CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 682/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_2 C.F._2
dei figli minorenni (C.F. e (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3
), C.F._4
(C.F. in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_4 C.F._5
della figlia minorenne (C.F. , Persona_2 C.F._5
(C.F. , Parte_5 C.F._6
tutti con il patrocinio dell'avv. Impelluso Marco Carmelo Maria e dell'avv. Rota Barbara appellanti contro già (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Raisaro Maria Domenica,
[...] C.F._7
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 09.05.2025 a seguito di pagina 1 di 12 udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
08.05.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della Sentenza n. 337/2024 resa dal Tribunale di Novara all'esito del giudizio rubricato al n.
935/2019 di R.G., pubblicata in data 24 aprile 2024 e notificata il 29 aprile 2024, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare:
- accertare e dichiarare la responsabilità del signor nella causazione del sinistro CP_3
avvenuto il 4 febbraio 2016 a Novara, in via Monte San Gabriele, nei pressi del civico 10/c, nel quale perdeva la vita il signor , congiunto degli appellanti;
Persona_3
- per l'effetto, condannare, in solido tra loro, il sig. e CP_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità rispettivamente di proprietario-
[...] conducente dell'autovettura Mercedes B 180 CDI tg. EM510FN e di compagnia assicuratrice per la r.c.a. di detto veicolo, al risarcimento, in favore degli appellanti (anche quali eredi di
[...]
), di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, in Per_3 conseguenza del sinistro, in quella misura che sarà determinata all'esito del giudizio, sempre oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi, come indicato o ad altro determinato di giustizia.
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio (in riforma della che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria parte appellante chiede, ove occorrente, di essere ammessa alla prova per interpello e per testi sui capitoli da 1 a 12 memoria ex art. 183 n. 2 cpc preceduti dalla locuzione
“Vero Che”, e ammettere CTU medico legale richiesta in primo grado e ribadita in sede d'appello”.
Per gli appellati:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis e previe le declaratorie juris del caso confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte, respingendo integralmente l'avversario pagina 2 di 12 appello, ivi comprese le istanze istruttorie col medesimo reiterate per i motivi già esposti in comparsa di costituzione degli appellati e a verbale dell'udienza del 19.12.2024 e così:
- chiede respingersi le avversarie istanze di prova per testi, perché, quanto ai capitoli ammessi dal
Giudice di primo grado, le stesse sono state già espletate avanti il Tribunale nel pregresso grado, mentre i capitoli avversari 1 e 9 sono stati correttamente esclusi, l'uno perché documentale e l'altro perché valutativo, con ordinanza 7.10.2020 di cui si chiede la conferma anche nella presente sede di gravame;
- chiede respingersi le istanze avversarie di prova per CTU medico-legale e per interrogatorio formale dello per intervenuta decadenza e/o implicita rinuncia di controparte rispetto a CP_3
tali richieste istruttorie, non coltivate nel pregresso corso di giudizio, non essendo state rinnovate all'esito delle prove orali, né in sede di chiusura della fase istruttoria e comunque da rigettarsi per irrilevanza e superfluità.
Con vittoria di spese anche del presente grado”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, (in proprio e in qualità di rappresentante Parte_1 Parte_5 Parte_2
legale dei figli minori e ), (in proprio e in Persona_1 Parte_3 Parte_4
qualità di rappresentante legale della figlia minore ), ed Persona_2 Parte_6 Pt_7
(queste ultime due attrici non appellanti) convenivano in giudizio
[...] [...]
e domandando l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di CP_2 CP_3
dell'incidente avvenuto in data 04.02.2016 nel quale aveva perso la vita CP_3 [...]
(rispettivamente marito di padre di e di , Per_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
nonno di , e , fratello di ). Pt_3 Per_1 Persona_2 Parte_5
Sostenevano che in data 04.02.2016, verso le 19:10, stava percorrendo in bicicletta Persona_3
Via Monte S. Gabriele a Novara quando era stato colpito sul fianco destro dalla portiera della
Mercedes B 180 CDI, aperta imprudentemente dal conducente , il quale non si era CP_3
preventivamente accertato che la manovra fosse sicura. In conseguenza dell'urto, era Persona_3
caduto a terra battendo la testa e riportando un trauma cranico grave a seguito del quale era stato ricoverato all'Ospedale Maggiore di Novara dove era morto il 17.02.2016 dopo 13 giorni di coma.
pagina 3 di 12 Chiedevano quindi la condanna di parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e del danno non patrimoniale iure hereditatis.
Si costituivano in giudizio, con unico atto processuale, e Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto delle domande. Precisavano che era stato assolto in
[...] CP_3
sede penale, deducevano la mancanza di prova del nesso di causalità tra la pretesa apertura della portiera e la caduta dalla biciletta, prospettavano il caso fortuito o quanto meno il concorso di colpa del ciclista che viaggiava a luci spente in zona scarsamente illuminata e contestavano l'an ed il quantum dei danni dedotti in giudizio.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 337/2024, pubblicata il 24.04.2024, il Tribunale di Novara rigettava le domande di parti attrici con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale escludeva l'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. non essendovi prova della collisione tra i due veicoli.
