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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2024, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 1153 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili
dell'Anno 2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento
dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Ferentino alla via Casilina Nord n. 101 presso lo studio legale dell'Avv.
Sara Gasbarra che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo nei confronti di
CP_1
elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Mola Vecchia n. 2/a presso lo studio legale dell'Avv.
Daniela Incelli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto)
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.05.2024 la SI.ra premesso di aver convissuto Parte_1
more uxorio con il SI. dal 2012 sino al mese di agosto 2021 e che dalla loro CP_1
relazione sentimentale sono nati due figli, nato in [...] il [...] (quasi Persona_1
12 anni) e nata a [...] il [...] (9 anni) riconosciuti da entrambi sin dalla Persona_2
nascita; di aver fissato la comune residenza familiare in Ferentino (FR) Via Ponte Rovescio n. 21
e che durante la convivenza la famiglia aveva un buon tenore di vita e il IG. CP_1
provvedeva regolarmente al sostentamento della famiglia;
ha esposto che dopo la cessazione della convivenza il IG. è andato a vivere a casa dei propri genitori a Ferentino mentre la CP_1
ricorrente rimaneva a vivere con i due figli dapprima nell'abitazione familiare e poi in Anagni
(FR) Via Preturi Colle Pero n. 19 dove attualmente risiedono in un appartamento condotto in locazione, unitamente al IG. , intestatario del contratto di locazione e alla Controparte_2
minore , nata dall'unione con quest'ultimo. Ella ha rappresentato che, cessata Persona_3
la convivenza, la madre ha continuato ad occuparsi in via esclusiva delle eSIenze quotidiane dei bambini, mentre il SI. ha contribuito solo sporadicamente ed in misura del tutto CP_1
irrisoria alle eSIenze economiche dei figli, non avendo, peraltro, mai versato alla ricorrente alcuna quota fissa a titolo di mantenimento per i minori, nè partecipato costantemente alle dovute spese straordinarie seppur concordate;
che i minori vivono con la madre durante tutta la settimana perché il padre lavora anche il sabato e la domenica, anche se talvolta questi prende con se i figli, compatibilmente con le loro eSIenze, il fine settimana, a volte dal venerdì sera alla domenica sera, altre dal sabato sera alla domenica sera, per recarsi con loro presso l'abitazione dei suoi genitori con cui convive;
che il figlio minore è titolare di invalidità Persona_1 soggetta a revisione annuale con la diagnosi: “Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche,
disturbo dell'attenzione e della pragmatica linguistica, atipie socio-comunicative” durante i mesi scolastici, ottobre-giugno, percepisce una indennità di € 343,66 circa mensile ed è seguito da circa 4 anni da una specialista e ha intrapreso un percorso di terapia specialistica attualmente il mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 18:30 con un costo ad oggi di € 30,00 a seduta;
egli è
portatore di occhiali da vista necessitando per questo anche di visite mediche oculistiche periodiche;
che la figlia pur non soffrendo di alcuna patologia è seguita da circa un Per_2
anno e mezzo sia da un endocrinologo e un dermatologo del servizio Sanitario Nazionale su indicazioni del pediatra.
