Articolo 3 della Legge 16 agosto 1962, n. 1354
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18 settembre 1962
Art. 3.
E' vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualita' e quantita' possono essere nocive. E' altresi' vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.
Entrata in vigore il 18 settembre 1962