Escludeva che la condotta ascritta (apertura improvvisa della portiera) potesse avere determinato la caduta del ciclista pur in difetto di contatto.
Premesso che il nesso di causalità tra condotta ed evento doveva accertarsi in sede civile sulla base del “più probabile che non”, il Tribunale rilevava che:
- era stato assolto in sede di giudizio abbreviato dal delitto di omicidio colposo CP_3
per insussistenza del fatto (per insufficienza di prove);
- il testimone oculare non aveva visto se vi fosse stato un urto, Testimone_1 nell'immediatezza dei fatti, non aveva collegato la caduta del ciclista all'apertura della portiera, avendo per contro riferito che il ciclista era caduto a terra “di botto”, “come se fosse stato un malore”, con entrambe le mani sul manubrio;
- gli accertamenti della Polizia Municipale non avevano consentito di rinvenire alcuna traccia di collisione (sull'automobile e/o sulla bicicletta);
- la dichiarazione di (che aveva riferito agli operanti di avere “probabilmente” CP_3
urtato la bici aprendo la portiera), in quanto espressa in termini meramente probabilistici, era pagina 4 di 12 priva di rilievo probatorio non venendo in rilievo un'ammissione di colpa quanto piuttosto la ricerca di un'ipotetica spiegazione dell'accaduto.
Il Tribunale riteneva invece assorbente la condotta di guida del ciclista che aveva proceduto in zona non adeguatamente illuminata:
- il sinistro era avvenuto il 04/02/2016 in orario serale di una giornata invernale quando non vi era più alcuna illuminazione naturale;
- le uniche fonti di illuminazione erano quelle artificiali poste lungo la strada, peraltro situate sul lato opposto (rispetto a dov'era parcheggiata l'auto), non essendo in funzione il lampione n. 6629 collocato circa 12,30 metri più in avanti;
- il ciclista viaggiava con la dinamo disinserita, ovverosia a luci spente (teste ed agenti Tes_1
accertatori).
Il ciclista non era quindi visibile ed in senso contrario alcun valore probatorio aveva la relazione tecnica di parte prodotta dagli attori (secondo cui la bicicletta sarebbe stata utilmente avvistabile grazie al fascio di luce prodotto dal lampione funzionante) in quanto avente valore di mera allegazione difensiva.
Il comportamento tenuto da aveva in definitiva valore assorbente integrando colpa Persona_3 specifica, in quanto violativo della disposizione di cui all'art. 68, comma primo, C.d.S.
III) Motivi di appello proposti da parti appellanti.
Gli appellanti hanno proposto gravame articolando un unico motivo, pur ritenendo gli stessi che siano diversi i vizi della sentenza impugnata.
(1) Dopo aver premesso che l'art. 157, comma 7, C.d.S. è una norma cautelare, per cui anche una mera turbativa alla sicurezza della circolazione integra la violazione della norma, con la prima censura sostengono che il Tribunale abbia erroneamente escluso il nesso di causalità.
Si dolgono in particolare che il Tribunale abbia svilito le dichiarazioni rilasciate da CP_3
nell'immediatezza dei fatti (che avrebbero dovuto costituire confessione o quanto meno un
[...]
indizio) ed abbia dato rilievo all'assenza di tracce materiali del sinistro (elemento considerato irrilevante).
Ritengono che alla luce degli accertamenti autoptici espletati in sede di indagini preliminari (ove il perito del PM ha accertato la compatibilità della dinamica del sinistro con la causa del decesso,
pagina 5 di 12 ha escluso che il decesso potesse essere avvenuto per cause “naturali” ed ha ben spiegato la ragione per la quale non siano state rinvenute tracce dello scontro sul corpo del ciclista) si sarebbe dovuti giungere a tutt'altra conclusione.
(2) Con la seconda censura si dolgono dell'apprezzamento da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie in ordine alla condotta dei conducenti.
Rilevano in particolare che non vi sia prova che abbia realmente guardato nello CP_3
specchietto retrovisore prima di aprire la portiera ed in senso contrario danno atto che l'autista è stato sanzionato dalla Polizia Municipale proprio per violazione dell'art. 157, commi 7 ed 8, CdS.
Ritengono sia errata la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha affermato che l'area era insufficientemente illuminata. In senso contrario ribadiscono che la strada era dotata di illuminazione, il cono di luce del lampione più vicino era in funzione e consentiva di illuminare il ciclista (peraltro reso visibile anche dai fari dell'auto che viaggiava nel senso di marcia contrario condotta dalla teste oculare che invece il ciclista l'aveva visto) e che il lampione non funzionate era collocato ad una decina di metri di distanza.
Ribadiscono che lo stesso aveva affermato di non aver visto il ciclista e di averlo CP_3
probabilmente urtato.
Gli appellanti hanno infine espressamente riproposto le domande risarcitorie già formulate nel primo grado di giudizio.
IV) Difese di parti appellate.
Parti appellate hanno contestato il gravame sostanzialmente ribadendo le difese già articolate nel primo grado di giudizio.
