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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
composta dai seguenti magistrati: dr. Alberto Iachini Bellisarii - Presidente relatore dr. Marco Bartoli - Consigliere dr. Maria Luisa Martini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di rinvio iscritta al n° 1187 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di Parte_1 citazione in riassunzione dagli avv.ti. Prof. Andrea Panzarola e Marco Farina, con studio in Roma,
Viale Gorizia, n. 52;
- attore in riassunzione -
contro
, in persona del Direttore Generale, COroparte_1 elettivamente domiciliata in alla Via V. Pigliacelli n. 46 presso lo studio dell'Avv. CP_1
Tommaso Navarra che la rappresentata e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta nel giudizio di rinvio;
- convenuta in riassunzione -
Oggetto: giudizio di rinvio da ordinanza n. 24289/2023 del 9 agosto 2023 della Corte di Cassazione,
Sezione Terza Civile.
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così provvedere:
rigettare integralmente in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla e per COroparte_2 l'effetto, condannare , in persona del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1 relativamente:
a. ai tre gradi del giudizio penale per il complessivo importo di euro 39.307,00 (incluso il rimborso forfettario del 15%), oltre accessori;
b. al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. definito con sentenza n. 1905/2019 della Corte d'Appello civile di L'Aquila per il complessivo importo di euro 152.041,50 (incluso il rimborso forfettario del 15%), oltre accessori;
c. al giudizio di cassazione definito con l'Ordinanza per il complessivo importo di euro 15.090,30 (incluso il rimborso forfettario del 15%), oltre accessori;
d. al presente giudizio di rinvio per il complessivo importo di euro 99.121,95 (incluso il rimborso forfettario del 15%), oltre accessori;
nonché al pagamento in favore dell'Avv. , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, Parte_1 terzo comma, c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 100.000,00, o di quel diverso importo equitativamente determinato.”
Per la convenuta in riassunzione: “ 1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per fatto illecito con riferimento al surrichiamato parere e comunque ai comportamenti tutti dal medesimo tenuti per come meglio descritti nella suestesa parte narrativa del presente atto e, prima ancora, nel surrichiamato costrutto accusatorio contestato al convenuto in sede penale ai capi n. 1 (associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.), n. 3 (abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.), n. 4 (truffa di cui all'art. 640 c.p.), all'esito delle sentenze coperte da giudicato intervenute in sede penale (ed in particolare di quanto riconosciuto e statuito in sede di primo grado ed in sede di legittimità in sostituzione della sentenza di secondo grado per come annullata ai fini civilistici, condannando il medesimo a risarcire parte attrice di tutti i danni morali, da liquidarsi anche in via equitativa, in complessivi € 250.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla debenza all'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda ex adverso spiegata rigettando integralmente la medesima per le ragioni tutte di cui alla suestesa narrativa;
3) condannare sempre e comunque il convenuto, al pagamento ed alla refusione in favore di parte attrice delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, ivi compresi rimborso spese generali, cap ed iva come per legge, e ciò con riferimento al presente giudizio civile nonchè a tutte le fasi ed i giudizi che l'hanno preceduto in sede penale (primo grado, secondo grado e giudizio di legittimità) provvedendo alla loro unitaria ovvero ripartita per grado/fase determinazione e liquidazione.”
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza del 13 giugno 2011, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Pescara dichiarava l'Avv. (odierno attore in Parte_1 riassunzione) colpevole dei reati di associazione per delinquere, di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione (pena condonata nella misura di tre anni); lo proscioglieva dal reato di corruzione e lo condannava al risarcimento dei danni in favore, tra le altre parti civili, della (odierna convenuta in riassunzione), da liquidarsi in CP_3 separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di Euro 250.000,00.
2. Avverso detta sentenza del GUP proposero appello sia , con riferimento ai capi di Pt_1 condanna, sia il PM in relazione all'assoluzione pronunziata in relazione al pur contestato reato di corruzione per il quale il GUP del Tribunale di Pescara aveva pronunziato proscioglimento.
3. Con sentenza n. 2424 del 27 settembre 2013 la Corte d'Appello penale di L'Aquila accoglieva l'appello principale proposto da e rigettava l'appello incidentale proposto dal Pt_1 CP_4
e, per l'effetto, assolveva l' dai reati di associazioni a delinquere, abuso d'ufficio e
[...] Pt_1 truffa per non aver commesso il fatto e confermava l'assoluzione dal reato di corruzione perché il fatto non sussisteva.
4. Proponevano ricorso per cassazione le sole parti civili e la Corte di cassazione penale con sentenza n. 7073 del 22 gennaio 2015 annullava, ai soli effetti civili e per difetto di motivazione, la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello penale in favore dell' per non Pt_1 aver questi commesso il fatto, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 622 c.p.p. CO
5.Il giudizio veniva riassunto dalla con atto di citazione del 18 maggio 2015, per sentir condannare l' a risarcire un danno patrimoniale dell'importo di € 7.404.489,08 e un danno Pt_1 non patrimoniale dell'importo di euro 5.000.000,00. Resistente l' , questa Corte distrettuale con sentenza n. 1905/2019 accoglieva la domanda Pt_1 relativa al danno non patrimoniale, rigettava quella attinente al danno patrimoniale e condannava CO l' al pagamento in favore della della somma di € 250.000,00 oltre interessi ed al Pt_1 rimborso delle spese processuali del giudizio civile di rinvio, nonché di quelle del giudizio penale.
6. COro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte dell' sulla base di 9 Pt_1 CO motivi;
nel giudizio di legittimità si è costituita la per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di ricorso. Con ordinanza n. 24289/2023 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 1905/2019 di questa Corte d'Appello, rinviando alla Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, reputando fondati tutti i motivi di ricorso, salvo il quarto reputato assorbito.
