Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5297/2023 promossa da:
ass. avv. ROBERTO RIGASSIO e avv. DANILO GHIA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
e ass. avv.ti Parte_2 Parte_2
DANIELA FRASCHINI, ANDREA BUCHICCHIO, MARCO FRUS, ss. avv.ta avv. STEFANIA SERAFINI Controparte_1
- PARTI CONVENUTE -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
Con ricorso depositato il 17 luglio 2023 ha convenuto in giudizio la Parte_1
nonchè e Parte_2 Parte_2 Controparte_1 chiedendo all'adito Tribunale di:
- Accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, annullare e/o dichiarare privi di efficacia il rapporto di lavoro occasionale accessorio, il rapporto di tirocinio e il contratto di apprendistato intercorsi tra le parti;
- Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la Parte_2
è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time con
[...]
decorrenza dal 20.05.2015 al 26.07.2021;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata: - dal
20.05.2015 sino al 28.12.2016, nel III livello del C.C.N.L. Commercio Terziario, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare la Parte_2
nonché i suoi soci accomandatari ed illimitatamente responsabili, Sig.ra CP_1
(per il periodo sino al 27.09.2016) e Sig. (per il periodo
[...] Parte_2
1
T.F.R.; dal 29.12.2016 sino al 26.07.2021 nel II livello del C.C.N.L. Commercio
Terziario, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare la Parte_2
ed il Sig. all'immediato pagamento in favore della
[...] Pt_2
medesima ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma lorda di Euro
101.843,64, oltre ad Euro 11.099,02 a titolo di T.F.R.;
- Condannare le parti convenute - per i periodi di loro spettanza - al versamento dei maggiori contributi previdenziali ed assistenziali a favore della ricorrente;
- Condannare la società convenuta e a corrispondere alla Parte_2
ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra la ercepita e Pt_3
quella che avrebbe percepito, maggiorata della contribuzione figurativa;
2. si sono costituiti in giudizio la e , Parte_2 Parte_2 Parte_2
quale legale rappresentante di tale società e in proprio, chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, la compensazione degli importi che la società sarà tenuta a corrispondere alla ricorrente con l'indennità di mancato preavviso da quest'ultima dovuto alla società medesima;
3. si è costituita in giudizio in via preliminare eccependo la nullità del Controparte_1
ricorso e la prescrizione di tutto quanto preteso dalla ricorrente per il periodo maggio
2015- settembre 2016 e, nel merito, chiedendo, in via principale, di rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente, in via subordinata, di accertare e dichiarare che nel periodo maggio 2015-settembre 2016 il convenuto è stato il reale Parte_2
ed unico datore di lavoro della ricorrente e per l'effetto di respingere la domanda da quest'ultima proposta nei propri confronti, in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla ricorrente nei propri confronti, di accertare e dichiarare che è decaduto dalla limitazione Parte_2
della responsabilità e, pertanto, di condannarlo in solido per il periodo maggio 2015- settembre 2016;
3.
2 premesso che, come si evince dalle sopra riportate conclusioni del ricorso, la ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 20/5/2015 al 26/7/2021, Parte_2
deve rilevarsi preliminarmente che la medesima ha contestato i diversi rapporti di lavoro formalmente intrattenuti con tale società medesima - e, in particolare, il rapporto di lavoro occasionale accessorio nel periodo 20/5/2015-5/4/2016, il rapporto di tirocinio nel periodo 6/10/2016-28/12/2016 e il contratto di apprendistato dal
29/12/2016 al 28/12/2019, deducendo altresì di avere lavorato in assenza di regolarizzazione nel periodo 6/10/2016-27/12/2016; la ricorrente, inoltre, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata nel III livello del C.C.N.L. commercio terziario dal 20/5/2015 al 28/12/2016
e nel II livello dal 29/12/2016 al 26/7/2021;
4. periodo compreso dal 20/5/2015 al 5/4/2016 la ricorrente ha dedotto: di aver iniziato a lavorare in modo esclusivo e continuativo alle dipendenze della New Press s.a.s di IT DE & c. dal 20/5/2015 con orario di lavoro fisso dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 con un'ora di pausa pranzo;
di avere svolto la propria attività lavorativa in un locale sito all'interno degli uffici della Pro Loco del comune di Ulzio;
di aver svolto le seguenti mansioni: attività redazionale ovverossia stesura in completa autonomia di articoli aventi ad oggetto notizie provenienti da Comuni e da cittadini della Valle di Susa;
pubblicazione sulla pagina Facebook della testata giornalistica dei propri articoli e di quelli scritti dagli altri collaboratori, previa correzione delle relative bozze;
attività di ufficio stampa relativamente alla fiera Forlener;
formazione del personale nella persona di PE
, nuova addetta alla redazione;
attività commerciale e in particolare
[...]
reperimento degli inserzionisti e determinazione dei prezzi delle inserzioni pubblicitarie;
di avere ricevuto direttive in ordine alle mansioni da svolgere tanto da quanto da di essere stata obbligata a rivolgersi a Controparte_1 Parte_2
questi ultimi al fine di assentarsi dal posto di lavoro per ragioni di salute e per ogni altra necessità; di avere intrattenuto una relazione sentimentale con da Parte_2
novembre 2015 a maggio 2019 e di avere convissuto con lui da gennaio 2017 alla fine della relazione;
3 i convenuti e hanno allegato: Parte_2 Parte_2
che la svolge attività editoriale e attività di diffusione di inserzioni Parte_2
pubblicitarie; che l'inserzione consiste solo nell'inserimento del nome dell'impresa, del logo della stessa e del collegamento ipertestuale al suo sito Internet;
che il reperimento dei potenziali inserzionisti avviene pubblicizzando l'attività della
[...]
