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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 29.04.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
863 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 29.04.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, alla via Giosuè Parte_1
Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv. Claudio Verini, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura apposta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Domenico de Nardis e dall'Avv. Cinzia Angelini, presso i quali è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, in virtù di procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 29.04.2025, si riportava alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 28.04.2025, insisteva per il rigetto della domanda, riportandosi alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 13.05.2022,
adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di pagamento contenuta nella Ordinanza, essendo intervenuta la prescrizione del relativo diritto, laddove possa occorrere anche annullando e/o disapplicando l'Ordinanza medesima. Con vittoria di spese e competenze di lite,
IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario del 15,00% sulle competenze”.
In data 27.10.2022 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al
[...]
Tribunale Ecc.mo dichiarare infondata e rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto. Si chiede che la sentenza di rigetto venga trasmessa alla Procura della Repubblica in relazione ad ipotesi di appropriazione indebita di fondi pubblici”.
Alla prima udienza del 07.11.2022, su richiesta di parte attrice, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con fissazione dell'udienza al 15.05.2023 per il prosieguo. A tale udienza, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata al 17.09.2024 per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., successivamente differita al
29.04.2025, a causa del sopravvenuto impegno dello scrivente presso l'Ufficio
G.U.P. pagina 2 di 7 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio impugna Parte_1
l'ingiunzione fiscale di cui alla nota prot. 0030472 del 29.03.2022, notificata in data 09.04.2022, con cui il gli intimava il pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 5.322,38, di cui € 4.787,87, a titolo di restituzione di indennizzo indebitamente percepito ed ottenuto quale contributo pubblico ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3779/2009, ed € 534,51 a titolo di interessi legali, oltre spese di notificazione. Tale ingiunzione di pagamento veniva emessa dal a conclusione del procedimento di riesame della pratica di rilascio del CP_1
contributo n. AQ- BCE - 00074, avviato con nota prot. n. 0071054 del
11.08.2020.
A sostegno della domanda l'attore eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal per intervenuta prescrizione del Controparte_1
relativo diritto alla ripetizione della predetta somma, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione oggetto del presente giudizio.
In particolare, evidenzia che la pretesa del è collegata al pagamento CP_1 di € 5.985,57, indebitamente effettuato due volte, una prima sul conto corrente intestato al beneficiario , e una seconda sul conto corrente Parte_1
dedicato alla ricostruzione, rispettivamente in data 16.04.2010 e 21.04.2010.
Sostiene, dunque, che il diritto alla ripetizione del deve ritenersi CP_1 prescritto, in quanto sia l'ordinanza di ingiunzione impugnata che la precedente comunicazione di avvio del procedimento di riesame della pratica del rilascio del contributo risultano consegnate all'attore a distanza di oltre 10 anni dal pagamento dell'indebito (aprile 2010), e precisamente in data 09.04.2022 la prima e in data 18.08.2020 la seconda (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo attore).
Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto della Controparte_1
domanda avanzata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, contesta la ricostruzione avversaria rilevando come il dies a quo per lo spirare del termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione vada individuato non già nell'aprile del 2010, come sostenuto da parte attrice, bensì
pagina 3 di 7 nell'aprile 2011, a seguito dell'ultima erogazione di contributo eseguita. Precisa, infatti, che nel caso in esame, a fronte di un contributo ammesso pari ad €
23.942,26 in favore di , il ha effettuato distinti Parte_1 CP_1 pagamenti per ogni stato di avanzamento lavori, di cui gli ultimi due nell'aprile
2011. A tal riguardo, evidenzia come l'indebito oggettivo si sia concretizzato con il versamento della quota di € 16.758,99, avvenuto con due distinti mandati di pagamento, in data 06.04.2011, a seguito del deposito del S.A.L. finale. Dunque,
è soltanto con tale ultimo pagamento che l'attore ha conseguito in concreto la disponibilità di una somma eccedente il contributo ammesso.