In estrema sintesi ritengono che le risultanze emerse sia nel giudizio penale sia nel primo grado civile abbiano smentito l'ipotesi di un urto tra portiera dell'auto ed il ciclista. Ribadiscono che il testimone oculare ha dichiarato di aver visto il ciclista cadere Testimone_1
improvvisamente, come se fosse stato colpito da un malore.
Contestano che la relazione della Dott.ssa incaricata di eseguire l'autopsia, abbia valenza Per_4 probatoria in primis perché le sue considerazioni erano state "ultra petita”, poiché al medico legale competeva ricercare eventuali tracce oggettive di urto non invece, rilevatane l'assenza,
pagina 6 di 12 esprimere valutazioni sull'ipotetica dinamica. Ritengono che in ogni caso tali valutazioni siano state smentite dall'istruttoria complessivamente svolta.
Ritengono sia corretto non attribuire valore confessorio o indiziario alla dichiarazione resa da nell'immediatezza dei fatti così come correttamente è stato ritenuto verosimile che CP_3
avesse guardato nello specchietto retrovisore prima di aprire la portiera. CP_3
Aggiungono la caduta di si è verificata all'altezza del civico n. 10C di Via Monte Persona_3
San Gabriele, ovverosia mt 2,80 più avanti rispetto al luogo in cui era parcheggiata la vettura
(elemento di per sé significativo della mancanza di un qualsiasi urto tra veicolo e bicicletta).
Considerano corretta la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che il ciclista non fosse visibile.
Quanto alle domande risarcitorie, hanno riproposto le contestazioni sul quantum richiesto sia per eccessività, sia per difetto di prova, sia per il metodo di quantificazione adottato.
V) Decisione della Corte.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La prima censura mossa dagli appellanti concerne il nesso causale tra la condotta di CP_3
(apertura della portiera dell'auto) e la caduta di . Gli appellanti censurano in
[...] Persona_3
particolare la valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti e sostengono che è possibile ritenere dimostrata, non solo la turbativa alla circolazione stradale, ma finanche lo scontro tra portiera dell'auto e ciclista.
Tale assunto non è condivisibile.
1) In diritto si rileva che secondo la giurisprudenza «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi pagina 7 di 12 indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
2) Tralasciando momentaneamente la deposizione testimoniale dell'unico teste oculare, questa
Corte ritiene corretta la valutazione già operata dal Tribunale in ordine agli elementi di prova acquisiti al processo, sia in relazione alla “significatività” di ogni elemento singolarmente considerato sia in relazione alla valutazione “complessiva ed unitaria” degli elementi di prova.
(a) Le spontanee dichiarazioni rilasciate da non hanno valore intrinsecamente CP_3
confessorio in quanto espresse in termini dubitativi (“probabilmente lo urtavo sul fianco destro facendolo cadere a terra”) ed è condivisibile l'osservazione del Tribunale secondo cui tale dichiarazione è compatibile con la ricerca di un'ipotetica giustificazione dell'accaduto.
(b) Dall'annotazione di PG, fatte salve le spontanee dichiarazioni di cui si è appena detto, non emerge alcunché a carico di non essendo stati rinvenuti segni di frenata, tracce CP_3
materiali a terra, tracce dello scontro sulla bici o sulla portiera e l'unico teste oculare ( Tes_1
) sentito a s.i.t. ha dichiarato di non avere visto l'apertura della portiera.
[...]
(c) Non ha valore indiziario la circostanza che a carico di sia stata elevata una CP_3
sanzione amministrativa per violazione dell'art. 157, 7° ed 8° comma C.d.S. (apertura della portiera senza assicurarsi che ciò non costituisca pericolo per la circolazione stradale) atteso che gli operanti non hanno assistito al sinistro ma hanno desunto l'infrazione sostanzialmente dalle sole dichiarazioni di . Lo stesso non ha prestato acquiescenza alla CP_3 CP_3
sanzione amministrativa, essendo documentata in atti la sua impugnazione e la sospensione dell'irrogazione della sanzione amministrativa (della sospensione della patente di guida) disposta dal Prefetto in attesa della definizione del giudizio penale (doc. 7 convenuti).
Dagli atti risulta che è stato definitivamente assolto in sede penale all'esito di CP_3
giudizio abbreviato, essendo quindi plausibile che la sanzione non sia stata irrogata.
pagina 8 di 12 (d) La circostanza che il medico legale abbia spiegato la ragione per la quale è plausibile non rinvenire sul corpo della vittima primaria segni dell'urto contro la portiera non costituisce indizio del fatto che l'urto ci sia stato. Trattasi piuttosto di un dato neutro.
In senso contrario deve comunque osservarsi che le tracce del preteso urto non sono state rinvenute neanche sul telaio della bici o sulla portiera dell'auto e notoriamente anche urti a basso impatto cinetico lasciano segni sulla carrozzeria.
(e) Non costituisce elemento di prova la circostanza che il medico legale nominato in sede di indagini preliminari abbia escluso che il decesso sia avvenuto per cause naturali (essendo invece riconducibile al gravissimo trauma contusivo-fratturativo al capo conseguente alla caduta).
