Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5736/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 5736/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto
“risarcimento del danno” e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Rossella Matarazzo ed elettivamente domiciliata esclusivamente presso la casella di posta elettronica certificata di quest'ultima;
ATTRICE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Elena
Lauritano e Beatrice Dell'Isola dell'Avvocatura Regionale, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia 81;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato l'attrice in epigrafe, premettendo di aver preliminarmente adito il giudice amministrativo il quale, però, aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo sussistente quella del giudice ordinario, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Pt_2 onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la
[...] sussistenza del diritto al risarcimento del danno patito dalla
[...]
in ragione della omessa copertura degli interventi di Parte_3
pari alla somma di EURO 1.215.952,22; condannare la ripetuta la
[...]
, in persona del PRESIDENTE pro tempore, con sede in Parte_2
Napoli - 80132 - alla Via S. Lucia n. 81, al pagamento della ripetuta somma di
EURO 1.215.952,22 a titolo di risarcimento. condannare la al Parte_2 pagamento del compenso per l'attività professionale spettante per il patrocinio legale, determinato secondo i parametri del DM 55/14 e s.m.i., maggiorato del rimborso forfetario in misura del 15%, CPA e IVA se dovuta, con attribuzione”. A sostegno della sua pretesa l'esponente deduceva che con deliberazione di Giunta n. 1764 del 27.11.2009, la aveva approvato, in conformità di Parte_2 quanto previsto dalla legge regionale n. 11/1996, il piano forestale generale
2009/2013 con il quale aveva formulato, in favore della
[...]
, un ipotesi di finanziamento per l'anno 2012 pari ad €. Parte_3
6.585.130,00 strumentale a sopperire alle specifiche esigenze della stessa e garantire copertura finanziaria del Piano di Forestazione per l'anno 2012. Ad avviso dell'attrice, tale delibera era stata fonte di un legittimo affidamento, poi tradito dalla circostanza che, col successivo decreto dirigenziale n. 50 del 24.4.2013, la Pt_2
preso atto dell'Accordo di programma quadro “Infrastruttura forestale
[...] regionale” del 4.4.2013, aveva assegnato alla Parte_1
soltanto la somma di €. 3.459.003,97. L'esponente aggiungeva poi che
[...] anche quando il legislatore regionale (art. 6 della legge regionale n. 1/2016) aveva previsto la possibilità di riconoscere agli enti delegati ai sensi della legge regionale n. 11/1996, nei limiti degli stanziamenti regionali, i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle opere non completamente finanziate per il periodo 2010-2014 e dal mancato riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli (con risorse da quantificarsi in ragione dei soli interventi realizzati e delle sole spese certificate e rendicontate ai sensi della vigente normativa comunitaria, statale o regionale, a seconda della rispettiva fonte di finanziamento a cui gli interventi accedevano), la convenuta, ancorché sollecitata in tal senso, ometteva di Pt_2 attivarsi. Sulla scorte di tali premesse, la Parte_3 adiva il Tribunale di Napoli per far valere la responsabilità risarcitoria della per lesione dell'affidamento maturato a seguito della Parte_2 deliberazione di Giunta n. 1764 del 27.11.2009 e poi tradito e, comunque, in ogni caso, per inadempimento di un'obbligazione nascente dall'art. 6 della legge regionale n. 1/2016. Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso Parte_2 dedotto ed eccepito e concludendo per il rigetto della domanda proposta con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza, non essendo state formulate richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024. A detta udienza, svoltasi in forma cartolare, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ciò posto, la domanda proposta da parte attrice è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
- 2 - La giurisprudenza di legittimità, chiamata spesso a pronunciarsi sul tema ai fini del riparto di giurisdizione, si è occupata della responsabilità da lesione dell'affidamento incolpevole, fatta valere dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, essenzialmente con riferimento ad alcune ipotesi in cui il privato,
a ben vedere, non contesta la legittimità dell'agere amministrativo, ma si duole di un comportamento scorretto posto in essere dalla pubblica amministrazione in violazione non delle regole pubblicistiche che presidiano la validità del provvedimento, ma delle regole di comportamento derivanti dai principi di buona fede e correttezza. Si tratta di principi che gravano sull'Amministrazione anche quando svolge attività autoritativa e generano obblighi comportamentali la cui violazione è fonte di responsabilità e non di invalidità del provvedimento amministrativo, salve le ipotesi in cui è la legge a qualificare espressamente la tutela dell'affidamento come regola di validità e, quindi, parametro di legittimità del provvedimento amministrativo (come accade, ad esempio, in materia di annullamento d'ufficio ex art. art. 21nonies legge n. 241/1990). In questa prospettiva, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della P.A., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell'incolpevole affidamento riposto sull'adozione di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva - sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza l'emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell'atto” (Cass. civ., sez. un., n.25324/2023).