7.Il giudizio, stavolta, è stato riassunto dall' per sentire rigettare la domanda di risarcimento Pt_1 del danno non patrimoniale, unica ad essere rimasta ancora da decidere, volta che avverso il rigetto CO della domanda di danni patrimoniali la on aveva ricorso in Cassazione. CO Si è costituita la la quale ha continuato a chiedere che l' venga condannato a risarcirle i Pt_1 danni morali, da liquidarsi anche in via equitativa, in complessivi € 250.000,00. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024, dopo la precisazione delle conclusioni davanti a collegio diversamente composto rispetto a quello che emise la sentenza cassata, con i termini di gg. 40 + 20 ex art. 190 cpc. CO
8.Giova, a questo punto, evidenziare quale sarebbe la condotta causatrice di danno morale alla L' , secondo la originaria accusa, nella qualità di titolare dello studio legale “Anello & Pt_1
Parners”, redasse parere in data 6.12.2004, previo apposito incarico conferitogli dalla il Pt_2
29.10.2004, in merito alla fondatezza delle pretese creditorie oggetto di contenzioso e di quelle CO potenzialmente instaurabili dalle Case di Cura della Regione a carico delle competenti negli anni 1995/2001; il parere (formulato sulla base di valutazioni di natura probabilistica, con l'avviso che alle Case di Cura, per effetto di annullamenti di delibere dei tetti di spesa stabiliti dalla Regione, avrebbe potuto essere riconosciuto il diritto alla remunerazione di tutte le prestazioni erogate negli anni in riferimento 1995/2001, senza alcun abbattimento quantitativo connesso al tetto di spesa, qualora fosse stata espressamente richiesta la declaratoria di inefficacia degli accordi transattivi), allegato alla proposta approvata con D.G.R. del 14.12.2004, con riferimento alle Parte_3 pretese della Case di Cura per gli anni 1995-1999, avrebbe avallato la richiesta di crediti totalmente inesistenti. Il parere, inoltre, sarebbe stato preceduto dalla dazione da parte di (titolare della casa di Per_1 cura Villa Pini) all di una ingente somma di denaro (€ 250.000,00); esso avrebbe costituito il Pt_1 necessario presupposto per il completamento dell'operazione di cartolarizzazione, avvenuto con la delibera 1281/2004 della G.R. Abruzzo. In buona sostanza l' , come visto assolto con formula piena da tutti i reati, sarebbe stato Pt_1 partecipe di una associazione a delinquere tra i cui obiettivi, secondo l'ipotesi accusatoria, vi era stato quello di permettere alle case di cura convenzionate (tra le quali la clinica Villa dei Pini dell'imprenditore situata a Chieti) di ottenere – grazie alla COroparte_5 cartolarizzazione c.d. , oggetto della Delibera della Giunta Regionale della Regione CP_6 Abruzzo n. 1281 del 14 dicembre 2004, così come programmata nella “proposta di accordi transattivi relativi a crediti commerciali nei confronti del sistema sanitario regionale abruzzese” che costituiva l'allegato 3 di tale medesima delibera – pagamenti per prestazioni extra-budget (ossia, al di là dei tetti di spese fissati e negoziati dalla singole asl di riferimento con le singole case di cura private convenzionate) fondati solo su autocertificazioni, fuori dalla programmazione e dai budget fissati. La specifica condotta ascrittagli consistette, quindi, nell'aver rimesso il parere pro veritate in data 6 dicembre 2004 in merito alla fondatezza giuridica delle pretese di credito formulate dalle Case di
Cura operanti nella Regione in regime di accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relative agli anni dal 1995 al 2001. CO Nel primo giudizio di rinvio la che aveva ricorso in riassunzione a seguito di annullamento ai soli effetti civili (per difetto di motivazione) della sentenza resa dalla Corte d'Appello penale, assumendo che il parere in questione fosse falso, compiacente e ingannevole, in quanto redatto senza il previo accertamento dell'esistenza dei crediti reclamati dalle Case di Cura, reclamò un danno patrimoniale dell'importo di € 7.404.489,08 e un danno non patrimoniale, consistito nel disdoro e nella lesione della sua onorabilità e immagine subiti per effetto della vicenda, nella misura di € 5.000.000,00. La pronuncia del primo giudice del rescissorio fu di rigetto della domanda di danno patrimoniale sul CO rilievo per cui la non avesse allegato le ragioni di fatto e di diritto della pretesa avanzata e che, in ogni caso, facesse difetto tanto l'allegazione, quanto la prova, che l'importo di euro 7.404.489,08 CO fosse stato pagato dalla stessa alle cliniche. Venne, invece, accolta la domanda di danno non patrimoniale per la minor somma di euro
250.000,00, ciò perché la aveva dedotto che la vicenda in esame avesse avuto CP_3 CP_1 un'amplissima diffusione negli organi di stampa e nell'opinione pubblica, determinando il discredito e la lesione dell'onorabilità e dell'immagine dell'Ente, il quale aveva prodotto in giudizio numerosi articoli della stampa locale e dei media dai quali emergeva un'immagine profondamente negativa della sanità abruzzese, caratterizzata da pagamenti illeciti. Da ciò l'inferenza per cui la citata lesione fosse riferibile al riconoscimento di crediti infondati o comunque non adeguatamente dimostrati, conseguenza immediata e diretta del contenuto del parere redatto dall'Avv. il 6.12.2004. Pt_1 Detta motivazione è stata demolita dall'ordinanza rescindente a seguito della quale è stato introdotto il presente giudizio di rinvio.
Ed invero la Terza Sezione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Anello.