Non necessariamente ogni “malore” (in questi termini si è espresso il teste ) si risolve Tes_1
nel decesso ed anzi, nelle ipotesi più frequenti il malore può essere temporaneo e si risolve positivamente.
Gli elementi di prova, singolarmente considerati, sono quindi equivoci.
Il difetto di univocità persiste anche all'esito di una valutazione complessiva degli stessi, non potendosi trascurare che non sono stati rilevati segni materiali di sorta (sul corpo della vittima, sui mezzi coinvolti, sull'asfalto) indicatori del preteso impatto tra bicicletta e portiera dell'auto e/o di una turbativa alla circolazione stradale.
Soprattutto non può trascurarsi che nel caso di specie al sinistro ha assistito un testimone oculare.
Il teste ha avuto una buona visuale sulla strada (altrimenti scarsamente illuminata) proprio perché stava guidando in senso opposto alla direzione di marcia del velocipede, avendolo illuminato con i fari della propria auto.
Il teste, rispondendo affermativamente ai capitoli di prova di parti convenute, ha confermato che:
- è caduto a terra all'improvviso, “di botto” “come se fosse un malore”; Persona_3
- la caduta è avvenuta più avanti rispetto al punto ove era parcheggiata l'auto di . CP_3
Si è già detto che la tesi del “malore”, non è sconfessata dalla perizia medico legale svolta in sede di indagini preliminari, perché non necessariamente ogni “malore” è causa di decesso.
Preme poi rilevare che , pur avendo assistito all'intera scena e pur avendo Testimone_1
confermato che era caduto “più avanti” rispetto al punto ove era parcheggiata l'auto Persona_3
pagina 9 di 12 (con ciò essendovi stata una qualche distanza tra punto di impatto/turbativa e punto di caduta), non ha descritto condotte di guida del ciclista preordinate al recupero del controllo della bici, a loro volta sintomatiche di un urto, di uno scontro imprevisto o di una turbativa.
In altri termini il teste non ha visto sbandare la bici, non ha visto il ciclista cercare di recuperare il controllo del mezzo, né ha visto il ciclista tentare di rimanere in quale modo in equilibrio.
Piuttosto ha osservato una caduta “di botto”, “come se fosse un malore”, incompatibile non solo con l'urto tra bici e portiera, ma financo con una turbativa alla circolazione.
Non vi sono elementi di sorta (né a ben vedere sono stati dedotti) per sostenere che il teste sia inattendibile essendo invece la sua narrazione intrinsecamente coerente e riscontrata dagli elementi estrinseci in precedenza richiamati, non essendo stati rinvenuti segni di scontro sulla bici, sulla portiera, sulla persona di , così come non sono stati rinvenuti altri segni Persona_3 materiali sull'asfalto.
Conclusivamente, gli elementi di prova acquisiti al processo, valutati unitamente alla deposizione dell'unico teste oculare, non consentono di affermare, in termini di “più probabile che non” che la caduta di sia stata determinata dalla condotta di , essendovi piuttosto Persona_3 CP_3
in atti elementi che depongono in senso contrario.
3) Sono conseguentemente assorbite le ulteriori censure di parti appellanti afferenti all' imprudenza della condotta di . CP_3
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parti appellanti ed in favore di parti appellate.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia
(corrispondente alla domanda risarcitoria di valore più elevato proposta nell'interesse di Parte_1
scaglione compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), conformemente ai valori medi
[...]
di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
L'art. 4, 2° comma, DM n. 55/2014 indica i criteri per la liquidazione del compenso in favore del difensore che assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale ed identica disciplina pagina 10 di 12 è prevista per il caso la difesa contro più soggetti.
In ossequio alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014”.
Si deve comunque ritenere, avuto riguardo alla formulazione dell'articolo in esame (secondo cui
“il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo”) che la discrezionalità riconosciuta dalla norma si può quanto meno esprimere in relazione alla misura percentuale dell'aumento (come implicitamente desumibile dagli aumenti operati dalla stessa Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024).
Attesa l'identità della disciplina (art. 4, 2° comma, DM n. 55/2014) e ricorrendo la medesima ratio, ad analoghe conclusioni deve giungersi in caso di difesa contro più parti.
Venendo al caso concreto considerato che la difesa di parte appellata in ordine al quantum non è stata sviluppata articolando difese significativamente differenziate rispetto alle singole parti attrici-appellanti, si ritiene congruo un aumento nella misura del 5% per ogni parte oltre la prima
(per un aumento complessivo del 30%).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parti appellanti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Novara, n. 337/2024 pubblicata il
24.04.2024
2) Condanna , (in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_5 Parte_2
rappresentante legale dei figli minori e ), (in Persona_1 Parte_3 Parte_4
proprio e in qualità di rappresentante legale della figlia minore ) a rimborsare ad Persona_2
e le spese di lite del presente grado, che si liquidano Controparte_1 CP_3
in € 18.510,70 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a pagina 11 di 12 carico di , (in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_5 Parte_2
rappresentante legale dei figli minori e ), (in Persona_1 Parte_3 Parte_4
proprio e in qualità di rappresentante legale della figlia minore ). Persona_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_2 C.F._2
dei figli minorenni (C.F. e (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3
), C.F._4
(C.F. in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_4 C.F._5
della figlia minorenne (C.F. , Persona_2 C.F._5
(C.F. , Parte_5 C.F._6
tutti con il patrocinio dell'avv. Impelluso Marco Carmelo Maria e dell'avv. Rota Barbara appellanti contro già (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Raisaro Maria Domenica,
[...] C.F._7
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 09.05.2025 a seguito di pagina 1 di 12 udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
08.05.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della Sentenza n. 337/2024 resa dal Tribunale di Novara all'esito del giudizio rubricato al n.
