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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3276/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANGELA PIRAS come da procura speciale in atti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
Pag. 1 a 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta per la modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“A) Gli istanti hanno contratto matrimonio concordatario in Carbonia il 20/10/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n° 73, parte II, serie A, anno 2007 ( cfr
All. b).
B) Dalla loro unione è nato il [...] a [...]_1
C) Con decreto Presidenziale reso in data 12/11/2013, il Tribunale di Cagliari, omologava la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
23/10/2013 (cfr All.c).
D) Con sentenza n. 3777/2015 pubblicata il 17/12/2015, nella causa iscritta al n. RG
8969/2015, il Tribunale di Cagliari:
“-pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/10/2007 a
Carbonia tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 Parte_1
del Comune di Carbonia dell'anno 2007, alla parte II , n. 73, serie A, ordinando all' Ufficiale
dello Stato Civile del predetto Comune l' annotazione dell'emananda sentenza;
- disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore in capo ad entrambi i genitori Per_1
che ne cureranno la crescita, l'istruzione, l'educazione e lo sviluppo;
- i ORi e , continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale Pt_1 Pt_2
congiuntamente, adotteranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui scelte religiose, educative, scolastiche, cure mediche, partecipazione ad attività
extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, scelte di attività sportive e ricreative;
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno adottate separatamene da entrambi i genitori;
Pag. 2 a 7 - la casa coniugale di proprietà della NO , resta assegnata alla medesima per Pt_2
abitarci unitamente al figlio minore ove questi avrà la residenza ai fini delle Per_1
registrazioni anagrafiche. Ogni eventuale trasferimento di residenza del minore (anagrafica e non) non potrà avvenire senza l'espresso consenso dell'altro coniuge;
- il OR verserà quale contributo per il mantenimento del figlio l'importo di € Parte_1
250,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT, mediante bonifico secondo le modalità già in essere;
- i ORi e si obbligano a partecipare alle spese scolastiche, ricreative, Pt_1 Pt_2
sportive, mediche non coperte dal Servizio Sanitario nazionale, nell'interesse del figlio e tutte preventivamente concordate tra gli stessi, salvi i casi di incontestabile urgenza, nella misura del 50 % ciascuno. Con obbligo di fare emettere la relativa documentazione fiscale a nome di entrambi per le detrazioni fiscali, mentre, il corrisponderà anche le spese per Pt_1
l'iscrizione al calcio del figlio nell' importo di € 50,00;
- il OR , in considerazione del fatto che vive ad Avegno (Genova), quando verrà in Pt_1
Sardegna, potrà vedere e tenere con sé anche quotidianamente per tutta la durata Per_1
del suo soggiorno, con preventivo avviso alla coniuge e compatibilmente agli impegni scolastici del minore, con pernottamento presso il padre se il figlio lo chiederà. Durante le vacanze scolastiche, il , se il minore lo vorrà, potrà portare con sé a Genova per 10 Pt_1 Per_1
giorni consecutivi con spese a suo carico, o in alternativa, tenerlo per lo stesso periodo in
Sardegna( cfr All. d).”
Il OR vive ad Avegno (cfr All. e), mentre la NO vive a Parte_1 Parte_2
Carbonia (cfr All. f).
E) La sig.ra attualmente è disoccupata, abita nella casa di sua proprietà non Parte_2
è proprietaria di altri beni immobili, invece, è proprietaria dell'autovettura Fiat bravo TG
Pag. 3 a 7 EC985ZY, non ha alcun rapporto finanziario, nell' anno 2023 ha percepito i redditi come da documentazione reddituale che si allega (cfr All. g).
F) Il sig. lavora presso la e in data 28/02/2025 gli è Parte_1 Parte_3
stata comunicata la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (cfr All. h). Lo stesso non possiede immobili di proprietà, né altri mobili registrati. I suoi redditi sono quelli delle buste paga che si allegano (cfr All. i). Vive con la madre in una casa in locazione ( cfr All. l e cfr All. e).