tra gli abitanti della zona attraverso un previo contatto telefonico o a mezzo e- Pt_2
mail oppure con una successiva visita nella sede del cliente;
che, per quanto riguarda l'attività di inserzione pubblicitaria, non è richiesto nessun intervento di natura creativa in quanto la New Press si limita a mettere a disposizione dei clienti lo spazio per l'inserimento delle informazioni che intende rendere note al pubblico dei lettori;
che la ricorrente nel periodo maggio 2015-marzo 2016 era ancora impegnata a concludere il proprio ciclo di studi universitari nella facoltà di giurisprudenza e inoltre prestava attività lavorativa come commessa nel negozio di abbigliamento della madre sito nel centro di Bardonecchia;
che, pertanto, la ricorrente aveva collaborato con la soltanto per la ricerca di nuovi inserzionisti, organizzando in Parte_2
autonomia il proprio calendario di lavoro e senza obbligo di rispettare un orario prestabilito;
che la ricorrente non si era mai occupata della redazione del giornale, non essendo all'epoca giornalista e non avendo svolto alcuno studio in scienze della comunicazione;
che l'attività svolta dalla ricorrente era consistita nell'inserzione delle informazioni pubblicitarie fornite dal cliente attraverso un mero "copia-incolla"; che la ricorrente lavorava da casa propria con propri strumenti di lavoro, non avendo alcun obbligo di recarsi negli uffici della che l'ufficio della Pro Loco di Ulzio non Parte_2
era un'unità operativa della società, ma uno spazio che il le aveva messo a CP_2
disposizione; che tale ufficio aperto solo due/tre giorni alla settimana;
che l'inizio della relazione sentimentale tra la ricorrente e aveva determinato un Parte_2
ulteriore diradamento dell'attività di lavoro svolta dalla prima, in quanto i due durante la giornata trascorrevano tempo insieme per motivi di svago, e non di lavoro;
ha dedotto: di essere stata socia accomandataria della Controparte_1 Parte_2
dal 2014 a settembre del 2016, ma solo formalmente, avendo sempre svolto la propria attività lavorativa in qualità di commessa addetta al reparto di gastronomia di un supermercato;
di non essersi mai occupata della società editrice né del giornale;
di essersi separata di fatto da nel mese di agosto 2016 e di avergli Parte_2
4 trasferito la propria quota di proprietà della società a settembre del 2016; di avere poi divorziato da quest'ultimo;
4.1. come dimostrato dalla lettera del 31/12/2016 (doc. 5 conv. , nei mesi di Parte_2
gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre 2016 il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società è stato formalmente ricondotto alla Parte_2
fattispecie della collaborazione occasionale di natura autonoma;
anche l'estratto conto Inps del montante contributivo "gestione parasubordinati” (doc.
10 ric.) conferma l'esistenza di un rapporto di lavoro accessorio tra Parte_1
e la nel periodo compreso tra fine maggio/inizio giugno del 2015 e Parte_2
gennaio 2016, nel corso del quale la ricorrente ha percepito euro 3000 (euro 2900 nel 2015 e euro 100 nel 2016);
4.2. il lavoro accessorio sino al 25/6/2015 è stato disciplinato dagli articoli 70-73 del dlgs
276/2003, poi abrogati dall'articolo 55 comma 2 lettera d) del dlgs 81/2015 con il quale è stata riformulata la disciplina di tale fattispecie di lavoro;
tanto nella disciplina di cui al dlgs 276/2003 quanto in quella di cui al dlgs 81/2015 la definizione di lavoro accessorio è legata al limite economico (euro 5000 nella versione dell'articolo 70 comma 1 del dlgs 276/2003 ed euro 7000 nella versione dell'articolo 48 comma 1 del dlgs 81/2015); posto che il legislatore sia nel 2003 che nel 2015 aveva omesso di prevedere espressamente le conseguenze del ricorso al lavoro accessorio al di là dei limiti consentiti e le forme di tutela del prestatore e posto altresì che le prestazioni di lavoro accessorio di per sé non sono espressamente ricondotte al lavoro subordinato, parasubordinato e/o autonomo, si ritiene che il lavoratore che agisce in giudizio debba dimostrare di volta in volta le concrete modalità di svolgimento del rapporto, non essendo normativamente prevista alcuna presunzione di corrispondenza al lavoro subordinato ovvero ad altra tradizionale tipologia di lavoro;
4.3. tanto premesso, alcuni dei testimoni escussi (cfr. testi , , , Tes_1 PE Tes_2
e ) hanno confermato che la ricorrente Tes_3 Testimone_4 Tes_5
dall'estate del 2015 al marzo del 2016 aveva collaborato con la Parte_2
svolgendo attività di ricerca degli inserzionisti, di scrittura del testo dell'informazione
5 pubblicitaria, di interfaccia con gli addetti alla parte grafica, ai quali trasmetteva le indicazioni del clienti e, in alcune occasioni, redigendo articoli di cronaca;
ciononostante, le evidenze istruttorie appaiono inidonee a ritenere dimostrata la sussistenza del tratto distintivo del rapporto di lavoro subordinato ovverosia lo stabile e continuativo inserimento della lavoratrice nell'organizzazione della
[...]
sotto la vigilanza e sotto il potere direttivo di e/o di Pt_2 Parte_2 CP_1
[...]
nel caso di specie, inoltre, non sono emersi neppure i cosiddetti criteri sussidiari della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza, in quanto nessuno dei testimoni escussi, con riguardo al periodo preso in considerazione (maggio/giugno 2015-marzo
2016), è stato in grado di confermare che la ricorrente operasse stabilmente nel locali della società convenuta utilizzando beni e strumenti di proprietà di quest'ultima, osservando un orario fisso e predeterminato, dietro pagamento di un compenso, parimenti fisso e predeterminato, correlato alla quantità di energia lavorativa messa a disposizione del datore di lavoro piuttosto che al risultato scaturente dalla sua attività lavorativa;
4.5.
l'esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo maggio/giugno 2015-marzo 2016 comporta una valutazione di infondatezza delle pretese economiche relative al periodo medesimo le quali fanno riferimento, come presupposto necessario, a tale tipologia di rapporto;
5. periodo dal 6/4/2016 al 5/10/2016 con riguardo a tale periodo la ricorrente ha dedotto: di avere lavorato per la s.a.s.