935/2019 di R.G., pubblicata in data 24 aprile 2024 e notificata il 29 aprile 2024, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare:
- accertare e dichiarare la responsabilità del signor nella causazione del sinistro CP_3
avvenuto il 4 febbraio 2016 a Novara, in via Monte San Gabriele, nei pressi del civico 10/c, nel quale perdeva la vita il signor , congiunto degli appellanti;
Persona_3
- per l'effetto, condannare, in solido tra loro, il sig. e CP_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità rispettivamente di proprietario-
[...] conducente dell'autovettura Mercedes B 180 CDI tg. EM510FN e di compagnia assicuratrice per la r.c.a. di detto veicolo, al risarcimento, in favore degli appellanti (anche quali eredi di
[...]
), di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, in Per_3 conseguenza del sinistro, in quella misura che sarà determinata all'esito del giudizio, sempre oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi, come indicato o ad altro determinato di giustizia.
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio (in riforma della che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria parte appellante chiede, ove occorrente, di essere ammessa alla prova per interpello e per testi sui capitoli da 1 a 12 memoria ex art. 183 n. 2 cpc preceduti dalla locuzione
“Vero Che”, e ammettere CTU medico legale richiesta in primo grado e ribadita in sede d'appello”.
Per gli appellati:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis e previe le declaratorie juris del caso confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte, respingendo integralmente l'avversario pagina 2 di 12 appello, ivi comprese le istanze istruttorie col medesimo reiterate per i motivi già esposti in comparsa di costituzione degli appellati e a verbale dell'udienza del 19.12.2024 e così:
- chiede respingersi le avversarie istanze di prova per testi, perché, quanto ai capitoli ammessi dal
Giudice di primo grado, le stesse sono state già espletate avanti il Tribunale nel pregresso grado, mentre i capitoli avversari 1 e 9 sono stati correttamente esclusi, l'uno perché documentale e l'altro perché valutativo, con ordinanza 7.10.2020 di cui si chiede la conferma anche nella presente sede di gravame;
- chiede respingersi le istanze avversarie di prova per CTU medico-legale e per interrogatorio formale dello per intervenuta decadenza e/o implicita rinuncia di controparte rispetto a CP_3
tali richieste istruttorie, non coltivate nel pregresso corso di giudizio, non essendo state rinnovate all'esito delle prove orali, né in sede di chiusura della fase istruttoria e comunque da rigettarsi per irrilevanza e superfluità.
Con vittoria di spese anche del presente grado”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, (in proprio e in qualità di rappresentante Parte_1 Parte_5 Parte_2
legale dei figli minori e ), (in proprio e in Persona_1 Parte_3 Parte_4
qualità di rappresentante legale della figlia minore ), ed Persona_2 Parte_6 Pt_7
(queste ultime due attrici non appellanti) convenivano in giudizio
[...] [...]
e domandando l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di CP_2 CP_3
dell'incidente avvenuto in data 04.02.2016 nel quale aveva perso la vita CP_3 [...]
(rispettivamente marito di padre di e di , Per_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
nonno di , e , fratello di ). Pt_3 Per_1 Persona_2 Parte_5
Sostenevano che in data 04.02.2016, verso le 19:10, stava percorrendo in bicicletta Persona_3
Via Monte S. Gabriele a Novara quando era stato colpito sul fianco destro dalla portiera della
Mercedes B 180 CDI, aperta imprudentemente dal conducente , il quale non si era CP_3
preventivamente accertato che la manovra fosse sicura. In conseguenza dell'urto, era Persona_3
caduto a terra battendo la testa e riportando un trauma cranico grave a seguito del quale era stato ricoverato all'Ospedale Maggiore di Novara dove era morto il 17.02.2016 dopo 13 giorni di coma.
pagina 3 di 12 Chiedevano quindi la condanna di parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e del danno non patrimoniale iure hereditatis.
Si costituivano in giudizio, con unico atto processuale, e Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto delle domande. Precisavano che era stato assolto in
[...] CP_3
sede penale, deducevano la mancanza di prova del nesso di causalità tra la pretesa apertura della portiera e la caduta dalla biciletta, prospettavano il caso fortuito o quanto meno il concorso di colpa del ciclista che viaggiava a luci spente in zona scarsamente illuminata e contestavano l'an ed il quantum dei danni dedotti in giudizio.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 337/2024, pubblicata il 24.04.2024, il Tribunale di Novara rigettava le domande di parti attrici con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale escludeva l'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. non essendovi prova della collisione tra i due veicoli.
