripetizione;
di inammissibile costituzione nel giudizio di prime _1 cure di e, ove occorra, con accoglimento delle eccezioni dichiarate assorbite CP_9 dal Tribunale, quali espressamente sopra riproposte (di inammissibilità e infondatezza della domanda di nullità e di ripetizione d'indebito d per: (a) insussistenza dei presupposti, _1 di fatto e di diritto, compresa la carenza di prova, per la dichiarazione di nullità degli accordi di pagamento tra le parti principali circa le airport fees e, conseguentemente, per l'esercizio dell'azione di ripetizione, nonché per la condanna al pagamento di sorte, interessi e rivalutazione monetaria;
(b) prescrizione del diritto alla ripetizione quanto meno per l'importo di euro 1.884.702,05 - o del diverso, maggior o minor, importo che dovesse risultare dagli atti di causa - relativo ai pretesi pagamenti negli anni 1999-2003, nonché (c) compensazione anche parziale del credito, nel caso riconosciuto in favore di , con il _1 controcredito di euro 33.884,28); quanto ai terzi chiamati, ove pronunzia non assorbita dal rigetto dell'appello di : a) rigettare ogni contraria eccezione, deduzione e domanda _1 siccome inammissibile e/o infondata;
b) dichiarare inammissibile la costituzione in prime cure di per difetto di rappresentanza con ogni relativa conseguenza;
c) CP_9 dichiarare la nullità dei correlativi atti e clausole (che si sono succedute nel periodo oggetto di causa) di determinazione delle royalties e dei minimi garantiti su carburanti erogati che sono stati loro rispettivamente versati da;
d) in caso, ove rilevante, di dichiarazione P_
5 di ammissibilità e fondatezza anche parziale della domanda d , condannare - al lordo _1 della somma che dovesse essere compensata con i controcrediti di verso P_ [...]
per € 33.884,28 di cui alla lett. A) (c) che precede - i medesimi Parte_1 terzi, in via di ripetizione ai sensi dell'art. 2033, cod. civ., o in via d'indennizzo ai sensi dell'art. 2041, cod. civ., al pagamento in favore di delle somme - maggiorate di P_ interessi e rivalutazione come per legge - nella misura di seguito indicata per ciascun chiamato, salvo quelle maggiori o minori che comunque risultino dagli atti di causa e pertanto: 1) il , in persona del Ministro in carica, ed Controparte_4 il in persona del Ministro in carica, al pagamento Controparte_3 della somma di euro 234.692,00; 2) in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 293.297,00; 3 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 1.387.329; 4) , in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 53.416,26; 5)
[...]
(già e Controparte_10 Controparte_15 P_6 Controparte_20
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
[...] somma: 6) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 al pagamento della somma di euro 98.439,00; 7) Controparte_12 gestione dell'aeroporto regionale umbro in persona del legale Controparte_12 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 10.783,00; 8)
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_13 tempore, al pagamento della somma di euro 2.767,00; 9) Società Azionaria CP_9
Gestione Aeroporto di in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_21 pagamento della somma di euro 557.178,00; di euro 72.879,00 in relazione allo scalo di;
di euro 47.852,00 in relazione allo scalo di Pisa;
in ogni caso, in riforma della P_5 sentenza impugnata, condannare in amministrazione Controparte_19 straordinaria (e chi di ragione), in favore di alla refusione di spese e Controparte_1 compensi di lite, incluse le spese di ctu, del primo grado nella misura di legge;
condannare in amministrazione straordinaria e chi di ragione alla Controparte_19 refusione, in favore d delle spese e compensi di lite del secondo grado. Controparte_1
In via istruttoria: 1) respingere ogni altrui istanza istruttoria siccome inammissibile;
2) ammettere le prove orali formulate nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 18 marzo 2015 ed in particolare la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di A.S. di cui al capitolo n. 6, qui di seguito riportato: “Vero o no che negli anni Parte_1 CP_ 1999-200 ha 'ribaltato' il costo delle airport fees, ad essa addebitate da parte d _1
[... (e delle altre compagnie petrolifere) in relazione alle forniture di carburante eseguite presso gli aeroporti di Roma Fiumicino, NO Linate, NO Malpensa, Pisa, , CP_8
Crotone, , , Perugia, sul prezzo dei biglietti aerei pagati dai P_5 CP_7 CP_21 P_3 passeggeri anche attraverso le voci Fuel Surcharge, tasse ed oneri aggiuntivi? ”.
si costituiva e concludeva chiedendo : CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: (i) rigettare l'appello principale d
[...]
in quanto infondato in fatto ed erroneo in diritto;
(ii) Parte_3
6 rigettare l'appello incidentale d in quanto infondato in fatto ed erroneo Controparte_1 in diritto;
(iii) anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto da (a) in CP_2 via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di competenza del giudice adito sulle domande proposte d nei confronti d nei limiti esposti in atti, Controparte_1 CP_2 in ragione della clausola compromissoria in essere tra le parti;
(b) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione parziale dei diritti vantati da
[...] come esposto in atti;
per l'effetto, respingere in parte le domande proposte da P_ quest'ultima nei confronti di (c) nel merito, respingere le domande proposte ex CP_2 adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio (oltre IVA e CPA come per legge).” si costituiva e concludeva chiedendo : CP_5
“respingere l'appello avversario, con conseguente conferma della decisione gravata e rigetto di qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti d da tutte le parti in causa. Con vittoria CP_5 di spese, diritti ed onorari”.
