Sentenza 1 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
O PUBBLICA I/A0 PUBBLICA ITAL LOBU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio SGROI Primo Presidente R.G.N. 8113/97 Cron. 2539 Dott. Michele CANTILLO Presidente di Sezione 370 Dott. SC AMIRANTE Presidente di Sezione Rep. Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Ud. 16/10/98 Consigliere Dott. Rafaele CORONA UFFICIC CL Dott. Giovanni OLLA Consigliere copis so MAGGIORE Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere I love Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere DI CASSAZIONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere UFFICI COPIE لعملية التعلم الان ha pronunciato la seguente copia studio Allascial SOLE 24 ORE ul SIG. 20 S EN TEN ZA 3000 per dirin sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE VA LD, VA UN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIRENAICA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PICARDI, che li - difende unitamente all'avvocato ANGELO! rappresenta LIRE 2000 BONSIGNORI, giusta delega in calce al ricorso;
CANCELLERIA ricorrenti 1998
contro
PO RA, RU IA ZI, PO 555 AU750571 ANO58211 -1- !! GIULIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO гр EMILIO presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PIATTELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato DANILO NOIZYSSYS DADDI, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrenti - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE per regolamento preventivo di giurisdizione in Richiester esecutiva dal S LA A relazione al giudizio pendente n. 2532/92 deli per diritti 280 17 MORMOR 1999 Tribunale di RIMINI;
ELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
delegaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONEuditi gli Avvocati Roberto ALBANESE, per dell'Avvocato Angelo BONSIGNORI, per i ricorrenti, Richiesta popia esecutiva dal $9. DADDI Danilo DADDI, per i controricorrenti;
pek Kiritti L. 36000+9 19 MAR 1999- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore" Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per LIRE 5000 la declaratoria di giuisdizione del giudice italiano e CANCELLERIA rigetto del ricorso. LIRE 2000 CELLE AE695012 AE635013 AYIS AES35014 AE635010 AY139396 BAE635008 -2- AY139397 AE635003 CORTE SUP DIC TION UFFIN CO Richiesta copia studi dal Sig. DETTOR HAS, per diritti L. 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 23 MAR 1999 IL CANCELIERE Con atto di citazione del 22.5.1992 IO PO, sulla premessa che fin dal 1970 intercorreva, con i germani VA, un consolidato rapporto di affari e profonda amicizia, avendo, tra l'altro, il compito di curare, nella sua qualità di agente di commercio, l'acquisto dei tessuti per le varie ditte di proprietà dei VA, ed in particolare per la capogruppo, CFM International s.p.a., con sede in Rimini. In tale contesto, nel 1989 i VA chiesero ed ottennero dallo PO il consistente finanziamento di 5 miliardi LIRE 2000 CANCELLERIA la cui erogazione fu effettuata, su indicazione degli attuali ricorrenti, in parte all'ordine di VA AL e RU (per un valore di lire 2.700.000.000) ed in parte alla azienda di loro proprietà AT s.a., società sammarinese (per un AY206383 valore di lire 1.800.000.000), richiesta motivata con riferimento a non meglio AN137478 precisate esigenze di ordine contabile, volte a non fare apparire il loro nome. L'ulteriore importo di Lit. 500.000.000 fu versato mediante il ritiro di un assegno bancario emesso da una ditta avente sede in Italia su indicazione di VA RU. Da parte loro i VA, sperando di concludere positivamente una trattativa con il Gruppo Stefanel, rilasciarono assegni emessi da una loro società, ma da loro direttamente e personalmente girati allo PO per un importo pari a lire 5.026.705.000, assegni mai pagati e protestati. Chiese, pertanto, al Tribunale di Rimini l'inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti di disposizione del proprio patrimonio, posti in essere dai debitori AL e RU VA, successivamente 3 all'ottenuto finanziamento di 5 miliardi e prima del fallimento delle loro società. Nel processo innanzi al Tribunale di Rimini, RU e AL VA si sono costituiti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto, ai