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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 20 novembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4641, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 (a seguito di stralcio disposto nella causa originariamente iscritta al n.
3941 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023), pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MORBINATI BARBARA,
- ricorrente (in riassunzione) -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore,
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con il prof. avv. PROIA GIAMPIERO e l'avv. PETRASSI MAURO, convenute (in riassunzione)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.07.2023 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la originaria parte Parte_1 convenuta e – premessi i fatti Controparte_4 costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
9-10 del ricorso, di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
(i) nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento e per l'effetto,
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato sul posto di lavoro e/o condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad euro 12.025,00 o la diversa somma ritenuta provata o di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per motivi ritorsivi e per l'effetto, applicare la tutela prevista dall'art. 18 St. Lav. comma 3, atteso il motivo illecito posto alla base del licenziamento, ordinando l'immediata reintegra del lavoratore in azienda;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello B1 del CCNL di categoria e, per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 15.485,97 per differenze retributive ed euro 4.916,40 a titolo di differenze sul TFR, o la diversa somma ritenuta provata o di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
condannare la resistente al pagamento di una somma in favore dell'istante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare in ogni caso la resistente in solido al pagamento delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre
2 al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In data 6.10.2023 si è costituita tempestivamente in giudizio – in vista della prima udienza fissata al 17.10.2023 – la originaria parte convenuta
[...]
(all'epoca in fase di liquidazione), Controparte_4 contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza di cui sopra è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in ragione dell'avvenuta cancellazione della originaria parte convenuta dal registro delle imprese e della Controparte_4 conseguente estinzione della stessa.
La parte ricorrente ha quindi depositato entro i termini di legge ricorso in riassunzione nei confronti delle parti convenute CP_1 CP_2
e , presentando nei loro
[...] Controparte_3 confronti le conclusioni indicate alla pag. 15 del ricorso in riassunzione, di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
(i) nel merito accertare e dichiarare con ogni miglior formula la sussistenza di un centro unico di imputazione di interessi e conseguentemente di una co-datorialità delle aziende convenute nei confronti del ricorrente;
accertare e dichiarare l'insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato sul posto di lavoro e/o condannare le convenute, in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione, a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad Euro 12.025,00 o la diversa somma ritenuta provata o di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
3 accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per motivi ritorsivi e per l'effetto, applicare la tutela prevista dall'art. 18 St. Lav. comma 3, atteso il motivo illecito posto alla base del licenziamento, ordinando l'immediata reintegra del lavoratore in azienda;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello B1 del CCNL di categoria e, per l'effetto, condannare le convenute, in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 15.485,97 per differenze retributive ed Euro 4.916,40 a titolo di differenze sul TFR, o la diversa somma ritenuta provata o di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
condannare le convenute in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione, al pagamento di una somma in favore dell'istante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare in ogni caso le convenute in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Si sono quindi costituite tempestivamente in giudizio le attuali parti convenute in riassunzione ( e CP_1 Controparte_2
, contestando le affermazioni della parte Controparte_3 ricorrente in riassunzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti convenute e Controparte_2 [...] hanno inoltre eccepito il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e la decadenza della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 183/2010 e s.m.i., dall'azione di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro asseritamente intercorso, di fatto, anche tra la parte ricorrente e tali due parti convenute (quali co-datori di lavoro o quali componenti di un unico centro di imputazione di interessi insieme a
[...]
) anziché soltanto tra la parte ricorrente e il Controparte_4 suo formale datore di lavoro . Controparte_4
4 Con ordinanza del 27.04.2024, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, è stata rilevata d'ufficio la questione della ipotetica carenza di interesse ad agire della parte ricorrente nei confronti della parte convenuta in riassunzione ed è stato assegnato alle parti termine per prendere CP_1 posizione su tale questione.
Con ordinanza del 27.07.2024, anch'essa da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, è stata disposta la separazione delle cause ex artt. 103 e
441-bis, co. 4, c.p.c., con lo stralcio – dal procedimento originariamente iscritto al NRG 3941/2023 – delle domande attoree riguardanti l'accertamento del diritto al superiore inquadramento invocato (livello B1 del CCNL Editoria applicato dal formale datore di lavoro Controparte_4
) e del diritto al pagamento delle correlate componenti retributive (euro
[...]
20.402,37 netti complessivi), ivi compresa l'integrazione del TFR (euro
4.916,40 netti): per effetto di tale ordinanza l'oggetto del presente procedimento stralciato, al quale è stato attribuito il NRG 4641/2024, è stato circoscritto alle sole domande attoree di seguito indicate: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello B1 del CCNL di categoria e, per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 15.485,97 per differenze retributive ed euro 4.916,40 a titolo di differenze sul TFR, o la diversa somma ritenuta provata o di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
La presente controversia – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti suindicate.
