TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/05/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 33/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA – sost. Proc. Dott.
Persona_1
Contro
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Proventa n. 138 CAP Controparte_1 P.IVA_1 48018, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ranieri ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale;
Email_1
*****
Visto il ricorso con cui il P.M. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 rilevando la sussistenza di una condizione di insolvenza riscontrata, in particolare e in sintesi: a)
[...] dalla sussistenza di un'ingente debitoria erariale, originatasi – secondo le prospettazioni del ricorrente – anche a partire dalla commissione di reati di truffa ai danni dello Stato, rispetto ai quali risultano emesse e confermate misure cautelari reali in ambito penale;
b) dal rilievo contabile di perdite d'esercizio nell'anno 2023 pari a oltre € 137.000,00; c) dall'assenza di liquidità, provocata pure dalla misure cautelari reali definitivamente consolidatesi, tale da compromettere la continuità aziendale, come pure ammesso dagli amministratori nella nota integrativa al bilancio 2023; d) dalle numerosi iniziative monitorie riscontrate ai danni della società;
Visto il successivo ricorso in data 15.05.2025 presentato da (nato a [...] Parte_1
pagina 1 di 5 Rubicone (FC), il 12/4/1969) e (nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 residenti in [...]) e ritenuto lo stesso tardivo ai sensi dell'art. 268
c.p.c., applicato analogicamente, e quindi tale da non dover comportare la rimessione in istruttoria del presente P.U. trattenuto per la decisione già all'esito dell'udienza del 13.05.2025; rilevato che il contraddittorio si è, dunque, regolarmente e compiutamente instaurato con la rituale costituzione della parte resistente in data 8.05.2025, la quale non si è opposta alla declaratoria richiesta;
vista la documentazione allegata al ricorso e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Faenza (RA) via Proventa n. 138 CAP 48018 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che esercita attività di edilizia ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale, risultando anzi una debitoria, anche non scaduta, superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto, in proprio, attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria risulta pari ad € 797.104,32;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII.
A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria
a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa,
pagina 2 di 5 desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente, dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, d'importo rilevante e pari ad € 797.104,32, dei quali € 253.051,40 nei confronti dell'INPS per contributi non versati;
- dalla sussistenza di ulteriori crediti contributivi in fase amministrativa per € 51.188,75;
- dall'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui in oggetto, di tredici ulteriori procedimenti per decreto ingiuntivo per crediti commerciali, che rivela la presenza di numerosi creditori non soddisfatti;
- dall'esistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi promossi contro il debitore (si veda RGE 421/2023 in attesa di udienza;
RGE 1053/2023, estinta per rinuncia);
- dalla sussistenza di n. 2 decreti ingiuntivi emessi contro la debitrice, per crediti di natura lavoristica, che risultano non opposti;
- da precedente ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale, rinunziato successivamente al deposito;
- dalla circostanza che la stessa debitrice non si oppone alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata in suo danno;
Ritiene il Collegio doversi, dunque, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento di e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
268 c.p.c.
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Faenza (RA) via Proventa n. 138 CAP 48018
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore la dott.ssa Cristiana CAVINA (C.F. ) C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA
pagina 3 di 5 al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII
e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 15.10.2025 ore 9:30 e ss,
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il
Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA
pagina 4 di 5 fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di Consiglio del 16.05.2025
Il Giudice rel ed est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA – sost. Proc. Dott.
Persona_1
Contro
(C.F. ) con sede in Faenza (RA) via Proventa n. 138 CAP Controparte_1 P.IVA_1 48018, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ranieri ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale;
Email_1
*****
Visto il ricorso con cui il P.M. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 rilevando la sussistenza di una condizione di insolvenza riscontrata, in particolare e in sintesi: a)
[...] dalla sussistenza di un'ingente debitoria erariale, originatasi – secondo le prospettazioni del ricorrente – anche a partire dalla commissione di reati di truffa ai danni dello Stato, rispetto ai quali risultano emesse e confermate misure cautelari reali in ambito penale;
b) dal rilievo contabile di perdite d'esercizio nell'anno 2023 pari a oltre € 137.000,00; c) dall'assenza di liquidità, provocata pure dalla misure cautelari reali definitivamente consolidatesi, tale da compromettere la continuità aziendale, come pure ammesso dagli amministratori nella nota integrativa al bilancio 2023; d) dalle numerosi iniziative monitorie riscontrate ai danni della società;
Visto il successivo ricorso in data 15.05.2025 presentato da (nato a [...] Parte_1
pagina 1 di 5 Rubicone (FC), il 12/4/1969) e (nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 residenti in [...]) e ritenuto lo stesso tardivo ai sensi dell'art. 268
c.p.c., applicato analogicamente, e quindi tale da non dover comportare la rimessione in istruttoria del presente P.U. trattenuto per la decisione già all'esito dell'udienza del 13.05.2025; rilevato che il contraddittorio si è, dunque, regolarmente e compiutamente instaurato con la rituale costituzione della parte resistente in data 8.05.2025, la quale non si è opposta alla declaratoria richiesta;
vista la documentazione allegata al ricorso e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Faenza (RA) via Proventa n. 138 CAP 48018 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che esercita attività di edilizia ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale, risultando anzi una debitoria, anche non scaduta, superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto, in proprio, attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria risulta pari ad € 797.104,32;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII.
A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria
a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa,
pagina 2 di 5 desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente, dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, d'importo rilevante e pari ad € 797.104,32, dei quali € 253.051,40 nei confronti dell'INPS per contributi non versati;
- dalla sussistenza di ulteriori crediti contributivi in fase amministrativa per € 51.188,75;
- dall'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui in oggetto, di tredici ulteriori procedimenti per decreto ingiuntivo per crediti commerciali, che rivela la presenza di numerosi creditori non soddisfatti;
- dall'esistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi promossi contro il debitore (si veda RGE 421/2023 in attesa di udienza;
RGE 1053/2023, estinta per rinuncia);
- dalla sussistenza di n. 2 decreti ingiuntivi emessi contro la debitrice, per crediti di natura lavoristica, che risultano non opposti;
- da precedente ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale, rinunziato successivamente al deposito;
- dalla circostanza che la stessa debitrice non si oppone alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata in suo danno;
Ritiene il Collegio doversi, dunque, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento di e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
268 c.p.c.
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Faenza (RA) via Proventa n. 138 CAP 48018
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore la dott.ssa Cristiana CAVINA (C.F. ) C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA
pagina 3 di 5 al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII
e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 15.10.2025 ore 9:30 e ss,
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il
Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA
pagina 4 di 5 fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di Consiglio del 16.05.2025
Il Giudice rel ed est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 5 di 5