2. Tanto premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda in esame, mette conto rilevare che il con provvedimento del Controparte_1
13.01.2010 prot. n. 8152, in riferimento alla pratica n. AQ - BCE – 00074 del
27.08.2009 (domanda di concessione del contributo per la riparazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, sito in L'Aquila in via Monte
Velino n. 34/B - Condominio Etrara, Pal. B, con esito di inagibilità di tipo “B”), ammetteva un contributo definitivo per l'importo di € 23.942,26 comprensivo di
I.V.A. e spese tecniche, come stabilito dall'art. 1 dell' O.P.C.M. n. 3779/2009, in favore del richiedente (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo convenuto). Pt_1
Risulta pacifico e incontestato che a fronte delle erogazioni effettuate dal distinte in più mandati di pagamento (€ 5.985,57 in data Controparte_1
16.04.2010; € 5.285,57 in data 21.04.2010; € 700,00 in data 21.04.2010; €
14.567,66 in data 06.04.2011; € 2.191,33 in data 06.04.2011), veniva corrisposta al beneficiario una somma complessiva di € 28.730,13, Parte_1 superiore all'importo ammesso a contributo, pari ad € 23.942,26.
La stessa parte attrice, infatti, nel proprio atto difensivo riconosce espressamente di aver percepito dal il medesimo importo due volte (una CP_1
prima in data 16.04.2010 di € 5.985,57 sul rapporto di c/c personale di Parte_1
ed una seconda in data 21.04.2010 sul rapporto di c/c dedicato alla
[...] ricostruzione, distinto in due pagamenti di € 5.258,57 ed € 700,00), contestando tuttavia l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione del delle CP_1
somme indebitamente erogate per decorso del termine decennale tra la data del pagina 4 di 7 pagamento (16-21.04.2010) e la data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione impugnata (09.04.2022), nonché della comunicazione di avvio del procedimento di riesame della pratica di rilascio del contributo del 18.08.2020 (cfr. doc. n. 1 e
2 fascicolo attore).
Orbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione del diritto di credito reclamato dal per effetto del decorso del termine decennale tra CP_1 la data dell'effettivo pagamento e la richiesta di rimborso, nei termini prospettati da parte attrice, deve essere respinta in quanto infondata.
Sul punto, appare dirimente l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07.05.2024, n. 12362; Cass. civ., Sez. VI, 09.10.2017, n. 23603).
Applicando tali coordinate al caso in esame, il termine di prescrizione del diritto dell'Amministrazione comunale alla restituzione del contributo corrisposto in eccedenza non può farsi decorrere dalla data del versamento del contributo medesimo - come sostenuto dall'attore - bensì dalla data in cui si sono verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto a richiederne la restituzione ovvero, nella specie, dalla data di avvio del procedimento di riesame della pratica di rilascio del contributo, con preavviso di richiesta al rimborso, avente prot. n. 0071054 del 11.08.2020 (cfr. doc. n. 2 fascicolo attore).
Pertanto, l'ordinario termine di prescrizione decennale non può ritenersi compiuto, atteso che l'ordinanza di ingiunzione oggetto di giudizio, avente prot.
n. 0030472, è legittimamente intervenuta in data 29.03.2022 nonché notificata all'odierno attore in data 09.04.2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo attore).
Ad ogni modo, anche a voler considerare il termine di prescrizione decorrente dalla data di percezione del pagamento, il credito de quo ed il relativo diritto del alla restituzione non può, comunque, ritenersi prescritto. CP_1
pagina 5 di 7 Invero, dal prospetto contabile dell'Amministrazione comunale, peraltro non contestato da parte attrice, risulta che l'ultima dazione risale al 06.04.2011, data in cui sono stati effettuati dal due distinti versamenti, rispettivamente di CP_1
€ 14.567,66 in favore della ditta appaltatrice e di € 2.191,33 in favore dell' Ing.
(cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo attore). Parte_2
Non appare condivisibile, sul punto, l'assunto di parte attrice secondo cui il termine prescrizionale del diritto ad ottenere la restituzione dovrebbe decorrere dalla data di percezione del secondo pagamento non dovuto (21 aprile 2010), in quanto è soltanto nell'aprile 2011 che il ha conseguito una somma Pt_1 superiore all'importo ammesso a contributo, precisamente € 28.730,13 a fronte di € 23.942,26. Infatti, come correttamente rilevato dal convenuto, CP_1 nell'aprile 2010 risultava versata una somma inferiore (€ 11.971,14) rispetto all'importo ammesso a contributo (€ 23.942,26), con la conseguenza che nessun indebito oggettivo poteva ritenersi in concreto esistente.
Pertanto, dalla data dell'ultimo pagamento del 06.04.2011 alla data del provvedimento prot. n. 0071054 del 11.08.2020, con cui l'Amministrazione – all'esito dei controlli contabili effettuati a chiusura della pratica di ricostruzione n. AQ- BCE- 00074 - comunicava l'avvio del procedimento di riesame con contestuale richiesta di rimborso della somma non dovuta corrisposta in eccedenza al beneficiario, da considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione, non risultano decorsi 10 anni.
Corretta deve ritenersi, inoltre, la richiesta di pagamento di € 534,51 a titolo di interessi legali, dovendosi ritenere provata la mala fede del percettore delle somme, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'odierno attore avrebbe potuto agevolmente rilevare e segnalare tempestivamente, ma non lo ha fatto, l'errore in cui era incorso il in data 16.04.2010 nel bonificare CP_1
l'importo di € 5.985,57 sul rapporto di c/c personale del essendo Pt_1
notorio che i contributi di ricostruzione vengono erogati su conti correnti appositamente dedicati, con vincolo di destinazione delle somme.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si deve concludere per l'infondatezza della domanda avanzata da , attesa la legittimità Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione di cui alla nota prot. n. 0030472 del 29.03.2022 con pagina 6 di 7 cui il ha richiesto al medesimo la restituzione della somma Controparte_1 di € 5.322,38.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della causa e facendo riferimento ai valori medi per quanto riguarda le sole fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 863/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 [...]
e conferma l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 0030472 del CP_1
29.03.2022 per l'importo di € 5.322,38;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento nei confronti del che vengono liquidate Controparte_1 in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.
L'Aquila, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 29.04.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
863 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 29.04.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, alla via Giosuè Parte_1
Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv. Claudio Verini, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura apposta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Domenico de Nardis e dall'Avv. Cinzia Angelini, presso i quali è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, in virtù di procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 29.04.2025, si riportava alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 28.04.2025, insisteva per il rigetto della domanda, riportandosi alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 13.05.2022,
adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di pagamento contenuta nella Ordinanza, essendo intervenuta la prescrizione del relativo diritto, laddove possa occorrere anche annullando e/o disapplicando l'Ordinanza medesima. Con vittoria di spese e competenze di lite,
IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario del 15,00% sulle competenze”.
In data 27.10.2022 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al
[...]
Tribunale Ecc.mo dichiarare infondata e rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto. Si chiede che la sentenza di rigetto venga trasmessa alla Procura della Repubblica in relazione ad ipotesi di appropriazione indebita di fondi pubblici”.
Alla prima udienza del 07.11.2022, su richiesta di parte attrice, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con fissazione dell'udienza al 15.05.2023 per il prosieguo. A tale udienza, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata al 17.09.2024 per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., successivamente differita al
29.04.2025, a causa del sopravvenuto impegno dello scrivente presso l'Ufficio
G.U.P. pagina 2 di 7 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio impugna Parte_1
l'ingiunzione fiscale di cui alla nota prot. 0030472 del 29.03.2022, notificata in data 09.04.2022, con cui il gli intimava il pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 5.322,38, di cui € 4.787,87, a titolo di restituzione di indennizzo indebitamente percepito ed ottenuto quale contributo pubblico ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3779/2009, ed € 534,51 a titolo di interessi legali, oltre spese di notificazione. Tale ingiunzione di pagamento veniva emessa dal a conclusione del procedimento di riesame della pratica di rilascio del CP_1
contributo n. AQ- BCE - 00074, avviato con nota prot. n. 0071054 del
11.08.2020.
A sostegno della domanda l'attore eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal per intervenuta prescrizione del Controparte_1
relativo diritto alla ripetizione della predetta somma, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione oggetto del presente giudizio.