Questi si doleva del fatto che la Corte di Appello in sede di rinvio avesse ritenuto vincolante l'accertamento del fatto da parte del giudice penale, e, di conseguenza, avesse preso atto del fatto che la Cassazione penale aveva confermato la decisione del primo grado, che aveva affermato la sua responsabilità, senza tener conto che egli in sede penale era stato assolto per non aver commesso il fatto quanto alla associazione per delinquere, all'abuso di ufficio e alla truffa. La Corte di legittimità al riguardo ha premesso che “A dire il vero, in via di principio, i giudici di merito riconoscono la regola per cui in caso di annullamento da parte del giudice penale e di rinvio sui soli effetti civili si determina una piena traslatio al giudice civile, il quale deve rivalutare il fatto alla luce con dell'illecito civile, sia quanto all'elemento oggettivo che soggettivo (Cass. 15859/2019; da ultimo, Cass.30496/ 2022), principio confermato dalle stesse sezioni unite penali con la sentenza n. 22065 del 2001.”
Ha, però, statuito che “ Ma, riconosciuto questo principio di diritto, non ne fanno buon uso, in quanto, da un lato, utilizzano l'accertamento fatto dal giudice penale – quello di primo grado – e, per altro verso, circostanza ancora più significativa, lo valutano con i criteri dettati dalla decisione penale che, in sede di legittimità, ha annullato con rinvio: si legge infatti (punto 2.1. della motivazione) che occorre valutare i fatti come indicato dalla cassazione penale che ha annullato l'assoluzione, ossia considerandoli unitariamente e non singolarmente. Infatti, a pagina 14, i giudici di merito ritengono condivisibili le valutazioni compiute dal Tribunale di Pescara (primo grado del giudizio penale) “la cui conformità ai principi di diritto è stata confermata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7073/ 2015 secondo cui era inserito nell'attività criminosa alla quale Parte_1 ha apportato il suo contributo traendone gli utili economici, evidenziando così, sotto il profilo soggettivo, il dolo intenzionale della sua condotta, quanto all'abuso di ufficio, e il dolo diretto quanto agli altri reati contestati”. Il che significa che l'accertamento dell'elemento soggettivo è evitato dai giudici di merito, ed è ricavato dall'accertamento penale. In sostanza, difetta l'autonoma valutazione dei fatti, ai fini dell'illecito civile, essendo piuttosto l'accertamento la conseguenza della presa d'atto che la decisione della Cassazione penale ha fatto nient'altro che confermare la condanna in primo grado, e che dunque può essere utilizzata la valutazione dei fatti contenuta in quest'ultima.” La sentenza, quindi, in parte qua è stata cassata per difetto di motivazione riguardo all'illecito civile. Ma v'è di più. E'stato accolto anche il quarto motivo, con cui assumeva che, nel ritenere vincolante Pt_1 l'accertamento penale, la Corte di Appello avrebbe trascurato di esaminare fatti decisivi e controversi: in primo luogo quale potesse essere il ruolo del parere offerto, ossia se quel parere, al di là della sua condivisibilità nel merito, potesse costituire un contributo ad un disegno criminoso altrui.
In particolare, la Corte di Appello avrebbe tratto la sua conclusione dalla circostanza che nel parere incriminato non si dava alcun rilievo alla effettiva esistenza dei crediti (che erano soltanto autocertificati) ed alla esistenza di provvedimenti normativi e regolamentari che limitavano il rimborso escludendo crediti extra budget, ma il parere era stato richiesto e verteva sulla sola fondatezza giuridica delle pretese delle case di cura, e non riguardava i presupposti di fatto di tale pretesa, ossia l'esistenza dei crediti, di cui si è occupato il giudice del rinvio. Inoltre, il parere aveva invece tenuto conto dei provvedimenti amministrativi che fissavano il budget, oggetto poi di annullamenti amministrativi, proprio perché su tali provvedimenti era stato reso. A fronte di ciò, la sentenza impugnata non si era fatta carico di dire se il parere era semplicemente opinabile oppure se era talmente erroneo da costituire indizio di una partecipazione del ricorrente alla frode. La Cassazione ha ritenuto che “Tra i fatti che i giudici di merito considerano decisivi per ritenere il parere rilevante ai fini del rimborso delle prestazioni, ossia per poter dire che quel parere ha indotto CO la a pagare i crediti, emergerebbe la circostanza che il parere ha taciuto la questione della effettiva sussistenza dei crediti, ed ha taciuto della esistenza del procedimento penale a carico di uno dei pretesi creditori. Questa prospettiva però trascura il fatto decisivo che, come riportato nello stesso ricorso, anche in nota, il parere era stato richiesto esclusivamente sull'aspetto giuridico della questione, e non aveva lo scopo di accertare l'effettiva sussistenza dei crediti. Era chiesto, ed è stato reso, sul diritto al rimborso di quei crediti dopo la loro cartolarizzazione, e non sulla sussistenza effettiva del credito in capo alle società richiedenti. Con la conseguenza che l'omesso riferimento, e ciò vale anche per l'esistenza del procedimento penale, alla questione della fondatezza del credito, ossia alla circostanza che il credito spettasse o meno, in quel parere, non può considerarsi indizio di una dolosa preordinazione del parere a raggirare l'amministrazione.” CO La decisione rende palese che non vi siano ulteriori margini (la non ha addotto nulla al riguardo) per individuare profili di dolo o colpa in capo all' , non avendo egli discettato sulla Pt_1 debenza di alcunchè verso le cliniche, con ciò non avendo influenzato la Regione nel determinarsi ad adottare la delibera di cartolarizzazione, ciò in quanto il parere non aveva riguardato il merito della fondatezza delle pretese creditorie oggetto di contenzioso e di quelle potenzialmente CO instaurabili dalle Case di Cura della Regione a carico delle competenti, tra cui l'odierna convenuta, ma solo il diritto al rimborso dei crediti dopo la loro eventuale cartolarizzazione.
