Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 12/06/2025, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02488/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale di Caserta, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego prot. n.-OMISSIS- con cui l’ASL Caserta ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 presentata dalla ricorrente; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che la parte ricorrente premetteva di prestare servizio presso l’Ospedale Civile San Giovanni Evangelista di Tivoli (RM) come Operatore Socio-Sanitario con contratto a tempo indeterminato;
- che il proprio nucleo familiare era composto, oltre che da essa ricorrente, dal compagno Sig. -OMISSIS- e dalla loro figlia -OMISSIS- nata ad [...] il [...] - di circa 6 mesi e che convive con il padre, agente della Polizia di Stato, residente in [...];
- di aver quindi chiesto, in data 07.03.2025, l’assegnazione temporanea presso l’Ospedale G. Moscati di Aversa, in quanto madre di una bambina di età inferiore ai 3 anni, ovvero di circa 6 mesi, ex art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001;
- che l’ASL Caserta, col provvedimento in epigrafe, respingeva l’istanza con la seguente motivazione: “ In esito alla richiesta della S.V., acquisita al prot. ASL Ce n.-OMISSIS-inerente all’oggetto, spiace comunicare che allo stato non è possibile concedere assegnazioni temporanee e/o mobilità in entrata c/o questa Azienda in quanto si sta provvedendo al reclutamento di medesima figura professionale mediante Avviso di mobilità volontaria esterna (come da Delibera n. 303 del 21.02.2025) ”;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, atteso che la p.a. deve motivare il dissenso; nel caso di specie la motivazione manca ovvero è illegittima, non potendosi negare l’applicazione sol perché “si sta provvedendo al reclutamento di medesima figura professionale mediante Avviso di mobilità volontaria esterna”; al momento il posto disponibile c’è; 2) violazione dei principi costituzionali a tutela della famiglia e della genitorialità;
Rilevato che l’Amministrazione eccepiva, in memoria depositata in data 5.6.2025, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza del ricorso anche nel merito;
- che, in memoria depositata in data 6.6.2025 la ricorrente ribadiva la giurisdizione del g.a. e la fondatezza della domanda cautelare;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- che, infatti, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ”;
- che, relativamente al personale che non rientra nelle categorie di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, restando dunque esclusa per le altre controversie (art. 63 comma 4 d.lgs. n. 165/2001);
- che la ricorrente non rientra in nessuna delle categorie di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001;
Ritenuto che, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (così Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 5461/2009; Tribunale Busto Arsizio, 12 novembre 2014, n.449);
- che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
- che sussistono giusti motivi, attesi i pochi precedenti giurisprudenziali sul punto, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 2488 dell’anno 2025 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.