New Press di IT DE & c. (poi con Parte_2
contratto di tirocinio per la qualifica di addetto all'ufficio stampa;
di non essere a conoscenza del contenuto di tale contratto e di non averne mai ricevuto copia;
di non essere mai stata affiancata da un tutor dell'azienda o da un referente dell'ente promotore del tirocinio;
di avere prestato la propria attività lavorativa in modo esclusivo e continuativo dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00 con un'ora di pausa pranzo;
di aver svolto mansioni di addetta all'attività redazionale, di formazione del personale, ivi compresi gli addetti alla grafica, di addetta al reperimento degli inserzionisti e di ufficio stampa;
6 secondo la prospettazione attorea, nel periodo di cui trattasi la società convenuta avrebbe fatto illegittimamente ricorso al contratto di tirocinio extracurriculare per una pluralità di ragioni: la tirocinante non era realmente disoccupata e aveva già dispiegato in totale autonomia le medesime mansioni dal maggio del 2015; la tirocinante aveva operato senza essere effettivamente coadiuvata da un tutor aziendale e senza ricevere insegnamento alcuno;
la tirocinante era già inserita nella struttura aziendale e operava in un team di lavoro con gli altri dipendenti e/o collaboratori;
la tirocinante operava in modo stabile e continuativo, assoggettata ai poteri direttivi e di controllo del datore di lavoro al pari degli altri dipendenti e collaboratori;
i convenuti e hanno allegato: Parte_2 Parte_2 Parte_2
che nel periodo dal 6/4/2016 al 5/10/2016, d'intesa con la ricorrente, era stato avviato per la stessa un progetto di tirocinio formativo promosso dal Centro per l'Impiego di
Susa per farle conseguire le competenze professionali di "Web marketing" in maniera più organica di quanto avesse fatto nel periodo precedente;
che l'impegno della ricorrente avrebbe dovuto essere di otto ore giornaliere ma di fatto aveva lavorato per non più di 15 ore alla settimana, avendo prestato attività lavorativa nel negozio della madre per due/tre giorni lavorativi alla settimana;
che in tale periodo dell'attività formativa della ricorrente si era occupato in qualità di tutor;
che la Parte_2
ricorrente durante il periodo di tirocinio non si era mai occupata di formare o coordinare gli altri collaboratori del giornale;
5.1. in data 21/3/2016 tra il Centro per l'Impiego di Susa quale soggetto promotore e la quale soggetto ospitante è stata stipulata una convenzione di Parte_2
tirocinio finalizzato all'inserimento/reinserimento al lavoro della ricorrente;
la durata del tirocinio è stata stabilita in sei mesi (dal 6/4/2016 al 5/10/2016), l'orario lavorativo
è stato fissato in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, l'indennità è stata stabilita nella misura di euro 600,00 mensili;
il tutor aziendale è stato individuato nella persona di il progetto formativo Parte_2
prevedeva espressamente: che la tirocinante, affiancata dal tutor, doveva apprendere l'attività di addetta all'ufficio stampa e in particolare le competenze di tecnico del Web marketing (rilanciare prodotti o servizi già esistenti, organizzare o gestire azioni di marketing, valutare i risultati, curare i rapporti con tecnici e
7 specialisti, selezionare e diffondere materiale pubblicistico informativo, fare ricerche di mercato, definire e mettere in atto strategie per la promozione del prodotto); che il tutor aveva il compito di favorire l'inserimento della tirocinante, di promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con gli altri lavoratori, di aggiornare la documentazione relativa al tirocinio e di accompagnare e supervisionare il percorso formativo della tirocinante nonché di collaborare con il soggetto promotore al fine dell'attestazione delle competenze;
che la tirocinante doveva svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali, seguendo le indicazioni del tutor nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (doc. 26 conv. New Press);
5.2.