* * *
Il ricorso – nella componente di esso risultante dallo stralcio disposto con la menzionata ordinanza del 27.07.2024 – è parzialmente fondato, per le ragioni indicate appresso.
5 Va premesso – con riguardo alla questione sollevata d'ufficio della ipotetica carenza di interesse ad agire della parte ricorrente – che l'art. 100
c.p.c. prevede che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”: la giurisprudenza ha chiarito, a tale proposito, che “la nozione di interesse ad agire (condizione dell'azione, unitamente alla legittimazione ad agire, tale da dar corso al dovere per il giudice di rendere una pronuncia di merito, accogliendo o respingendo la domanda) possiede uno specifico contenuto, risolvendosi nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass., n. 6749-2012; Cass., n. 8464-2011): idoneità, ovviamente, da valutarsi ex ante. L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., va cioè scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine (sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili) e sul merito della controversia. L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve dunque compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass., n 3060-2002; Cass., n. 13485-
2014; Cass., Sez. Un., n. 34388-2022; Cass., n 10708-1993; Cass., n 7319-1993)”
(Cassazione civile sez. I, 13/06/2024, n. 16457).
L'art. 2495 c.c. stabilisce che “(1) Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. (2) Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere. (3) Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda,
6 se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
La giurisprudenza ha chiarito in linea generale, a proposito dell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2495 c.c., che “Dall'estinzione della società, a causa della volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, in quanto, in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. L'estinzione della società comporta, quindi, un evento di tipo successorio in conseguenza del quale i debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai soci. Secondo tale principio, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. Nel caso in cui tale limite rendesse evidente l'inutilità per il creditore di fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò inciderebbe sull'interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione. Quindi,
l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude l'interesse a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire” (Cassazione civile sez. VI, 28/12/2022, n.37932).
Inoltre – con specifico riguardo alla ipotesi in cui il creditore della società estinta per cancellazione sia l'amministrazione finanziaria – la giurisprudenza ha affermato che “[il fatto] che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (...) ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore" - Cass. n. 9094/2017. Sicchè l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti" - conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n.
29117/2018. 2.7. Ne consegue che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495
7 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti - come è accaduto nella vicenda qui all'esame delle Sezioni Unite - ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci” (Cassazione civile SS.UU.,
15/01/2021, n. 619).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti convenute in riassunzione risulta che nel bilancio finale di liquidazione della originaria parte convenuta è stato previsto un Controparte_4 piano di riparto a zero, in ragione dell'esistenza di un patrimonio netto di liquidazione negativo, cioè pari a -1.780.733,00 (all. IX, X, XI al fascicolo delle parti convenute in riassunzione, recanti verbale di assemblea di Controparte_5
liquidazione del 6 ottobre 2023, bilancio finale di liquidazione di
[...] [...]
e nota integrativa al bilancio finale di liquidazione di Controparte_4 [...]
. Controparte_4
Essendo la società datrice di lavoro della parte ricorrente (
[...]
estinta per cancellazione dal registro delle imprese, Controparte_4 la parte ricorrente non potrebbe ottenere in alcun caso dalla parte convenuta in riassunzione – quale socio unico della originaria parte convenuta CP_1
(estinta per cancellazione dal Controparte_4 registro delle imprese) – il pagamento delle differenze retributive rivendicate e del TFR, poiché tale socio unico nulla ha ottenuto all'esito della liquidazione di
Controparte_4
Sussiste quindi il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
CP_1
La parte ricorrente non potrebbe ottenere neppure dalle altre parti convenute in riassunzione il pagamento delle suddette differenze retributive e del TFR, in ragione della loro estraneità sia rispetto al rapporto di lavoro sia
8 rispetto alla compagine sociale della originaria parte convenuta
[...]
a tale proposito occorre inoltre evidenziare che – Controparte_4 come già chiarito nella sentenza n. 1272/2024 emessa in data 11.09.2024 dal
Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, nel procedimento intercorso tra le odierne parti in causa e censito al NRG 3941/2023 (da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, nella parte motiva rilevante ai fini indicati appresso, anche ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n. 4.
c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.) – la domanda attorea di accertamento della sussistenza di un centro unico di imputazione di interessi costituito dalle parti convenute in riassunzione e/o della qualità, rivestite dalle stesse, di co- datori di lavoro della parte ricorrente è inammissibile, in quanto formulata soltanto al momento del deposito del ricorso in riassunzione e non anche nell'originario ricorso, (a) per violazione delle preclusioni processuali di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c., (b) per violazione delle disposizioni in materia di riassunzione del processo di cui all'art. 302 e ss. c.p.c. e (c) per intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 32 della L. n.