Il e il Controparte_4 Controparte_22 si costituivano e concludevano chiedendo:
“respingere l'appello avversario, con conseguente conferma della decisione gravata e rigetto di qualsivoglia pretesa Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_6
“rigettare l'appello proposto da amministrazione Parte_4 straordinaria avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013, in quanto infondato in fatto e in diritto, in ogni caso rigettando tutte le domanda proposte nei confronti d Con vittoria Controparte_6 delle spese di lite”. si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_23
“rigettare l'appello proposto da amministrazione Parte_4 straordinaria avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito del procedimento n. 61877/2013, perché infondato in fatto e in diritto. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, da chiunque proposte nei confronti di Controparte_7 perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese, competenze e onorari di lite.” si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_8
“rigettare l'appello proposto da Parte_5
avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito
[...] del procedimento n. 61877/2013, perché infondato in fatto e in diritto. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, da chiunque proposte nei confronti d Controparte_8 perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese,
[...] competenze e onorari di lite.”
7 si costituiva e concludeva chiedendo : CP_9
“rigettare l'appello proposto da Parte_5
avverso la sentenza n. 5015/2020, resa dal Tribunale Civile di Roma, all'esito
[...] del procedimento n. 61877/2013, perché infondato in fatto e in diritto. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, da chiunque proposte nei confronti di CP_9 [...]
perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Controparte_24
Vittoria di spese, competenze e onorari di lite” si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_10
“ in via principale, rigettare l'appello proposto d in A.S., Parte_1 nonché tutte le istanze istruttorie ivi formulate, e confermare integralmente la sentenza n. 5015/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 27 febbraio 2020; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e di conseguente vaglio delle domande ritenute assorbite: in via preliminare, accertare e dichiarare priva di fondamento la chiamata in garanzia e manleva formulata d nei confronti d Controparte_1 [...]
(già e disporne conseguentemente Controparte_10 Controparte_15
l'estromissione dal giudizio, con condanna al pagamento delle spese di lite;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande tutte spiegate da nei Controparte_1 confronti d per i motivi spiegati in narrativa;
nel merito, rigettare Controparte_10 integralmente le domande tutte spiegate da nei confronti di Controparte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi spiegati in narrativa;
Controparte_10 sempre in via subordinata, qualora si ritenesse corretta una interpretazione restrittiva dell'art. 11 terdecies, L. 2 dicembre 2005, n. 248, nei termini di cui in narrativa, si formula sin d'ora istanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale al fine del vaglio di legittimità della norma con riferimento agli artt. 41, 42 e 117 della Costituzione. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. si costituiva e concludeva chiedendo : P_1
“accertato ch non è parte del giudizio avanti il Controparte_25
Tribunale di Roma rg 61877/2013; che la sentenza n. 5015/2020 emessa in quella stessa
Cont causa non ha formulato alcuna statuizione né assunto alcuna decisione nei confronti d;
ch difetta di legittimazione attiva a proporre il presente giudizio anche nei confronti _1
Cont di la quale è comunque priva di legittimazione passiva;
- dichiarare l'inammissibilità
Cont dell'appello proposto da nei confronti di e/o la nullità della citazione di _1 _1
Cont Cont nei confronti di e/o dichiarare l'estromissione di dal presente giudizio assumendo a tal fine ogni più opportuno provvedimento. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”. si costituiva e concludeva chiedendo : P_2
“in via principale, rigettare l'appello proposto da Parte_3 nonché tutte le istanze istruttorie ivi formulate, e confermare integralmente la sentenza n. 5015/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 27 febbraio 2020; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e di conseguente vaglio delle domande ritenute assorbite: in via preliminare, accertare e dichiarare priva di
8 fondamento la chiamata in garanzia e manleva formulata dal nei Controparte_1 confronti di e disporne conseguentemente l'estromissione dal giudizio, con P_2 condanna al pagamento delle spese di lite;
- in via preliminare dichiarare inammissibili le domande tutte spiegate da nei confronti di per i motivi esposti nella P_ P_2 narrativa dell'atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventisei maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_13 non costituita nonostante rituale notifica dell'appello.
[...]