Ma non basta: sono stati accolti anche il sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso con motivazione resa nell'affrontarli congiuntamente e palesemente volta a evidenziare l'insussistenza CO del danno all'immagine della er cui ancora oggi è causa. Ed invero, chiara è l'opinione della Terza Sezione, cui questo Collegio è tenuto ad uniformarsi: CO
“Intanto, va rilevato come la corte di merito abbia ritenuto indimostrato che la ha pagato i crediti effettivamente, e dunque abbia subito il danno non patrimoniale di cui ha chiesto il CO risarcimento (p. 16). Ha però affermato che la ha subito un danno non patrimoniale, alla sua immagine, per la diffusione della notizia del pagamento di crediti inesistenti. Il che suona difficile da comprendere: avendo la corte di merito negato la prova del pagamento dei crediti, ricavare poi da quel pagamento l'effetto di un danno alla immagine è del tutto privo di giustificazione e la censura di difetto assoluto di motivazione è pertanto fondata poiché, in assenza di prova dell'illegittimo pagamento, non viene in alcun modo spiegato perché mai vi può essere danno alla immagine per la notizia dell'illegittimo pagamento. Fondata risulta pure la censura relativa al nesso di causa, proprio per quanto detto fino a qui, ed a prescindere dalla generale questione, su cui pure occorreva indagine, se un parere possa avere efficacia causale del pagamento o contribuirvi, posto CO che non è vincolante per la (che ha un suo ufficio legale, e che comunque ha autonoma determinazione) il parere del legale dei suoi creditori, e posto che il nesso di causa va valutato autonomamente, per come si è detto, dal giudice civile in sede di rinvio ex articolo 622 c.p.c. Ossia:
a prescindere da questa generale questione, restava pure da spiegare come il parere – ammesso che abbia avuto una incidenza in astratto sulle determinazioni altrui - possa avere contribuito al danno CO alla immagine della che, in difetto di prova per l'appunto di un pagamento da parte di quest'ultima, appare essere già dovuto quindi ai mezzi di comunicazione che hanno prospettato pagamenti illeciti, e senza togliere che non è detto nella motivazione se le notizie di numerosi pagamenti illeciti fossero riferibili proprio a quelli di cui è causa.” Dette valutazioni, al più, potevano consentire alla convenuta in riassunzione di argomentare, ancora oggi, come possa aver subito un danno non patrimoniale se non ha pagato alcunchè, tanto più che la diffusione di siffatte notizie, ossia quelle relative a pagamenti indebiti, non può essere stata conseguenza del parere, rimesso dall' e non da lui divulgato alla stampa, ma nel Parte_4 presente giudizio essa non ha addotto elementi al riguardo, limitandosi a vagheggiare la responsabilità dell'attore per fatto illecito, sempre con riferimento al fatidico parere, ma senza in alcun modo tener conto del contenuto della pronuncia rescindente CO Se, quindi, vi è stato discredito per la questo può essere stato causato solo dalla diffusione di notizie non corrette, non dal parere, nemmeno vincolante per essa, col quale l' si era espresso Pt_1 sul diritto al rimborso dei crediti dopo la loro cartolarizzazione, non sulla sussistenza effettiva del credito in capo alle società richiedenti.
In ogni caso, ormai assodato che non vi fu alcun illegittimo pagamento, un danno alla immagine CO della per la notizia, evidentemente non vera, dell'illegittimo pagamento non può essere posto in derivazione causale con la redazione di parere che non aveva accertato, falsamente, l'effettiva sussistenza dei crediti. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quindi, va respinta, volta che Pt_1 valutò la probabile fondatezza delle pretese vantate dalle case di cura convenzionate relativamente ai crediti non performing nel senso che, senza affermare che le prestazioni di cui veniva chiesto il rimborso fossero state effettivamente rese, egli opinò che il giudice cui fosse stata rivolta la pretesa relativa al loro pagamento avrebbe anche potuto, secondo un giudizio di puro diritto, accoglierla, il che non costituisce illecito nemmeno sotto il profilo civilistico. Quanto alle spese dei vari gradi del procedimento, l'attore assume di volerne il rimborso perché ha CO dovuto subire un ingiusto ed inspiegabile accanimento della nei suoi confronti in relazione a pretese risarcitorie la cui fondatezza è stata esclusa integralmente e che, sin dal principio, dovevano dirsi prive della benché minima plausibilità.
Aggiunge che l'enorme disagio fisico e psichico che la vicenda giudiziaria gli ha causato dovrebbe comportare, oltre alla vittoria delle spese con riferimento ai tre gradi del giudizio penale, al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. definito con la sentenza n. 1905/2019 della Corte d'Appello civile di L'Aquila, al giudizio di cassazione concluso con l'Ordinanza ed al presente giudizio di rinvio, la CO condanna della al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. Dimentica, ad avviso di questo Collegio, che all'origine della vicenda vi fu una giammai contestata ricezione di 250.000,00 euro da parte del titolare della Casa di Cura Villa Pini, Angelini: per detto fatto egli è stato assolto dal reato di corruzione in quanto non ritenuto pubblico ufficiale, ma non perché la singolare e lauta dazione non vi fosse stata. Presumibile, quindi, che l' , sia pur limitandosi a esprimere un parere sulla sola fondatezza Pt_1 giuridica dei crediti non perfoming, come da lui sempre dichiarato, ciò abbia fatto in quanto ben sensibilizzato dalla dazione, aggiuntasi peraltro al regolare compenso di € 318.000 + IVA ottenuto per la redazione del parere, finalizzata ad ottenere parere comunque favorevole all' che Per_1 altrimenti non gli avrebbe dato niente. Questa Corte, quindi, pur non ignorando di certo il principio per cui “ nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del CO rinvio”, pur non potendo trascurare che la sia in linea di principio del tutto soccombente, non può, però, trascurare che all'origine della annosa vicenda vi sia stato questo episodio, di per sé poco commendevole, che ha dato la stura alle accuse e ai processi subiti dall' . Pt_1
L'aver reso il parere per cui è causa in quanto pagato al nero da persona che ne avrebbe beneficiato non può che costituire grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione totale per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: CO rigetta la domanda di danno non patrimoniale proposta dalla oggi convenuta nei confronti di
; Parte_1 dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e dei precedenti gradi di legittimità, di merito e di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025. Il Presidente estensore
Alberto Iachini Bellisarii
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
composta dai seguenti magistrati: dr. Alberto Iachini Bellisarii - Presidente relatore dr. Marco Bartoli - Consigliere dr. Maria Luisa Martini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di rinvio iscritta al n° 1187 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di Parte_1 citazione in riassunzione dagli avv.ti. Prof. Andrea Panzarola e Marco Farina, con studio in Roma,
Viale Gorizia, n. 52;
- attore in riassunzione -
contro
, in persona del Direttore Generale, COroparte_1 elettivamente domiciliata in alla Via V. Pigliacelli n. 46 presso lo studio dell'Avv. CP_1
Tommaso Navarra che la rappresentata e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta nel giudizio di rinvio;
- convenuta in riassunzione -
Oggetto: giudizio di rinvio da ordinanza n. 24289/2023 del 9 agosto 2023 della Corte di Cassazione,
Sezione Terza Civile.