In particolare, evidenzia che la pretesa del è collegata al pagamento CP_1 di € 5.985,57, indebitamente effettuato due volte, una prima sul conto corrente intestato al beneficiario , e una seconda sul conto corrente Parte_1
dedicato alla ricostruzione, rispettivamente in data 16.04.2010 e 21.04.2010.
Sostiene, dunque, che il diritto alla ripetizione del deve ritenersi CP_1 prescritto, in quanto sia l'ordinanza di ingiunzione impugnata che la precedente comunicazione di avvio del procedimento di riesame della pratica del rilascio del contributo risultano consegnate all'attore a distanza di oltre 10 anni dal pagamento dell'indebito (aprile 2010), e precisamente in data 09.04.2022 la prima e in data 18.08.2020 la seconda (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo attore).
Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto della Controparte_1
domanda avanzata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, contesta la ricostruzione avversaria rilevando come il dies a quo per lo spirare del termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione vada individuato non già nell'aprile del 2010, come sostenuto da parte attrice, bensì
pagina 3 di 7 nell'aprile 2011, a seguito dell'ultima erogazione di contributo eseguita. Precisa, infatti, che nel caso in esame, a fronte di un contributo ammesso pari ad €
23.942,26 in favore di , il ha effettuato distinti Parte_1 CP_1 pagamenti per ogni stato di avanzamento lavori, di cui gli ultimi due nell'aprile
2011. A tal riguardo, evidenzia come l'indebito oggettivo si sia concretizzato con il versamento della quota di € 16.758,99, avvenuto con due distinti mandati di pagamento, in data 06.04.2011, a seguito del deposito del S.A.L. finale. Dunque,
è soltanto con tale ultimo pagamento che l'attore ha conseguito in concreto la disponibilità di una somma eccedente il contributo ammesso.
2. Tanto premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda in esame, mette conto rilevare che il con provvedimento del Controparte_1
13.01.2010 prot. n. 8152, in riferimento alla pratica n. AQ - BCE – 00074 del
27.08.2009 (domanda di concessione del contributo per la riparazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, sito in L'Aquila in via Monte
Velino n. 34/B - Condominio Etrara, Pal. B, con esito di inagibilità di tipo “B”), ammetteva un contributo definitivo per l'importo di € 23.942,26 comprensivo di
I.V.A. e spese tecniche, come stabilito dall'art. 1 dell' O.P.C.M. n. 3779/2009, in favore del richiedente (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo convenuto). Pt_1
Risulta pacifico e incontestato che a fronte delle erogazioni effettuate dal distinte in più mandati di pagamento (€ 5.985,57 in data Controparte_1
16.04.2010; € 5.285,57 in data 21.04.2010; € 700,00 in data 21.04.2010; €
14.567,66 in data 06.04.2011; € 2.191,33 in data 06.04.2011), veniva corrisposta al beneficiario una somma complessiva di € 28.730,13, Parte_1 superiore all'importo ammesso a contributo, pari ad € 23.942,26.
La stessa parte attrice, infatti, nel proprio atto difensivo riconosce espressamente di aver percepito dal il medesimo importo due volte (una CP_1
prima in data 16.04.2010 di € 5.985,57 sul rapporto di c/c personale di Parte_1
ed una seconda in data 21.04.2010 sul rapporto di c/c dedicato alla
[...] ricostruzione, distinto in due pagamenti di € 5.258,57 ed € 700,00), contestando tuttavia l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione del delle CP_1
somme indebitamente erogate per decorso del termine decennale tra la data del pagina 4 di 7 pagamento (16-21.04.2010) e la data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione impugnata (09.04.2022), nonché della comunicazione di avvio del procedimento di riesame della pratica di rilascio del contributo del 18.08.2020 (cfr. doc. n. 1 e
2 fascicolo attore).
Orbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione del diritto di credito reclamato dal per effetto del decorso del termine decennale tra CP_1 la data dell'effettivo pagamento e la richiesta di rimborso, nei termini prospettati da parte attrice, deve essere respinta in quanto infondata.
