Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Viscomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Questura di Catanzaro e il Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore per la Provincia di Catanzaro del -OMISSIS-, notificato ed eseguito in pari data, avente ad oggetto la sospensione, per giorni quindici dalla data di notifica, della validità delle autorizzazioni amministrative relative al pubblico esercizio “ -OMISSIS- ” sito -OMISSIS-, previo accertamento dell’illegittimità anche ai fini risarcitori ex art. 34, co. 3, c.p.a., nonché di ogni atto presupposto - tra cui, per quanto occorrer possa, il verbale relativo agli accertamenti effettuati dal personale della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, ed ogni altro eventualmente ad oggi non conosciuto, connesso e consequenziale, nonché per condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno alla immagine del locale e del suo proprietario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento del Questore per la Provincia di Catanzaro del -OMISSIS-, notificato ed eseguito in pari data, avente ad oggetto la sospensione, per giorni quindici dalla data di notifica, della validità delle autorizzazioni amministrative relative al pubblico esercizio “ -OMISSIS- ” sito -OMISSIS-, con le conseguenze anche in termini di risarcimento dei danni.
2. A sostegno della domanda ha dedotto che l’impugnato provvedimento era stato adottato a seguito di proposta di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 formulata in data -OMISSIS- dal Comando territoriale dei Carabinieri per la “presenza costante ed abituale di persone considerate pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, gravate da pregiudizi penali e di polizia, sorprese in atteggiamento non conforme rispetto al contesto ed ai luoghi contraddistinti da peculiari dinamiche funzional i” a fronte delle verifiche (59 controlli) effettuate dai militari stessi all’esito delle quali sarebbero state identificate ben 120 persone sedute ai tavoli posti all’esterno dell’esercizio commerciale e dinanzi all’ingresso dello stesso; che tali accertamenti non risultavano corrispondere attesa l’ubicazione del suddetto esercizio commerciale in pieno centro abitato, sulla -OMISSIS-, costituendo unico luogo di ritrovo per tutti i -OMISSIS-; che la presenza su una via pubblica di un soggetto che potrebbe avere precedenti penali di varia natura non avrebbe giustificato di per sé l’adozione delle misure di cui all’art.100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
3. Nel costituirsi le amministrazioni resistenti hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
4. Con l’unico motivo formulato e rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di imparzialità dell'azione amministrativa in esso sancito, violazione degli art. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. - eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza - eccesso di potere per ingiustizia manifesta- straripamento e sviamento di potere ” la parte ricorrente ha denunciato che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per mancanza dei presupposti di cui all’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come specificati nella Circolare Ministeriale Protocollo n.557/PAS/U/010024/12000.A del 17.7.2019, in quanto i fatti descritti avrebbero difettato dell’abitualità e né al suo interno né nelle vicinanze del locale si era mai registrato alcun intervento delle forze dell’ordine per sedare risse, disordini, o per reprimere furti e/o qualsiasi altro reato; che i presunti pregiudicati erano stati visti stazionare sul marciapiede pubblico e non in una pertinenza del -OMISSIS-; che il provvedimento adottato sarebbe risultato sproporzionato rispetto ai fatti contestati per come effettivamente verificatisi.
4.1 La doglianza è infondata.
L’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 stabilisce che: “ 1. Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
4.2. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa di appello (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 luglio 2024, n. 5942) la norma prevede una potestà ampiamente discrezionale, avente intrinseche finalità di prevenzione, giustificata da situazioni e circostanze che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Il sindacato sulla valutazione ampiamente discrezionale rimessa in questa materia all’amministrazione è circoscritto alle sole ipotesi di palese abnormità, manifesta irragionevolezza o contraddittorietà delle conclusioni raggiunte, ovvero all’evidente loro carenza di motivazione essendo sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare (Consiglio di Stato, Sez. II, 17 maggio, 2022, n 3880).
4.3. Nella circolare ministeriale del 17.7.2019 – richiamata dalla difesa del ricorrente - l’amministrazione ha specificato che l’ambito oggetto di applicazione dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 concerne tre fattispecie: a) all’interno dell’esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini; b) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; c) l’esercizio pubblico costituisca, comunque, un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
4.4. Orbene, dalla nota del Comando territoriale dei Carabinieri del -OMISSIS- (come richiamata nel provvedimento impugnato in quanto inerente la proposta di adozione della misura ex art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) è dato inferire la presenza costante ed abituale di persone considerate pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, gravate da pregiudizi penali e di polizia, sorprese in atteggiamento non conforme all’esercizio commerciale in esame in cui viene offerto un servizio di -OMISSIS-.
4.5. Parimenti nel provvedimento l’abitualità delle condotte è individuata, grazie alla significativa mole di controlli effettuati dal personale del competente Comando dell’Arma dei Carabinieri nell’arco del semestre giugno-settembre 2021, pari a n. 59, con identificazione di ben 120 persone e nella riscontrata regolarità e costanza con cui tali presenza sono state registrate e documentate -OMISSIS- dinnanzi all’esercizio commerciale in esame, il tutto nell’arco del semestre antecedente l’assunzione del provvedimento.
Identificazioni che hanno fatto emergere gravi curricula penali a carico di detti soggetti per reati contro la persona – nella configurazione di atti persecutori, rissa, lesioni e minaccia, omissione di soccorso, percosse e violenza privata- nonché reati in materia di armi, stupefacenti, guida sotto l’effetto di alcool e abusivismo edilizio; reati in tema di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione; reati contro il patrimonio, reati contro l’amministrazione della giustizia, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la famiglia, reati contro la fede pubblica, contravvenzioni di polizia e reati contro la moralità pubblica e il buon costume (fattispecie meglio descritte nello stesso provvedimento).
Trattasi di circostanze di spazio, tempo e persone che sono state accertate anche mediante apposito repertorio fotografico.
4.6. Parimenti nell’impugnato provvedimento si dà conto di una denuncia-querela sporta da una residente rimasta vittima di molestie e di gravi atti di violenza privata per iniziativa di alcuni avventori pregiudicati stanzianti dinnanzi all’esercizio commerciale per cui è causa
5. Dal provvedimento impugnato emerge, quindi, un quadro indiziario sufficientemente circostanziato, particolareggiato, certamente adeguato alle finalità strettamente cautelari e preventive (non sanzionatorie) del provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, avendo l’amministrazione, in ragione dei plurimi accertamenti eseguiti e della denuncia- querela sporta da un privato, accertato la sussistenza di condotte abituali da parte di soggetti gravati da precedenti per reati di diversa natura stanzianti abitualmente all’interno e all’esterno del locale, dalle quali ragionevolmente si inferisce il pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico richiesto dalla suddetta disposizione.
6. Non appare sussistere, poi, la violazione del principio di proporzionalità sostenuta dal ricorrente quanto alla tipologia di misura disposta dalla Questura.
7. Invero, la preminenza degli interessi pubblici presidiati dalla potestà in esame e la consistenza dell’impianto fattuale poc’anzi descritto, che ne ha fondato l’esercizio, consentono di ritenere, nei limiti della sindacabilità nella presente sede, che l’amministrazione preposta alla pubblica sicurezza abbia dato una applicazione non irragionevole della normativa in materia, con riferimento alla misura adottata.
8. L’assenza di profili di illegittimità dell’impugnato provvedimento, a fronte dell’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente, vale inoltre a dimostrare il difetto di ogni presupposto quanto alla domanda risarcitoria, anche per il c.d. danno all’immagine.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che quantifica in € 3.000,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.