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così provvedere:
rigettare integralmente in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla e per COroparte_2 l'effetto, condannare , in persona del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1 relativamente:
a. ai tre gradi del giudizio penale per il complessivo importo di euro 39.307,00 (incluso il rimborso forfettario del 15%), oltre accessori;
b. al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. definito con sentenza n. 1905/2019 della Corte d'Appello civile di L'Aquila per il complessivo importo di euro 152.041,50 (incluso il rimborso forfettario del 15%), oltre accessori;
c. al giudizio di cassazione definito con l'Ordinanza per il complessivo importo di euro 15.090,30 (incluso il rimborso forfettario del 15%), oltre accessori;
d. al presente giudizio di rinvio per il complessivo importo di euro 99.121,95 (incluso il rimborso forfettario del 15%), oltre accessori;
nonché al pagamento in favore dell'Avv. , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, Parte_1 terzo comma, c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 100.000,00, o di quel diverso importo equitativamente determinato.”
Per la convenuta in riassunzione: “ 1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per fatto illecito con riferimento al surrichiamato parere e comunque ai comportamenti tutti dal medesimo tenuti per come meglio descritti nella suestesa parte narrativa del presente atto e, prima ancora, nel surrichiamato costrutto accusatorio contestato al convenuto in sede penale ai capi n. 1 (associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.), n. 3 (abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.), n. 4 (truffa di cui all'art. 640 c.p.), all'esito delle sentenze coperte da giudicato intervenute in sede penale (ed in particolare di quanto riconosciuto e statuito in sede di primo grado ed in sede di legittimità in sostituzione della sentenza di secondo grado per come annullata ai fini civilistici, condannando il medesimo a risarcire parte attrice di tutti i danni morali, da liquidarsi anche in via equitativa, in complessivi € 250.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla debenza all'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda ex adverso spiegata rigettando integralmente la medesima per le ragioni tutte di cui alla suestesa narrativa;
3) condannare sempre e comunque il convenuto, al pagamento ed alla refusione in favore di parte attrice delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, ivi compresi rimborso spese generali, cap ed iva come per legge, e ciò con riferimento al presente giudizio civile nonchè a tutte le fasi ed i giudizi che l'hanno preceduto in sede penale (primo grado, secondo grado e giudizio di legittimità) provvedendo alla loro unitaria ovvero ripartita per grado/fase determinazione e liquidazione.”
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza del 13 giugno 2011, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Pescara dichiarava l'Avv. (odierno attore in Parte_1 riassunzione) colpevole dei reati di associazione per delinquere, di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione (pena condonata nella misura di tre anni); lo proscioglieva dal reato di corruzione e lo condannava al risarcimento dei danni in favore, tra le altre parti civili, della (odierna convenuta in riassunzione), da liquidarsi in CP_3 separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di Euro 250.000,00.
2. Avverso detta sentenza del GUP proposero appello sia , con riferimento ai capi di Pt_1 condanna, sia il PM in relazione all'assoluzione pronunziata in relazione al pur contestato reato di corruzione per il quale il GUP del Tribunale di Pescara aveva pronunziato proscioglimento.
3. Con sentenza n. 2424 del 27 settembre 2013 la Corte d'Appello penale di L'Aquila accoglieva l'appello principale proposto da e rigettava l'appello incidentale proposto dal Pt_1 CP_4
e, per l'effetto, assolveva l' dai reati di associazioni a delinquere, abuso d'ufficio e
[...] Pt_1 truffa per non aver commesso il fatto e confermava l'assoluzione dal reato di corruzione perché il fatto non sussisteva.
4. Proponevano ricorso per cassazione le sole parti civili e la Corte di cassazione penale con sentenza n. 7073 del 22 gennaio 2015 annullava, ai soli effetti civili e per difetto di motivazione, la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello penale in favore dell' per non Pt_1 aver questi commesso il fatto, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 622 c.p.p. CO
5.Il giudizio veniva riassunto dalla con atto di citazione del 18 maggio 2015, per sentir condannare l' a risarcire un danno patrimoniale dell'importo di € 7.404.489,08 e un danno Pt_1 non patrimoniale dell'importo di euro 5.000.000,00. Resistente l' , questa Corte distrettuale con sentenza n. 1905/2019 accoglieva la domanda Pt_1 relativa al danno non patrimoniale, rigettava quella attinente al danno patrimoniale e condannava CO l' al pagamento in favore della della somma di € 250.000,00 oltre interessi ed al Pt_1 rimborso delle spese processuali del giudizio civile di rinvio, nonché di quelle del giudizio penale.
6. COro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte dell' sulla base di 9 Pt_1 CO motivi;
nel giudizio di legittimità si è costituita la per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di ricorso. Con ordinanza n. 24289/2023 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 1905/2019 di questa Corte d'Appello, rinviando alla Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, reputando fondati tutti i motivi di ricorso, salvo il quarto reputato assorbito.