In particolare, affinchè possa configurarsi una responsabilità in capo all'amministrazione è necessario: che questa abbia posto in essere un comportamento scorretto (consistente, ad esempio, nell'adozione nei confronti del privato di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato in sede di autotutela o ope iudicis oppure nel contegno tenuto nel corso del procedimento poi conclusosi senza l'adozione del provvedimento ampliativo oppure ancora nell'adozione, in sede di autotutela, di un legittimo provvedimento di revoca di un provvedimento ampliativo precedentemente adottato, ma con modalità violative del principio di buona fede e correttezza); che tale comportamento abbia leso un affidamento incolpevole del privato;
che da detta lesione sia derivato un effettivo pregiudizio in termini di danno conseguenza.
Si tratta, in sostanza, di ipotesi in cui i privati non contestano la legittimità dell'azione amministrativa, ma si dolgono del fatto che l'amministrazione con il proprio comportamento scorretto, lesivo di un affidamento incolpevolmente maturato, li ha indotti a sostenere spese e a compiere attività poi rivelatesi inutili (si veda, a titolo esemplificativo, in materia di risarcimento del danno da lesione
- 3 - dell'affidamento incolpevole ingenerato da un provvedimento favorevole poi annullato Cass. civ., sez. un., n.10880/2023 in cui si legge “L'azione risarcitoria per la lesione dell'affidamento mal riposto nella legittimità di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del suo destinatario costituisce un posterius - sia cronologico che logico - rispetto all'accertamento della illegittimità di tale provvedimento implicato nella relativa caducazione, ope judicis o in autotutela. Chi agisce, in sostanza, non mette in discussione l'illegittimità del provvedimento a sé favorevole, né deduce di essere titolare di un interesse legittimo al mantenimento del bene della vita acquisito con tale provvedimento. Egli non si duole, cioè, della lesione di una situazione soggettiva di interesse legittimo alla conservazione del bene della vita concessogli con il provvedimento illegittimo, ma si duole del fatto che l'amministrazione lo ha indotto, con l'emissione di un provvedimento illegittimo, a sostenere spese e a compiere attività che la successiva caducazione del medesimo provvedimento ha reso inutili. Alla luce di dette considerazioni si ritiene, dunque, di dover mantenere fermo il principio che la situazione giuridica la cui lesione costituisce la causa della pretesa del privato di vedersi risarciti i danni causati dall'annullamento di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica non è l'interesse legittimo alla conservazione del bene della vita acquisito con tale provvedimento, bensì l'affidamento (incolpevole) dal medesimo riposto nella legittimità di tale provvedimento.”). Ciò posto, nel caso di specie, deve escludersi la configurabilità, in capo alla e nei confronti della , di Parte_2 Parte_1 una responsabilità da lesione dell'affidamento incolpevole nei termini innanzi illustrati.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la con la Parte_2 deliberazione di Giunta n. 1764 del 27.11.2009 di approvazione, ai sensi della legge regionale n. 11/1996, del piano forestale generale 2009/2013 in cui veniva formulata, in favore della , un ipotesi di Parte_3 finanziamento per l'anno 2012 pari ad €. 6.585.130,00, avrebbe ingenerato nell'attrice un legittimo affidamento circa l'effettiva erogazione di dette somme, affidamento poi tradito quando, con decreto dirigenziale n. 50 del 24.4.2013, l'ente convenuto assegnava soltanto la somma di €. 3.459.003,97. L'assunto è infondato. L'art. 5 della legge regionale n. 11/1996, rubricato “Documenti generali di programmazione forestale regionale”, nella sua attuale formulazione, stabilisce che sono documenti generali di programmazione forestale regionale il piano forestale regionale e la carta regionale delle risorse forestali, documenti che costituiscono il quadro di riferimento delle politiche regionali in materia forestale e che sono approvati con deliberazione di Giunta regionale. In particolare, il legislatore precisa che “il piano forestale regionale rappresenta il documento strategico che definisce gli approcci, le finalità e gli obiettivi di uso e gestione sostenibile, protezione e valorizzazione delle risorse forestali regionali nel periodo di sua validità. La carta regionale delle risorse forestali illustra la distribuzione geografica, la superficie e la qualità delle diverse formazioni forestali
- 4 - presenti nel territorio regionale, anche in relazione all'infrastruttura ed alle sistemazioni forestali eventualmente presenti. Essa costituisce l'inventario di base, unitamente al piano forestale regionale, per la definizione delle strategie di protezione e valorizzazione delle risorse forestali a scala regionale e per la corretta programmazione degli interventi in materia forestale.” Tuttavia, detto articolo è stato integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 1/2012 e, in precedenza, il testo previgente era stato modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale n.
