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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3528/2024 promossa da:
, con l'avv. Marco Noci Parte_1
RICORRENTE contro e , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1 Controparte_2
Stato di Firenze CONVENUTI
*
Con ricorso depositato il 23.3.2024 data chiedeva l'annullamento del decreto della Parte_1
Questura di prot. 866 del 4.10.2016, notificato il 27.02.2024, con il quale veniva respinta la CP_1
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per familiare UE.
Il ricorrente, cittadino marocchino, dichiarava di aver contratto matrimonio In data 18 marzo 2015 con la cittadina comunitaria e di aver chiesto, in data 23 marzo 2015 alla Parte_2
Questura di il rilascio della carta di soggiorno per familiari UE quale coniuge di cittadina CP_1
comunitaria. Contestava il provvedimento di diniego nella parte in cui aveva ritenuto i propri precedenti penali ostativi al rilascio del permesso in quanto persona socialmente pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica ed il matrimonio contratto al fine di regolarizzare la propria presenza sul territorio nazionale, in quanto non seguito da effettiva convivenza.
Si costituivano in giudizio la e il , chiedendo il rigetto del Controparte_1 Controparte_2
ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e assunta in riserva all'udienza del 28.10.2024.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto nel caso di specie trova applicazione non l'art. 19 del TUI ma il D. Lgs. n. 30/2007, che non prevede la convivenza tra i criteri pagina 1 di 4 di riconoscimento iniziale e di conservazione dei titoli di soggiorno. Ha altresì rappresentato, in riferimento ai precedenti penali riportati, che il Magistrato di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 13.12.2023, ha dichiarato cessata la pericolosità sociale e ha disposto la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa
Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso” (vedi
Cass. sez. 1, 10/03/2021 n. 6747; Cass., Sez. I, n. 5378/2020; Cass., Sez. I, n. 10925/2019; Cass., Sez.
VI, n. 5303/2014). Trova pertanto applicazione, anche con riferimento alla carta di soggiorno per i familiari di cittadino comunitario, l'art. 30, comma 1bis, D. Lgs. 286/1998, il quale recita che "… La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera
a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato".
In sede europea, poi, sono stati specificati una serie di criteri al fine di prevenire gli abusi in materia di libera circolazione dei familiari di cittadini dell'UE. In particolare, la Commissione Europea ha redatto un Manuale sul modo di affrontare i presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi. Il Manuale spiega il contenuto degli Orientamenti della Commissione del 2009 nonché della
“Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi”. Secondo la citata risoluzione del Consiglio dell'Unione
Europea, i fattori che consentono di presumere che un matrimonio sia fittizio sono : il mancato mantenimento del rapporto di convivenza, l'assenza di un contributo adeguato alle responsabilità che derivano dal matrimonio, il fatto che i coniugi non si siano mai incontrati prima del matrimonio, il fatto che i coniugi commettano errori sui loro rispettivi dati personali (nome, indirizzo, nazionalità, occupazione), sulle circostanze in cui si sono conosciuti o su altre informazioni importanti di carattere personale che li riguardano, il fatto che i coniugi non parlino una lingua comprensibile per entrambi, il fatto che venga corrisposta una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato (eccettuate le somme corrisposte a titolo di dote, qualora si tratti di cittadini dei paesi terzi nei quali l'apporto di una pagina 2 di 4 dote è una prassi normale), il fatto che dai precedenti di uno o dei due coniugi risultino indicazioni di precedenti matrimoni fittizi o irregolarità in materia di soggiorno. Tali informazioni possono risultare da dichiarazioni degli interessati o di terzi, da informazioni tratte da documenti scritti, da informazioni ottenute nel corso di un'indagine (vedi “Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre
1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi”). La Commissione Europea, con Comunicazione del 26.9.2014, ha quindi elaborato una serie di "indizi di abuso", ossia comportamenti che le coppie abusive mostrano in misura nettamente maggiore delle coppie autentiche.
Ad esempio, è stato chiarito che, rispetto ai cittadini di paesi terzi in buona fede, coloro che intendono commettere un abuso hanno maggiori probabilità: di essere precedentemente immigrati in modo irregolare o di soggiornare attualmente in modo irregolare in un paese dell'UE; di aver contratto in precedenza matrimoni fittizi o di aver commesso altri tipi di abuso o frode;
di aver fornito informazioni contraddittorie o false su dati personali fondamentali dell'altro coniuge;
di aver indicato un indirizzo falso;
che il coniuge cittadino di un paese terzo viva con un'altra persona.