G) Durante questi anni, ha visto il figlio con regolarità recandosi Parte_1 Per_1
personalmente in Sardegna per esercitare il diritto di visita. Ma è, altresì, vero che Per_1
spesso e volentieri ha raggiunto il padre ad Avegno dove, compatibilmente ai suoi impegni scolastici, vi trascorreva lunghi periodi durante i quali ha stretto amicizia con diversi coetanei e ha avuto modo di apprezzare che vivere nella cittadina di Avegno gli era congeniale.
Da qualche tempo , che oggi ha 16 anni e frequenta a Carbonia l'Istituto G.M. Angioy Per_1
con indirizzo informatico, ha manifestato al padre e alla madre la volontà di trasferirsi a vivere definitivamente ad Avegno con il padre e con la nonna paterna. Ultimamente la sua richiesta si è fatta più insistente, tanto che i genitori hanno deciso concordemente di sostenerla anche in considerazione del fatto che il oggi può contare su una stabilità lavorativa ed Pt_1
economica oltre che sull'aiuto della genitrice nell'accudimento del figlio. Non solo, , Per_1
non appena avrà completato il corso di studi, avrà la possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro con più facilità rispetto a quanto si prospetti nel Sulcis, oltre al fatto che gioca a calcio nel Monastir con ottimi profitti e, stabilendosi a vivere in provincia di Genova, avrebbe la possibilità di frequentare una scuola calcio, con il desiderio per il futuro di poter giocare in una squadra di livello superiore.
Pag. 4 a 7 I ORi e dichiarano espressamente di volersi avvalere della Parte_1 Parte_2
facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare confermando il contenuto e le conclusioni del Ricorso
Tenuto conto di quanto sopra esposto, le parti, hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni di divorzio come di seguito riportate:
CONDIZIONI
1) verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno la Persona_1
crescita, l'istruzione, l'educazione e lo sviluppo.
2) I ORi e , eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, Pt_1 Pt_2
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse peri il figlio,
concorderanno le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso,
la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, scelta di attività sportive e ricreative. Inoltre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione le decisioni verranno adottate separatamene da entrambi i genitori.
3) trasferirà la residenza anagrafica presso il padre ad Avegno e abiterà con Persona_1
lo stesso con decorrenza dal termine dell'anno scolastico in corso. Lo stesso, per completare gli studi iniziati a Carbonia, si iscriverà per l'anno scolastico 2025/2026, presso il corrispondente Istituto della provincia di Genova.
4) Il OR si obbliga ad occuparsi interamente del mantenimento del figlio Parte_1
, mentre i ORi e parteciperanno alle spese straordinarie, nella Per_1 Pt_1 Pt_2
misura del 50 % ciascuno, come da linee guida del CNF del 2017.
5) La NO potrà vedere e stare con il figlio tutte le volte che vorrà recandosi Parte_2
ad Avegno, oltre al fatto che , verrà in Sardegna per stare con la madre, Persona_1
durante le vacanze natalizie, capodanno e pasquali col criterio dell'alternanza, durante le vacanze estive per 30 giorni nel mese di Agosto o Luglio e tutte le volte che ciò sarà possibile
Pag. 5 a 7 in considerazione dei suoi impegni scolastici. Le spese del trasferimento di in Per_1
Sardegna saranno a carico della madre salvo, diversi accordi con il OR . Parte_1
6)L'assegno unico verrà percepito al 100% dal OR , prestando la NO Parte_1
il consenso sin d' ora. Parte_2
7)I ORi e si rilasciano fin d'ora il nulla osta per il rilascio o rinnovo di Pt_1 Pt_2
passaporti ed ogni documento valido per l'estero, per il figlio
8)Spese interamente compensate tra le parti.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra
[...]
e . Pt_1 Parte_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 Parte_2
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e, a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale
di Cagliari-Sezione Civile n. 3777/2015 pubblicata il 17/12/2015, nella causa iscritta al n. RG 8969/2015, provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2.7.2024.
Si comunichi
Pag. 6 a 7 Cagliari, 17.06.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7