TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3830 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GIARDINA GIUSEPPE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AIELLO MARCO;
convenuto avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 07.11.2022, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29720229002613410/000 notificata il 18.10.2022, deducendo la nullità e/o inesistenza della stessa e delle cartelle sottese per vizi di notifica, difetto di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento e prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio l contestando Controparte_2
integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando la regolarità delle notifiche, la legittimità dell'intimazione e la definitività dei crediti.
*
Le cartelle risultano tutte regolarmente notificate tra il 2004 e il 2015. Infatti, dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate l'opponente risultava trasferito;
tuttavia, dai certificati di residenza esso risultava ancora formalmente residente all'indirizzo di destinazione;
conseguentemente, le cartelle sono state depositate presso la casa comunale, conformemente al combinato disposto degli artt. 26 dpr 602/1973, 140
c.p.c. e 60 dpr 600/1973 nel testo ratione temporis vigente.
L'opponente ha contestato la documentazione delle notificazioni offerta dalla convenuta solo “ai sensi degli artt. 2704, 2712 e 2719 [si suppone, del codice civile]”: la prima disposizione riguarda le scritture private e dunque non è applicabile agli atti pubblici con cui il messo notificatore attesta le proprie attività; la seconda disposizione parimenti non è applicabile, non trattandosi di
“riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose”; la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. è assolutamente generica, non specificandosi quali sarebbero i profili di difformità (C. 8604/2025 proprio in tema di notifica di cartella di pagamento).
L'eccezione di difetto di motivazione è manifestamente infondata perché, essendo regolare la notificazione delle cartelle, esse si considerano legalmente conosciute dal destinatario il che ne rende superflua l'allegazione nell'atto successivo (ossia l'intimazione); l'intimazione spiega compiutamente di cosa si tratti, evidenziando che risultano non pagate le cartelle sottese e conseguentemente ne intima il pagamento;
e il ricorrente è stato ben capace di agire avverso l'intimazione introducendo il presente giudizio.
L'eccezione circa la mancata indicazione del responsabile del procedimento è manifestamente infondata perché l'intimazione di pagamento contiene la seguente dicitura: “il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è ”. Persona_1
L'eccezione di prescrizione riguarda esclusivamente i crediti risalenti al 2002 (cfr pag. 7 del ricorso “si rileva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti risalenti all'anno 2002”) e dunque, come si evince dal ricorso stesso, la sola cartella n. 29720031000817640000.
Tale eccezione è fondata anche a ritenere applicabile il termine decennale, risalendo la notifica della cartella al 2004 e non avendo parte opposta prodotto alcun atto interruttivo notificato prima dell'intimazione del 2022.
Stante la soccombenza reciproca, le spese si compensano per un ottavo, dato che l'opposizione è risultata fondata con esclusivo riferimento ad una delle quattro cartelle opposte, portante crediti per soli circa € 1000 su complessivi oltre € 17000; la restante frazione va invece posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara prescritti i crediti portati dalla cartella n. 29720031000817640000 e dunque la nullità dell'intimazione di pagamento n. 29720229002613410/000 nella parte relativa a tale cartella;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_2
i 7/8 delle spese di lite, liquidati in € 4375 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
15%, compensando il restante ottavo. Ragusa, 17/06/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3830 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GIARDINA GIUSEPPE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AIELLO MARCO;
convenuto avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 07.11.2022, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29720229002613410/000 notificata il 18.10.2022, deducendo la nullità e/o inesistenza della stessa e delle cartelle sottese per vizi di notifica, difetto di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento e prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio l contestando Controparte_2
integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando la regolarità delle notifiche, la legittimità dell'intimazione e la definitività dei crediti.
*
Le cartelle risultano tutte regolarmente notificate tra il 2004 e il 2015. Infatti, dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate l'opponente risultava trasferito;
tuttavia, dai certificati di residenza esso risultava ancora formalmente residente all'indirizzo di destinazione;
conseguentemente, le cartelle sono state depositate presso la casa comunale, conformemente al combinato disposto degli artt. 26 dpr 602/1973, 140
c.p.c. e 60 dpr 600/1973 nel testo ratione temporis vigente.
L'opponente ha contestato la documentazione delle notificazioni offerta dalla convenuta solo “ai sensi degli artt. 2704, 2712 e 2719 [si suppone, del codice civile]”: la prima disposizione riguarda le scritture private e dunque non è applicabile agli atti pubblici con cui il messo notificatore attesta le proprie attività; la seconda disposizione parimenti non è applicabile, non trattandosi di
“riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose”; la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. è assolutamente generica, non specificandosi quali sarebbero i profili di difformità (C. 8604/2025 proprio in tema di notifica di cartella di pagamento).
L'eccezione di difetto di motivazione è manifestamente infondata perché, essendo regolare la notificazione delle cartelle, esse si considerano legalmente conosciute dal destinatario il che ne rende superflua l'allegazione nell'atto successivo (ossia l'intimazione); l'intimazione spiega compiutamente di cosa si tratti, evidenziando che risultano non pagate le cartelle sottese e conseguentemente ne intima il pagamento;
e il ricorrente è stato ben capace di agire avverso l'intimazione introducendo il presente giudizio.
L'eccezione circa la mancata indicazione del responsabile del procedimento è manifestamente infondata perché l'intimazione di pagamento contiene la seguente dicitura: “il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è ”. Persona_1
L'eccezione di prescrizione riguarda esclusivamente i crediti risalenti al 2002 (cfr pag. 7 del ricorso “si rileva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti risalenti all'anno 2002”) e dunque, come si evince dal ricorso stesso, la sola cartella n. 29720031000817640000.
Tale eccezione è fondata anche a ritenere applicabile il termine decennale, risalendo la notifica della cartella al 2004 e non avendo parte opposta prodotto alcun atto interruttivo notificato prima dell'intimazione del 2022.
Stante la soccombenza reciproca, le spese si compensano per un ottavo, dato che l'opposizione è risultata fondata con esclusivo riferimento ad una delle quattro cartelle opposte, portante crediti per soli circa € 1000 su complessivi oltre € 17000; la restante frazione va invece posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara prescritti i crediti portati dalla cartella n. 29720031000817640000 e dunque la nullità dell'intimazione di pagamento n. 29720229002613410/000 nella parte relativa a tale cartella;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_2
i 7/8 delle spese di lite, liquidati in € 4375 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
15%, compensando il restante ottavo. Ragusa, 17/06/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)