Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 930 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 21/05/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO il quale ha insistito in ricorso e nelle argomentazioni ivi sviluppate;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione evidenziando la irrilevanza ai fini dell'istituto de quo, dell'eventuale scusabilità dell'errore, visti gli atti del fascicolo, ritenuta la causa di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 930 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. TRUGLIO FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto “1. Accertare per i motivi suesposti annullare revoca del 23.12.2024 della prestazione Assegno di Inclusione N.INPS-
CP_
2. Condannare l' alla a ripristinare la prestazione NumeroDiCart_1 Parte_2
238660; 3. Ritenere e dichiarare che è nullo è l'indebito previdenziale sorto a seguito della revoca dell'ADI N.INPS-ADI-2023-238660”.
Premetteva a dette conclusioni di essere “titolare di di assegno ADI a seguito di domanda del
21.12.2023 n.INPS-ADI-2023-238660”; che “in data 10.01.2024 come richiesto dalla legge, presenta nuovo ISEE inserendo per un errore materiale di essere invalido con percentuale pari o superiore al 67%”; che “successivamente si accorge dell'errore materiale e presenta ( senza che l' avesse CP_1
inviato alcuna lettera di revoca per modello Isee errato) in data 28.08.2024 , ISEE aggiornato attestando di non essere invalido al 67%”; che nonostante l'errore l' avrebbe dovuto CP_1
Parte
“ricalcolare l'assegno continuare ad erogare la prestazione” e non revocare la prestazione.
Si costituiva l il quale contestava quanto dedotto dal ricorrente, richiamava la disciplina CP_1
normativa applicabile ed evidenziava che nel caso di specie la nuova dichiarazione DSU era stata presentata il 28.8.2024 mentre “la percezione della prestazione si è infatti interrotta già dopo il mese di luglio 2024”.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio lo stesso è stato istruito con il solo deposito di documenti.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede, ritenendo il Tribunale di poter decidere allo stato degli atti.
Il ricorso va rigettato.
Prevede l'art. 8 comma 5 del DL 48/2023 che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Nel caso di specie non è contestata la non corrispondenza al vero della domanda del ricorrente nella parte in cui dichiara di possedere una disabilità di grado medio rilevante per il riconoscimento della prestazione de qua.
Ritiene tuttavia il che tale non corrispondenza sia dipesa da un mero errore Pt_1
prontamente corretto prima che l' avviasse i controlli amministrativi. CP_1
Ebbene l'assunto non può essere condiviso. L' ha dedotto e documentato che “la CP_1
dichiarazione-autocertificazione del possesso di una disabilità di grado medio non è frutto di un errore occorso nella DSU presentata a gennaio 2024. Ma è presente anche nella DSU 2023 in forza
Parte della quale è iniziato il pagamento dell' e la nuova dichiarazione DSU del 28.8.2024 è stata presentata dopo la sospensone dei pagamenti e dopo che l'interessato, tramite Patronato, aveva appurato presso l' di Marsala le ragioni della sospensione del pagamento”. CP_2 Data per pacifica detta ultima circostanza, neppure genericamente contestate nelle note scritte depositata dal ricorrente per l'udienza odierna immediatamente successiva alla costituzione del resistente, la non equivoca formulazione del dato normativo su richiamato ed applicabile al caso in esame, non consente di valutare le ragioni addotte dal ricorrente (mera erroneità della dichiarazione e ininfluenza della stessa ai fini del riconoscimento della prestazione), tenuto conto del fatto che sebbene la prestazione sarebbe egualmente spettata seppure in misura differente è indubbio che il ricorrente abbia reso una dichiarazione comunque mendace di per sé sanzionata pertanto non riconducibile alla fattispecie del cosiddetto “falso innocuo”.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili ai sensi dell'art 152 disp att cpc tenuto conto della dichiarazione a tal fine resa dal ricorrente
PQM
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta,
- rigetta il ricorso;
- spese non ripetibili.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo