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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10725 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3764/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 27.3.2025 con termine di deposito delle memorie di replica al 16.6.2025 e vertente
TRA
in proprio Parte_1
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Controparte_1
(nata il [...]) Persona_1
Parte_2
in proprio
[...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_2 Parte_3 Per_2
(nata il [...])
[...]
tutti con il patrocinio dell'avv. Alessandro Agostinelli
ATTORI
E
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
AR EL RZ
1 CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: (cfr. note ex art. 183 comma 6 n, 1 cpc, richiamate nelle note di trattazione scritta)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: nel merito: accertare
e dichiarare la responsabilità del convenuto, sig. proprietario e Controparte_3 conducente del motociclo Honda Sky, tg. X6, nella causazione del sinistro del 2 agosto 2018, alle ore 7:15 circa;
sempre nel merito: accertata e dichiarata la mancata copertura assicurativa del motociclo Honda Sky, tg. X6, di proprietà e condotto dal sig. così Controparte_3 come verbalizzato dagli agenti intervenuti in loco, condannare (C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa designata P.IVA_1 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido con il sig. Controparte_3
al pagamento delle seguenti somme:
[...]
- € 59.594,10, in favore del sig. quale figlio della compianta sig.ra Parte_1 [...] al netto dell'offerta già ricevuta e trattenuta in acconto del maggior avere;
Pt_4
- € 98.820,90, in favore del sig. quale figlio convivente della compianta sig.ra Parte_2
al netto dell'offerta già ricevuta e trattenuta in acconto del maggior avere;
Parte_4
- € 127.487,10, in favore della minore quale nipote della compianta sig.ra Persona_1
Parte_4
- € 127.487,10, in favore della sig.ra quale nipote della compianta sig.ra Parte_2 [...]
Pt_4
- € 166.713,90, in favore della minore quale nipote convivente della compianta Persona_2 sig.ra Parte_4 ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere all'esito del giudizio e che comunque verrà ritenuta di giustizia. Il tutto, oltre interessi dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Per parte convenuta (cfr. comparsa di risposta richiamate nelle note di trattazione scritta):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa in via preliminare, stante la possibilità del superamento del massimale, chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili danneggiati ai sensi del combinato disposto degli art. 102 c.p.c. e 140
d.lgs. 209/05. Nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti da intendersi qui richiamati integralmente. Con vittoria di spese e compenso professionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 e le minori e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Persona_1 Persona_2
(rappresentate dai rispettivi genitori), i primi due quai figli e le altre tre quali nipoti di Parte_4 hanno convenuto in giudizio, ex art. 283 D. Lgs. n. 209/2005, la quale impresa Controparte_2 designata per il FGVS, nonché (proprietario del motoveicolo Honda Sky, Controparte_3 tg. X6, privo di assicurazione), onde ottenere il risarcimento del danno a loro derivato in ragione del decesso di Parte_4
Al riguardo, gli attori hanno esposto che:
- in data 2/8/2018, alle ore 7:15 circa, in Roma, il sig. alla guida del Controparte_3 proprio motociclo Honda Sky, tg. X6 (privo di copertura assicurativa), stava percorrendo via
Boccea in direzione via Matteo Battistini quando, giunto all'altezza del civico 271, aveva investito violentemente sulle strisce pedonali la sig.ra di anni 76, che stava attraversando la Parte_4 suddetta via;
- in seguito al violento urto, la sig.ra aveva riportato gravissime lesioni, ed era stata Parte_4 trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale A. Gemelli dove, in data 8/8/2018, era deceduta in conseguenza delle lesioni subite nel suddetto sinistro;
- la nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada, aveva inviato offerta risarcitoria solo in favore dei figli della vittima, mentre nulla aveva riconosciuto in favore delle nipoti.
3 Per tali ragioni, gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità di Controparte_3 nella causazione del sinistro e la condanna dell' in solido con il
[...] Controparte_2 proprietario del motoveicolo al pagamento delle seguenti somme:
- € 59.594,10, in favore del sig. quale figlio di al netto Parte_1 Parte_4 dell'offerta già ricevuta e trattenuta in acconto del maggior avere;
- € 98.820,90, in favore del sig. quale figlio convivente di al netto Parte_2 Parte_4 dell'offerta già ricevuta e trattenuta in acconto del maggior avere;
- € 127.487,10, in favore della minore quale nipote di Persona_1 Parte_4
- € 127.487,10, in favore della sig.ra quale nipote di Parte_2 Parte_4
- € 166.713,90, in favore della minore quale nipote convivente di Persona_2 Parte_4
ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere all'esito del giudizio.
1.2 L'assicurazione, costituitasi tardivamente, in via preliminare ha rappresentato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i possibili danneggiati ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 c.p.c. e 140 d.lgs. 209/05, al fine di evitare il superamento del massimale di legge. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, con riferimento alle nipoti ha affermato l'assenza di prova del legame affettivo con la NN, della continuità delle frequentazioni e, quindi, del concreto pregiudizio subito.
Con riferimento ai figli, ha contestato il quantum, ritendendo che gli stessi fossero stati adeguatamente ristorati nella fase stragiudiziale.
1.3 Disattese le istanze dell'assicurazione, rimasto contumace il proprietario del veicolo, assunte prove orali, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Va preliminarmente richiamata l'ordinanza del 26.06.2022, non avendo nessuna delle parti in giudizio proposto una formale e tempestiva domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo (cfr.
Cassazione, n. 42073/2021, a mente della quale “In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (al pari dell'art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un'ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri
4 danneggiati e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo”).
Orbene, l'investimento e le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dello stesso sono pacifici tra le parti.
Del resto, dall'esame della relazione di incidente stradale della Polizia di Roma Capitale si evince che in data 2/8/2018, il veicolo condotto da (motociclo Honda Sky, tg. Controparte_3
X6, privo di assicurazione come accertato dai v.a.v. n. 14150189781 e n. 14150189780), investì
(madre e NN delle parti attrici), la quale stava attraversando la strada all'altezza del Parte_4 civico 271, così cagionando lesioni che ne determinarono la morte (cfr. cartella clinica in atti).
La dinamica è confermata, altresì, dalle dichiarazioni rese dal conducente sul posto: “Verso le ore
7:00 percorrevo alla guida del mio motociclo Via di Boccea, con direttrice di marcia Battistini-
Giureconsulti. Giunto all'altezza del civico 271, a causa del forte bagliore della luce solare abbassavo la visiera del casco e non mi accorgevo della presenza sull'attraversamento pedonale di una signora. La colpivo con il manubrio destro, lei cadeva e più avanti cadevo pure io. Non accuso dolori riconducibili al sinistro”.
Per tali fatti, è stata emessa sentenza penale di patteggiamento n. 700/2019 per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. (omicidio stradale).
Orbene, deve premettersi in punto di diritto che nel caso in argomento deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente del veicolo può essere esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Una tale prova manca nel caso di specie, ed anzi, dalla documentazione in atti può evincersi che:
5 a) l'investimento si verificava all'altezza del civico 271, dove è presente attraversamento pedonale con sola segnaletica orizzontale ben visibile (cfr. relazione d'incidente della
Polizia locale di Roma e dichiarazioni rese dal conducente);
b) pur se la posizione del sole crescente e frontale alla direttrice di marcia del ciclomotore poteva creare problemi di abbagliamento al conducente del veicolo in transito, la Polizia locale ha accertato che non vi erano impedimenti fissi al campo di visibilità dello stesso.
Peraltro (cfr Cass. Pen. N. 17390/2018) “In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”.
c) Il conducente non ha tenuto un comportamento conforme alla regola imposta dal codice della strada di dare precedenza al pedone sull'attraversamento pedonale come da v.a.v. n.
14150189779.
Tanto basta ad attribuire l'integrale responsabilità del sinistro al predetto conducente.
3. Sul danno da perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie, oggetto di domanda sono i danni subiti dai figli ( e che al Pt_1 Parte_2 momento del sinistro avevano rispettivamente 49 e 42 anni) e dalle nipoti ( Parte_2 Per_1
e che al momento del sinistro avevano rispettivamente 15, 14 e 8 anni) per la
[...] Persona_2 perdita della madre e NN.
In tema di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, con riferimento ai figli Pt_1
e , è operante una presunzione iuris tantum in base alla quale si inferisce che dall'uccisione di Pt_2 una persona consegua una “sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (da ultimo, Cass. civ. 22397/2022).
