TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/10/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 527/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza dell'1 ottobre 2025
All'udienza dell'1/10/2025 alle ore 9.36 innanzi al dott. Piero Viola è presenti l'avv.
Pasquale Filippone, per delega dell'avv. Francesco Schimio, nell'interesse dell'opponente e l'avv. Giovanna Suriano, per delega dell'avv. Ombretta CP_1
Alitto, nell'interesse dell' . Controparte_2
I difensori delle parti, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso dal giudice, precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da seguente sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 527/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G./C. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Schimio
- opponente - nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ombretta Alitto
1 - opposta -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1/10/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio CP_1
l' per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione Controparte_2 esattoriale n. 09420249015347424000 notificata ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n.
602/1973 per intervenuta prescrizione dei crediti già portati sulle seguenti cartelle esattoriali:
➢ n. 09420030043717162000 relativa a IRAP anno 1999 e IVA anno 1999 del complessivo importo di € 17.891,50;
➢ n. 09420050026159233000 relativa a IVA anno 1998 e IRPEF anno 1998 del complessivo importo di € 47.356,81;
➢ n. 09420060005954053000 relativa a IRAP anno 2001, IRPEF anno 2001
e IVA 2001 del complessivo importo di € 54.173,70;
➢ n. 09420090026588775000 relativa a IVA anno 2003, IRAP anno 2003 e
IRPEF anno 2003, del complessivo importo di € 233.154,91;
➢ n. 09420100015184635000 relativa a IVA anno 2004, IRAP anno 2004 e
IRPEF anno 2004 del complessivo importo di € 422.190,69;
➢ n. 09420100036944110000 relativa a IRPEF anno 2007, del complessivo importo di € 9.301,52;
➢ n. 09420110031579407000 relativa a IVA anno 1999, IRAP anno 1999-
2008 e IRPEF anno 1999 del complessivo importo di € 3.575,02;
➢ n. 09420110032682059000 relativa a IRPEF anno 2008 e IVA anno 2008 del complessivo importo di € 66.757,57;
➢ n. 09420120003839712000 relativa a IRPEF anno 2008 del complessivo importo di € 10.507,96;
➢ n. 09420120005923215000 relativa a IVA anno 2005, del complessivo importo di € 42.300,11;
➢ n. 09420120026389679000 relativa a IVA anno 1998, IRAP anno 1998 e
IRPEF anno 1998, del complessivo importo di € 37.283,65;
➢ n. 09420140006660709000 relativa a IVA anno 1998, IRAP anno 1998 e
IRPEF anno 1998 del complessivo importo di € 37.840,30.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle esattoriali, in assenza di atti interruttivi intermedi.
2 L' si è costituita eccependo, in via preliminare, il Controparte_2 difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito vertendosi in ipotesi di crediti di natura tributaria. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'invocata prescrizione per la presenza di atti interruttivi utili all'interruzione.
Con ordinanza resa in data 21/05/2025 (sub 1) è stata rigettata l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 615 comma 1 ult.inc. c.p.c..
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione (in favore del giudice tributario) sollevata dalla convenuta sia fondata.
a) E' pacifico nella ricostruzione di tutte le parti – in conformità alle risultanze documentali in atti – che la posizione creditoria oggetto di causa è relativa a IRAP, IVA
e IRPEF chiesti a con le cartelle esattoriali sopra specificate, e poi anche CP_1 con l'intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio.
Altrettanto pacifico – e confermato dal chiaro tenore letterale dell'atto di citazione –
è che l'azione giudiziale è stata introitata dal debitore per invocare esclusivamente l'estinzione sopravvenuta alla formazione del titolo.
La vicenda, dunque, deve essere scrutinata anche sotto il profilo della giurisdizione come ipotesi di azione per l'accertamento della prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla valida formazione del titolo.
b) E' noto che la verifica sulla debenza dei debiti di natura tributaria (come quelli oggetto di causa) è attribuita alla giurisdizione speciale tributaria.