sensi dell'art. 25 delle disposizioni preliminari, il contratto si sarebbe concluso con una società di S. Marino ed in S. Marino. Nel corso del giudizio è sopravvenuto il decesso di PO IO ed il giudizio è stato ritualmente riassunto dai di lui eredi. AL e RU VA, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione del 13.6.1997, chiedono che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Rimini, nella controversia contro di essi promossa da IO PO, cui sono poi succeduti gli eredi MA IA LL, IU PO e SC PO, avente ad oggetto l'azione revocatoria o pauliana degli atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti dai debitori convenuti, rimasti inadempienti. Sostengono i ricorrenti di aver agito, non in proprio, ma quali amministratori della società anonima AT (Società anonima tessile industriale di S.Marino), appartenente al gruppo C.F.M. di Rimini, la quale deliberò di ricorrere ad un prestito di 5 miliardi di lire chiesti a IO PO, con cui il gruppo C.F.M. aveva collaborato sin dagli anni settanta. Solo successive ed impreviste circostanze sfavorevoli portarono al fallimento del gruppo di C.F.M. per cui la società AT non fu in grado di far fronte agli impegni assunti. 2 TH Al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione resistono con controricorso gli eredi di IO PO, i quali contestano l'assunto dei VA, rilevando che il rapporto, sia sostanziale che processuale, si è svolto solo con loro e non anche con la società che non è parte in causa. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Sostengono i ricorrenti, nel proposto regolamento preventivo di giurisdizione, che il finanziamento per cinque miliardi di lire fu effettuato da IO PO in favore non di VA RU, in proprio, ma nella qualità di amministratore di una società anonima da essi amministrata, la AT (Società anonima tessile industriale) s.a., con sede nella Repubblica di S. Marino, come si desume dal fatto che tutti gli assegni dati in garanzia all'attore e poi protestati furono emessi dalla società mutuataria. Ne consegue che legittimata passiva dell'azione promossa dal finanziatore sarebbe la AT S.a. e non i VA con l'ulteriore corollario che difetterebbe di giurisdizione il giudice italiano, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice della Repubblica di S. Marino. Infatti, poiché la giurisdizione e la competenza si determinano sulla base del credito che si intende tutelare, la promossa azione revocatoria, nei confronti di una persona 'giuridica, radica la giurisdizione del giudice del luogo in cui la società ha la propria sede. Replicano gli originari attori, nel controricorso, che il mutuo fu concesso personalmente ai VA, con i quali v'erano rapporti di amicizia e I di affari da oltre un ventennio, come si desume dal fatto che gli assegni circolari a mezzo dei quali il mutuo fu erogato erano intestati in prevalenza, per due miliardi e settecento milioni, a RU e AL VA, e solo in parte, per un miliardo e ottocento milioni, alla AT s.a.. Gli stessi assegni dati in garanzia a IO PO, pur emessi dalla AT s.a., erano stati poi girati personalmente da entrambi i VA, solo uno dei quali, RU, era legale rappresentante della società sanmarinese. Sussiste, quindi, la giurisdizione italiana, per un processo civile instaurato nei confronti di soli cittadini italiani, residenti in Italia ed al quale è del tutto estranea la società di San Marino. La domanda, relativa peraltro a rapporti obbligatori, sorti e da eseguirsi in Italia, si rivolge ai VA, mutuatari, come azione di inadempimento, cui è connessa un'azione revocatoria proposta dal creditore IO PO. D'altro canto i contratti di finanziamento devono considerarsi conclusi a Rimini, con la consegna del danaro rappresentato dai titoli, o se si considerano contratti consensuali, in quella stessa città, dove si verificò l'accettazione della proposta contrattuale di finanziamento. E a Rimini, deve considerarsi sorta anche l'obbligazione di restituzione da parte dei VA, e, comunque, a Rimini, luogo di residenza del creditore, doveva essere eseguita a norma dell'art. 1182 comma 3 c.c. In ogni caso è certo che la AT, società di San Marino, è completamente estranea al presente giudizio che