Sicché, ai fini della liquidazione del danno deve tenersi conto della tipologia del rapporto parentale, in considerazione della circostanza che al rapporto parentale stretto è possibile associare
6 presuntivamente -salvo prova contraria - una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto sulla base del fatto notorio, corrispondendo ad una progressiva attenuazione del rapporto parentale un incremento del corrispondente onere probatorio a carico del danneggiato in ordine all'esistenza in concreto di rapporti costanti con il familiare defunto, la cui perdita abbia determinato il turbamento che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve compensare.
Ciò posto, con riferimento alla posizione dei figli, e la presunzione iuris tantum Pt_1 Parte_2 di cui sopra non risulta vinta dal convenuto. L'assicurazione, infatti, da un lato, non ha contestato l'an del diritto al risarcimento, ma il quantum, ritenendo gli attori già adeguatamente ristorati con la somma erogata in fase stragiudiziale;
dall'altro, non ha fornito elementi di prova contrari, da cui potesse desumersi l'assenza di rapporti tra la madre e i figli.
Diverso è il discorso per le nipoti, rispetto alle quali non opera alcuna presunzione iuris tantum.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato (cfr. Cass. ord. n. 7743 dell'08/04/2020) “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove
l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Orbene, i testi sentiti hanno descritto una famiglia (figli, nipoti e NN) unita, che trascorreva insieme le feste e i periodi di vacanza, come si può evincere anche dalle foto in atti, oggetto di riconoscimento da parte dei testi stessi (che ritraggono le nipoti, sia da bambine che in età più grande, insieme alla NN nei momenti di festa o convivialità). Nello specifico, il teste ha affermato: Testimone_1
“andavo alle feste di compleanno di e , anche perché anche io ho due figli, dell'età Pt_2 Per_1 di e . Alle feste di compleanno, come anche alle comunioni, c'era ovviamente Per_1 Pt_2 anche , con la famiglia, compresa la NN . ADR: in genere, le feste di compleanno erano Pt_2 Pt_4
a casa. Ricordo poi la festa di comunione di e , dove festeggiammo presso un Pt_2 Per_1 locale sulla Salaria, e c'è sempre stata anche la NN”; circostanze confermate anche dal teste
[...]
“ricordo le feste di compleanno di , e c'era sempre la NN;
le feste erano a volte a Tes_2 Per_2 casa a volte in locali o nella parrocchia della chiesa. A volte abbiamo fatto anche piccole vacanze insieme: c'era , ed anche la NN. So che anche e frequentavano la NN, Pt_2 Pt_2 Per_1
7 ma io non ero presente. Però ho partecipato a delle cene, in cui c'era la NN , ed anche Pt_4
e . Spesso ho incontrato e a casa della NN, sia per feste di Pt_2 Per_1 Pt_2 Per_1 compleanno che in altre occasioni”, nonché da cognata di “ho Testimone_3 Parte_1 partecipato a varie festività, natalizie o domenicali, a casa di . A Natale c'era sempre la Pt_1 NN . Andavano anche in vacanza insieme in estate. e , quando erano più Pt_4 Per_1 Pt_2 piccole, andavano spesso nei finesettimana dalla NN”.
Altresì, tutti e tre i testi hanno confermato che l'attore con la figlia convivevano Parte_2 Per_2 con NN (cfr. dichiarazioni in atti, teste “ e sua figlia vivevano con la NN;
Tes_3 Pt_2 Per_2 non ricordo dopo quanti anni dalla nascita di , insieme alla sua famiglia, si sia trasferito Persona_3 dalla NN”; teste “ , con la sua famiglia, viveva insieme alla NN , sia Tes_2 Pt_2 Pt_4 nell'attuale abitazione sia ai tempi in cui vivevano a Montespaccato”; teste “ ha Tes_1 Pt_2 sempre vissuto con i suoi genitori, anche dopo il matrimonio, dapprima presso l'immobile di
Montespaccato e poi a Con la NN viveva anche quindi sua figlia ”). Per_4 Pt_4 Per_2
Deve quindi ritenersi raggiunta la prova rapporti dei costanti di reciproco affetto e solidarietà con la NN deceduta.
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle in uso presso questo tribunale (cfr. anche Cass. ordinanza n. 26300/2021), che tengono conto del rapporto di parentela (potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto), dell'età del congiunto (in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite), dell'età della vittima (essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima), del rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite (correlando la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante), nonché della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (il danno da perdita di congiunto è sicuramente maggiore ove il superstite rimanga solo, mentre sarà più facilmente sopportabile ove vi sia la presenza di altri familiari, anche se non conviventi).
Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fissato, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT – all'anno 2025 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Pertanto, il danno non patrimoniale può essere così liquidato:
8 - a n. il 27/1/1969, figlio non convivente di 49 anni alla data del sinistro, tenuto Parte_1 conto dell'età della vittima (settantasei anni alla data del decesso), della tipologia di legame parentale, dell'assenza del rapporto di convivenza, e della presenza di altri familiari conviventi e non, appare equo liquidare la somma complessiva di € 259.857,00 (rispondente a € 11.549,20, valore unitario per punto, x 22,5, di cui 18 punti per il rapporto di parentela,
1,5 per l'età della vittima e 3 per l'età del superstite).
- A n. 15/8/1975, figlio convivente di 42 anni alla data del sinistro, tenuto conto Parte_2 dell'età della vittima (settantasei anni alla data del decesso), della tipologia di legame parentale, del rapporto di convivenza, e della presenza di altri familiari conviventi e non, appare equo liquidare la somma complessiva di € 306.053,8 (rispondente a € 11.549,20, valore unitario per punto, x 26,5, di cui 18 punti per il rapporto di parentela, 1,5 per l'età della vittima,
3 per l'età del superstite e 4 per la convivenza).
Premesso che i predetti attori hanno ricevuto ciascuno, prima del giudizio, la somma di euro
165.960,00 dall'assicurazione (in data 15.11.2019), deve rilevarsi che “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale gli acconti versati (euro 165.960,00 in data 15.11.2019 e così, all'attualità, per euro 196.662,60), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto gli acconti rivalutati. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 63.194,40 in favore di e di € 109.391,2 in favore di Parte_1 Parte_2
Per quanto riguarda le nipoti, invece, il danno non patrimoniale può essere liquidato come segue:
- a n. il 1/10/2004, nipote non convivente di anni 14 all'epoca del sinistro e a Persona_1
n. il 22/4/2003, nipote non convivente di anni 15 all'epoca del sinistro, tenuto Parte_2 conto dell'età della vittima (settantasei anni alla data del decesso), della tipologia di legame parentale, dell'assenza del rapporto di convivenza, e della presenza di altri familiari conviventi e non, appare equo liquidare per ciascuna la somma complessiva di € 138.590,40
9 (rispondente a € 11.549,20, valore unitario per punto, x 12, di cui 6 punti per il rapporto di parentela, 1,5 per l'età della vittima e 4,5 per l'età del superstite).
- A n. il 3/3/2010, nipote convivente di anni 8 all'epoca del sinistro, tenuto conto Persona_2 dell'età della vittima (settantasei anni alla data del decesso), della tipologia di legame parentale, del rapporto di convivenza, e della presenza di altri familiari conviventi e non, appare equo liquidare la somma complessiva di € 190.561,80 (rispondente a € 11.549,20, valore unitario per punto, x 16,5, di cui 6 punti per il rapporto di parentela, 1,5 per l'età della vittima, 5 per l'età del superstite e 4 per la convivenza).
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese da distarsi in favore del difensore antistatario (cfr. Cass. 412/2006: "La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla").
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
10 1) dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità esclusiva di
; Controparte_3
2) condanna la ella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., Controparte_2 in solido con , a pagare a titolo risarcitorio del danno, Controparte_3 liquidato ai valori attuali, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, le seguenti somme:
- € 63.194,40 a favore di Parte_1
- € 109.391,20 a favore di Parte_2
- € 138.590,40 a favore di Parte_2
- € 138.590,40 a favore e , quali esercenti la responsabilità Parte_1 Controparte_1 genitoriale sulla figlia minore Persona_1
- € 190.561,80 e quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2 Parte_3 sulla figlia minore Persona_2
3) condanna ella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in Controparte_2 solido con a pagare a favore di parte attrice, le spese del Controparte_3 giudizio, che liquida in euro 18.000,00 per compensi ed euro 565,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 26.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Duca, Magistrato ordinario in tirocinio.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3764/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 27.3.2025 con termine di deposito delle memorie di replica al 16.6.2025 e vertente
TRA
in proprio Parte_1
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Controparte_1
(nata il [...]) Persona_1
Parte_2
in proprio
[...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_2 Parte_3 Per_2
(nata il [...])
[...]
tutti con il patrocinio dell'avv. Alessandro Agostinelli
ATTORI
E
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
AR EL RZ
1 CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: (cfr. note ex art. 183 comma 6 n, 1 cpc, richiamate nelle note di trattazione scritta)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: nel merito: accertare
e dichiarare la responsabilità del convenuto, sig. proprietario e Controparte_3 conducente del motociclo Honda Sky, tg. X6, nella causazione del sinistro del 2 agosto 2018, alle ore 7:15 circa;
sempre nel merito: accertata e dichiarata la mancata copertura assicurativa del motociclo Honda Sky, tg. X6, di proprietà e condotto dal sig. così Controparte_3 come verbalizzato dagli agenti intervenuti in loco, condannare (C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa designata P.IVA_1 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido con il sig. Controparte_3
al pagamento delle seguenti somme:
[...]
- € 59.594,10, in favore del sig. quale figlio della compianta sig.ra Parte_1 [...] al netto dell'offerta già ricevuta e trattenuta in acconto del maggior avere;
Pt_4
- € 98.820,90, in favore del sig. quale figlio convivente della compianta sig.ra Parte_2
al netto dell'offerta già ricevuta e trattenuta in acconto del maggior avere;
Parte_4
- € 127.487,10, in favore della minore quale nipote della compianta sig.ra Persona_1
Parte_4
- € 127.487,10, in favore della sig.ra quale nipote della compianta sig.ra Parte_2 [...]
Pt_4
- € 166.713,90, in favore della minore quale nipote convivente della compianta Persona_2 sig.ra Parte_4 ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere all'esito del giudizio e che comunque verrà ritenuta di giustizia. Il tutto, oltre interessi dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Per parte convenuta (cfr. comparsa di risposta richiamate nelle note di trattazione scritta):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa in via preliminare, stante la possibilità del superamento del massimale, chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili danneggiati ai sensi del combinato disposto degli art. 102 c.p.c. e 140
d.lgs. 209/05. Nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti da intendersi qui richiamati integralmente. Con vittoria di spese e compenso professionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 e le minori e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Persona_1 Persona_2
(rappresentate dai rispettivi genitori), i primi due quai figli e le altre tre quali nipoti di Parte_4 hanno convenuto in giudizio, ex art. 283 D. Lgs. n. 209/2005, la quale impresa Controparte_2 designata per il FGVS, nonché (proprietario del motoveicolo Honda Sky, Controparte_3 tg. X6, privo di assicurazione), onde ottenere il risarcimento del danno a loro derivato in ragione del decesso di Parte_4
Al riguardo, gli attori hanno esposto che:
- in data 2/8/2018, alle ore 7:15 circa, in Roma, il sig. alla guida del Controparte_3 proprio motociclo Honda Sky, tg. X6 (privo di copertura assicurativa), stava percorrendo via
Boccea in direzione via Matteo Battistini quando, giunto all'altezza del civico 271, aveva investito violentemente sulle strisce pedonali la sig.ra di anni 76, che stava attraversando la Parte_4 suddetta via;
- in seguito al violento urto, la sig.ra aveva riportato gravissime lesioni, ed era stata Parte_4 trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale A. Gemelli dove, in data 8/8/2018, era deceduta in conseguenza delle lesioni subite nel suddetto sinistro;
- la nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada, aveva inviato offerta risarcitoria solo in favore dei figli della vittima, mentre nulla aveva riconosciuto in favore delle nipoti.
3 Per tali ragioni, gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità di Controparte_3 nella causazione del sinistro e la condanna dell' in solido con il
[...] Controparte_2 proprietario del motoveicolo al pagamento delle seguenti somme:
- € 59.594,10, in favore del sig. quale figlio di al netto Parte_1 Parte_4 dell'offerta già ricevuta e trattenuta in acconto del maggior avere;
- € 98.820,90, in favore del sig. quale figlio convivente di al netto Parte_2 Parte_4 dell'offerta già ricevuta e trattenuta in acconto del maggior avere;
- € 127.487,10, in favore della minore quale nipote di Persona_1 Parte_4
- € 127.487,10, in favore della sig.ra quale nipote di Parte_2 Parte_4
- € 166.713,90, in favore della minore quale nipote convivente di Persona_2 Parte_4
ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere all'esito del giudizio.