Il dato non è in discussione.
Il D.Leg.vo n. 546/1992 delinea il perimetro entro il quale è esercitata la giurisdizione tributaria, riconoscendone l'operatività in senso generale e per ogni fase dell'accertamento di debenza del tributo ed escludendola soltanto per la fase successiva al pignoramento di attribuzione del giudice dell'esecuzione.
E' noto, altresì, che in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario (anche quale giudice dell'esecuzione) e giudice tributario relativamente alla procedura di riscossione esattoriale di crediti tributari si sono nel tempo susseguiti vari orientamenti.
Per quanto di odierno interesse – e per dar conto della diversità del convincimento espresso nella presente sentenza rispetto ad altre recentissime pronunce nella medesima materia – va osservato che nell'ultimo biennio la Suprema Corte a Sezioni Unite chiamata a delibare anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ha sostenuto talvolta la prevalenza del criterio assorbente della natura del credito oggetto di procedura di riscossione con il limite costituito dall'inizio della procedura esecutiva in senso stretto
(così attribuendo alla giurisdizione tributaria anche le controversie concernenti la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale e sino a quando la
3 procedura non è pervenuta al pignoramento), talaltra la centralità del momento della cristallizzazione del credito tributario mediante la notifica della cartella esattoriale non opposta ovvero con opposizione rigettata (così attribuendo alla giurisdizione ordinaria i fatti estintivi anteriori al pignoramento ma successivi alla cristallizzazione del tributo originario, come le controversie concernenti la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta).
In tale ultimo senso si è espressa Cass. SU n. 7822 del 14/04/2020 (punto 5 della motivazione) e poi Cass SU n. 12642 del 12/05/2021 ed ancora Cass. SU n. 8465 del
15/03/2022.
La prima opzione è stata, invece, affermata più recentemente da Cass. SU n. 16986 del 25/05/2022 e da Cass. SU n. 35116 del 29/11/2022.
In questo contesto di oggettivo contrasto interpretativo registrato nell'elaborazione della Suprema Corte a Sezioni Unite il Tribunale, nel prendere atto che non vi è un principio espressione di nomofilachia al quale doverosamente adeguarsi, ritiene di dover decidere la vicenda portata alla sua cognizione sulla base della propria ricostruzione giuridica della normativa.
c) Al riguardo va osservato che l'art. 2 del D.Leg.vo n. 546/1992 dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere, salvo che la doglianza non attenga a quegli atti esecutivi in senso stretto nell'ambito della più ampia procedura di riscossione esattoriale (atti che soggiacciono alla disciplina di cui al D.P.R. n. 602/1973), cioè quegli atti che si pongono in una fase successiva alla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora (ed attualmente, all'esito dell'innovazione di cui all'art. 35, comma 26 quinquies della L. n. 248/2006, in una fase diversa dall'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del DPR n.
602/19973 e del fermo di beni mobili registrati di cui al successivo art. 86).
Il tenore letterale della norma, dunque, estende l'operatività della giurisdizione tributaria a tutte quelle fasi della riscossione esattoriale aventi ad oggetto crediti di natura tributaria che si collocano in una fase antecedente alla notifica del pignoramento, cioè del primo atto esecutivo in senso stretto.
L'art. 19 (intestato “Atti impugnabili ed oggetto del ricorso”) del citato D.Leg.vo esplicita ancora più chiaramente l'ambito operativo di cui all'art. 2 dettagliando gli atti impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria nelle ipotesi in cui abbiano ad oggetto crediti di natura tributaria.
Nell'originaria formulazione l'art. 19 comma 1 disponeva che “il ricorso può esser proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora”.
4 L'art. 35 comma 26 quinquies L. n. 248/2006 ha introdotto la lettera e-bis) e la lettera e-ter ampliando all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni (e-bis) ed al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni
(e-ter) l'ambito di operatività degli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria.
