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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11571/2024, n. 12578/2024 e n. 14421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale d'udienza del 7.05.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nelle controversia di previdenza
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. V. Martielli;
Parte_1
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sé e CP_1 quale mandatario della “ Società di dei crediti Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. C. Santanoceto, G. Peco e C.
[...]
M. Omodei Zarini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 8.10.2024, 30.10.2024 e 9.12.2024 la ricorrente ha impugnato rispettivamente la deliberazione Pt_1
1 CP_ dell' del 13.06.2023 con la quale veniva disposta la iscrizione d'ufficio CP_ d ella ricorrente presso la Gestione Commercianti a far tempo dal
1.05.2023, l'avviso bonario del 11.10.2024 con il quale si chiedeva all'istante il pagamento a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali di Euro 2.315,05 e l'avviso di addebito n. 36820240017957672000 notificato in data 20.11.2024 con cui l chiedeva alla Controparte_4 ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.986,59 a titolo di contributi alla Gestione Commercianti per il periodo dal 05/2023 al
12/2023 chiedendo di dichiarare la illegittimità della pretesa contributiva con vittoria di spese.
CP_ Si costituivano in giudizio l' e la Scci s.p.a., rilevando l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto della opposizione.
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
1.In via preliminare va ricordato (Cfr. Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n.
17076) che "in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 26, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208". E' stato, infatti, emanato il D.L. 31 maggio
2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' CP_1
2 Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".
Non opera più, quindi, alla stregua della norma interpretativa (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale), la regola della attività prevalente e quindi, in via generale, vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata.
Tuttavia, come sottolineato dalla Corte di Cassazione nelle decisioni del
5 marzo 2013, n. 5444 e del 26 marzo 2015, n. 6192, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo.
La disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975,
n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
3 La iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Da ciò deriva che, se la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio
2010, n. 78, art. 12, comma 11) è che l'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l non fa CP_1
scattare il criterio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente", rimanendo attività distinte e autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, deve coerentemente ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo i criteri ordinari.
Così la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri sottolineati.
Ai fini, dunque, di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza (che vale nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; vale, cioè, solo al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte "assicurabili" nelle gestioni previste per le attività in parola), bensì quella della sussistenza degli elementi
4 della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.
Per il doppio onere occorre, dunque, una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria.
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso nel rispetto dei principi generali in materia di onere probatorio, il quale grava sull'Ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo ( cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n.
23600 ). Si reputano rilevanti ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti :si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685 -). ( Cfr. sul punto
Cass. n. 873 del 19.01.2016).
Inoltre con la sentenza n. 5360/12, la Corte di Cassazione ha chiarito che
“per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività
d'impresa, ingerendosi direttamente ed indirettamente in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”
5 2.Nel caso di specie gli opposti hanno rilevato nella memoria di costituzione che la compagine societaria non ha alcun dipendente: appare evidente, dunque, che il ricorrente, socio unico della Parte_2
fosse impegnato in modo abituale e prevalente nella attività posta in essere dalla società.
La ricorrente riferisce di avvalersi di collaboratori come , Testimone_1
Di GO LÒ BI Sh e AM s.n.c. allegando una serie di fatture dalle quali tuttavia non si evince affatto che tipo di contributo questi soggetti danno ad una società, la he si occupa di “ consulenza Parte_2
nei processi di gestione aziendale, anche ai fini della internalizzazione con particolare riguardo al settore dell'advertising e del marketing avanzato…”
Peraltro la circostanza del conferimento di incarichi a consulenti esterni non esclude affatto la gestione della società con lavoro proprio e la piena responsabilità, in quanto l'affidamento a terzi di attività rappresenta un evidente elemento sintomatico dell'esercizio di poteri gestionali. Infine va osservato che dalla documentazione prodotta dagli opposti si evince che con riferimento al periodo temporale interessato dalla richiesta contributiva non risulta alcuna assicurazione previdenziale idonea a far ritenere che l'opponente avesse altra occupazione.
Alla luce di tutte le argomentazioni delineate, i ricorsi vanno rigettati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sui ricorsi proposti da , con ricorsi riuniti nel corso del giudizio, Parte_1 nei confronti dell' e della S.C.C.I. s.p.a., così provvede: CP_1
1) rigetta i ricorsi;
CP_ 2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite dell' e della Scci spa che liquida in complessivi Euro 2.500,00.