Deve essere poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di perché non era P_1 parte del giudizio di primo grado.
afferma di aver notificato la citazione anche a in quanto terza chiamata Parte_1 P_1 su istanza di a sua volta terza chiamata. CP_2
In realtà come risulta dal verbale dell'udienza del diciassette luglio 2014 aveva CP_2 rinunciato a detta chiamata né risulta che vi sia stata alcuna notifica in primo grado.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria riguardo alla domanda svolta da nei confronti delle convenute in primo grado in quanto si trattava di _1 rapporto tra imprese iure privatorum e in quanto nel presente giudizio era stato richiesto l'accertamento negativo della legittimità di una clausola contrattuale inserita in una convenzione negoziale stipulata da soggetti privati relativa al corrispettivo dovuto per l'erogazione di un servizio, richiamando Cass. 23598/2017.
Sul punto l'appello incidentale condizionato proposto da è stato oggetto di P_ rinuncia nel corso del presente grado.
Il Tribunale ha poi ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario per quanto le domande proposte nei confronti dei terzi chiamati e per la domanda svolta da S.A.T. s.p.a. avverso l' richiamando l'art. 39 "bis" del d.l. n. 159 del 2007, aggiunto dalla legge di CP_5 conversione n. 222 del 2007 che demanda al GO la giurisdizione in ordine alla domanda
9 proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali richiamando Cass. 28212/2019.
Ha poi respinto l'eccezione di nullità della domanda proposta dalla avverso Controparte_1
i terzi chiamati Controparte_8 Controparte_6
CP_2 Controparte_15 Controparte_7 P_2 P_3
[...] Controparte_26 CP_9 [...]
e nonché l'eccezione Controparte_4 Controparte_3 di nullità della domanda spiegata da parte attrice e della domanda di manleva svolta dalla
S.p.A. S.A.T. avverso l' CP_5
Il Tribunale a tale proposito ha affermato testualmente:
“gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa sono stati individuati nel suo diritto di rivalsa nei loro confronti derivante dal pagamento delle airport fees da parte della società petrolifera ai gestori aeroportuali sopra citati, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta nulla la clausola contrattuale in forza della quale i costi di tali corrispettivi sono stati ribaltati a suo carico dai soggetti gestori degli scali aeroportuali d'interesse.”
Ha infine dichiarato inammissibile per tardività l'eccezione di compensazione sollevata dalla con il proprio credito di € 85.154,52 di cui alla sentenza della Corte Controparte_1
d'Appello di Roma n. 16543 dell'8/3/2019.
Nel merito ha respinto la domanda per difetto di prova del quantum affermando :
“Le airport fees costituiscono un onere accessorio al costo del carburante giacché, al crescere dei metri cubi erogati, aumentano nella stessa misura e, con particolare riferimento al quesito se siano state ribaltate a carico di passeggeri, il c.t.u. ha osservato che:
- non vi sono prove documentali che dimostrino la traslazione delle airport fees dal vettore CP_2 aereo agli utenti finali;
( su questo appello incidentale d )
- le airport fees sono, sostanzialmente, oneri accessori al costo del carburante e calcolati per metro cubo erogato. Esse rientrano nell'ambito dei costi legati al volo, alcuni dei quali (tra cui le airport fees), caratterizzati da evitabilità in caso di cancellazione del collegamento.
In mancanza di prova che i costi relativi alle airport fees siano stati interamente ribaltati dall'attrice sui viaggiatori, è infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attrice sollevata dalla convenuta.
Ciò posto, la domanda attorea di ripetizione di indebito è infondata in mancanza di prova dell'elemento costitutivo del pagamento. E' appena il caso di osservare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
10 per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, al fine di accertare l'ammontare delle airport fees asseritamente corrisposte dall'attrice alla il consulente tecnico ha analizzato i seguenti documenti: Controparte_1 Co prospetto riepilogativo degli importi fatturati e versati a titolo di airport fees tr _1
nel periodo 1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 (allegato 1 all'atto di citazione P_
); fatture emesse d nei confronti d nel periodo 1°gennaio 1999 _1 P_ _1
– 31 gennaio 2009 (allegato n. 19 all'atto di citazion ); schede di contabilità /estratti _1 conto elettronici relativi ai rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da nel _1 periodo 1999 – 2008 (allegato n. 20 all'atto di citazion ). _1
Ebbene, come rilevato dall'ausiliario del Tribunale, ritiene il collegio che i documenti versati in atti dall'attrice siano inidonei a comprovare il pagamento delle airport fees da parte dell'attrice a favore della convenuta, non potendosi desumere la prova del pagamento delle airport fees neanche dalla circostanza negativa per cui quest'ultima non ha proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice per le somme su cui si controverte nel presente giudizio, trattandosi di una condotta non inequivoca in tal senso.