Sotto il profilo economico, la ricorrente rappresenta di non svolgere attualmente alcuna occupazione, pur essendone in cerca, e non ha beni immobili intestati, essendo intestataria unicamente di una autovettura;
il IG. è titolare dell'omonima Ditta individuale che CP_1
svolge l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali con attività miste;
2 che l'assegno unico per i figli è sempre stato percepito su accordo delle parti nella misura del
100% dalla SI.ra ed ammonta attualmente a circa di € 563, 90 mensili per Parte_1
entrambi i minori. Tanto premesso ed esposto ella ha chiesto che il Tribunale voglia regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori stabilendo: 1) affidamento congiunto di e ad entrambi i genitori con collocamento presso la IG.ra Per_1 Per_2
nella sua abitazione sita in Anagni (FR) Via Preturi Colle Pero n. 19, quale Parte_1
residenza dei minori sin dal mese di marzo 2023; 2) Al solo fine di una razionale organizzazione, il padre, compatibilmente con le eSIenze dei figli, terrà con se i minori il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 19:00 del venerdi alle ore 20:00 della domenica, previo diverso accordo tra i genitori compatibilmente con gli impegni di entrambi ed in base alle eSIenze dei minori;
3) I figli ad anni alterni, trascorreranno con la madre il 24 dicembre, il 25
con il padre ed il 26 con la madre fino al mattino del 31 dicembre. Il 31 dicembre ed il primo gennaio con il padre mentre il 6 gennaio con la madre, il tutto compatibilmente con le eSIenze
dei minori;
Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre;
e ad anni alterni con ciascuno dei genitori, Ferragosto, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno compatibilmente con le eSIenze dei bambini;
4) Nel periodo estivo, i minori trascorreranno con ognuno dei genitori una settimana,
da concordare con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni di ciascuno e gli interessi dei minori;
5) Previo accordo tra i genitori i giorni che ciascun genitore trascorrerà con i minori potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni di entrambi. Qualora i minori fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà farle visita presso la loro residenza;
6) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore, al fine di permettere ad ambedue l'eventuale partecipazione, le date degli incontri, delle riunioni e gite scolastiche, delle visite mediche ed ogni altra data rilevante riguardanti i figli;
7) Porre a carico del IG. la corresponsione di un assegno di mantenimento per ciascun minore pari CP_1
ad € 350,00 per un totale al mese di € 700,00 per entrambi i figli da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale in base agli Parte_1 indici ISTAT, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite di comune accordo;
8)
In merito alle spese straordinarie entrambi i genitori si impegnano a sostenere, nella misura del
50%, tutte le spese a carattere straordinario nell'interesse di entrambi i figli minori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese scolastiche, di natura ludica o parascolastica, spese sportive, medico sanitarie non effettuate tramite il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.). Anche
ulteriori spese straordinarie, come ad esempio spese di libri scolastici, spese sanitarie urgenti,
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgico i indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori;
9) Per quanto concerne le spese
3 straordinarie, in particolare in ordine a quella già presenti al momento del deposito del presente ricorso come sopra precisato, disporre il contributo da parte del IG. nella misura del CP_1
50%. Per quanto concerne le spese straordinarie future subordinate al consenso si precisa,
invece, che per il futuro ciascun genitore farà pervenire all'altro anche mediante sms o posta elettronica la relativa richiesta. L'altro genitore dovrà esprimere per iscritto il proprio dissenso,
motivandolo, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Il silenzio sarà
considerato come consenso alla richiesta;
10) l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra . Parte_1
Costituitasi in giudizio, il SI. ha rappresentato la cessazione della CP_1
convivenza è stata determinata dalla unilaterale decisione della SI.ra che gli aveva in Pt_1
seguito rappresentato di aver intrapreso una nuova relazione e lo invitava a lasciare la casa familiare, ciò che il resistente faceva per stabilirsi presso l'abitazione dei propri genitori;
che in seguito il resistente apprendeva dello stato di gravidanza della SI.ra con il nuovo Pt_1
compagno con il quale ella istaurava il nuovo regime di convivenza. Egli Controparte_2
eccepisce che la ricorrente, benchè nella condizione di lavorare, non svolge alcuna attività
lavorativa ma vive con il compagno che è in grado di provvedere ai bisogni della famiglia;
che ella percepisce per intero gli assegni familiari per la complessiva somma di euro 563,90 mensili oltre alla pensione di invalidità del piccolo per euro 343,66 mensili. Il SI. ha Per_1 CP_1 esposto di aver sempre provveduto in costanza di convivenza al mantenimento della e Pt_1
dei figli minori assicurando loro un tenore di vita ben oltre la media, ma che attualmente gli risulta impossibile mantenere perché la sua situazione reddituale è irrimediabilmente compromessa. Egli espone di essere attualmente titolare di una piccola attività agricola,
dapprima intestata alla SI.ra sino al 2021 epoca della separazione della coppia di Parte_1
fatto, con accollo da parte del della società e dell'esposizione debitoria dalla stessa CP_1
contratta pari ad euro 120.000,00 con gli istituti bancari ed euro 130.000,00 con i vari fornitori,
motivi che hanno reso indispensabile la cessione in corso dell'attività ed una riduzione del bestiame;
espone di essere gravato di molteplici debiti e di aver subito un'esecuzione mobiliare diretta e un pignoramento mobiliare presso terzi;
di non avere risparmi né somme di denaro disponibili, di non avere redditi né proprietà, sicchè egli chiede rideterminarsi il contributo a titolo di mantenimento nella somma di euro 200,00 euro per ciascun figlio. Conviene con la ricorrente sulla domanda di affidamento congiunto di e e con gli orari di Per_1 Per_2
visita pattuiti in ricorso nonché al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Peraltro, in considerazione del fatto che la ricorrente percepisce per intero l'assegno familiare,
chiede disporsi a suo carico l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro 150,00 per ciascun minore.
