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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2154 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2154 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BERARDI SOFIA (C.F. ) C.F._2
e
nata in [...] il [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BARBIERI BARBARA ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 23/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.03.2025 e 22.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 05.01.1997 in Monte
Colombo (oggi Montescudo Monte Colombo), trascritto presso lo Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 1, Parte 2, S. A. Anno 1997, tra il SI. (C.F.: ), cittadino Parte_1 CodiceFiscale_5 italiano, nato a [...] il [...] e residente in Montescudo-Montecolombo (RN) Località Croce, alla Via Serra n. 196, e la SI.ra (C.F.: ), cittadina italiana, Parte_2 CodiceFiscale_6 nata a [...] il [...] e residente in [...], ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montescudo Monte Colombo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. Entrambi i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti ed indipendenti dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile e/o alimentare.
3. Dare atto che il SI. avendo terminato il proprio rapporto di lavoro con la società Ceramiche del Pt_1
Conca S.p.a. nel dicembre 2023, ha già corrisposto alla SI.ra il 50% del proprio TRF, così Parte_2 come convenuto dalle parti alla condizione n. 6 del ricorso per separazione dei coniugi omologata dal
Tribunale di Rimini.
4. A sua volta, al momento della cessazione del proprio rapporto di lavoro con la Società la CP_1
SI.ra , in virtù dell'impegno assunto alla suddetta condizione n.6 del ricorso di separazione, Parte_2
s'impegna ora per allora a corrispondere al SI. il 50 % del TRF dalla stessa maturato sino Pt_1 Parte_2 alla data della pronuncia della cessazione degli effetti civili matrimonio;
5. La SI.ra perderà il diritto di utilizzare il cognome del marito. Parte_2
6. Le parti danno atto di aver venduto l'ex casa coniugale, di aver estinto i debiti e di aver ripartito tra loro gli arredi e la residua somma del prezzo di vendita, rinunciando reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altra con riferimento a tale ripartizione.
7. Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 L.P. pagina 2 di 3 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 5.01.1997 in Monte Colombo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monte Colombo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1997 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2154 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BERARDI SOFIA (C.F. ) C.F._2
e
nata in [...] il [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BARBIERI BARBARA ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 23/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.03.2025 e 22.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 05.01.1997 in Monte
Colombo (oggi Montescudo Monte Colombo), trascritto presso lo Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 1, Parte 2, S. A. Anno 1997, tra il SI. (C.F.: ), cittadino Parte_1 CodiceFiscale_5 italiano, nato a [...] il [...] e residente in Montescudo-Montecolombo (RN) Località Croce, alla Via Serra n. 196, e la SI.ra (C.F.: ), cittadina italiana, Parte_2 CodiceFiscale_6 nata a [...] il [...] e residente in [...], ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montescudo Monte Colombo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. Entrambi i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti ed indipendenti dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile e/o alimentare.
3. Dare atto che il SI. avendo terminato il proprio rapporto di lavoro con la società Ceramiche del Pt_1
Conca S.p.a. nel dicembre 2023, ha già corrisposto alla SI.ra il 50% del proprio TRF, così Parte_2 come convenuto dalle parti alla condizione n. 6 del ricorso per separazione dei coniugi omologata dal
Tribunale di Rimini.
4. A sua volta, al momento della cessazione del proprio rapporto di lavoro con la Società la CP_1
SI.ra , in virtù dell'impegno assunto alla suddetta condizione n.6 del ricorso di separazione, Parte_2
s'impegna ora per allora a corrispondere al SI. il 50 % del TRF dalla stessa maturato sino Pt_1 Parte_2 alla data della pronuncia della cessazione degli effetti civili matrimonio;
5. La SI.ra perderà il diritto di utilizzare il cognome del marito. Parte_2
6. Le parti danno atto di aver venduto l'ex casa coniugale, di aver estinto i debiti e di aver ripartito tra loro gli arredi e la residua somma del prezzo di vendita, rinunciando reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altra con riferimento a tale ripartizione.
7. Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 L.P. pagina 2 di 3 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 5.01.1997 in Monte Colombo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monte Colombo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 1997 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3