i tirocini sono rapporti formativi o di orientamento al lavoro in virtù dei quali imprese pubbliche o private assumono, nei confronti del tirocinante, la posizione di soggetto ospitante e non quella di datore di lavoro, normalmente sulla base di rapporti convenzionali con istituzioni formative deputate al governo del mercato del lavoro e alla promozione dell'impiego; rapporti di tal genere sono stati previsti in varie forme da molteplici disposizioni che si sono succedute nel tempo: da ultimo, è intervenuta la legge 92/2012 che ha compiuto un importante intervento riformatore sulla materia, senza distinguere, tuttavia, tra tirocini curriculari e tirocini di inserimento e di reinserimento;
l'articolo 1 comma 34 della legge 92/2012 demanda alle linee guida condivise in sede di conferenza permanente Stato, Regioni e Province l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza nonché la previsione di azioni e interventi diretti a prevenire e contrastare l'uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; con l'accordo del 24 gennaio 2013 sono state adottate le linee guide in materia di tirocini che hanno fatto da base alle successive discipline regionali: i tirocini, come quello oggetto di causa, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, sono rivolti principalmente a disoccupati e inoccupati e non possono avere durata superiore a 12 mesi;
il soggetto ospitante, ovverosia l'ente pubblico o privato presso cui viene realizzato il tirocinio, non può utilizzare il tirocinante per
8 attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici o privati, alle quali deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle regioni e province autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore); il piano di tirocinio deve contenere l'anagrafica del tirocinante, del soggetto ospitante, del tutor del soggetto ospitante e del referente del soggetto promotore, le specifiche del progetto formativo e, in particolare, le attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, le competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento, i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio;
il tirocinio, dunque, non è un rapporto di lavoro ma una misura finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze e competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso un periodo di formazione on the job;
se ne desume che i tirocini di inserimento-reinserimento professionale non sono soggetti alla normativa generale sul contratto di lavoro, bensì esclusivamente alla disciplina speciale che ne regola le modalità di attivazione e lo svolgimento;
lo svolgimento del tirocinio in assenza di formazione ovvero con modalità differenti da quanto previsto dal progetto e per compiti diversi, come dedotto nel caso di specie, pertanto, non determina automaticamente la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma è onere della parte che eccepisce l'illegittimità del tirocinio dimostrare che il rapporto lavorativo si sia svolto con le caratteristiche della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro;
infatti, soltanto la completa inosservanza di quanto previsto da convenzione e progetto formativo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può comportare la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato;
quanto sopra affermato, peraltro, trova conferma nel già citato accordo della
Conferenza Stato – Regioni laddove delinea il regime sanzionatorio, per il caso di difformità del tirocinio dalla disciplina nazionale e dalla regolamentazione regionale,
9 stabilendo che solo “sussistendone le condizioni” il personale ispettivo procederà “a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni” (par. 14, Accordo del 24 gennaio 2013); alla luce di quanto esposto, si tratta, quindi, di verificare se sia stata dimostrata la sussistenza dei tipici indici rivelatori della subordinazione;
5.3. la TE , collaboratrice della convenuta da febbraio/marzo 2016 a Testimone_6
febbraio 2017 con mansioni di addetta alla ricerca degli inserzionisti e alla stesura degli articoli redazionali senza vincoli di orario e di presenza in ufficio, ha dichiarato: di aver fatto un periodo di affiancamento con la ricorrente, che le aveva spiegato
"come fare e cosa dire al cliente"; che la ricorrente e nel periodo Parte_2
iniziale, le avevano corretto alcuni articoli;
di essersi relazionata quotidianamente con la ricorrente o con via e-mail o via Whatsapp a seconda della difficoltà Parte_2
dell'attività da svolgere;
di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente lavorasse presso l'ufficio della e, inoltre, si recasse presso i clienti per fare foto e Parte_2
raccogliere materiale pubblicitario;
di non sapere se la ricorrente dovesse rispettare un orario d'ufficio o se determinasse in autonomia i propri tempi di lavoro;
di non sapere se impartisse direttive alla ricorrente;
Parte_2
la TE ha dichiarato: di avere lavorato con mansioni di grafica per la Testimone_7
dal 2015 a marzo 2017, dapprima come stragista e in seguito, al termine Parte_2
dello stage, come collaboratrice autonoma;
di aver osservato un orario fisso pari a otto ore al giorno solo durante lo stage e, successivamente, di non aver lavorato con continuità, ma soltanto su richiesta della società convenuta che la chiamava almeno una volta al mese;
di aver svolto gli incarichi affidatile da casa, interfacciamdosi via e-mail o via Whatsapp con la ricorrente la quale le trasmetteva le richieste dei clienti;
di aver visto la ricorrente in ufficio durante il periodo del proprio stage, ma di non essere in grado di dire per quanti giorni e con quale orario;
che la ricorrente aveva il compito di pubblicare "articoli sul sito", ma di non sapere riferire altro sulle mansioni dalla medesima espletate;
gli ulteriori testi escussi non hanno fornito indicazioni alcuna in ordine alle mansioni e alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa della ricorrente durante il periodo di tirocinio;
5.4.
10 ebbene, pur potendosi affermare, sulla scorta di tale compendio probatorio, che nel caso di specie uno scostamento dalla causa – di formazione e di inserimento – propria del rapporto di tirocinio si sia realizzata, per avere la ricorrente svolto compiti estranei al ruolo di tirocinante, quale quello di interfaccia con gli addetti alla grafica e di affiancamento del personale neoassunto, ciò non appare sufficiente a ritenere dimostrata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova dei tratti caratteristici di tale tipologia di rapporto di lavoro di cui si è detto al paragrafo 4.2.; ne consegue il rigetto della domanda di condanna delle parti convenute al pagamento delle differenze retributive relative al periodo di svolgimento del tirocinio
(6/4/2016-5/10/2016, pretesa fondata, come già rilevato, sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Parte_2
6. periodo dal 6/10/2016 al 28/12/2016 con riguardo a tale periodo la ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta, svolgendo attività redazionale, attività di ufficio stampa, attività commerciali e attività di formazione del personale, senza formalizzazione di alcun rapporto di lavoro e senza compenso;
i convenuti, invece, hanno negato l'esistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro/collaborazione professionale con la ricorrente nel periodo ottobre-dicembre
2016; nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di affermare che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 la ricorrente avesse operato per la società convenuta in qualità di lavoratrice subordinata: invero, sebbene dalle deposizioni di alcuni testimoni sia emerso che la ricorrente avesse lavorato per la convenuta negli ultimi mesi del 2016, anche con riguardo a tale periodo difetta la prova degli indici della subordinazione (cfr. in particolare TE la quale ha dichiarato: "ho Tes_8
lavorato come collaboratrice esterna di da novembre 2016 a Parte_4
settembre/ottobre 2017.[...] Ho conosciuto la ricorrente, lavoravamo insieme, nel senso che all'inizio mi ha affiancata per presentarmi i clienti, talvolta facevo caricamento di articoli in sede a Salbertrand e sempre c'era anche lei. Io andavo in sede circa una volta a settimana[...] Lei lavorava in sede e fuori, non so se avesse un orario fisso, io la vedevo in redazione spesso quando andavo e poi all'inizio mi
11 fece affiancamento per presentarmi questi clienti e per farmi vedere come svolgere un contatto e la trattativa. A parte questa gestione dei clienti, vedevo la ricorrente nel suo ufficio in redazione, che caricava gli articoli, forse si occupava di contabilità ma in genere la faceva la signora .[...] posso dire che dava le direttive a tutti Per_2 Pt_2
come direttore del giornale, poi alcune indicazioni mi arrivavano dalla ricorrente ma erano state stabilite a monte con lui.[...] Non so di ferie permessi, come funzionasse per la ricorrente." e TE che ha dichiarato: "da ottobre a dicembre Testimone_7
2016 non ricordo se lavorai con la ricorrente. Posso però dire che periodi in cui non mi interfacciai con la ricorrente non ne ricordo".);
7. periodo dal 29/12/2016 al 28/12/2019 con riguardo a tale periodo la ricorrente ha dedotto: di avere stipulato con la
[...]