4 All'udienza del 12.11.2024, in esito alla comparizione personale delle parti, esperito il tentativo di conciliazione tra esse, sulla proposta conciliativa formulata dal G.R. le parti hanno dichiarato di accettarla e concordare su di essa e quindi hanno raggiunto un accordo il cui tenore è stato trasfuso nel verbale di udienza e poi nell'ordinanza del 12.11.2024 recante i provvedimenti provvisori e urgenti. Le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale
voglia confermare tali accordi recependoli con la propria sentenza.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra i genitori personalmente comparsi innanzi al G.I.,
la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
che ha apposto il proprio visto il 13.11.2024.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è
conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita,
allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse dei minori di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149
deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui
“in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide
sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti
indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello
stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la
preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli,
5 coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite
del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita
familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez.
I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il
Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli , il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1153/2024
r.g. su ricorso proposto da nei confronti di , avente ad Parte_1 CP_1
oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità
genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso la prole Parte_1 CP_1
minore e e DISPONE quindi che la Persona_1 Persona_2
regolamentazione della responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 12.11.2024;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio in Frosinone, il 13.11.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
dott. Paolo Sordi dott.ssa Simona Di Nicola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 1153 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili
dell'Anno 2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento
dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Ferentino alla via Casilina Nord n. 101 presso lo studio legale dell'Avv.
Sara Gasbarra che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo nei confronti di
CP_1
elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Mola Vecchia n. 2/a presso lo studio legale dell'Avv.
Daniela Incelli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto)
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.05.2024 la SI.ra premesso di aver convissuto Parte_1
more uxorio con il SI. dal 2012 sino al mese di agosto 2021 e che dalla loro CP_1
relazione sentimentale sono nati due figli, nato in [...] il [...] (quasi Persona_1
12 anni) e nata a [...] il [...] (9 anni) riconosciuti da entrambi sin dalla Persona_2
nascita; di aver fissato la comune residenza familiare in Ferentino (FR) Via Ponte Rovescio n. 21
e che durante la convivenza la famiglia aveva un buon tenore di vita e il IG. CP_1
provvedeva regolarmente al sostentamento della famiglia;
ha esposto che dopo la cessazione della convivenza il IG. è andato a vivere a casa dei propri genitori a Ferentino mentre la CP_1
ricorrente rimaneva a vivere con i due figli dapprima nell'abitazione familiare e poi in Anagni
(FR) Via Preturi Colle Pero n. 19 dove attualmente risiedono in un appartamento condotto in locazione, unitamente al IG. , intestatario del contratto di locazione e alla Controparte_2
minore , nata dall'unione con quest'ultimo. Ella ha rappresentato che, cessata Persona_3
la convivenza, la madre ha continuato ad occuparsi in via esclusiva delle eSIenze quotidiane dei bambini, mentre il SI. ha contribuito solo sporadicamente ed in misura del tutto CP_1
irrisoria alle eSIenze economiche dei figli, non avendo, peraltro, mai versato alla ricorrente alcuna quota fissa a titolo di mantenimento per i minori, nè partecipato costantemente alle dovute spese straordinarie seppur concordate;
che i minori vivono con la madre durante tutta la settimana perché il padre lavora anche il sabato e la domenica, anche se talvolta questi prende con se i figli, compatibilmente con le loro eSIenze, il fine settimana, a volte dal venerdì sera alla domenica sera, altre dal sabato sera alla domenica sera, per recarsi con loro presso l'abitazione dei suoi genitori con cui convive;
che il figlio minore è titolare di invalidità Persona_1 soggetta a revisione annuale con la diagnosi: “Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche,
disturbo dell'attenzione e della pragmatica linguistica, atipie socio-comunicative” durante i mesi scolastici, ottobre-giugno, percepisce una indennità di € 343,66 circa mensile ed è seguito da circa 4 anni da una specialista e ha intrapreso un percorso di terapia specialistica attualmente il mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 18:30 con un costo ad oggi di € 30,00 a seduta;
egli è
portatore di occhiali da vista necessitando per questo anche di visite mediche oculistiche periodiche;
che la figlia pur non soffrendo di alcuna patologia è seguita da circa un Per_2
anno e mezzo sia da un endocrinologo e un dermatologo del servizio Sanitario Nazionale su indicazioni del pediatra.