Il c.t.u., in particolare, previo esame degli atti, ha rilevato che “La documentazione bancaria, amministrativa e contabile prodotta da non consente, quindi, una quantificazione _1 diretta e puntuale delle airport fees versate dalla stess a . Innanzitutto, _1 P_ si evidenzia come il pagamento delle fatture emesse da per la fornitura di P_ carburante avveniva da parte del vettore aereo in forma aggregata, unendo, quindi, nei singoli pagamenti una pluralità di fatture. In secondo luogo, la documentazione prodotta in giudizio da relativa al pagamento delle airport fees, ovvero delle fatture contenenti _1 anche le airport fees, solo parzialmente può essere considerata idonea essendo costituita unicamente da schede di contabilità generale (per il periodo 1999 – 2001) e da semplici
“estratti conto elettronici” (per il periodo 2002 – 2008) dei rapporti intrattenuti dal vettore aereo con gli istituti bancari. Non risultano, infatti, disponibili evidenze bancarie quali disposizioni di bonifico o estratti conto bancari relativi ai pagamenti effettuati d nei _1 confronti di . Inoltre, nella documentazione in atti, non sempre è presente P_
l'indicazione del destinatario del pagamento e manca il riferimento alle fatture pagate, precludendo la possibilità di ricostruire in modo analitico e puntuale tutti i pagamenti che, second , sarebbero stati effettuati alla società petrolifera”. _1
L'ausiliario del giudice ha, quindi, proceduto alla determinazione delle airport fees basandosi sulle fatture versate in atti dalla convenuta, in cui è riportata separatamente la voce “Airport fee”, nonché sulla somma esigua per la quale l ha proposto ricorso per Controparte_1 insinuazione al passivo dell'attrice.
Ebbene, trattasi di elementi privi di efficacia probatoria rispetto alla pretesa attorea, peraltro di ingente entità, non potendosi desumere dalle fatture emesse dalla convenuta l'intervenuto pagamento delle somme ivi indicate a titolo di airport fees, né può assumere carattere
11 dirimente al riguardo la somma per quale la convenuta ha chiesto l'ammissione al passivo dell'attrice nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria dell . P_9
Evidenzia, inoltre, il collegio l'ulteriore carenza probatoria afferente ai documenti versati in atti ed analizzati dal c.t.u. al fine di valutare l'ammontare dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali per la messa a disposizione del sedime aeroportuale ai fini del servizio di fornitura del carburante di volo, posto che se da un lato il c.t.u., per le annualità 2006-2009, in relazione agli aeroporti oggetto dell'istruttoria ha richiamato le risultanze di tale CP_5 attività istruttoria, dall'altro per gli scali aeroportuali di Fiumicino, Linate, Malpensa CP_7
, per il periodo 1999-2005, si è basato sui costi ritenuti congrui dal in P_5 CP_21 CP_5 relazione al servizio di fornitura di carburante per il diverso periodo 2006/2009, sulla base di un ragionamento non condivisibile, in quanto non supportato da idonei riscontri documentali su cui fondare una valutazione precisa dei tali costi. Ne consegue il rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e, conseguentemente, l'assorbimento di ogni questione sulle domande proposte da quest'ultima nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Si ritiene equo, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca con riferimento alle eccezioni preliminari e pregiudiziali, alla complessità e novità delle questioni trattate, compensare tra le parti le spese di lite e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto”.
******
Solo chiamata in primo grado da propone appello incidentale non CP_2 P_ condizionato riguardo all'eccezione con cui si ribadisce il difetto di interesse ad agire di
, sollevata in primo grado e respinta, basata sulla mancanza di danno in quanto _1 _1 avrebbe ribaltato i costi di cui è causa sul prezzo del biglietto pagato dai viaggiatori ( c.d. passing on ).
Ciò è ricavabile dal tenore delle doglianze per come articolate nella parte motiva della comparsa di risposta e da quanto ribadito nelle note conclusionali ove si afferma con Cont riferimento alla sentenza di primo grado : “ chiede pertanto a codesta Ecc.ma Corte di CP_2 riformarla dichiarando che le pretese di nei confronti di e, quindi, quelle di _1
CP_2 Cont
nei confronti di sono infondate, in quanto ha integralmente ribaltato sui _1 suoi passeggeri i costi relativi alle airport fee e non ha quindi subito alcun pregiudizio patrimoniale”
Ripropone poi, sempre in via incidentale, nel caso di accoglimento dell'appello principale, alcune questioni ritenute assorbite dal Tribunale.
12 L'appello incidentale riguardo al difetto di interesse ad agire è inammissibile in quanto la sentenza di primo grado ha respinto totalmente la domanda proposta dall'attrice; solo in caso di condanna di infatti ( da ultimo cfr Cass. 36420/2023 ) sarebbe stato P_ ammissibile un'impugnazione in via principale proposto dal terzo chiamato.
*******
Primo motivo di appello.
“prima parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata – Lacunosa, viziata ed errata valutazione ed interpretazione dello svolgimento del processo e della documentazione fornita dalle parti con riferimento alla prova dell'avvenuto pagamento delle airport fees da parte d ” _1
E' impugnata la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nonostante le risultanze della CT, ha ritenuto il difetto di prova riguardo al fatto che le somme richieste fossero state corrisposte da ad per ristorare quest'ultima da quanto pagato a titolo di airport _1 P_ fees.
Il motivo è infondato sulla base dei seguenti rilievi.
Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi generali in materia di onere della prova, ha affermato :
“ il consulente tecnico ha analizzato i seguenti documenti: prospetto riepilogativo degli Co importi fatturati e versati a titolo di airport fees tra e nel periodo _1 P_
1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 (allegato 1 all'atto di citazione ); fatture emesse _1 da nei confronti di nel periodo 1°gennaio 1999 – 31 gennaio 2009 P_ _1
(allegato n. 19 all'atto di citazione ); schede di contabilità /estratti conto elettronici _1 relativi ai rapporti di conto corrente bancario intrattenuti d nel periodo 1999 – 2008 _1
(allegato n. 20 all'atto di citazione ). Ebbene, come rilevato dall'ausiliario del _1
Tribunale, ritiene il collegio che i documenti versati in atti dall'attrice siano inidonei a comprovare il pagamento delle airport fees da parte dell'attrice a favore della convenuta, non potendosi desumere la prova del pagamento delle airport fees neanche dalla circostanza negativa per cui quest'ultima non ha proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice per le somme su cui si controverte nel presente giudizio, trattandosi di una condotta non inequivoca in tal senso. Il c.t.u., in particolare, previo esame degli atti, ha rilevato che “La documentazione bancaria, amministrativa e contabile prodotta da non consente, _1 quindi, una quantificazione diretta e puntuale delle airport fees versate dalla stessa _1
. Innanzitutto, si evidenzia come il pagamento delle fatture emesse d P_ P_
per la fornitura di carburante avveniva da parte del vettore aereo in forma aggregata,
[...] unendo, quindi, nei singoli pagamenti una pluralità di fatture. In secondo luogo, la
13 documentazione prodotta in giudizio da relativa al pagamento delle airport fees, _1 ovvero delle fatture contenenti anche le airport fees, solo parzialmente può essere considerata idonea essendo costituita unicamente da schede di contabilità generale (per il periodo 1999 – 2001) e da semplici “estratti conto elettronici” (per il periodo 2002 – 2008) dei rapporti intrattenuti dal vettore aereo con gli istituti bancari. Non risultano, infatti, disponibili evidenze bancarie quali disposizioni di bonifico o estratti conto bancari relativi ai pagamenti effettuati da nei confronti di . Inoltre, nella documentazione _1 P_ in atti, non sempre è presente l'indicazione del destinatario del pagamento e manca il riferimento alle fatture pagate, precludendo la possibilità di ricostruire in modo analitico e puntuale tutti i pagamenti che, secondo , sarebbero stati effettuati alla società _1 petrolifera. L'ausiliario del giudice ha, quindi, proceduto alla determinazione delle airport fees basandosi sulle fatture versate in atti dalla convenuta, in cui è riportata separatamente la voce “Airport fee”, nonché sulla somma esigua per la quale la ha Controparte_1 proposto ricorso per insinuazione al passivo dell'attrice.
Ebbene, trattasi di elementi privi di efficacia probatoria rispetto alla pretesa attorea, peraltro di ingente entità, non potendosi desumere dalle fatture emesse dalla convenuta l'intervenuto pagamento delle somme ivi indicate a titolo di airport fees, né può assumere carattere dirimente al riguardo la somma per quale la convenuta ha chiesto l'ammissione al passivo dell'attrice nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria dell . P_9
Evidenzia, inoltre, il collegio l'ulteriore carenza probatoria afferente ai documenti versati in atti ed analizzati dal c.t.u. al fine di valutare l'ammontare dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali per la messa a disposizione del sedime aeroportuale ai fini del servizio di fornitura del carburante di volo, posto che se da un lato il c.t.u., per le annualità 2006-2009, in relazione agli aeroporti oggetto dell'istruttoria ha richiamato le risultanze di tale CP_5 attività istruttoria, dall'altro per gli scali aeroportuali di Fiumicino, Linate, Malpensa CP_7
, per il periodo 1999-2005, si è basato sui costi ritenuti congrui dal in P_5 CP_21 CP_5 relazione al servizio di fornitura di carburante per il diverso periodo 2006/2009, sulla base di un ragionamento non condivisibile, in quanto non supportato da idonei riscontri documentali su cui fondare una valutazione precisa dei tali costi”.
Ebbene si rileva in primo luogo come lo stesso ctu aveva evidenziato la carenza e lacunosità documentale rispetto a quanto prodotto da affermando : Parte_1
“…il CT ha invitato le parti a integrare le precedenti memorie al fine di pervenire ad un puntuale e documentato accertamento di tale ammontare. Ha, inoltre, chiesto alle parti di specificare gli importi pagati dall'Attrice alla Convenuta non solo per annualità, ma anche per scalo aeroportuale…. tale informazione, invero, non risulta direttamente desumibile dalla documentazione in atti, ma è, invece, ritenuta utile per dare compiuta risposta anche agli altri quesiti richiesti dal Giudice. Nelle seconde memorie e note di replica prodotte dalle parti, il C.T.P. di effettua una ricostruzione delle airport fees versate, distinguendole per _1 annualità e per scalo aeroportuale, ma senza dettagliare come sia stata eseguita, limitandosi a ribadire che la documentazione presente in atti consente, tramite l'analisi delle fatture, integrate con i flussi dei pagamenti effettuati a favore della società petrolifera, la 14 ricostruzione puntuale delle ariport fees erogate. Ricostruzione, tra l'altro, incompleta in quanto risultano airpot fees pari ad Euro 41.730 ancora da imputare. Oltre ad , _1 nessuna delle parti in causa ha fornito ulteriore documentazione utile a colmare le lacune riscontrate…”
Il CT non ha quindi effettuato un diretto collegamento tra fatture e pagamenti ma, in assenza di compiuti riscontri in tal senso ha così affermato : “Lo scrivente ha dovuto effettuare una stima dell'importo stesso.”