14/2006. Nella formulazione dell'art. 5 legge regionale n. 11/1996 vigente antecedentemente a tale modifica legislativa avvenuta nel 2012, la programmazione forestale regionale era affidata al Piano Forestale Generale al quale, ai sensi del comma 3, era demandato lo sviluppo di tutte le indicazioni necessarie all'affermarsi di una politica forestale regionale in linea con le finalità di cui alla medesima legge regionale, con la precisazione che le proposte di intervento ivi indicate avrebbero dovuto contenere, tra l'altro, la “stima del fabbisogno finanziario occorrente” (si veda art. 5, comma 3 legge regionale n. 11/1996 previgente formulazione a norma del quale: “Il piano forestale generale, partendo da una aggiornata analisi del settore, sviluppa tutte le indicazioni necessarie all'affermarsi di una politica forestale regionale in linea con le finalità della presente legge. Le proposte d'intervento, coerenti con le indicazioni dell'articolo 2, contengono la stima del fabbisogno finanziario occorrente, l'indicazione delle procedure atte a realizzarle, la valutazione degli effetti previsti e i principali indicatori di prestazioni e di impatto atti a verificarne i risultati conseguiti.”). Orbene, a fronte di tale quadro normativo, è evidente che il piano forestale generale
2009/2013, approvato dalla con la deliberazione di Giunta 1764 Parte_2 del 27.11.2009, avendo natura meramente programmatica e legislativamente deputata a contenere soltanto una mera stima del fabbisogno finanziario relativo alle proposte di intervento, è un atto che, per sua natura, non è suscettibile di ingenerare alcun affidamento in ordine alla totale erogazione dell'importo stimato. Del resto, in linea col dettato normativo e come dedotto anche da parte attrice, nel piano in questione, si fa espressamente e letteralmente riferimento a delle mere “ipotesi di finanziamento”, senza che vi sia alcun riferimento ad eventuali impegni di spesa di pari importo (coerentemente, del resto, con la natura meramente programmatica del piano medesimo). Quanto detto è sufficiente ad escludere qualsivoglia responsabilità dell'ente convenuto da lesione dell'affidamento incolpevole atteso che non è ravvisabile, nel caso di specie, alcun comportamento dell'amministrazione suscettibile di ingenerare tale affidamento. Ne deriva, pertanto, che sotto questo profilo la domanda formulata dall'attore è infondata e deve essere rigettata. Né consente di addivenire a conclusioni diverse la circostanza, pur dedotta dall'attore, secondo cui in ogni caso l'art. 6 della legge regionale n. 1/2016, nel prevedere, sussistendo determinate condizioni, la possibilità di riconoscere agli enti delegati ai sensi della legge regionale n. 11/1996, i maggiori oneri derivanti
- 5 - dall'attuazione delle opere non completamente finanziate per il periodo 2010-2014, sarebbe fonte di un'obbligazione ex lege rimasta inadempiuta da parte della convenuta. Pt_2
Tale argomentazione, invero, è destituita di qualsivoglia fondamento atteso che è la stessa disposizione invocata che riconosce tale possibilità soltanto “nei limiti degli stanziamenti regionali” dovendosi, pertanto, escludere che dalla stessa possa automaticamente discendere un obbligo della di implementare le Parte_2 risorse finanziarie destinate agli enti delegati per le ragioni contemplate dalla norma. Anche sotto questo profilo, pertanto, la domanda formulata dall'attore è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/22, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto, secondo i valori medi, ridotti del 30% attesa la non complessità della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda formulata dall'attore;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore della delle Parte_2 spese di lite che si liquidano in €. 26.565,70 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Napoli, 3.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dottssa Teresa Barile MOT in tirocinio ordinario
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