un contratto di apprendistato, con orario di lavoro Parte_2
pari a 24 ore settimanali, aumentate a 30 con decorrenza dal 18/12/2019 e poi nuovamente ridotte a 20; che in data 29/12/2019 tale rapporto di lavoro è stato trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento quale impiegata di V livello ex C.C.N.L. commercio;
che, durante il periodo di apprendistato, i propri compiti erano i seguenti: attività redazionale e in particolare stesura e sottoscrizione di articoli, attività di ufficio stampa relativamente alla fiera Forlener, attività di formazione del personale, attività commerciale e in particolare attività di reperimento degli inserzionisti, correzione delle bozze e editing dei servizi redazionali e commerciali, organizzazione della parte giornalistica, scegliendo gli articoli e da pubblicare i soggetti da intervistare;
di essersi occupata, a decorrere dal 2018, di pubblicare sul sito Web del giornale e sulle pagine di
Facebook e di Instagram tutti gli articoli apparsi sul periodico;
di avere sempre lavorato in totale autonomia, senza essere mai stata affiancata da un tutor, in quanto anche in ragione del rapporto sentimentale che li legava, si era Parte_2
sempre limitato ad impartirle generiche indicazioni sul lavoro da svolgere;
la ricorrente ha contestato la legittimità del contratto di apprendistato sotto molteplici profili: per essere già in corso un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta;
per la piena coincidenza tra le mansioni indicate nel piano formativo ed alcune di quelle già disimpegnate sin dal 20/5/2015; per essere, pertanto, già sufficientemente capace di espletare le mansioni oggetto del contratto
12 di apprendistato senza necessità di un ulteriore addestramento;
per non aver mai seguito un percorso formativo e per avere sempre lavorato in totale autonomia operativa e decisionale;
per essere il piano formativo incoerente con le mansioni svolte;
i convenuti, per contrastare le deduzioni attoree, hanno allegato: che l'obiettivo del apprendistato era quello di far acquisire alla ricorrente competenze professionali nell'ambito della gestione amministrativa e contabile della società e, in particolare,
l'attività legata alla fatturazione e al controllo del pagamento da parte dei clienti;
che la ricorrente aveva regolarmente svolto attività di formazione, seguendo anche un corso per apprendere l'attività di fatturazione presso lo studio dei commercialisti
[...]
; che la ricorrente non si era mai occupata di redigere contratti e offerte Tes_1
commerciali né aveva mai stabilito autonomamente le tariffe per le inserzioni;
che la ricorrente non si era mai occupata della formazione del personale né della correzione delle bozze degli articoli;
che solo si occupava di scegliere gli Parte_2
argomenti degli articoli del giornale, mentre la ricorrente si limitava ad inserirli sulla piattaforma;
che con riguardo alla fiera Boster 2018 la ricorrente si era limitata a reclamizzare l'attività della società, senza svolgere attività di ufficio stampa;
che la ricorrente non si era mai occupata di svolgere trattative commerciali per la conclusione del contratto, ma soltanto a contattare il potenziale cliente e a fornirgli le informazioni commerciali relative l'offerta della società convenuta;
7.1.
è in atti (doc. 13 ric.) il contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto dalla ricorrente e dalla in data 28/12/2016, con il Parte_2 Parte_2
quale la prima è stata assunta per 36 mesi dal 29/12/2016 al 28/12/2019, con inquadramento nel V livello del C.C.N.L. commercio con la mansione di "apprendista impiegata" e con orario di lavoro pari a 24 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle
10 alle 12 e dalle 14 alle 16; in tale contratto il tutor della ricorrente era individuato nella persona di Parte_2
il predetto contratto di apprendistato prevedeva che, all'esito della formazione, la ricorrente avrebbe dovuto acquisire la qualifica di operaio di V livello e che il suo piano formativo individuale sarebbe stato incentrato "sull'addestramento teorico- pratico" e sarebbe consistito in "varie attività relative alla vendita pubblicitaria e alla realizzazione di redazionali per gli inserzionisti della;
Parte_2
13 l'orario di lavoro della ricorrente era stato aumentato a 30 ore settimanali dal 1 giugno 2019 (doc. 14 ric.) e con lettera del 18/12/2019 (doc. 15 ric.) era stato poi ridotto a 20 ore settimanali con decorrenza dall'1/1/2020 (il riferimento al 1 gennaio
2019 contenuto nella lettera di variazione orario, infatti, è evidentemente frutto di un refuso);
7.2. ratione temporis, la disciplina del contratto di apprendistato va rinvenuta – nel caso di specie - nel Dlgs 81/15 il quale, per quanto di interesse, stabilisce: art. 41 “1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca. [...]”; art. 42 “1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.