Il CT ha poi basato il proprio calcolo sulla base del seguente metodo :
“Punto di partenza per una valutazione delle airport fees pagate sono state le fatture emesse dalla Convenuta all'Attrice per la fornitura di carburante. Le airport fees venivano, infatti, addebitate da nelle stesse fatture con cui veniva imputato il costo del P_ carburante, ma indicate in una voce separata. Come risulta dall'allegato 1 all'atto di citazione, di cui di seguito si riporta un estratto (tabella 2), le fatture emesse d P_ nel periodo oggetto di causa, per la fornitura di carburante, corrispondono ad Euro 95.731.738,52 di cui Euro 2.462.504,26 si riferiscono ad airport fees. I pagamenti, invece, elencati da ammontano ad Euro 108.223.774, ossia circa Euro 13 milioni in più _1 rispetto al fatturato, a riprova di come non sia possibile una quadratura tra fatturato e pagamenti. Una volta individuato l'ammontare delle airport fees fatturate d ad P_
, il passaggio successivo, non potendo individuare tramite la documentazione in atti _1 le airport fees pagate, è stato quello di suppore una sostanziale coincidenza tra le queste ultime e quelle fatturate”
Il CT ha inoltre riscontrato la mancata insinuazione al passivo da parte di per cui ha P_ dedotto un elemento a conforto del fatto che le airport fees fossero state pagate da . _1
L'appellante sostiene che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, la prova dell'entità del credito sarebbe stata raggiunta e ciò sulla base :
a) della mancata contestazione da parte di del pagamento ricevuto da P_
; l'appellata anzi secondo descrivendo la “prassi di retrocessione delle _1 _1 airport fees dall'appellata ai gestori aeroportuali, confessa che le airport fees erano corrisposte da ad , che a sua volta le corrispondeva ai gestori _1 P_ aeroportuali ch ha chiesto essere autorizzata a chiamare in causa” P_
b) della ricostruzione operata dal CT che ha rilevato, a riscontro ulteriore, la mancata insinuazione al passivo per gli importi fatturati a titolo di airport fees e la durata pluriennale del rapporto contrattuale e quindi delle forniture, elemento che conforterebbe il fatto che tutte le fatture fossero state pagate;
15 c) del deposito degli estratti conto bancari elettronici che sono tecnicamente immodificabili e che corrispondono alla contabilità della società in bonis con _1 un valore “sovrabbondante ma comunque prossimo rispetto alla somma del carburante e delle fees fatturate da . … si tratta dunque di “numeri” assistiti, P_ se non da certezza, da altissima “credibilità”. Anche qui, sarebbe spettato semmai ad indicare a quale altro titol avrebbe potuto effettuare tali pagamenti in P_ _1 suo favore, di modo da escluderne l'imputazione alle fees controverse”.
Le argomentazioni sono prive di pregio.
L'appellata costituendosi in primo grado e anche in appello ha contestato di aver ricevuto da i pagamenti richiesti a titolo di airport fees e portati dalle specifiche fatture e _1 questo costituisce un dato da cui non è possibile prescindere.
La documentazione prodotta poi, come rilevato dal CT, consiste in fatture non quietanzate per € 95.731.738,52 e in estratti conto che contabilizzano pagamenti per € 108.223.774 senza che si riesca a effettuare una quadratura.
Non è possibile, si rileva, far corrispondere la fatturazione ai pagamenti e tantomeno evidenziare se nei pagamenti effettuati vi siano state proprio le fatture indicate.
Il pagamento poi, come rilevato dal CT, avveniva in forma aggregata, unendo, quindi, nelle varie erogazioni, di volta in volta una pluralità di fatture e non è stato possibile effettuare una verifica analitica.