Nel caso di specie, il Questore di Firenze ha negato il rilascio della carta di soggiorno rilevando che il richiedente abbia contratto matrimonio con la cittadina rumena al fine di regolarizzare la propria posizione in Italia. Pertanto, il rigetto non è stato motivato sulla base della sola mancanza di convivenza ma sulla base della natura fittizia del matrimonio, considerato contratto al solo fine di procurarsi un valido titolo di soggiorno.
Nell'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 13.12.2023, prodotta dalla parte convenuta, si legge che il ricorrente, da più di dieci anni, ha una relazione con una donna di origine peruviana e che la coppia abita con altri familiari a , Via Maragliano n. 25, in un immobile CP_1
regolarmente condotto in locazione. Risulta inoltre che il ricorrente ha scontato parte della pena agli arresti domiciliari a tale indirizzo. Anche dalla documentazione sul percorso lavorativo prodotta dal ricorrente risulta quale domicilio quello di Via Maragliano.
Sussistono quindi indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che il matrimonio abbia natura fittizia e sia stato celebrato allo scopo di permettere all'interessato di conseguire un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 30, comma 1bis, D. Lgs. 286/1998.
D'altra parte, nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente si è limitato a affermare che non vi è alcuna pronuncia giurisdizionale che accerti che il matrimonio è simulato e che non è pendente un procedimento di separazione personale ma tali circostanze non sono dirimenti, non essendo necessario che la simulazione del matrimonio risulti da un provvedimento giudiziale per ritenere la natura fittizia dell'unione né che i coniugi non siano formalmente separati per ritenere autentica l'unione. Nulla invece è stato dedotto sulla vita dei coniugi o sull'indirizzo della casa coniugale. In altre parole, non è
pagina 3 di 4 stato allegata alcuna circostanza da cui desumere la natura reale del matrimonio né sono stati prodotti documenti o richieste prove testimoniali sul punto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, come da D.M. 55/2014, in base ai valori minimi dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto delle sole fasi svolte di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in Parte_1
€ 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge.
Si comunichi.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3528/2024 promossa da:
, con l'avv. Marco Noci Parte_1
RICORRENTE contro e , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1 Controparte_2
Stato di Firenze CONVENUTI
*
Con ricorso depositato il 23.3.2024 data chiedeva l'annullamento del decreto della Parte_1
Questura di prot. 866 del 4.10.2016, notificato il 27.02.2024, con il quale veniva respinta la CP_1
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per familiare UE.
Il ricorrente, cittadino marocchino, dichiarava di aver contratto matrimonio In data 18 marzo 2015 con la cittadina comunitaria e di aver chiesto, in data 23 marzo 2015 alla Parte_2
Questura di il rilascio della carta di soggiorno per familiari UE quale coniuge di cittadina CP_1
comunitaria. Contestava il provvedimento di diniego nella parte in cui aveva ritenuto i propri precedenti penali ostativi al rilascio del permesso in quanto persona socialmente pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica ed il matrimonio contratto al fine di regolarizzare la propria presenza sul territorio nazionale, in quanto non seguito da effettiva convivenza.
Si costituivano in giudizio la e il , chiedendo il rigetto del Controparte_1 Controparte_2
ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e assunta in riserva all'udienza del 28.10.2024.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto nel caso di specie trova applicazione non l'art. 19 del TUI ma il D. Lgs. n. 30/2007, che non prevede la convivenza tra i criteri pagina 1 di 4 di riconoscimento iniziale e di conservazione dei titoli di soggiorno. Ha altresì rappresentato, in riferimento ai precedenti penali riportati, che il Magistrato di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 13.12.2023, ha dichiarato cessata la pericolosità sociale e ha disposto la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa
Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso” (vedi
Cass. sez. 1, 10/03/2021 n. 6747; Cass., Sez. I, n. 5378/2020; Cass., Sez. I, n. 10925/2019; Cass., Sez.
VI, n. 5303/2014). Trova pertanto applicazione, anche con riferimento alla carta di soggiorno per i familiari di cittadino comunitario, l'art. 30, comma 1bis, D. Lgs. 286/1998, il quale recita che "… La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera
a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato".