1.2 L'assicurazione, costituitasi tardivamente, in via preliminare ha rappresentato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i possibili danneggiati ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 c.p.c. e 140 d.lgs. 209/05, al fine di evitare il superamento del massimale di legge. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, con riferimento alle nipoti ha affermato l'assenza di prova del legame affettivo con la NN, della continuità delle frequentazioni e, quindi, del concreto pregiudizio subito.
Con riferimento ai figli, ha contestato il quantum, ritendendo che gli stessi fossero stati adeguatamente ristorati nella fase stragiudiziale.
1.3 Disattese le istanze dell'assicurazione, rimasto contumace il proprietario del veicolo, assunte prove orali, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Va preliminarmente richiamata l'ordinanza del 26.06.2022, non avendo nessuna delle parti in giudizio proposto una formale e tempestiva domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo (cfr.
Cassazione, n. 42073/2021, a mente della quale “In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (al pari dell'art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un'ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri
4 danneggiati e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo”).
Orbene, l'investimento e le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dello stesso sono pacifici tra le parti.
Del resto, dall'esame della relazione di incidente stradale della Polizia di Roma Capitale si evince che in data 2/8/2018, il veicolo condotto da (motociclo Honda Sky, tg. Controparte_3
X6, privo di assicurazione come accertato dai v.a.v. n. 14150189781 e n. 14150189780), investì
(madre e NN delle parti attrici), la quale stava attraversando la strada all'altezza del Parte_4 civico 271, così cagionando lesioni che ne determinarono la morte (cfr. cartella clinica in atti).
La dinamica è confermata, altresì, dalle dichiarazioni rese dal conducente sul posto: “Verso le ore
7:00 percorrevo alla guida del mio motociclo Via di Boccea, con direttrice di marcia Battistini-
Giureconsulti. Giunto all'altezza del civico 271, a causa del forte bagliore della luce solare abbassavo la visiera del casco e non mi accorgevo della presenza sull'attraversamento pedonale di una signora. La colpivo con il manubrio destro, lei cadeva e più avanti cadevo pure io. Non accuso dolori riconducibili al sinistro”.
Per tali fatti, è stata emessa sentenza penale di patteggiamento n. 700/2019 per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. (omicidio stradale).
Orbene, deve premettersi in punto di diritto che nel caso in argomento deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente del veicolo può essere esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Una tale prova manca nel caso di specie, ed anzi, dalla documentazione in atti può evincersi che:
5 a) l'investimento si verificava all'altezza del civico 271, dove è presente attraversamento pedonale con sola segnaletica orizzontale ben visibile (cfr. relazione d'incidente della
Polizia locale di Roma e dichiarazioni rese dal conducente);
b) pur se la posizione del sole crescente e frontale alla direttrice di marcia del ciclomotore poteva creare problemi di abbagliamento al conducente del veicolo in transito, la Polizia locale ha accertato che non vi erano impedimenti fissi al campo di visibilità dello stesso.
Peraltro (cfr Cass. Pen. N. 17390/2018) “In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”.
c) Il conducente non ha tenuto un comportamento conforme alla regola imposta dal codice della strada di dare precedenza al pedone sull'attraversamento pedonale come da v.a.v. n.
14150189779.
Tanto basta ad attribuire l'integrale responsabilità del sinistro al predetto conducente.
3. Sul danno da perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie, oggetto di domanda sono i danni subiti dai figli ( e che al Pt_1 Parte_2 momento del sinistro avevano rispettivamente 49 e 42 anni) e dalle nipoti ( Parte_2 Per_1
e che al momento del sinistro avevano rispettivamente 15, 14 e 8 anni) per la
[...] Persona_2 perdita della madre e NN.
In tema di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, con riferimento ai figli Pt_1
e , è operante una presunzione iuris tantum in base alla quale si inferisce che dall'uccisione di Pt_2 una persona consegua una “sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (da ultimo, Cass. civ. 22397/2022).