Escludeva che la condotta ascritta (apertura improvvisa della portiera) potesse avere determinato la caduta del ciclista pur in difetto di contatto.
Premesso che il nesso di causalità tra condotta ed evento doveva accertarsi in sede civile sulla base del “più probabile che non”, il Tribunale rilevava che:
- era stato assolto in sede di giudizio abbreviato dal delitto di omicidio colposo CP_3
per insussistenza del fatto (per insufficienza di prove);
- il testimone oculare non aveva visto se vi fosse stato un urto, Testimone_1 nell'immediatezza dei fatti, non aveva collegato la caduta del ciclista all'apertura della portiera, avendo per contro riferito che il ciclista era caduto a terra “di botto”, “come se fosse stato un malore”, con entrambe le mani sul manubrio;
- gli accertamenti della Polizia Municipale non avevano consentito di rinvenire alcuna traccia di collisione (sull'automobile e/o sulla bicicletta);
- la dichiarazione di (che aveva riferito agli operanti di avere “probabilmente” CP_3
urtato la bici aprendo la portiera), in quanto espressa in termini meramente probabilistici, era pagina 4 di 12 priva di rilievo probatorio non venendo in rilievo un'ammissione di colpa quanto piuttosto la ricerca di un'ipotetica spiegazione dell'accaduto.
Il Tribunale riteneva invece assorbente la condotta di guida del ciclista che aveva proceduto in zona non adeguatamente illuminata:
- il sinistro era avvenuto il 04/02/2016 in orario serale di una giornata invernale quando non vi era più alcuna illuminazione naturale;
- le uniche fonti di illuminazione erano quelle artificiali poste lungo la strada, peraltro situate sul lato opposto (rispetto a dov'era parcheggiata l'auto), non essendo in funzione il lampione n. 6629 collocato circa 12,30 metri più in avanti;
- il ciclista viaggiava con la dinamo disinserita, ovverosia a luci spente (teste ed agenti Tes_1
accertatori).
Il ciclista non era quindi visibile ed in senso contrario alcun valore probatorio aveva la relazione tecnica di parte prodotta dagli attori (secondo cui la bicicletta sarebbe stata utilmente avvistabile grazie al fascio di luce prodotto dal lampione funzionante) in quanto avente valore di mera allegazione difensiva.
Il comportamento tenuto da aveva in definitiva valore assorbente integrando colpa Persona_3 specifica, in quanto violativo della disposizione di cui all'art. 68, comma primo, C.d.S.
III) Motivi di appello proposti da parti appellanti.
Gli appellanti hanno proposto gravame articolando un unico motivo, pur ritenendo gli stessi che siano diversi i vizi della sentenza impugnata.
(1) Dopo aver premesso che l'art. 157, comma 7, C.d.S. è una norma cautelare, per cui anche una mera turbativa alla sicurezza della circolazione integra la violazione della norma, con la prima censura sostengono che il Tribunale abbia erroneamente escluso il nesso di causalità.
Si dolgono in particolare che il Tribunale abbia svilito le dichiarazioni rilasciate da CP_3
nell'immediatezza dei fatti (che avrebbero dovuto costituire confessione o quanto meno un
[...]
indizio) ed abbia dato rilievo all'assenza di tracce materiali del sinistro (elemento considerato irrilevante).
Ritengono che alla luce degli accertamenti autoptici espletati in sede di indagini preliminari (ove il perito del PM ha accertato la compatibilità della dinamica del sinistro con la causa del decesso,
pagina 5 di 12 ha escluso che il decesso potesse essere avvenuto per cause “naturali” ed ha ben spiegato la ragione per la quale non siano state rinvenute tracce dello scontro sul corpo del ciclista) si sarebbe dovuti giungere a tutt'altra conclusione.
(2) Con la seconda censura si dolgono dell'apprezzamento da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie in ordine alla condotta dei conducenti.
Rilevano in particolare che non vi sia prova che abbia realmente guardato nello CP_3
specchietto retrovisore prima di aprire la portiera ed in senso contrario danno atto che l'autista è stato sanzionato dalla Polizia Municipale proprio per violazione dell'art. 157, commi 7 ed 8, CdS.
Ritengono sia errata la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha affermato che l'area era insufficientemente illuminata. In senso contrario ribadiscono che la strada era dotata di illuminazione, il cono di luce del lampione più vicino era in funzione e consentiva di illuminare il ciclista (peraltro reso visibile anche dai fari dell'auto che viaggiava nel senso di marcia contrario condotta dalla teste oculare che invece il ciclista l'aveva visto) e che il lampione non funzionate era collocato ad una decina di metri di distanza.
Ribadiscono che lo stesso aveva affermato di non aver visto il ciclista e di averlo CP_3
probabilmente urtato.
Gli appellanti hanno infine espressamente riproposto le domande risarcitorie già formulate nel primo grado di giudizio.
IV) Difese di parti appellate.
Parti appellate hanno contestato il gravame sostanzialmente ribadendo le difese già articolate nel primo grado di giudizio.