Milano, 7.05.2025
6 Il Giudice
( Luigi Pazienza)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale d'udienza del 7.05.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nelle controversia di previdenza
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. V. Martielli;
Parte_1
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sé e CP_1 quale mandatario della “ Società di dei crediti Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. C. Santanoceto, G. Peco e C.
[...]
M. Omodei Zarini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 8.10.2024, 30.10.2024 e 9.12.2024 la ricorrente ha impugnato rispettivamente la deliberazione Pt_1
1 CP_ dell' del 13.06.2023 con la quale veniva disposta la iscrizione d'ufficio CP_ d ella ricorrente presso la Gestione Commercianti a far tempo dal
1.05.2023, l'avviso bonario del 11.10.2024 con il quale si chiedeva all'istante il pagamento a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali di Euro 2.315,05 e l'avviso di addebito n. 36820240017957672000 notificato in data 20.11.2024 con cui l chiedeva alla Controparte_4 ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.986,59 a titolo di contributi alla Gestione Commercianti per il periodo dal 05/2023 al
12/2023 chiedendo di dichiarare la illegittimità della pretesa contributiva con vittoria di spese.
CP_ Si costituivano in giudizio l' e la Scci s.p.a., rilevando l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto della opposizione.
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
1.In via preliminare va ricordato (Cfr. Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n.
17076) che "in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 26, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208". E' stato, infatti, emanato il D.L. 31 maggio
2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' CP_1
2 Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".
Non opera più, quindi, alla stregua della norma interpretativa (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale), la regola della attività prevalente e quindi, in via generale, vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata.
Tuttavia, come sottolineato dalla Corte di Cassazione nelle decisioni del
5 marzo 2013, n. 5444 e del 26 marzo 2015, n. 6192, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo.
La disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975,
n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
3 La iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Da ciò deriva che, se la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio
2010, n. 78, art. 12, comma 11) è che l'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l non fa CP_1
scattare il criterio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente", rimanendo attività distinte e autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, deve coerentemente ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo i criteri ordinari.
Così la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri sottolineati.
Ai fini, dunque, di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza (che vale nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; vale, cioè, solo al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte "assicurabili" nelle gestioni previste per le attività in parola), bensì quella della sussistenza degli elementi
4 della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.
Per il doppio onere occorre, dunque, una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria.
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso nel rispetto dei principi generali in materia di onere probatorio, il quale grava sull'Ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo ( cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n.
23600 ). Si reputano rilevanti ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti :si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685 -). ( Cfr. sul punto
Cass. n. 873 del 19.01.2016).
Inoltre con la sentenza n. 5360/12, la Corte di Cassazione ha chiarito che
“per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività
d'impresa, ingerendosi direttamente ed indirettamente in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”
5 2.Nel caso di specie gli opposti hanno rilevato nella memoria di costituzione che la compagine societaria non ha alcun dipendente: appare evidente, dunque, che il ricorrente, socio unico della Parte_2
fosse impegnato in modo abituale e prevalente nella attività posta in essere dalla società.
La ricorrente riferisce di avvalersi di collaboratori come , Testimone_1
Di GO LÒ BI Sh e AM s.n.c. allegando una serie di fatture dalle quali tuttavia non si evince affatto che tipo di contributo questi soggetti danno ad una società, la he si occupa di “ consulenza Parte_2
nei processi di gestione aziendale, anche ai fini della internalizzazione con particolare riguardo al settore dell'advertising e del marketing avanzato…”
Peraltro la circostanza del conferimento di incarichi a consulenti esterni non esclude affatto la gestione della società con lavoro proprio e la piena responsabilità, in quanto l'affidamento a terzi di attività rappresenta un evidente elemento sintomatico dell'esercizio di poteri gestionali. Infine va osservato che dalla documentazione prodotta dagli opposti si evince che con riferimento al periodo temporale interessato dalla richiesta contributiva non risulta alcuna assicurazione previdenziale idonea a far ritenere che l'opponente avesse altra occupazione.
Alla luce di tutte le argomentazioni delineate, i ricorsi vanno rigettati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sui ricorsi proposti da , con ricorsi riuniti nel corso del giudizio, Parte_1 nei confronti dell' e della S.C.C.I. s.p.a., così provvede: CP_1
1) rigetta i ricorsi;
CP_ 2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite dell' e della Scci spa che liquida in complessivi Euro 2.500,00.
Milano, 7.05.2025
6 Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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