183/2010 e s.m.i.
Sussiste, quindi, anche il difetto di legittimazione passiva delle parti convenute e Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
Tuttavia – intendendo l'interesse ad agire in senso dinamico o prospettico o diacronico (cioè in senso “non statico” e “non allo stato degli atti”, ovverosia non limitato al tempo in cui è stata proposta l'azione o al tempo in cui deve essere emessa la pronuncia giudiziale correlata) – appare invero ravvisabile, in concreto, una utilità che la parte ricorrente potrebbe comunque trarre, attualmente o nel futuro, tramite l'intervento del giudice del lavoro adito con riguardo alle domande costituenti oggetto del presente giudizio stralciato: difatti, in caso di accertato inadempimento del datore di lavoro al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione, la
9 parte ricorrente potrebbe richiedere l'intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982 e agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, in capo alla parte ricorrente, con riguardo all'accertamento del predetto inadempimento del datore di lavoro, nonché con riguardo all'accertamento dell'esistenza di ulteriori fatti dai quali deriverebbe il diritto della parte ricorrente al pagamento delle componenti retributive sopra menzionate in una misura diversa e maggiore rispetto a quella contrattualmente prevista (tra i quali fatti rientra, in particolare, l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori).
Tanto posto, occorre ricordare, in punto di diritto, che l'art. 2103 c.c. – nella versione originaria (anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n.
81/2015) – prevedeva che “(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. […]. (2) Ogni patto contrario è nullo”.
Il nuovo art. 2103 c.c. – nella versione vigente (successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2015) – stabilisce ora che “(1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. (3) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove
10 mansioni. (4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. (5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. (6) Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (7) Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. (8) […] (9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
La giurisprudenza ha chiarito, a tale riguardo, che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007;
11 26233/2008). Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale” (Cass. civ., sez. lav., n.
7123/2014; in senso analogo cfr. Cass. n. 26234/2008, Cass. n. 17896/2007;
Cass. n. 7569/1987, Cass. n. 7563/1987).
La giurisprudenza ha pure precisato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)” (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025) e che “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cassazione civile, sez. lav., n. 8025/2003).
Inoltre, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso
12 lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. civ. n. 6238/01,
8225/03, 11925/03, 12092/04, 7453/2002, 12792/2003),
Le regole appena illustrate hanno valenza di principi generali, che si applicano sia in materia di accertamento di mansioni superiori, sia in materia di demansionamento, sia in materia di accertamento della esatta qualificazione del rapporto di lavoro, di cui è chiesta la riqualificazione in termini di lavoro subordinato, rispetto alla normativa contrattuale collettiva che disciplina le varie tipologie di lavoratori subordinati del settore di riferimento.
La giurisprudenza ha altresì precisato che, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza deve essere qualitativa e/o quantitativa (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2004, n.
4946): in altri termini, “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n. 2969).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto:
- di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della originaria parte convenuta el periodo dal 4.08.2020 Controparte_4 al 2.02.2023 dapprima in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno e poi, dal 1.11.2020, in forza di contratto di lavoro
13 subordinato a tempo indeterminato e pieno (all.ti 2, 3, 5 al fascicolo di parte ricorrente);
- di avere ricevuto (formalmente) il riconoscimento della qualifica di operaio e dell'inquadramento al livello C1 del CCNL Editoria e industria (all.ti 2, 3 al fascicolo di parte ricorrente);
- che tale inquadramento spetta ai lavoratori che “provenienti da diversi livelli della qualificazione, svolgano mansioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione;
ovvero lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di più mansioni, funzioni d'ordine di maggiore complessità rispetto a quelle indicate nel livello
C/2”;
- di avere svolto di fatto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni
(superiori) di responsabile di produzione del reparto tipografico, ovverosia mansioni direttive e/o di coordinamento;
- che tali mansioni di fatto svolte corrisponderebbero al superiore livello di inquadramento B1 del CCNL cit. (relativo ai lavoratori che “guidino, coordinino e controllino in condizioni di autonomia decisionale ed operativa un reparto di lavorazione, anche se riferito ad un solo turno;
ovvero lavoratori che, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con facoltà di scelta, autonomia operativa e responsabilità dei risultati;
ovvero che esplichino, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di più mansioni, funzioni di concetto di maggiore complessità rispetto a quelle indicate nel livello B/2; ovvero lavoratori che oltre a possedere le caratteristiche indicate nella 2ª, 3ª e 4ª fattispecie della declaratoria del livello B/2 siano addetti alle macchine, agli impianti e alle mansioni specificati nei profili operai”);
- di avere diritto, in ragione delle mansioni superiori di fatto svolte (come detto asseritamente corrispondenti al livello B1 di inquadramento di cui al CCNL cit., al pagamento di differenze retributive pari a euro 15.485,97 netti, nonché a ulteriori euro 4.916,40 netti quale integrazione del TFR.