ha inoltre prodotto per il pagamento schede generali di contabilità tra il 1999 e il _1
2001 ed estratti conto elettronici dal 2002 al 2008 senza riscontri bancari come bonifici o estratti conto;
anche detti documenti non sono idonei a supportare la domanda in quanto, come rilevato dal ctu :
“ non sempre è presente l'indicazione del destinatario del pagamento e manca il riferimento alle fatture pagate, precludendo la possibilità di ricostruire in modo analitico e puntuale tutti i pagamenti che, secondo , sarebbero stati effettuati alla società petrolifera. A titolo _1 esemplificativo, si veda l'“estratto conto elettronico” del 28/03/2003 relativo al pagamento dell'importo di Euro 1.362.760,47 che risulterebbe essere stato effettuato nella stessa data dal c/c d presso Banca Monte dei Paschi di Siena, dal quale non risultano indicati né _1 il beneficiario/beneficiari, né tantomeno la fattura o le fatture di riferimento. Sempre a titolo esemplificativo, si veda l'“estratto conto elettronico” al 26/01/2004 relativo al pagamento di fornitori diversi per l'importo di Euro 7.040.642,41 che risulterebbe essere stato effettuato nella stessa data dal c/c di presso Banca Monte dei Paschi di Siena, dal quale non _1
16 risultano indicati né i beneficiari, né tantomeno le fatture di riferimento. Trattandosi di un pagamento multiplo verso fornitori diversi non si comprende come sia riuscita ad _1 attribuire il minor importo di Euro 355.023,84 a pagamenti di fatture emesse da . Si P_ rileva, inoltre, che, negli “estratti conto elettronici”, sono evidenziate in giallo alcune apparenti difformità tra quanto risultante dall'estratto conto contabile e quello bancario tramite la seguente dicitura: “Attenzione: i totali (ricevuti dalla banca/calcolati) sono differenti”.
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Secondo motivo di appello
“Seconda parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata – Lacunosa, viziata ed errata valutazione ed interpretazione delle norme applicabili, dello svolgimento del processo e della documentazione fornita dalle parti con riferimento alla prova dei costi alla base delle airport fees imposte a ” _1
La doglianza riguarda la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'entità dell'esubero delle airport fees ( pagate da ai gestori aeroportuali ) rispetto ai P_ costi effettivamente addebitabili.
A tale proposito l'appellante sostiene che in via generale non possa ritenersi che gli importi richiesti dai gestori aeroportuali alle compagnie petrolifere a titolo di airport fees fossero del tutto privi di giustificazione;
la necessità di remunerare costi effettivamente esistenti a carico dei gestori per l'esecuzione del servizio di refuelling comporterebbe quindi solo l'inesistenza del credito per la parte dei pagamenti che potevano ritenersi eccedenti la misura di tale corrispondenza.
Il motivo è assorbito dal rigetto della prima doglianza.
Lo stesso, si rileva ad abundantiam, è comunque infondato nel merito sulla base delle seguenti valutazioni.
Il Tribunale ha ritenuto :
“ se da un lato il c.t.u., per le annualità 2006-2009, in relazione agli aeroporti oggetto dell'istruttoria ha richiamato le risultanze di tale attività istruttoria, dall'altro per gli CP_5 scali aeroportuali di Fiumicino, Linate, Malpensa, e , per il periodo CP_7 P_5 CP_21
17 1999-2005, si è basato sui costi ritenuti congrui dal in relazione al servizio di fornitura CP_5 di carburante per il diverso periodo 2006/2009, sulla base di un ragionamento non condivisibile, in quanto non supportato da idonei riscontri documentali su cui fondare una valutazione precisa dei tali costi”.
L'appellante sostiene:
“il Tribunale avrebbe dovuto derivare dalla mancanza di prove sui costi sopportati la dimostrazione dell'illiceità delle fees nella loro interezza. Per questo aspetto, si può dire che semmai la CT aveva errato in favore di perché aveva applicato i valori P_ CP_5 manifestamente illegittimi e poi (ri)annullati dal Tar per il periodo 2006-2009, e li aveva proiettati anche sul periodo precedente in modo da “salvare” grosso modo la metà delle airport fees applicate”.
Si afferma che comunque vi sarebbero riscontri idonei a far ritenere dovute tutte le airport fees ossia: a) l'accertamento effettuato da AG ( che ha attestato per Roma e NO per il 2004 e il 2005 l'applicazione di airport fees del tutto slegati dai costi ) e b) le risultanze Cont ispettive per , gli accertamenti su NO, e . CP_5 CP_6 CP_21
Si sostiene inoltre che l'opacità contabile degli operatori aeroportuali non avrebbe potuto riverberarsi sull'aggravamento dell'onere della prova a carico di . _1
Le argomentazioni sono prive di pregio.
In primo luogo il CT ha affermato di non aver rinvenuto documenti contabili per ricostruire le airport fees applicate negli anni di riferimento dai gestori aeroportuali.
In secondo luogo non è riscontrabile la conseguenza che trae l'appellante, secondo cui l'onere della dimostrazione degli effettivi costi graverebbe sui gestori aeroportuali e sulle società petrolifere.
sostiene a tale proposito che i corrispettivi astrattamente esigibili dai vettori sono _1 solo quelli che i gestori abbiano provato essere coerenti con i parametri fissati dalla direttiva comunitaria e dalle successive norme nazionali di recepimento d.lgs. n. 18/99 e d.l. n.
203/2005, nonché compatibili con i divieti antitrust, con la conseguenza che, in mancanza di prova di questi parametri non sono rispettati, nessun corrispettivo sarebbe esigibile.