276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.[...]”; il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a causa mista, risultante dall'inserimento dell'obbligo formativo nella causa tipica del contratto di lavoro subordinato e consistente nello scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro;
14 il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al "conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali" (art. 44 comma 1 dlgs 81/2015), determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 44 comma 2); la formazione si articola in una componente di base e trasversale, di cui è responsabile la regione, ed una componente professionalizzante, relativa alle competenze tecnico-professionali specialistiche da acquisire, di cui è responsabile il datore di lavoro ed è integralmente rimessa alla contrattazione collettiva in ragione del tipo di qualificazione professionale da conseguire (art. 44 comma 2); in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto di apprendistato, è prevista non già la trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato bensì il versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% (art. 47 comma 1 del dlgs 81/2015); sono invece puniti con sanzioni esclusivamente amministrative (art. 47 comma 2) gli inadempimenti relativi ad altri profili di disciplina del contratto (forma scritta, redazione del piano formativo, sottoinquadramento, presenza del tutor o referente aziendale);
l'assenza di una previsione legale espressa che preveda, in caso di rilevanti inadempimenti tali da compromettere la specifica finalità formativa dell'apprendistato, la conversione del tipo standard impedisce l'automatica riqualificazione del rapporto di lavoro ad opera del giudice;
pertanto, nonostante nell'apprendistato, così come disciplinato dal dlgs 81/2015,
l'inadempimento dell'obbligazione formativa di per sé non sia idoneo a travolgere la qualificazione del contratto, potendo rilevare esclusivamente sul piano contributivo e amministrativo, non può escludersi che, in relazione alle circostanze del caso concreto ed alla gravità della condotta datoriale, il giudice possa riqualificare il rapporto quale normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore le differenze retributive dirette, indirette e differite (cfr. Cass. n. 16595/2020);
15 7.3. sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta, di cui si dirà in seguito, si ritiene che la società non abbia assolto all'onere Parte_2 Parte_2
di dimostrare l'effettiva formazione della ricorrente la quale, pur confrontandosi con il datore di lavoro e ricevendo dal medesimo direttive e istruzioni in Parte_2
ordine alle attività lavorative da svolgere, non è stata adeguatamente formata, né dal punto di vista pratico né dal punto di vista teorico;
va, infatti, sottolineato come l'attività formativa consista non in già un generico addestramento o affiancamento (che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neo assunti nel periodo iniziale del rapporto), bensì in insegnamenti specifici funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione;
7.4. di seguito vengono riportate le dichiarazioni dei testimoni informati in ordine alle mansioni espletate dalla ricorrente nel periodo dell'apprendistato: il TE , collaboratore della convenuta con mansioni di Testimone_9
giornalista nel periodo dal 2018 al 2021, ha affermato: di essersi confrontato con la ricorrente tanto in ordine agli articoli di cronaca quanto in ordine alla "notizie di carattere commerciale", che la ricorrente, specie nel periodo iniziale, gli indicava come "sviluppare tecnicamente l'articolo" e chi contattare;
che la ricorrente ha supervisionato il suo lavoro, correggendo anche gli articoli e le bozze delle inserzioni pubblicitarie;
che nell'effettuare le correzioni la ricorrente verificava che venisse centrato il focus della promozione commerciale;
che la ricorrente si occupava poi di pubblicare sulla piattaforma l'inserzione pubblicitaria;
che la ricorrente si occupava delle inserzioni pubblicitarie, interagendo con i clienti che seguiva personalmente;
che la ricorrente si era occupata di fare attività di ufficio stampa durante la fiera
Boster nell'estate del 2021; la TE , collaboratrice della società convenuta negli anni 2018 e 2019, Tes_10
ha dichiarato che la ricorrente, durante il suo periodo di apprendistato, si occupava
"di seguire l'attività commerciale"; di aver spiegato alla ricorrente, prima di terminare il proprio rapporto di lavoro, come eseguire l'attività di recupero crediti, l'attività di fatturazione elettronica e delle ritenute d'acconto e il lavoro di amministrazione (cfr. TE , commercialista della convenuta, che ha confermato che la Testimone_11
ricorrente si occupava anche di fatturazione e si interfacciava con il proprio lo studio);
16 il TE , il quale ha lavorato per la convenuta, dal 2017 al febbraio Testimone_12
2020 con mansioni di grafico, ha affermato che la ricorrente si occupava di gestire il lavoro redazionale e di pubblicare gli articoli;
che la ricorrente, inoltre, si occupava delle inserzioni pubblicitarie, assegnando i lavori ai grafici e agli altri collaboratori della convenuta;
di aver interagito con la ricorrente "per la parte delle pubblicazioni pubblicitarie"; la TE , collaboratrice della ricorrente da novembre 2016 a Tes_8
settembre/ottobre 2017, ha dichiarato: che la ricorrente si interfacciava con i clienti,
"scriveva articoli redazionali" non solo di natura pubblicitaria ma anche in merito a
"eventi", realizzava i banner e gli inserti pubblicitari;
la TE , collaboratrice della società convenuta dal 2017 al Testimone_13
2019 con mansioni di grafica, ha dichiarato che la ricorrente era responsabile del commerciale e che, in particolare, dopo essersi interfacciata con il cliente, le dava indicazioni in ordine a ciò che doveva essere fatto per realizzare l'inserzione pubblicitaria;
di aver sottoposto i propri lavori alla ricorrente in quanto era quest'ultima ad interfacciarsi con il cliente;
dipendente della convenuta dal 2017 con mansioni di impiegata Testimone_14
commerciale, ha affermato: che la ricorrente aveva svolto mansioni analoghe alle proprie in campo commerciale, occupandosi, in particolare, di contattare i clienti;
che la ricorrente non aveva mai svolto attività di coordinamento del personale né attività di correzione di bozze o di redazionali e tanto meno attività giornalistica;