Sotto il profilo economico, la ricorrente rappresenta di non svolgere attualmente alcuna occupazione, pur essendone in cerca, e non ha beni immobili intestati, essendo intestataria unicamente di una autovettura;
il IG. è titolare dell'omonima Ditta individuale che CP_1
svolge l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali con attività miste;
2 che l'assegno unico per i figli è sempre stato percepito su accordo delle parti nella misura del
100% dalla SI.ra ed ammonta attualmente a circa di € 563, 90 mensili per Parte_1
entrambi i minori. Tanto premesso ed esposto ella ha chiesto che il Tribunale voglia regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori stabilendo: 1) affidamento congiunto di e ad entrambi i genitori con collocamento presso la IG.ra Per_1 Per_2
nella sua abitazione sita in Anagni (FR) Via Preturi Colle Pero n. 19, quale Parte_1
residenza dei minori sin dal mese di marzo 2023; 2) Al solo fine di una razionale organizzazione, il padre, compatibilmente con le eSIenze dei figli, terrà con se i minori il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 19:00 del venerdi alle ore 20:00 della domenica, previo diverso accordo tra i genitori compatibilmente con gli impegni di entrambi ed in base alle eSIenze dei minori;
3) I figli ad anni alterni, trascorreranno con la madre il 24 dicembre, il 25
con il padre ed il 26 con la madre fino al mattino del 31 dicembre. Il 31 dicembre ed il primo gennaio con il padre mentre il 6 gennaio con la madre, il tutto compatibilmente con le eSIenze
dei minori;
Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre;
e ad anni alterni con ciascuno dei genitori, Ferragosto, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno compatibilmente con le eSIenze dei bambini;
4) Nel periodo estivo, i minori trascorreranno con ognuno dei genitori una settimana,
da concordare con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni di ciascuno e gli interessi dei minori;
5) Previo accordo tra i genitori i giorni che ciascun genitore trascorrerà con i minori potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni di entrambi. Qualora i minori fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà farle visita presso la loro residenza;
6) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore, al fine di permettere ad ambedue l'eventuale partecipazione, le date degli incontri, delle riunioni e gite scolastiche, delle visite mediche ed ogni altra data rilevante riguardanti i figli;
7) Porre a carico del IG. la corresponsione di un assegno di mantenimento per ciascun minore pari CP_1
ad € 350,00 per un totale al mese di € 700,00 per entrambi i figli da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale in base agli Parte_1 indici ISTAT, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite di comune accordo;
8)
In merito alle spese straordinarie entrambi i genitori si impegnano a sostenere, nella misura del
50%, tutte le spese a carattere straordinario nell'interesse di entrambi i figli minori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese scolastiche, di natura ludica o parascolastica, spese sportive, medico sanitarie non effettuate tramite il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.). Anche
ulteriori spese straordinarie, come ad esempio spese di libri scolastici, spese sanitarie urgenti,
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgico i indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori;
9) Per quanto concerne le spese
3 straordinarie, in particolare in ordine a quella già presenti al momento del deposito del presente ricorso come sopra precisato, disporre il contributo da parte del IG. nella misura del CP_1
50%. Per quanto concerne le spese straordinarie future subordinate al consenso si precisa,
invece, che per il futuro ciascun genitore farà pervenire all'altro anche mediante sms o posta elettronica la relativa richiesta. L'altro genitore dovrà esprimere per iscritto il proprio dissenso,
motivandolo, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Il silenzio sarà
considerato come consenso alla richiesta;
10) l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra . Parte_1
Costituitasi in giudizio, il SI. ha rappresentato la cessazione della CP_1
convivenza è stata determinata dalla unilaterale decisione della SI.ra che gli aveva in Pt_1
seguito rappresentato di aver intrapreso una nuova relazione e lo invitava a lasciare la casa familiare, ciò che il resistente faceva per stabilirsi presso l'abitazione dei propri genitori;