In sede europea, poi, sono stati specificati una serie di criteri al fine di prevenire gli abusi in materia di libera circolazione dei familiari di cittadini dell'UE. In particolare, la Commissione Europea ha redatto un Manuale sul modo di affrontare i presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi. Il Manuale spiega il contenuto degli Orientamenti della Commissione del 2009 nonché della
“Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi”. Secondo la citata risoluzione del Consiglio dell'Unione
Europea, i fattori che consentono di presumere che un matrimonio sia fittizio sono : il mancato mantenimento del rapporto di convivenza, l'assenza di un contributo adeguato alle responsabilità che derivano dal matrimonio, il fatto che i coniugi non si siano mai incontrati prima del matrimonio, il fatto che i coniugi commettano errori sui loro rispettivi dati personali (nome, indirizzo, nazionalità, occupazione), sulle circostanze in cui si sono conosciuti o su altre informazioni importanti di carattere personale che li riguardano, il fatto che i coniugi non parlino una lingua comprensibile per entrambi, il fatto che venga corrisposta una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato (eccettuate le somme corrisposte a titolo di dote, qualora si tratti di cittadini dei paesi terzi nei quali l'apporto di una pagina 2 di 4 dote è una prassi normale), il fatto che dai precedenti di uno o dei due coniugi risultino indicazioni di precedenti matrimoni fittizi o irregolarità in materia di soggiorno. Tali informazioni possono risultare da dichiarazioni degli interessati o di terzi, da informazioni tratte da documenti scritti, da informazioni ottenute nel corso di un'indagine (vedi “Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre
1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi”). La Commissione Europea, con Comunicazione del 26.9.2014, ha quindi elaborato una serie di "indizi di abuso", ossia comportamenti che le coppie abusive mostrano in misura nettamente maggiore delle coppie autentiche.
Ad esempio, è stato chiarito che, rispetto ai cittadini di paesi terzi in buona fede, coloro che intendono commettere un abuso hanno maggiori probabilità: di essere precedentemente immigrati in modo irregolare o di soggiornare attualmente in modo irregolare in un paese dell'UE; di aver contratto in precedenza matrimoni fittizi o di aver commesso altri tipi di abuso o frode;
di aver fornito informazioni contraddittorie o false su dati personali fondamentali dell'altro coniuge;
di aver indicato un indirizzo falso;
che il coniuge cittadino di un paese terzo viva con un'altra persona.
Nel caso di specie, il Questore di Firenze ha negato il rilascio della carta di soggiorno rilevando che il richiedente abbia contratto matrimonio con la cittadina rumena al fine di regolarizzare la propria posizione in Italia. Pertanto, il rigetto non è stato motivato sulla base della sola mancanza di convivenza ma sulla base della natura fittizia del matrimonio, considerato contratto al solo fine di procurarsi un valido titolo di soggiorno.
Nell'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 13.12.2023, prodotta dalla parte convenuta, si legge che il ricorrente, da più di dieci anni, ha una relazione con una donna di origine peruviana e che la coppia abita con altri familiari a , Via Maragliano n. 25, in un immobile CP_1
regolarmente condotto in locazione. Risulta inoltre che il ricorrente ha scontato parte della pena agli arresti domiciliari a tale indirizzo. Anche dalla documentazione sul percorso lavorativo prodotta dal ricorrente risulta quale domicilio quello di Via Maragliano.
Sussistono quindi indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che il matrimonio abbia natura fittizia e sia stato celebrato allo scopo di permettere all'interessato di conseguire un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 30, comma 1bis, D. Lgs. 286/1998.
D'altra parte, nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente si è limitato a affermare che non vi è alcuna pronuncia giurisdizionale che accerti che il matrimonio è simulato e che non è pendente un procedimento di separazione personale ma tali circostanze non sono dirimenti, non essendo necessario che la simulazione del matrimonio risulti da un provvedimento giudiziale per ritenere la natura fittizia dell'unione né che i coniugi non siano formalmente separati per ritenere autentica l'unione. Nulla invece è stato dedotto sulla vita dei coniugi o sull'indirizzo della casa coniugale. In altre parole, non è
pagina 3 di 4 stato allegata alcuna circostanza da cui desumere la natura reale del matrimonio né sono stati prodotti documenti o richieste prove testimoniali sul punto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, come da D.M. 55/2014, in base ai valori minimi dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto delle sole fasi svolte di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in Parte_1
€ 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge.
Si comunichi.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
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