7.5. la ricorrente dunque, come emerso dalle sopra riportate dichiarazioni testimoniali, ha sempre lavorato in autonomia, svolgendo mansioni che già le erano state assegnate in forza dei precedenti rapporti di lavoro intrattenuti con la convenuta e, in alcune occasioni, si è anche occupata di coordinare e controllare il lavoro dei collaboratori della società convenuta, attività questa del tutto incompatibile con la qualifica di apprendista;
alla ricorrente, inoltre, sono state affidate mansioni diverse da quelle indicate nel contratto di apprendistato il quale, come riportato al paragrafo 7. 1, aveva ad oggetto
"varie attività relative alla vendita pubblicitaria e alla realizzazione di redazionali per gli inserzionisti della New Press" : come peraltro ammesso dalla convenuta al capitolo 103 della memoria difensiva, infatti, la lavoratrice si era occupata anche di
17 attività amministrativa e contabile e, in particolare, dell'attività legata alla fatturazione, dovendo sostituire la collaboratrice;
Tes_10
la grave inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di formazione, unitamente allo svolgimento da parte dell'apprendista di mansioni non ricomprese nel programma formativo, ha compromesso in maniera irrimediabile la funzione del contratto di apprendistato;
ne consegue la trasformazione del rapporto di apprendistato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 29/12/2016, data dell'assunzione della ricorrente in qualità di apprendista;
8. quanto all'orario osservato dal 29/12/2016 alle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice con decorrenza dal 26/7/2021 (doc. 41 ric.), nel contratto di apprendistato (doc. 13 ric.) l'orario di lavoro del ricorrente era stato fissato in 24 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; con lettera del 31/5/2019, sottoscritta per ricevuta e accettazione dalla lavoratrice, l'orario di lavoro a tempo parziale, con decorrenza dal 1/6/2019, è stato aumentato da 24 a 30 ore settimanali, il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (doc. 14 ric.); in data 18/12/2019 il rapporto di lavoro della ricorrente è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 29/12/2019 (doc. 16 ric.); in pari data, con comunicazione della società convenuta, priva di sottoscrizione per accettazione della lavoratrice, l'orario di lavoro di quest'ultima, con decorrenza dal 1/1/2020 (la data del 1/1/2019 è frutto di un evidente refuso) è stato ridotto da 30 a 20 ore settimanali, il lunedì, il martedì, il mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 18:00 (doc. 15 ric.); successivamente, sempre con comunicazione del datore di lavoro priva di sottoscrizione per accettazione dal lavoratrice (doc. 20 di parte convenuta), l'orario della loro della ricorrente è stato ridotto a 16 ore settimanali con decorrenza dal 1/3/2020,
l'istruttoria svolta non ha consentito di acclarare il maggior orario che la ricorrente ha dedotto di aver osservato dal 29/12/2016 alla data di risoluzione del suo rapporto di lavoro di lavoro: nessuno dei testimoni escussi, infatti, è stato in grado di riferire l'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale osservato dalla lavoratrice in tale periodo, anche in considerazione del fatto che la maggior parte di essi lavorava presso il
18 proprio domicilio e si recava occasionalmente presso la sede della società convenuta;
deve osservarsi, tuttavia, che la riduzione dell'orario di lavoro della ricorrente a 20 e poi a 16 ore settimanali non appare legittima, essendo stata unilateralmente disposta dalla datrice di lavoro senza il consenso della lavoratrice;
pertanto, l'orario sulla base del quale devono essere parametrati i compensi spettanti alla ricorrente è il seguente: 24 ore settimanali dal 29/12/2016 al 30/5/2019; 30 ore settimanali dal 1/6/2019 alla risoluzione del rapporto di lavoro (26/7/2021);
9. quanto, invece, all'inquadramento contrattuale, deve osservarsi che le mansioni svolte dalla ricorrente, nel contratto di apprendistato e nella successiva lettera di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono state ricondotte al
V livello del C.C.N.L. commercio, al quale “appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”; tra i profili professionali di tale livello vi è quello del "fatturista", del "preparatore di commissioni", del "dattilografo"; nel II livello rivendicato dalla lavoratrice con riguardo al periodo in cui ha lavorato in forza del contestato contratto di apprendistato, sono inquadrati "i lavoratori di concetti che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica"; la caratteristica di tale elevato livello di inquadramento è lo svolgimento di attività lavorativa in condizioni di autonomia operativa e/o le funzioni di coordinamento e controllo di altro personale o ancora lo svolgimento di attività di natura creativa con esplicazione di una specifica professionalità in campo tecnico e/o scientifico;
essendo indubitabile che la ricorrente non abbia svolto attività creative in campo tecnico e/o scientifico, si ritiene che la stessa non abbia dimostrato neppure di aver lavorato in condizioni di autonomia operativa, svolgendo funzioni di coordinamento e di controllo di altri lavoratori;
nonostante la ricorrente, secondo quanto dichiarato dai testimoni, le cui dichiarazioni sono state riportate al paragrafo 7.4, si sia occupata di assegnare i lavori ai collaboratori della società convenuta addetti alla creazione dell'inserzione pubblicitaria e a controllare ed eventualmente a correggere quanto dagli stessi
19 realizzato, non può dirsi provato lo svolgimento di vere e proprie funzioni di coordinamento e di controllo di altri lavoratori;
la ricorrente, invero, si è limitata a svolgere un ruolo di collegamento tra i collaboratori della convenuta e i clienti, in quanto, avendo contatto diretto con questi ultimi, aveva il compito di trasmettere agli addetti alla realizzazione dell'inserzione pubblicitaria le richieste degli inserzionisti e di verificare che fosse realizzato correttamente il focus del messaggio pubblicitario;
le mansioni svolte dalla ricorrente, invece, debbono essere ricondotte al III livello al quale "appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”;
l'attività svolta di reperimento degli inserzionisti, di creazione dell'informazione pubblicitaria e di pubblicazione della stessa sul sito, interfacciandosi con il cliente e con gli altri collaboratori della convenuta e in particolare con i grafici, deve essere considerata una mansione di concetto per il cui svolgimento è necessario possedere