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 D.Leg.vo n. 546/1992 emerge chiaramente la scelta del legislatore di attribuire alla giurisdizione tributaria le vicende del credito tributario dal momento della sua prima comunicazione al debitore (l'avviso di accertamento) e per tutte le fasi della riscossione sino al pignoramento, indicando quest'ultimo quale momento nel quale la giurisdizione si trasferisce al giudice ordinario nella sua funzione di giudice dell'esecuzione.
In altri termini, l'art. 19 del citato D.Leg.vo non individua gli atti oggetto della giurisdizione tributaria bensì gli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso alle
Commissioni Tributarie qualora si riferiscano alle materie che ai sensi dell'art. 2 rientrano nella giurisdizione tributaria.
E' l'art. 2 a definire l'ambito della giurisdizione cui si riferisce il successivo art. 19; ed è lo stesso art. 2 ad individuare la linea di demarcazione con la giurisdizione ordinaria, la ratio giustificatrice del cui subentro è dato proprio dalla natura della specifica fase della procedura di riscossione (il pignoramento).
In questo contesto il Tribunale ritiene che sia maggiormente aderente al tenore delle norme affermare la giurisdizione tributaria per ogni giudizio avente ad oggetto un credito di natura tributaria che si ponga in una fase antecedente alla notifica del pignoramento ovvero che, pur se temporalmente successivo al pignoramento, abbia finalità recuperatoria di una precedente fase. E ciò indipendentemente dalla circostanza che la doglianza del debitore attenga al credito tributario nella sua originaria debenza ovvero ad un effetto estintivo (ad esempio la prescrizione) o modificativo successivo alla sua cristallizzazione.
Del resto anche le vicende estintive o modificative successive all'originario accertamento del tributo costituiscono un momento di verifica dell'attualità della medesima obbligazione tributaria. Si intende sottolineare, cioè, che la circostanza che in giudizio possa essere dedotta l'estinzione per prescrizione successiva alla rituale notifica di una cartella esattoriale non modifica la natura dell'accertamento giudiziale che resta pur sempre afferente all'esistenza del tributo;
i fatti estintivi o modificativi successivi riverberano comunque i propri effetti sull'obbligazione originaria, con la conseguenza che la verifica su tali eventi successivi costituisce al tempo stesso delibazione sull'esistenza del credito.
5 Così che un'opposizione ad intimazione ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n.
602/1973 relativa ad un credito tributario deve essere attribuita alla Commissione
Tributaria, in prima istanza giurisdizionale, tanto nell'ipotesi in cui il debitore lamenti di non aver avuto la notifica dell'atto presupposto, quanto nell'ipotesi in cui affermata la rituale notifica della cartella esattoriale lamenti l'estinzione del tributo per il successivo decorso del termine prescrizionale.
Tale interpretazione – che ricalca quella tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza assolutamente prevalente prima del contrasto insorto negli ultimi anni – non trova argomento di criticità nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018 che nel riscrivere in modo costituzionalmente orientato l'art. 57 D.P.R. n. 602/1973 ne ha ampliato la portata (rendendo ammissibile l'opposizione all'esecuzione anche rispetto ai crediti tributari) ma non ha modificato l'assetto dell'art. 2 D.Leg.vo n. 546/1992.
Il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, dunque, deve essere individuato nella natura esecutiva in senso stretto dell'atto della procedura di riscossione esattoriale avverso il quale è proposta l'opposizione.
In applicazione del predetto principio l'opposizione all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio deve essere attribuita alla giurisdizione tributaria
(indipendentemente dalla fondatezza o meno della prospettazione del ricorrente).
In ragione del contrasto giurisprudenziale registrato nella stessa elaborazione della
Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla CP_1 nei confronti dell' così provvede: Controparte_2
• dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sull'opposizione avverso dell'intimazione esattoriale n. 09420249015347424000 notificata ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973). Dichiara la giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio. Con termine di legge per la riassunzione.
• Dichiara compensate le spese di lite.
• Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
6
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza dell'1 ottobre 2025
All'udienza dell'1/10/2025 alle ore 9.36 innanzi al dott. Piero Viola è presenti l'avv.
Pasquale Filippone, per delega dell'avv. Francesco Schimio, nell'interesse dell'opponente e l'avv. Giovanna Suriano, per delega dell'avv. Ombretta CP_1
Alitto, nell'interesse dell' . Controparte_2
I difensori delle parti, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso dal giudice, precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da seguente sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 527/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G./C. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Schimio
- opponente - nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ombretta Alitto
1 - opposta -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1/10/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio CP_1
l' per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione Controparte_2 esattoriale n. 09420249015347424000 notificata ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n.
602/1973 per intervenuta prescrizione dei crediti già portati sulle seguenti cartelle esattoriali:
➢ n. 09420030043717162000 relativa a IRAP anno 1999 e IVA anno 1999 del complessivo importo di € 17.891,50;
➢ n. 09420050026159233000 relativa a IVA anno 1998 e IRPEF anno 1998 del complessivo importo di € 47.356,81;
➢ n. 09420060005954053000 relativa a IRAP anno 2001, IRPEF anno 2001
e IVA 2001 del complessivo importo di € 54.173,70;
➢ n. 09420090026588775000 relativa a IVA anno 2003, IRAP anno 2003 e
IRPEF anno 2003, del complessivo importo di € 233.154,91;
➢ n. 09420100015184635000 relativa a IVA anno 2004, IRAP anno 2004 e
IRPEF anno 2004 del complessivo importo di € 422.190,69;
➢ n. 09420100036944110000 relativa a IRPEF anno 2007, del complessivo importo di € 9.301,52;
➢ n. 09420110031579407000 relativa a IVA anno 1999, IRAP anno 1999-
2008 e IRPEF anno 1999 del complessivo importo di € 3.575,02;
➢ n. 09420110032682059000 relativa a IRPEF anno 2008 e IVA anno 2008 del complessivo importo di € 66.757,57;
➢ n. 09420120003839712000 relativa a IRPEF anno 2008 del complessivo importo di € 10.507,96;
➢ n. 09420120005923215000 relativa a IVA anno 2005, del complessivo importo di € 42.300,11;
➢ n. 09420120026389679000 relativa a IVA anno 1998, IRAP anno 1998 e
IRPEF anno 1998, del complessivo importo di € 37.283,65;
➢ n. 09420140006660709000 relativa a IVA anno 1998, IRAP anno 1998 e
IRPEF anno 1998 del complessivo importo di € 37.840,30.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle esattoriali, in assenza di atti interruttivi intermedi.
2 L' si è costituita eccependo, in via preliminare, il Controparte_2 difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito vertendosi in ipotesi di crediti di natura tributaria. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'invocata prescrizione per la presenza di atti interruttivi utili all'interruzione.
Con ordinanza resa in data 21/05/2025 (sub 1) è stata rigettata l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 615 comma 1 ult.inc. c.p.c..
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione (in favore del giudice tributario) sollevata dalla convenuta sia fondata.
a) E' pacifico nella ricostruzione di tutte le parti – in conformità alle risultanze documentali in atti – che la posizione creditoria oggetto di causa è relativa a IRAP, IVA
e IRPEF chiesti a con le cartelle esattoriali sopra specificate, e poi anche CP_1 con l'intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio.
Altrettanto pacifico – e confermato dal chiaro tenore letterale dell'atto di citazione –
è che l'azione giudiziale è stata introitata dal debitore per invocare esclusivamente l'estinzione sopravvenuta alla formazione del titolo.
La vicenda, dunque, deve essere scrutinata anche sotto il profilo della giurisdizione come ipotesi di azione per l'accertamento della prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla valida formazione del titolo.
b) E' noto che la verifica sulla debenza dei debiti di natura tributaria (come quelli oggetto di causa) è attribuita alla giurisdizione speciale tributaria.