Sicché, ai fini della liquidazione del danno deve tenersi conto della tipologia del rapporto parentale, in considerazione della circostanza che al rapporto parentale stretto è possibile associare
6 presuntivamente -salvo prova contraria - una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto sulla base del fatto notorio, corrispondendo ad una progressiva attenuazione del rapporto parentale un incremento del corrispondente onere probatorio a carico del danneggiato in ordine all'esistenza in concreto di rapporti costanti con il familiare defunto, la cui perdita abbia determinato il turbamento che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve compensare.
Ciò posto, con riferimento alla posizione dei figli, e la presunzione iuris tantum Pt_1 Parte_2 di cui sopra non risulta vinta dal convenuto. L'assicurazione, infatti, da un lato, non ha contestato l'an del diritto al risarcimento, ma il quantum, ritenendo gli attori già adeguatamente ristorati con la somma erogata in fase stragiudiziale;
dall'altro, non ha fornito elementi di prova contrari, da cui potesse desumersi l'assenza di rapporti tra la madre e i figli.
Diverso è il discorso per le nipoti, rispetto alle quali non opera alcuna presunzione iuris tantum.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato (cfr. Cass. ord. n. 7743 dell'08/04/2020) “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove
l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Orbene, i testi sentiti hanno descritto una famiglia (figli, nipoti e NN) unita, che trascorreva insieme le feste e i periodi di vacanza, come si può evincere anche dalle foto in atti, oggetto di riconoscimento da parte dei testi stessi (che ritraggono le nipoti, sia da bambine che in età più grande, insieme alla NN nei momenti di festa o convivialità). Nello specifico, il teste ha affermato: Testimone_1
“andavo alle feste di compleanno di e , anche perché anche io ho due figli, dell'età Pt_2 Per_1 di e . Alle feste di compleanno, come anche alle comunioni, c'era ovviamente Per_1 Pt_2 anche , con la famiglia, compresa la NN . ADR: in genere, le feste di compleanno erano Pt_2 Pt_4
a casa. Ricordo poi la festa di comunione di e , dove festeggiammo presso un Pt_2 Per_1 locale sulla Salaria, e c'è sempre stata anche la NN”; circostanze confermate anche dal teste
[...]
“ricordo le feste di compleanno di , e c'era sempre la NN;
le feste erano a volte a Tes_2 Per_2 casa a volte in locali o nella parrocchia della chiesa. A volte abbiamo fatto anche piccole vacanze insieme: c'era , ed anche la NN. So che anche e frequentavano la NN, Pt_2 Pt_2 Per_1
7 ma io non ero presente. Però ho partecipato a delle cene, in cui c'era la NN , ed anche Pt_4
e . Spesso ho incontrato e a casa della NN, sia per feste di Pt_2 Per_1 Pt_2 Per_1 compleanno che in altre occasioni”, nonché da cognata di “ho Testimone_3 Parte_1 partecipato a varie festività, natalizie o domenicali, a casa di . A Natale c'era sempre la Pt_1 NN . Andavano anche in vacanza insieme in estate. e , quando erano più Pt_4 Per_1 Pt_2 piccole, andavano spesso nei finesettimana dalla NN”.
Altresì, tutti e tre i testi hanno confermato che l'attore con la figlia convivevano Parte_2 Per_2 con NN (cfr. dichiarazioni in atti, teste “ e sua figlia vivevano con la NN;
Tes_3 Pt_2 Per_2 non ricordo dopo quanti anni dalla nascita di , insieme alla sua famiglia, si sia trasferito Persona_3 dalla NN”; teste “ , con la sua famiglia, viveva insieme alla NN , sia Tes_2 Pt_2 Pt_4 nell'attuale abitazione sia ai tempi in cui vivevano a Montespaccato”; teste “ ha Tes_1 Pt_2 sempre vissuto con i suoi genitori, anche dopo il matrimonio, dapprima presso l'immobile di
Montespaccato e poi a Con la NN viveva anche quindi sua figlia ”). Per_4 Pt_4 Per_2
Deve quindi ritenersi raggiunta la prova rapporti dei costanti di reciproco affetto e solidarietà con la NN deceduta.