si svolge unicamente tra gli eredi PO, creditori, e i VA, debitori inadempienti, tutti cittadini italiani, i quali controvertono sul rapporto di finanziamento intercorsi tra gli stessi, in Italia, e sulla dismissione da parte dei VA del loro patrimonio personale che costituiva la garanzia dell'ottenuto finanziamento. Nessuna rilevanza può sortire il luogo in cui gli assegni, dai VA utilizzati e girati in proprio, risultano emessi o protestati. Con specifico riferimento all'azione revocatoria promossa, infine, la giurisdizione va individuata in relazione al " luogo di adempimento dell'obbligazione oggetto della tutela. Il ricorso diretto a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano non è, pertanto, fondato, e va respinto, con la conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano. In primo luogo, il giudice italiano coincide con quello del luogo dove risiedono le parti del processo ed in particolare i convenuti, in applicazione del foro generale delle persone fisiche. Inoltre la maggior parte del finanziamento per un importo complessivo di lire 2.700.000.000 è stato effettuato in favore di AL e di RU VA, quest'ultimo in proprio e non nella qualità di rappresentante della società. Anche gli assegni protestati, emessi dalla AT in favore dei VA, sono stati successivamente girati dagli stessi, in proprio, allo PO. Infine la minor somma intestata alla AT, su espressa richiesta dei richiedenti il prestito, fu comunque consegnata ai VA in proprio e non nella qualità, né è stato provato che la somma stessa sia mai entrața nella contabilità della società. Da quanto esposto, risulta che il rapporto contrattuale de quo agitur è sempre intercorso unicamente tra lo PO ed i VA in proprio, e di conseguenza risulta provata l'assoluta infondatezza dell'eccezione avversaria A t per la quale gli attuali ricorrenti avrebbero agito in rappresentanza della AT s.a., nonché della conseguente carenza di legittimazione passiva. La giurisdizione del giudice italiano, risulta altresì evidente qualora si consideri la questione anche sotto il diverso profilo, ossia quello del luogo dove è stato concluso il contratto, criterio espressamente richiamato dall'art. 25 delle preleggi al codice civile, applicabile nella specie, nonché dall'art. 20 c.p.c. I contratti sono stati conclusi in Italia, e più precisamente a Rimini dove si sono perfezionati al momento della consegna degli assegni circolari da parte di PO ai VA. Contestualmente alla dazione della res è sorta l'obbligazione dei VA di restituire in Italia, presso il domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 co.3 c.c. il tantundem eiusdem generis et qualitatis ossia l'obbligazione il cui inadempimento ha dato luogo all'instaurazione del giudizio civile presso il Tribunale di Rimini. La competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia relativa del contratto che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che anche in queste controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (Cass., sez. III, 6.7.1993 n 7377; Cass., 5.3.1988 n. 2307). ८ : Tanto premesso in tema di giurisdizione del giudice italiano sulla proposta azione revocatoria, queste sezioni unite (14 febbraio 1995, n. 1572) hanno già affermato la giurisdizione del giudice italiano con riguardo ad un'azione revocatoria, atteso che la suddetta azione, mirando ad acquisire una somma di denaro determinata, corrispondente alla solutio, fa valere un'obbligazione di pagare (e, in particolare, di restituire) che, ai sensi 110T dell'art. 1182, comma 3, c.c. deve essere adempiuta presso il domicilio del 250.00 creditore e, dunque, presso la residenza dello PO in Rimini, cioè in 7317. 60000 Italia. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso segue la 4007 TOTO 310.000 condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna liquidate in £ 278.000 + ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali oltre a lire 20 milioni di onorari difensivi. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, addì 16.10.1988. Il Cons rel. est.Cons Il Primo Presidente Miffowle . 6 7 Collaboratore di Cancelleria 7 Д а ше Depositato in aria 1 FEB. 1939 FEB. 1999 ELLERIA Д ашие IL COBLA і 4032 4 Орановов 2 2 L IL E da.