Il dato non è in discussione.
Il D.Leg.vo n. 546/1992 delinea il perimetro entro il quale è esercitata la giurisdizione tributaria, riconoscendone l'operatività in senso generale e per ogni fase dell'accertamento di debenza del tributo ed escludendola soltanto per la fase successiva al pignoramento di attribuzione del giudice dell'esecuzione.
E' noto, altresì, che in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario (anche quale giudice dell'esecuzione) e giudice tributario relativamente alla procedura di riscossione esattoriale di crediti tributari si sono nel tempo susseguiti vari orientamenti.
Per quanto di odierno interesse – e per dar conto della diversità del convincimento espresso nella presente sentenza rispetto ad altre recentissime pronunce nella medesima materia – va osservato che nell'ultimo biennio la Suprema Corte a Sezioni Unite chiamata a delibare anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ha sostenuto talvolta la prevalenza del criterio assorbente della natura del credito oggetto di procedura di riscossione con il limite costituito dall'inizio della procedura esecutiva in senso stretto
(così attribuendo alla giurisdizione tributaria anche le controversie concernenti la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale e sino a quando la
3 procedura non è pervenuta al pignoramento), talaltra la centralità del momento della cristallizzazione del credito tributario mediante la notifica della cartella esattoriale non opposta ovvero con opposizione rigettata (così attribuendo alla giurisdizione ordinaria i fatti estintivi anteriori al pignoramento ma successivi alla cristallizzazione del tributo originario, come le controversie concernenti la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta).
In tale ultimo senso si è espressa Cass. SU n. 7822 del 14/04/2020 (punto 5 della motivazione) e poi Cass SU n. 12642 del 12/05/2021 ed ancora Cass. SU n. 8465 del
15/03/2022.
La prima opzione è stata, invece, affermata più recentemente da Cass. SU n. 16986 del 25/05/2022 e da Cass. SU n. 35116 del 29/11/2022.
In questo contesto di oggettivo contrasto interpretativo registrato nell'elaborazione della Suprema Corte a Sezioni Unite il Tribunale, nel prendere atto che non vi è un principio espressione di nomofilachia al quale doverosamente adeguarsi, ritiene di dover decidere la vicenda portata alla sua cognizione sulla base della propria ricostruzione giuridica della normativa.
c) Al riguardo va osservato che l'art. 2 del D.Leg.vo n. 546/1992 dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere, salvo che la doglianza non attenga a quegli atti esecutivi in senso stretto nell'ambito della più ampia procedura di riscossione esattoriale (atti che soggiacciono alla disciplina di cui al D.P.R. n. 602/1973), cioè quegli atti che si pongono in una fase successiva alla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora (ed attualmente, all'esito dell'innovazione di cui all'art. 35, comma 26 quinquies della L. n. 248/2006, in una fase diversa dall'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del DPR n.
602/19973 e del fermo di beni mobili registrati di cui al successivo art. 86).
Il tenore letterale della norma, dunque, estende l'operatività della giurisdizione tributaria a tutte quelle fasi della riscossione esattoriale aventi ad oggetto crediti di natura tributaria che si collocano in una fase antecedente alla notifica del pignoramento, cioè del primo atto esecutivo in senso stretto.
L'art. 19 (intestato “Atti impugnabili ed oggetto del ricorso”) del citato D.Leg.vo esplicita ancora più chiaramente l'ambito operativo di cui all'art. 2 dettagliando gli atti impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria nelle ipotesi in cui abbiano ad oggetto crediti di natura tributaria.
Nell'originaria formulazione l'art. 19 comma 1 disponeva che “il ricorso può esser proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora”.
4 L'art. 35 comma 26 quinquies L. n. 248/2006 ha introdotto la lettera e-bis) e la lettera e-ter ampliando all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni (e-bis) ed al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni
(e-ter) l'ambito di operatività degli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria.