7.Il giudizio, stavolta, è stato riassunto dall' per sentire rigettare la domanda di risarcimento Pt_1 del danno non patrimoniale, unica ad essere rimasta ancora da decidere, volta che avverso il rigetto CO della domanda di danni patrimoniali la on aveva ricorso in Cassazione. CO Si è costituita la la quale ha continuato a chiedere che l' venga condannato a risarcirle i Pt_1 danni morali, da liquidarsi anche in via equitativa, in complessivi € 250.000,00. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024, dopo la precisazione delle conclusioni davanti a collegio diversamente composto rispetto a quello che emise la sentenza cassata, con i termini di gg. 40 + 20 ex art. 190 cpc. CO
8.Giova, a questo punto, evidenziare quale sarebbe la condotta causatrice di danno morale alla L' , secondo la originaria accusa, nella qualità di titolare dello studio legale “Anello & Pt_1
Parners”, redasse parere in data 6.12.2004, previo apposito incarico conferitogli dalla il Pt_2
29.10.2004, in merito alla fondatezza delle pretese creditorie oggetto di contenzioso e di quelle CO potenzialmente instaurabili dalle Case di Cura della Regione a carico delle competenti negli anni 1995/2001; il parere (formulato sulla base di valutazioni di natura probabilistica, con l'avviso che alle Case di Cura, per effetto di annullamenti di delibere dei tetti di spesa stabiliti dalla Regione, avrebbe potuto essere riconosciuto il diritto alla remunerazione di tutte le prestazioni erogate negli anni in riferimento 1995/2001, senza alcun abbattimento quantitativo connesso al tetto di spesa, qualora fosse stata espressamente richiesta la declaratoria di inefficacia degli accordi transattivi), allegato alla proposta approvata con D.G.R. del 14.12.2004, con riferimento alle Parte_3 pretese della Case di Cura per gli anni 1995-1999, avrebbe avallato la richiesta di crediti totalmente inesistenti. Il parere, inoltre, sarebbe stato preceduto dalla dazione da parte di (titolare della casa di Per_1 cura Villa Pini) all di una ingente somma di denaro (€ 250.000,00); esso avrebbe costituito il Pt_1 necessario presupposto per il completamento dell'operazione di cartolarizzazione, avvenuto con la delibera 1281/2004 della G.R. Abruzzo. In buona sostanza l' , come visto assolto con formula piena da tutti i reati, sarebbe stato Pt_1 partecipe di una associazione a delinquere tra i cui obiettivi, secondo l'ipotesi accusatoria, vi era stato quello di permettere alle case di cura convenzionate (tra le quali la clinica Villa dei Pini dell'imprenditore situata a Chieti) di ottenere – grazie alla COroparte_5 cartolarizzazione c.d. , oggetto della Delibera della Giunta Regionale della Regione CP_6 Abruzzo n. 1281 del 14 dicembre 2004, così come programmata nella “proposta di accordi transattivi relativi a crediti commerciali nei confronti del sistema sanitario regionale abruzzese” che costituiva l'allegato 3 di tale medesima delibera – pagamenti per prestazioni extra-budget (ossia, al di là dei tetti di spese fissati e negoziati dalla singole asl di riferimento con le singole case di cura private convenzionate) fondati solo su autocertificazioni, fuori dalla programmazione e dai budget fissati. La specifica condotta ascrittagli consistette, quindi, nell'aver rimesso il parere pro veritate in data 6 dicembre 2004 in merito alla fondatezza giuridica delle pretese di credito formulate dalle Case di
Cura operanti nella Regione in regime di accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relative agli anni dal 1995 al 2001. CO Nel primo giudizio di rinvio la che aveva ricorso in riassunzione a seguito di annullamento ai soli effetti civili (per difetto di motivazione) della sentenza resa dalla Corte d'Appello penale, assumendo che il parere in questione fosse falso, compiacente e ingannevole, in quanto redatto senza il previo accertamento dell'esistenza dei crediti reclamati dalle Case di Cura, reclamò un danno patrimoniale dell'importo di € 7.404.489,08 e un danno non patrimoniale, consistito nel disdoro e nella lesione della sua onorabilità e immagine subiti per effetto della vicenda, nella misura di € 5.000.000,00. La pronuncia del primo giudice del rescissorio fu di rigetto della domanda di danno patrimoniale sul CO rilievo per cui la non avesse allegato le ragioni di fatto e di diritto della pretesa avanzata e che, in ogni caso, facesse difetto tanto l'allegazione, quanto la prova, che l'importo di euro 7.404.489,08 CO fosse stato pagato dalla stessa alle cliniche. Venne, invece, accolta la domanda di danno non patrimoniale per la minor somma di euro
250.000,00, ciò perché la aveva dedotto che la vicenda in esame avesse avuto CP_3 CP_1 un'amplissima diffusione negli organi di stampa e nell'opinione pubblica, determinando il discredito e la lesione dell'onorabilità e dell'immagine dell'Ente, il quale aveva prodotto in giudizio numerosi articoli della stampa locale e dei media dai quali emergeva un'immagine profondamente negativa della sanità abruzzese, caratterizzata da pagamenti illeciti. Da ciò l'inferenza per cui la citata lesione fosse riferibile al riconoscimento di crediti infondati o comunque non adeguatamente dimostrati, conseguenza immediata e diretta del contenuto del parere redatto dall'Avv. il 6.12.2004. Pt_1 Detta motivazione è stata demolita dall'ordinanza rescindente a seguito della quale è stato introdotto il presente giudizio di rinvio.
Ed invero la Terza Sezione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Anello.