14 Nel caso concreto è pacifica tra le parti – oltre che documentalmente provata (all.ti 2, 3 al fascicolo di parte ricorrente) – l'esistenza del predetto rapporto di lavoro e la formale conformazione dello stesso.
Sono invece controverse tra le parti le mansioni di fatto svolte dalla parte ricorrente.
Dall'istruttoria testimoniale svolta nel presente giudizio è emerso che, nell'ambito del rapporto di lavoro di cui sopra e nel periodo dal 4.08.2020 al
2.02.2023, la parte ricorrente ha svolto di fatto mansioni di responsabile di produzione del reparto tipografico e del coordinamento del medesimo reparto, impartendo istruzioni e direttive al personale addetto ai macchinari da stampa, supervisionando ed occupandosi personalmente della fase di pre-taglio e della fase di taglio, della fase della stampa, del flusso di finitura dello stampato, della brossura fresata, del punto metallico, nonché della verifica della qualità dello stampato (vd. testimonianza di ). Testimone_1
Le mansioni di fatto svolte dalla parte ricorrente nel suddetto periodo – consistenti anche nella direzione e nel coordinamento degli altri dipendenti addetti al reparto produttivo di assegnazione, oltre che nello svolgimento di attività di elevato contenuto professionale – corrispondono effettivamente all'inquadramento superiore invocato dalla stessa (livello B1 del CCNL
Editoria e industria).
La parte ricorrente ha quindi diritto al riconoscimento dell'inquadramento al superiore livello B1 di cui al CCNL cit., decorso il periodo di cui all'art. 2103 c.c., nonché al pagamento delle correlate differenze retributive a partire dal momento in cui sono state svolte le mansioni superiori ricordate in precedenza (dunque, in concreto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro).
Le parti convenute non hanno contestato specificamente – dal punto di vista matematico o giuridico – i conteggi attorei, essendosi limitate a negare la sussistenza di alcuni dei fatti storici (controversi) posti dalla parte ricorrente
15 alla base dei conteggi in parola: pertanto tali conteggi possono essere utilizzati per quantificare le spettanze della parte ricorrente per i titoli (causali) sopra indicati e in relazione al periodo di lavoro dal 4.08.2020 al 2.02.2023, senza necessità di disporre una C.T.U. contabile.
Spettando quindi alla parte ricorrente, per i titoli di cui sopra, euro
15.485,97 netti a titolo di differenze retributive relative al periodo di lavoro dal
4.08.2020 al 2.02.2023 (di cui euro 192,62 netti relativi al mese di novembre
2022, euro 4.822,22 netti relativi al mese di dicembre 2022, euro 334,78 netti relativi al mese di gennaio 2023 ed euro 0,00 relativi al mese di febbraio 2023) ed euro 4.916,40 netti a titolo di correlata integrazione del TFR.
Del pagamento di tali somme non rispondono, tuttavia, né la parte convenuta in riassunzione (in ragione della limitazione della sua CP_1 responsabilità ex art. 2495, co. 3, c.c. e, dunque, del difetto di legittimazione passiva di essa) né le ulteriori parti convenute in riassunzione CP_2
e (sia in ragione della loro
[...] Controparte_3 estraneità al rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la originaria parte convenuta , sia in ragione della Controparte_4 loro estraneità rispetto alla compagine sociale della originaria parte convenuta sia in ragione della rilevata Controparte_4 inammissibilità della domanda di accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra l'originaria parte convenute e tali parti convenute in riassunzione e, dunque, del difetto di legittimazione passiva di esse).
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei termini e nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda e delle condizioni soggettive della parte ricorrente, per come risultanti dagli atti di causa, si ritiene – in applicazione della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di spese
16 di lite nel processo del lavoro (cfr. C. Cost. n. 77/2018) – che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la originaria parte convenuta nel Controparte_4 periodo dal 4.08.2020 al 2.02.2023 e accertato lo svolgimento, per opera della parte ricorrente e nel medesimo periodo appena menzionato, di mansioni superiori riconducibili al superiore livello di inquadramento di cui in motivazione, dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive e della integrazione di TFR parimenti indicate in motivazione;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva delle parti convenute in riassunzione;
- rigetta il ricorso nella restante parte e/o ne dichiara l'inammissibilità;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Velletri, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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