In realtà per i motivi sopra evidenziati deve considerarsi illegittimamente addebitata solo la parte non corrispondente all'effettivo costo derivante dall'esercizio dell'attività di rifornimento del carburante da parte della compagnia petrolifera per cui la mancata prova dell'entità dell'esubero, gravante su chi agisce in ripetizione di indebito impone il rigetto della domanda proposta dall'appellante, originario attore. 18 A tal proposito, può altresì richiamarsi la pronuncia della Cassazione 30.6.2020, n. 13158, in una causa di opposizione ex art. 98 L.F. promossa da una compagnia petrolifera, cessionaria del credito verso in A.S. per le somme dovute a CP_28 Parte_1 titolo di rimborso delle airport fees versate ai gestori degli aeroporti italiani.
In detta sentenza la S.C. ha ritenuto:
“Non v'è dubbio poi che, incombendo sul debitore la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito, fosse onere della procedura di dimostrare la non corrispondenza delle airport fees – versate da Air Total ai gestori aeroportuali – ai costi dei relativi servizi (ciò senza contare che, poiché i destinatari della normativa in materia sono, per l'appunto, i gestori aeroportuali e non certo i soggetti che usufruiscono dei servizi, non si comprende in qual modo l'eventuale illegittimità delle tasse e delle commissioni pretesi dai primi avrebbe potuto comportare il venir meno del diritto di Total ad ottenere il rimborso delle somme agli stessi versate per tali titoli)” .
Dunque, seppure per altra via, ossia in relazione all'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, la S.C. è pervenuta all'affermazione dell'onere della prova in capo all'odierna appellante circa la non corrispondenza delle airport fees – versate dalla compagnia petrolifera ai gestori aeroportuali – ai costi dei relativi servizi.
Né, infine, può accogliersi la tesi dell'appellante secondo la quale l'onere della prova spettava ad in virtù del principio della vicinanza della prova. P_
Invero, detto principio vale, nel presente giudizio, anche per l'appellata, essendo altrettanto difficile per quantificare costi ad essa non pertinenti, in quanto relativi ai singoli gestori P_ aeroportuali.
Per tutti gli anni di riferimento poi il CT si è basato su mere stime che sono del tutto insufficienti rispetto al soddisfacimento dell'onere probatorio.
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APPELLO INCIDENTALE P_
L'appello riguarda la pronuncia di compensazione totale operata dal Tribunale.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha motivato la compensazione con riferimento alla “parziale soccombenza reciproca con riferimento alle eccezioni preliminari e pregiudiziali, alla complessità e novità delle questioni trattate”.
19 L'appellante sostiene che all'epoca dell'instaurazione del giudizio la norma vigente in materia di spese era diversa da quella applicata e comunque afferma l'insussistenza dei presupposti per la compensazione.
Le argomentazioni non hanno pregio.
In primo luogo il Giudice di prime cure ha articolatamente motivato, respingendo le eccezioni, riguardo alla complessa questione relativa al riparto di giurisdizione, all'eccepita carenza di interesse dell'attrice ad agire in ripetizione del preteso indebito e alla ricostruzione del fascicolo di che aveva contestato. _1 P_
In secondo luogo la normativa applicata presentava elementi di indubbia complessità, in presenza di statuizioni del Giudice Amministrativo e dei variegati orientamenti dei giudici di merito oltre alla difficoltà tecnica riscontrata dal CT nella mole di documenti da esaminare.
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Spese del grado di appello.
L'appellante deve essere condannata a pagare le spese del presente grado secondo soccombenza nei confronti di (scaglione tariffario parametrato alla domanda), P_ compensate per un sesto atteso il rigetto dell'appello incidentale, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
L'appellante deve inoltre essere condannato sempre secondo soccombenza a pagare a le spese del presente grado ( valore indeterminabile di bassa complessità ) P_1 senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per le altre parti le spese sono compensate ( ivi compresa di cui un solo profilo CP_2 di appello incidentale è stato dichiarato inammissibile ) poiché sono state citate in appello da solo in quanto parti del giudizio di primo grado come terze chiamate e in Parte_1 quanto la loro posizione rispetto a non è stata esaminata atteso il Controparte_1 rigetto dell'appello principale.
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Contributo unificato
20 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto dell'appello principale nonché di quello incidentale di e di sono peraltro sempre fatti salvi gli P_ CP_2 accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia di Controparte_13
dichiara il difetto di legittimazione passiva di P_1
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da per la parte di cui in CP_2 motivazione;
respinge l'appello principale e quello proposto in via incidentale da e per P_
l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente grado che, Parte_1 Controparte_1 previa compensazione per un sesto, sono liquidate in complessivi € 26.069,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare a le spese del presente grado liquidate in Parte_1 P_1 complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Compensa tutte le altre spese del presente grado.
21 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante, di e di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_1 CP_2 pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del
2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventitré giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ET OR TH de Courtelary
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