Questi si doleva del fatto che la Corte di Appello in sede di rinvio avesse ritenuto vincolante l'accertamento del fatto da parte del giudice penale, e, di conseguenza, avesse preso atto del fatto che la Cassazione penale aveva confermato la decisione del primo grado, che aveva affermato la sua responsabilità, senza tener conto che egli in sede penale era stato assolto per non aver commesso il fatto quanto alla associazione per delinquere, all'abuso di ufficio e alla truffa. La Corte di legittimità al riguardo ha premesso che “A dire il vero, in via di principio, i giudici di merito riconoscono la regola per cui in caso di annullamento da parte del giudice penale e di rinvio sui soli effetti civili si determina una piena traslatio al giudice civile, il quale deve rivalutare il fatto alla luce con dell'illecito civile, sia quanto all'elemento oggettivo che soggettivo (Cass. 15859/2019; da ultimo, Cass.30496/ 2022), principio confermato dalle stesse sezioni unite penali con la sentenza n. 22065 del 2001.”
Ha, però, statuito che “ Ma, riconosciuto questo principio di diritto, non ne fanno buon uso, in quanto, da un lato, utilizzano l'accertamento fatto dal giudice penale – quello di primo grado – e, per altro verso, circostanza ancora più significativa, lo valutano con i criteri dettati dalla decisione penale che, in sede di legittimità, ha annullato con rinvio: si legge infatti (punto 2.1. della motivazione) che occorre valutare i fatti come indicato dalla cassazione penale che ha annullato l'assoluzione, ossia considerandoli unitariamente e non singolarmente. Infatti, a pagina 14, i giudici di merito ritengono condivisibili le valutazioni compiute dal Tribunale di Pescara (primo grado del giudizio penale) “la cui conformità ai principi di diritto è stata confermata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7073/ 2015 secondo cui era inserito nell'attività criminosa alla quale Parte_1 ha apportato il suo contributo traendone gli utili economici, evidenziando così, sotto il profilo soggettivo, il dolo intenzionale della sua condotta, quanto all'abuso di ufficio, e il dolo diretto quanto agli altri reati contestati”. Il che significa che l'accertamento dell'elemento soggettivo è evitato dai giudici di merito, ed è ricavato dall'accertamento penale. In sostanza, difetta l'autonoma valutazione dei fatti, ai fini dell'illecito civile, essendo piuttosto l'accertamento la conseguenza della presa d'atto che la decisione della Cassazione penale ha fatto nient'altro che confermare la condanna in primo grado, e che dunque può essere utilizzata la valutazione dei fatti contenuta in quest'ultima.” La sentenza, quindi, in parte qua è stata cassata per difetto di motivazione riguardo all'illecito civile. Ma v'è di più. E'stato accolto anche il quarto motivo, con cui assumeva che, nel ritenere vincolante Pt_1 l'accertamento penale, la Corte di Appello avrebbe trascurato di esaminare fatti decisivi e controversi: in primo luogo quale potesse essere il ruolo del parere offerto, ossia se quel parere, al di là della sua condivisibilità nel merito, potesse costituire un contributo ad un disegno criminoso altrui.
In particolare, la Corte di Appello avrebbe tratto la sua conclusione dalla circostanza che nel parere incriminato non si dava alcun rilievo alla effettiva esistenza dei crediti (che erano soltanto autocertificati) ed alla esistenza di provvedimenti normativi e regolamentari che limitavano il rimborso escludendo crediti extra budget, ma il parere era stato richiesto e verteva sulla sola fondatezza giuridica delle pretese delle case di cura, e non riguardava i presupposti di fatto di tale pretesa, ossia l'esistenza dei crediti, di cui si è occupato il giudice del rinvio. Inoltre, il parere aveva invece tenuto conto dei provvedimenti amministrativi che fissavano il budget, oggetto poi di annullamenti amministrativi, proprio perché su tali provvedimenti era stato reso. A fronte di ciò, la sentenza impugnata non si era fatta carico di dire se il parere era semplicemente opinabile oppure se era talmente erroneo da costituire indizio di una partecipazione del ricorrente alla frode. La Cassazione ha ritenuto che “Tra i fatti che i giudici di merito considerano decisivi per ritenere il parere rilevante ai fini del rimborso delle prestazioni, ossia per poter dire che quel parere ha indotto CO la a pagare i crediti, emergerebbe la circostanza che il parere ha taciuto la questione della effettiva sussistenza dei crediti, ed ha taciuto della esistenza del procedimento penale a carico di uno dei pretesi creditori. Questa prospettiva però trascura il fatto decisivo che, come riportato nello stesso ricorso, anche in nota, il parere era stato richiesto esclusivamente sull'aspetto giuridico della questione, e non aveva lo scopo di accertare l'effettiva sussistenza dei crediti. Era chiesto, ed è stato reso, sul diritto al rimborso di quei crediti dopo la loro cartolarizzazione, e non sulla sussistenza effettiva del credito in capo alle società richiedenti. Con la conseguenza che l'omesso riferimento, e ciò vale anche per l'esistenza del procedimento penale, alla questione della fondatezza del credito, ossia alla circostanza che il credito spettasse o meno, in quel parere, non può considerarsi indizio di una dolosa preordinazione del parere a raggirare l'amministrazione.” CO La decisione rende palese che non vi siano ulteriori margini (la non ha addotto nulla al riguardo) per individuare profili di dolo o colpa in capo all' , non avendo egli discettato sulla Pt_1 debenza di alcunchè verso le cliniche, con ciò non avendo influenzato la Regione nel determinarsi ad adottare la delibera di cartolarizzazione, ciò in quanto il parere non aveva riguardato il merito della fondatezza delle pretese creditorie oggetto di contenzioso e di quelle potenzialmente CO instaurabili dalle Case di Cura della Regione a carico delle competenti, tra cui l'odierna convenuta, ma solo il diritto al rimborso dei crediti dopo la loro eventuale cartolarizzazione.