In estrema sintesi ritengono che le risultanze emerse sia nel giudizio penale sia nel primo grado civile abbiano smentito l'ipotesi di un urto tra portiera dell'auto ed il ciclista. Ribadiscono che il testimone oculare ha dichiarato di aver visto il ciclista cadere Testimone_1
improvvisamente, come se fosse stato colpito da un malore.
Contestano che la relazione della Dott.ssa incaricata di eseguire l'autopsia, abbia valenza Per_4 probatoria in primis perché le sue considerazioni erano state "ultra petita”, poiché al medico legale competeva ricercare eventuali tracce oggettive di urto non invece, rilevatane l'assenza,
pagina 6 di 12 esprimere valutazioni sull'ipotetica dinamica. Ritengono che in ogni caso tali valutazioni siano state smentite dall'istruttoria complessivamente svolta.
Ritengono sia corretto non attribuire valore confessorio o indiziario alla dichiarazione resa da nell'immediatezza dei fatti così come correttamente è stato ritenuto verosimile che CP_3
avesse guardato nello specchietto retrovisore prima di aprire la portiera. CP_3
Aggiungono la caduta di si è verificata all'altezza del civico n. 10C di Via Monte Persona_3
San Gabriele, ovverosia mt 2,80 più avanti rispetto al luogo in cui era parcheggiata la vettura
(elemento di per sé significativo della mancanza di un qualsiasi urto tra veicolo e bicicletta).
Considerano corretta la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che il ciclista non fosse visibile.
Quanto alle domande risarcitorie, hanno riproposto le contestazioni sul quantum richiesto sia per eccessività, sia per difetto di prova, sia per il metodo di quantificazione adottato.
V) Decisione della Corte.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La prima censura mossa dagli appellanti concerne il nesso causale tra la condotta di CP_3
(apertura della portiera dell'auto) e la caduta di . Gli appellanti censurano in
[...] Persona_3
particolare la valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti e sostengono che è possibile ritenere dimostrata, non solo la turbativa alla circolazione stradale, ma finanche lo scontro tra portiera dell'auto e ciclista.
Tale assunto non è condivisibile.
1) In diritto si rileva che secondo la giurisprudenza «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi pagina 7 di 12 indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
2) Tralasciando momentaneamente la deposizione testimoniale dell'unico teste oculare, questa
Corte ritiene corretta la valutazione già operata dal Tribunale in ordine agli elementi di prova acquisiti al processo, sia in relazione alla “significatività” di ogni elemento singolarmente considerato sia in relazione alla valutazione “complessiva ed unitaria” degli elementi di prova.
(a) Le spontanee dichiarazioni rilasciate da non hanno valore intrinsecamente CP_3
confessorio in quanto espresse in termini dubitativi (“probabilmente lo urtavo sul fianco destro facendolo cadere a terra”) ed è condivisibile l'osservazione del Tribunale secondo cui tale dichiarazione è compatibile con la ricerca di un'ipotetica giustificazione dell'accaduto.
(b) Dall'annotazione di PG, fatte salve le spontanee dichiarazioni di cui si è appena detto, non emerge alcunché a carico di non essendo stati rinvenuti segni di frenata, tracce CP_3
materiali a terra, tracce dello scontro sulla bici o sulla portiera e l'unico teste oculare ( Tes_1
) sentito a s.i.t. ha dichiarato di non avere visto l'apertura della portiera.
[...]
(c) Non ha valore indiziario la circostanza che a carico di sia stata elevata una CP_3
sanzione amministrativa per violazione dell'art. 157, 7° ed 8° comma C.d.S. (apertura della portiera senza assicurarsi che ciò non costituisca pericolo per la circolazione stradale) atteso che gli operanti non hanno assistito al sinistro ma hanno desunto l'infrazione sostanzialmente dalle sole dichiarazioni di . Lo stesso non ha prestato acquiescenza alla CP_3 CP_3
sanzione amministrativa, essendo documentata in atti la sua impugnazione e la sospensione dell'irrogazione della sanzione amministrativa (della sospensione della patente di guida) disposta dal Prefetto in attesa della definizione del giudizio penale (doc. 7 convenuti).
Dagli atti risulta che è stato definitivamente assolto in sede penale all'esito di CP_3
giudizio abbreviato, essendo quindi plausibile che la sanzione non sia stata irrogata.
pagina 8 di 12 (d) La circostanza che il medico legale abbia spiegato la ragione per la quale è plausibile non rinvenire sul corpo della vittima primaria segni dell'urto contro la portiera non costituisce indizio del fatto che l'urto ci sia stato. Trattasi piuttosto di un dato neutro.
In senso contrario deve comunque osservarsi che le tracce del preteso urto non sono state rinvenute neanche sul telaio della bici o sulla portiera dell'auto e notoriamente anche urti a basso impatto cinetico lasciano segni sulla carrozzeria.
(e) Non costituisce elemento di prova la circostanza che il medico legale nominato in sede di indagini preliminari abbia escluso che il decesso sia avvenuto per cause naturali (essendo invece riconducibile al gravissimo trauma contusivo-fratturativo al capo conseguente alla caduta).