Sul punto, appare dirimente l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07.05.2024, n. 12362; Cass. civ., Sez. VI, 09.10.2017, n. 23603).
Applicando tali coordinate al caso in esame, il termine di prescrizione del diritto dell'Amministrazione comunale alla restituzione del contributo corrisposto in eccedenza non può farsi decorrere dalla data del versamento del contributo medesimo - come sostenuto dall'attore - bensì dalla data in cui si sono verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto a richiederne la restituzione ovvero, nella specie, dalla data di avvio del procedimento di riesame della pratica di rilascio del contributo, con preavviso di richiesta al rimborso, avente prot. n. 0071054 del 11.08.2020 (cfr. doc. n. 2 fascicolo attore).
Pertanto, l'ordinario termine di prescrizione decennale non può ritenersi compiuto, atteso che l'ordinanza di ingiunzione oggetto di giudizio, avente prot.
n. 0030472, è legittimamente intervenuta in data 29.03.2022 nonché notificata all'odierno attore in data 09.04.2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo attore).
Ad ogni modo, anche a voler considerare il termine di prescrizione decorrente dalla data di percezione del pagamento, il credito de quo ed il relativo diritto del alla restituzione non può, comunque, ritenersi prescritto. CP_1
pagina 5 di 7 Invero, dal prospetto contabile dell'Amministrazione comunale, peraltro non contestato da parte attrice, risulta che l'ultima dazione risale al 06.04.2011, data in cui sono stati effettuati dal due distinti versamenti, rispettivamente di CP_1
€ 14.567,66 in favore della ditta appaltatrice e di € 2.191,33 in favore dell' Ing.
(cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo attore). Parte_2
Non appare condivisibile, sul punto, l'assunto di parte attrice secondo cui il termine prescrizionale del diritto ad ottenere la restituzione dovrebbe decorrere dalla data di percezione del secondo pagamento non dovuto (21 aprile 2010), in quanto è soltanto nell'aprile 2011 che il ha conseguito una somma Pt_1 superiore all'importo ammesso a contributo, precisamente € 28.730,13 a fronte di € 23.942,26. Infatti, come correttamente rilevato dal convenuto, CP_1 nell'aprile 2010 risultava versata una somma inferiore (€ 11.971,14) rispetto all'importo ammesso a contributo (€ 23.942,26), con la conseguenza che nessun indebito oggettivo poteva ritenersi in concreto esistente.
Pertanto, dalla data dell'ultimo pagamento del 06.04.2011 alla data del provvedimento prot. n. 0071054 del 11.08.2020, con cui l'Amministrazione – all'esito dei controlli contabili effettuati a chiusura della pratica di ricostruzione n. AQ- BCE- 00074 - comunicava l'avvio del procedimento di riesame con contestuale richiesta di rimborso della somma non dovuta corrisposta in eccedenza al beneficiario, da considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione, non risultano decorsi 10 anni.
Corretta deve ritenersi, inoltre, la richiesta di pagamento di € 534,51 a titolo di interessi legali, dovendosi ritenere provata la mala fede del percettore delle somme, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'odierno attore avrebbe potuto agevolmente rilevare e segnalare tempestivamente, ma non lo ha fatto, l'errore in cui era incorso il in data 16.04.2010 nel bonificare CP_1
l'importo di € 5.985,57 sul rapporto di c/c personale del essendo Pt_1
notorio che i contributi di ricostruzione vengono erogati su conti correnti appositamente dedicati, con vincolo di destinazione delle somme.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si deve concludere per l'infondatezza della domanda avanzata da , attesa la legittimità Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione di cui alla nota prot. n. 0030472 del 29.03.2022 con pagina 6 di 7 cui il ha richiesto al medesimo la restituzione della somma Controparte_1 di € 5.322,38.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della causa e facendo riferimento ai valori medi per quanto riguarda le sole fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 863/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 [...]
e conferma l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 0030472 del CP_1
29.03.2022 per l'importo di € 5.322,38;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento nei confronti del che vengono liquidate Controparte_1 in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.
L'Aquila, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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