Ma non basta: sono stati accolti anche il sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso con motivazione resa nell'affrontarli congiuntamente e palesemente volta a evidenziare l'insussistenza CO del danno all'immagine della er cui ancora oggi è causa. Ed invero, chiara è l'opinione della Terza Sezione, cui questo Collegio è tenuto ad uniformarsi: CO
“Intanto, va rilevato come la corte di merito abbia ritenuto indimostrato che la ha pagato i crediti effettivamente, e dunque abbia subito il danno non patrimoniale di cui ha chiesto il CO risarcimento (p. 16). Ha però affermato che la ha subito un danno non patrimoniale, alla sua immagine, per la diffusione della notizia del pagamento di crediti inesistenti. Il che suona difficile da comprendere: avendo la corte di merito negato la prova del pagamento dei crediti, ricavare poi da quel pagamento l'effetto di un danno alla immagine è del tutto privo di giustificazione e la censura di difetto assoluto di motivazione è pertanto fondata poiché, in assenza di prova dell'illegittimo pagamento, non viene in alcun modo spiegato perché mai vi può essere danno alla immagine per la notizia dell'illegittimo pagamento. Fondata risulta pure la censura relativa al nesso di causa, proprio per quanto detto fino a qui, ed a prescindere dalla generale questione, su cui pure occorreva indagine, se un parere possa avere efficacia causale del pagamento o contribuirvi, posto CO che non è vincolante per la (che ha un suo ufficio legale, e che comunque ha autonoma determinazione) il parere del legale dei suoi creditori, e posto che il nesso di causa va valutato autonomamente, per come si è detto, dal giudice civile in sede di rinvio ex articolo 622 c.p.c. Ossia:
a prescindere da questa generale questione, restava pure da spiegare come il parere – ammesso che abbia avuto una incidenza in astratto sulle determinazioni altrui - possa avere contribuito al danno CO alla immagine della che, in difetto di prova per l'appunto di un pagamento da parte di quest'ultima, appare essere già dovuto quindi ai mezzi di comunicazione che hanno prospettato pagamenti illeciti, e senza togliere che non è detto nella motivazione se le notizie di numerosi pagamenti illeciti fossero riferibili proprio a quelli di cui è causa.” Dette valutazioni, al più, potevano consentire alla convenuta in riassunzione di argomentare, ancora oggi, come possa aver subito un danno non patrimoniale se non ha pagato alcunchè, tanto più che la diffusione di siffatte notizie, ossia quelle relative a pagamenti indebiti, non può essere stata conseguenza del parere, rimesso dall' e non da lui divulgato alla stampa, ma nel Parte_4 presente giudizio essa non ha addotto elementi al riguardo, limitandosi a vagheggiare la responsabilità dell'attore per fatto illecito, sempre con riferimento al fatidico parere, ma senza in alcun modo tener conto del contenuto della pronuncia rescindente CO Se, quindi, vi è stato discredito per la questo può essere stato causato solo dalla diffusione di notizie non corrette, non dal parere, nemmeno vincolante per essa, col quale l' si era espresso Pt_1 sul diritto al rimborso dei crediti dopo la loro cartolarizzazione, non sulla sussistenza effettiva del credito in capo alle società richiedenti.
In ogni caso, ormai assodato che non vi fu alcun illegittimo pagamento, un danno alla immagine CO della per la notizia, evidentemente non vera, dell'illegittimo pagamento non può essere posto in derivazione causale con la redazione di parere che non aveva accertato, falsamente, l'effettiva sussistenza dei crediti. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quindi, va respinta, volta che Pt_1 valutò la probabile fondatezza delle pretese vantate dalle case di cura convenzionate relativamente ai crediti non performing nel senso che, senza affermare che le prestazioni di cui veniva chiesto il rimborso fossero state effettivamente rese, egli opinò che il giudice cui fosse stata rivolta la pretesa relativa al loro pagamento avrebbe anche potuto, secondo un giudizio di puro diritto, accoglierla, il che non costituisce illecito nemmeno sotto il profilo civilistico. Quanto alle spese dei vari gradi del procedimento, l'attore assume di volerne il rimborso perché ha CO dovuto subire un ingiusto ed inspiegabile accanimento della nei suoi confronti in relazione a pretese risarcitorie la cui fondatezza è stata esclusa integralmente e che, sin dal principio, dovevano dirsi prive della benché minima plausibilità.
Aggiunge che l'enorme disagio fisico e psichico che la vicenda giudiziaria gli ha causato dovrebbe comportare, oltre alla vittoria delle spese con riferimento ai tre gradi del giudizio penale, al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. definito con la sentenza n. 1905/2019 della Corte d'Appello civile di L'Aquila, al giudizio di cassazione concluso con l'Ordinanza ed al presente giudizio di rinvio, la CO condanna della al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. Dimentica, ad avviso di questo Collegio, che all'origine della vicenda vi fu una giammai contestata ricezione di 250.000,00 euro da parte del titolare della Casa di Cura Villa Pini, Angelini: per detto fatto egli è stato assolto dal reato di corruzione in quanto non ritenuto pubblico ufficiale, ma non perché la singolare e lauta dazione non vi fosse stata. Presumibile, quindi, che l' , sia pur limitandosi a esprimere un parere sulla sola fondatezza Pt_1 giuridica dei crediti non perfoming, come da lui sempre dichiarato, ciò abbia fatto in quanto ben sensibilizzato dalla dazione, aggiuntasi peraltro al regolare compenso di € 318.000 + IVA ottenuto per la redazione del parere, finalizzata ad ottenere parere comunque favorevole all' che Per_1 altrimenti non gli avrebbe dato niente. Questa Corte, quindi, pur non ignorando di certo il principio per cui “ nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del CO rinvio”, pur non potendo trascurare che la sia in linea di principio del tutto soccombente, non può, però, trascurare che all'origine della annosa vicenda vi sia stato questo episodio, di per sé poco commendevole, che ha dato la stura alle accuse e ai processi subiti dall' . Pt_1
L'aver reso il parere per cui è causa in quanto pagato al nero da persona che ne avrebbe beneficiato non può che costituire grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione totale per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: CO rigetta la domanda di danno non patrimoniale proposta dalla oggi convenuta nei confronti di
; Parte_1 dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e dei precedenti gradi di legittimità, di merito e di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025. Il Presidente estensore
Alberto Iachini Bellisarii