"particolari conoscenze tecniche” ovvero una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita "mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica"; pertanto, deve essere accertato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel superiore III livello ex C.C.N.L. commercio dal 29/12/2016 al 26/7/2021;
11. la lavoratrice, inoltre, ha domandato il pagamento dell'indennità per il preavviso non lavorato, quantificata in euro 2401,12 lordi, sostenendo di essersi dimessa per giusta causa in data 23/7/2021 con decorrenza dal 26/7/2021 (doc. 41 ric.) per avere prestato attività lavorativa a tempo pieno nel periodo in cui era stata posta in CIG in deroga causa COVID-19; la domanda non è fondata per le ragioni che di seguito verranno esposte;
anzitutto, deve rilevarsi che se è vero che la società convenuta non ha contestato i periodi in cui è stata disposta la CIG in deroga a causa della pandemia Covid -19, allegati al capo 33 del ricorso e comprovati dai documenti versati in atti (doc. 21-29
20 ric.), è altresì vero che la ricorrente non ha contestato quanto allegato dalla convenuta medesima ai capitoli nn. 152-156 e in particolare di essere stata in cassa integrazione "a zero ore" solo nei mesi di aprile, maggio e agosto 2020 e nei mesi di gennaio, aprile e maggio 2021 e di aver invece prestato attività lavorativa retribuita in alcuni giorni nei mesi di giugno, luglio, settembre, novembre e dicembre 2020 e nei mesi di marzo e giugno 2021, come comprovato dalle buste paga versate in atti;
ciò posto, nonostante sulla base delle dichiarazioni dei testimoni escussi (cfr. testi e ) possa ritenersi dimostrato che la ricorrente avesse lavorato nei Tes_9 Pt_1
periodi nei quali la società convenuta aveva richiesto la CIG in deroga, difetta la prova che sia avvenuto proprio nei mesi e nei giorni in cui l'ammortizzatore sociale era attivo;
non avendo la ricorrente dimostrato la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del proprio recesso dal rapporto di lavoro, deve essere respinta la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso così come la domanda di pagamento della differenza tra il trattamento di integrazione salariale corrispostole dall'ente previdenziale e la retribuzione che le sarebbe spettata in considerazione del lavoro asseritamente svolto;
l'insussistenza della giusta causa di dimissioni rende legittima la pretesa della società convenuta di detrarre dalle eventuali differenze retributive riconosciute alla ricorrente l'indennità di mancato preavviso, concordemente quantificata dalle parti in euro
1326,87 lordi;
12. la ricorrente ha domandato la condanna delle parti convenute al pagamento in proprio favore del danno consistito nell'aver percepito l'indennità in misura Pt_3
inferiore a quella che le sarebbe stata corrisposta dall'ente previdenziale se la società convenuta l'avesse correttamente assunta con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nel II livello del C.C.N.L. commercio;
la domanda è infondata: premesso che l'INPS stabilisce annualmente il tetto mensile dell'indennità di disoccupazione, difetta nel caso di specie la prova del danno, non avendo la ricorrente dimostrato che l'incremento retributivo, peraltro inferiore a quello rivendicato, essendole stato riconosciuto un livello d'inquadramento e un orario di lavoro settimanale inferiori a quelli pretesi, avrebbe comportato un aumento dell'indennità di cui trattasi;
21 13. debbono essere respinte, infine, le domande proposte nei confronti della convenuta pacificamente fuoriuscita dalla società di IT Controparte_1 Parte_2
DE & C. in data 27/9/2016, (doc. 8 convenuta , in quanto l'accertato CP_1
credito retributivo della ricorrente è sorto in epoca successiva;
14. il conteggio depositato da parte ricorrente in data 14/4/2025, detratto l'importo spettante alla società datrice di lavoro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e pacificamente non trattenuto alla lavoratrice dimissionaria e detratto altresì l'importo di euro 1172, pacificamente corrisposto alla medesima a titolo di anticipo del TFR, appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto accertati ed in ogni caso non è stato contestato dalle parti convenute;
la in solido con il suo socio accomandatario Parte_2
pertanto, pertanto, deve essere condannata a pagare alla ricorrente Parte_2
, a titolo di differenze retributive maturate dal 29/12/2016 al Parte_1
26/7/2021, l'importo lordo di euro 23.739, 55, di cui euro 1456,01 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c dalle singole scadenze e nella misura di cui al comma 4 dalla data di deposito del ricorso;
15. in ragione della sua soccombenza, la in Parte_2
solido con il suo socio accomandatario deve essere condannata a Parte_2
rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce in base al decisum nel rispetto delle previsioni di cui al d.m. 55/2014, detratto il compenso per la fase di discussione che non sarebbe stata celebrata se parte ricorrente, come parte convenuta, all'udienza del 5/11/2024 avesse accettato la proposta conciliativa formulata dal tribunale ai sensi dell'art. 420 comma 1 c.p.c. all'udienza del 14/12/2023; in conseguenza del rigetto delle domande proposte nei confronti della convenuta la ricorrente deve essere condannata a rimborsarle le spese di lite, Controparte_1
parimenti liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m. 55/2014 in misura
22 prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa la minore complessità delle questioni oggetto di tali domande;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, condanna la in solido con a Parte_2 Parte_2
pagare a l'importo lordo di euro 23.739, 55, di cui euro 1456,01 per Parte_1
TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c dalle singole scadenze e nella misura di cui al comma 4 dalla data di deposito del ricorso;
condanna la in solido con a Parte_2 Parte_2
rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3771 oltre al
15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
condanna la ricorrente a rimborsare a le spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 3000 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Torino, 15/4/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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