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle in uso presso questo tribunale (cfr. anche Cass. ordinanza n. 26300/2021), che tengono conto del rapporto di parentela (potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto), dell'età del congiunto (in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite), dell'età della vittima (essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima), del rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite (correlando la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante), nonché della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (il danno da perdita di congiunto è sicuramente maggiore ove il superstite rimanga solo, mentre sarà più facilmente sopportabile ove vi sia la presenza di altri familiari, anche se non conviventi).
Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fissato, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT – all'anno 2025 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Pertanto, il danno non patrimoniale può essere così liquidato:
8 - a n. il 27/1/1969, figlio non convivente di 49 anni alla data del sinistro, tenuto Parte_1 conto dell'età della vittima (settantasei anni alla data del decesso), della tipologia di legame parentale, dell'assenza del rapporto di convivenza, e della presenza di altri familiari conviventi e non, appare equo liquidare la somma complessiva di € 259.857,00 (rispondente a € 11.549,20, valore unitario per punto, x 22,5, di cui 18 punti per il rapporto di parentela,
1,5 per l'età della vittima e 3 per l'età del superstite).
- A n. 15/8/1975, figlio convivente di 42 anni alla data del sinistro, tenuto conto Parte_2 dell'età della vittima (settantasei anni alla data del decesso), della tipologia di legame parentale, del rapporto di convivenza, e della presenza di altri familiari conviventi e non, appare equo liquidare la somma complessiva di € 306.053,8 (rispondente a € 11.549,20, valore unitario per punto, x 26,5, di cui 18 punti per il rapporto di parentela, 1,5 per l'età della vittima,
3 per l'età del superstite e 4 per la convivenza).
Premesso che i predetti attori hanno ricevuto ciascuno, prima del giudizio, la somma di euro
165.960,00 dall'assicurazione (in data 15.11.2019), deve rilevarsi che “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale gli acconti versati (euro 165.960,00 in data 15.11.2019 e così, all'attualità, per euro 196.662,60), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto gli acconti rivalutati. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 63.194,40 in favore di e di € 109.391,2 in favore di Parte_1 Parte_2
Per quanto riguarda le nipoti, invece, il danno non patrimoniale può essere liquidato come segue:
- a n. il 1/10/2004, nipote non convivente di anni 14 all'epoca del sinistro e a Persona_1
n. il 22/4/2003, nipote non convivente di anni 15 all'epoca del sinistro, tenuto Parte_2 conto dell'età della vittima (settantasei anni alla data del decesso), della tipologia di legame parentale, dell'assenza del rapporto di convivenza, e della presenza di altri familiari conviventi e non, appare equo liquidare per ciascuna la somma complessiva di € 138.590,40
9 (rispondente a € 11.549,20, valore unitario per punto, x 12, di cui 6 punti per il rapporto di parentela, 1,5 per l'età della vittima e 4,5 per l'età del superstite).
- A n. il 3/3/2010, nipote convivente di anni 8 all'epoca del sinistro, tenuto conto Persona_2 dell'età della vittima (settantasei anni alla data del decesso), della tipologia di legame parentale, del rapporto di convivenza, e della presenza di altri familiari conviventi e non, appare equo liquidare la somma complessiva di € 190.561,80 (rispondente a € 11.549,20, valore unitario per punto, x 16,5, di cui 6 punti per il rapporto di parentela, 1,5 per l'età della vittima, 5 per l'età del superstite e 4 per la convivenza).
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese da distarsi in favore del difensore antistatario (cfr. Cass. 412/2006: "La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla").
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
10 1) dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità esclusiva di
; Controparte_3
2) condanna la ella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., Controparte_2 in solido con , a pagare a titolo risarcitorio del danno, Controparte_3 liquidato ai valori attuali, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, le seguenti somme:
- € 63.194,40 a favore di Parte_1
- € 109.391,20 a favore di Parte_2
- € 138.590,40 a favore di Parte_2
- € 138.590,40 a favore e , quali esercenti la responsabilità Parte_1 Controparte_1 genitoriale sulla figlia minore Persona_1
- € 190.561,80 e quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2 Parte_3 sulla figlia minore Persona_2
3) condanna ella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in Controparte_2 solido con a pagare a favore di parte attrice, le spese del Controparte_3 giudizio, che liquida in euro 18.000,00 per compensi ed euro 565,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 26.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Duca, Magistrato ordinario in tirocinio.
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