Non necessariamente ogni “malore” (in questi termini si è espresso il teste ) si risolve Tes_1
nel decesso ed anzi, nelle ipotesi più frequenti il malore può essere temporaneo e si risolve positivamente.
Gli elementi di prova, singolarmente considerati, sono quindi equivoci.
Il difetto di univocità persiste anche all'esito di una valutazione complessiva degli stessi, non potendosi trascurare che non sono stati rilevati segni materiali di sorta (sul corpo della vittima, sui mezzi coinvolti, sull'asfalto) indicatori del preteso impatto tra bicicletta e portiera dell'auto e/o di una turbativa alla circolazione stradale.
Soprattutto non può trascurarsi che nel caso di specie al sinistro ha assistito un testimone oculare.
Il teste ha avuto una buona visuale sulla strada (altrimenti scarsamente illuminata) proprio perché stava guidando in senso opposto alla direzione di marcia del velocipede, avendolo illuminato con i fari della propria auto.
Il teste, rispondendo affermativamente ai capitoli di prova di parti convenute, ha confermato che:
- è caduto a terra all'improvviso, “di botto” “come se fosse un malore”; Persona_3
- la caduta è avvenuta più avanti rispetto al punto ove era parcheggiata l'auto di . CP_3
Si è già detto che la tesi del “malore”, non è sconfessata dalla perizia medico legale svolta in sede di indagini preliminari, perché non necessariamente ogni “malore” è causa di decesso.
Preme poi rilevare che , pur avendo assistito all'intera scena e pur avendo Testimone_1
confermato che era caduto “più avanti” rispetto al punto ove era parcheggiata l'auto Persona_3
pagina 9 di 12 (con ciò essendovi stata una qualche distanza tra punto di impatto/turbativa e punto di caduta), non ha descritto condotte di guida del ciclista preordinate al recupero del controllo della bici, a loro volta sintomatiche di un urto, di uno scontro imprevisto o di una turbativa.
In altri termini il teste non ha visto sbandare la bici, non ha visto il ciclista cercare di recuperare il controllo del mezzo, né ha visto il ciclista tentare di rimanere in quale modo in equilibrio.
Piuttosto ha osservato una caduta “di botto”, “come se fosse un malore”, incompatibile non solo con l'urto tra bici e portiera, ma financo con una turbativa alla circolazione.
Non vi sono elementi di sorta (né a ben vedere sono stati dedotti) per sostenere che il teste sia inattendibile essendo invece la sua narrazione intrinsecamente coerente e riscontrata dagli elementi estrinseci in precedenza richiamati, non essendo stati rinvenuti segni di scontro sulla bici, sulla portiera, sulla persona di , così come non sono stati rinvenuti altri segni Persona_3 materiali sull'asfalto.
Conclusivamente, gli elementi di prova acquisiti al processo, valutati unitamente alla deposizione dell'unico teste oculare, non consentono di affermare, in termini di “più probabile che non” che la caduta di sia stata determinata dalla condotta di , essendovi piuttosto Persona_3 CP_3
in atti elementi che depongono in senso contrario.
3) Sono conseguentemente assorbite le ulteriori censure di parti appellanti afferenti all' imprudenza della condotta di . CP_3
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parti appellanti ed in favore di parti appellate.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia
(corrispondente alla domanda risarcitoria di valore più elevato proposta nell'interesse di Parte_1
scaglione compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), conformemente ai valori medi
[...]
di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
L'art. 4, 2° comma, DM n. 55/2014 indica i criteri per la liquidazione del compenso in favore del difensore che assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale ed identica disciplina pagina 10 di 12 è prevista per il caso la difesa contro più soggetti.
In ossequio alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014”.
Si deve comunque ritenere, avuto riguardo alla formulazione dell'articolo in esame (secondo cui
“il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo”) che la discrezionalità riconosciuta dalla norma si può quanto meno esprimere in relazione alla misura percentuale dell'aumento (come implicitamente desumibile dagli aumenti operati dalla stessa Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024).
Attesa l'identità della disciplina (art. 4, 2° comma, DM n. 55/2014) e ricorrendo la medesima ratio, ad analoghe conclusioni deve giungersi in caso di difesa contro più parti.
Venendo al caso concreto considerato che la difesa di parte appellata in ordine al quantum non è stata sviluppata articolando difese significativamente differenziate rispetto alle singole parti attrici-appellanti, si ritiene congruo un aumento nella misura del 5% per ogni parte oltre la prima
(per un aumento complessivo del 30%).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parti appellanti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Novara, n. 337/2024 pubblicata il
24.04.2024
2) Condanna , (in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_5 Parte_2
rappresentante legale dei figli minori e ), (in Persona_1 Parte_3 Parte_4
proprio e in qualità di rappresentante legale della figlia minore ) a rimborsare ad Persona_2
e le spese di lite del presente grado, che si liquidano Controparte_1 CP_3
in € 18.510,70 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a pagina 11 di 12 carico di , (in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_5 Parte_2
rappresentante legale dei figli minori e ), (in Persona_1 Parte_3 Parte_4
proprio e in qualità di rappresentante legale della figlia minore ). Persona_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12