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 D.Leg.vo n. 546/1992 emerge chiaramente la scelta del legislatore di attribuire alla giurisdizione tributaria le vicende del credito tributario dal momento della sua prima comunicazione al debitore (l'avviso di accertamento) e per tutte le fasi della riscossione sino al pignoramento, indicando quest'ultimo quale momento nel quale la giurisdizione si trasferisce al giudice ordinario nella sua funzione di giudice dell'esecuzione.
In altri termini, l'art. 19 del citato D.Leg.vo non individua gli atti oggetto della giurisdizione tributaria bensì gli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso alle
Commissioni Tributarie qualora si riferiscano alle materie che ai sensi dell'art. 2 rientrano nella giurisdizione tributaria.
E' l'art. 2 a definire l'ambito della giurisdizione cui si riferisce il successivo art. 19; ed è lo stesso art. 2 ad individuare la linea di demarcazione con la giurisdizione ordinaria, la ratio giustificatrice del cui subentro è dato proprio dalla natura della specifica fase della procedura di riscossione (il pignoramento).
In questo contesto il Tribunale ritiene che sia maggiormente aderente al tenore delle norme affermare la giurisdizione tributaria per ogni giudizio avente ad oggetto un credito di natura tributaria che si ponga in una fase antecedente alla notifica del pignoramento ovvero che, pur se temporalmente successivo al pignoramento, abbia finalità recuperatoria di una precedente fase. E ciò indipendentemente dalla circostanza che la doglianza del debitore attenga al credito tributario nella sua originaria debenza ovvero ad un effetto estintivo (ad esempio la prescrizione) o modificativo successivo alla sua cristallizzazione.
Del resto anche le vicende estintive o modificative successive all'originario accertamento del tributo costituiscono un momento di verifica dell'attualità della medesima obbligazione tributaria. Si intende sottolineare, cioè, che la circostanza che in giudizio possa essere dedotta l'estinzione per prescrizione successiva alla rituale notifica di una cartella esattoriale non modifica la natura dell'accertamento giudiziale che resta pur sempre afferente all'esistenza del tributo;
i fatti estintivi o modificativi successivi riverberano comunque i propri effetti sull'obbligazione originaria, con la conseguenza che la verifica su tali eventi successivi costituisce al tempo stesso delibazione sull'esistenza del credito.
5 Così che un'opposizione ad intimazione ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n.
602/1973 relativa ad un credito tributario deve essere attribuita alla Commissione
Tributaria, in prima istanza giurisdizionale, tanto nell'ipotesi in cui il debitore lamenti di non aver avuto la notifica dell'atto presupposto, quanto nell'ipotesi in cui affermata la rituale notifica della cartella esattoriale lamenti l'estinzione del tributo per il successivo decorso del termine prescrizionale.
Tale interpretazione – che ricalca quella tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza assolutamente prevalente prima del contrasto insorto negli ultimi anni – non trova argomento di criticità nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018 che nel riscrivere in modo costituzionalmente orientato l'art. 57 D.P.R. n. 602/1973 ne ha ampliato la portata (rendendo ammissibile l'opposizione all'esecuzione anche rispetto ai crediti tributari) ma non ha modificato l'assetto dell'art. 2 D.Leg.vo n. 546/1992.
Il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, dunque, deve essere individuato nella natura esecutiva in senso stretto dell'atto della procedura di riscossione esattoriale avverso il quale è proposta l'opposizione.
In applicazione del predetto principio l'opposizione all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio deve essere attribuita alla giurisdizione tributaria
(indipendentemente dalla fondatezza o meno della prospettazione del ricorrente).
In ragione del contrasto giurisprudenziale registrato nella stessa elaborazione della
Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla CP_1 nei confronti dell' così provvede: Controparte_2
• dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sull'opposizione avverso dell'intimazione esattoriale n. 09420249015347424000 notificata ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973). Dichiara la giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio. Con termine di legge per la riassunzione.
• Dichiara compensate le spese di lite.
• Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
6