che in seguito il resistente apprendeva dello stato di gravidanza della SI.ra con il nuovo Pt_1
compagno con il quale ella istaurava il nuovo regime di convivenza. Egli Controparte_2
eccepisce che la ricorrente, benchè nella condizione di lavorare, non svolge alcuna attività
lavorativa ma vive con il compagno che è in grado di provvedere ai bisogni della famiglia;
che ella percepisce per intero gli assegni familiari per la complessiva somma di euro 563,90 mensili oltre alla pensione di invalidità del piccolo per euro 343,66 mensili. Il SI. ha Per_1 CP_1 esposto di aver sempre provveduto in costanza di convivenza al mantenimento della e Pt_1
dei figli minori assicurando loro un tenore di vita ben oltre la media, ma che attualmente gli risulta impossibile mantenere perché la sua situazione reddituale è irrimediabilmente compromessa. Egli espone di essere attualmente titolare di una piccola attività agricola,
dapprima intestata alla SI.ra sino al 2021 epoca della separazione della coppia di Parte_1
fatto, con accollo da parte del della società e dell'esposizione debitoria dalla stessa CP_1
contratta pari ad euro 120.000,00 con gli istituti bancari ed euro 130.000,00 con i vari fornitori,
motivi che hanno reso indispensabile la cessione in corso dell'attività ed una riduzione del bestiame;
espone di essere gravato di molteplici debiti e di aver subito un'esecuzione mobiliare diretta e un pignoramento mobiliare presso terzi;
di non avere risparmi né somme di denaro disponibili, di non avere redditi né proprietà, sicchè egli chiede rideterminarsi il contributo a titolo di mantenimento nella somma di euro 200,00 euro per ciascun figlio. Conviene con la ricorrente sulla domanda di affidamento congiunto di e e con gli orari di Per_1 Per_2
visita pattuiti in ricorso nonché al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Peraltro, in considerazione del fatto che la ricorrente percepisce per intero l'assegno familiare,
chiede disporsi a suo carico l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro 150,00 per ciascun minore.
4 All'udienza del 12.11.2024, in esito alla comparizione personale delle parti, esperito il tentativo di conciliazione tra esse, sulla proposta conciliativa formulata dal G.R. le parti hanno dichiarato di accettarla e concordare su di essa e quindi hanno raggiunto un accordo il cui tenore è stato trasfuso nel verbale di udienza e poi nell'ordinanza del 12.11.2024 recante i provvedimenti provvisori e urgenti. Le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale
voglia confermare tali accordi recependoli con la propria sentenza.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra i genitori personalmente comparsi innanzi al G.I.,
la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
che ha apposto il proprio visto il 13.11.2024.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è
conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita,
allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse dei minori di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149
deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui
“in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide
sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti
indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello
stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la
preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli,
5 coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite
del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita
familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez.
I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il
Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli , il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1153/2024
r.g. su ricorso proposto da nei confronti di , avente ad Parte_1 CP_1
oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità
genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso la prole Parte_1 CP_1
minore e e DISPONE quindi che la Persona_1 Persona_2
regolamentazione della responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 12.11.2024;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio in Frosinone, il 13.11.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
dott. Paolo Sordi dott.ssa Simona Di Nicola
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