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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/08/2024, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1236/2019
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE CIVILE DI PRATO in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n 1236/2019 RG TRA (CF e P.IVA ) in persona del l.r. p.t. Sig. con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 sede legale in Roma Via Calabria n. 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Spinetti del Foro di Bergamo presso il cui studio è elettivamente domiciliata - ATTORE OPPONENTE – CONTRO n persona del l.r. p. t. Sig. con sede in Via Avignone 7, Controparte_1 Controparte_2
Prato, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Nardi del Foro di Prato presso P.IVA_2 il cui studio in Viale della Repubblica n. 235 è elettivamente domiciliata
- CONVENUTO OPPOSTO - Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somma All'udienza del 12 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da foglio di pc depositato il 9.1.2024 e riprodotto a verbale di udienza 12.12.2024; Per parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Prato, su ricorso promosso da ha emesso in data Controparte_1
16.11.2018 decreto ingiuntivo n. 1413/2018 con cui ha ordinato a il pagamento della Parte_1 somma di € 79.717,24 quale corrispettivo di forniture e prestazioni effettuate nell'interesse di quest'ultima, oltre interessi legali e spese del procedimento indicate nelle fatture oggetto della procedura monitoria.
A sostegno della ingiunzione aveva azionato le fatture n. 166 del 1.1.2018, n. 251 del CP_1
28.2.2018 e n. 1000 del 30.9.2018 emesse a fronte di fornitura di prodotti informatici e di interventi di consulenza ed assistenza espletati in favore della debitrice .
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 Parte_1
c.p.c. con atto di citazione notificato alla controparte spiegando di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solamente all'esito della ricezione di atto di precetto per il pagamento dell'importo capitale di € 56.767,82 oltre interessi legali e spese della procedura, per complessive € 60.379,95,
pagina 1 di 8 dovuto in ragione del decreto ingiuntivo n. 1413/2018 RG, notificato in data 2.1.2019 munito di formula esecutiva in data 4.4.2019.
Nell'atto di citazione ha chiesto la revoca e/o l'annullamento e/o la dichiarazione di Parte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo per le seguenti ragioni:
1) mancata notificazione del titolo: il decreto ingiuntivo era stato inviato in data 27.12.2018, in costanza delle festività natalizie, alla sede romana della società destinataria tramite servizio postale, con consegna del plico al portiere dello stabile in data 2.1.2019. La procedura notificatoria non era stata eseguita a norma di legge, difettando la prova dell'esecuzione dell'incombente relativo all'invio della raccomandata con cui l'agente postale avrebbe dovuto dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto. Nel caso di specie non vi era prova dell'esecuzione del suddetto adempimento, non essendo stato indicato il numero della prescritta raccomandata, di talché tale omissione integrava la nullità della notificazione.
Ha evidenziato un'ulteriore irregolarità della procedura costituita dalla omessa indicazione nella relata di notificazione dell' ufficio postale da cui aveva fatto partire la notificazione. CP_1
2) inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per mancato rispetto del termine perentorio ivi previsto;
3) eccezione di intervenuto pagamento: l'opponente ha esposto che, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, avvenuta il 12.11.2018, aveva corrisposto la complessiva somma di € 22.950,42, rappresentata dai seguenti versamenti: € 6.862,50 in data 12.3.2018, € 6862,50 il 10.4.2018, € 6862,50 il
10.5.2018 (con riferimento alla fattura n. 166 del 31.1.2018 di € 54.900,00), oltre ed € 2.362,92 – in data
10.5.2018 – relativamente alla fattura n. 251 del 28.2.2018 di € 4.723,84.
Il pagamento delle suddette somme era attestato da una dichiarazione del l.r. Controparte_3 allegata al provvedimento di ingiunzione. Ciò comportava che il decreto ingiuntivo,
[...] emesso per un importo superiore a quanto dovuto, avrebbe dovuto per tale motivo essere oggetto di revoca con conseguente sospensione della esecuzione.
4) Nel merito , ferme le eccezioni sopra spiegate, ha confutato l'an ed il quantum della Parte_1 pretesa creditoria negando che avesse adempiuto regolarmente alle obbligazioni CP_1 contrattuali con l'esecuzione di tutte le forniture e delle prestazioni indicate nelle fatture azionate.
All'uopo l'opponente ha offerto in comunicazione le contestazioni inviate prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed ha, in particolare, esposto - con riferimento alla fattura n. 1000 del
30.9.2018 - che nessuna consulenza era stata mai richiesta o eseguita .
, riservando ogni azione per la ripetizione di quanto corrisposto in favore di Parte_1 oltre che per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di CP_1 quest'ultima, ha chiesto che fossero accolte le seguenti conclusioni:
- in via preliminare e pregiudiziale sospendersi l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione del riconoscimento operato da di avere indebitamente richiesto CP_1 monitoriamente un importo maggiore di quello effettivamente dovuto ovvero per la manifesta inesistenza e/o nullità della notificazione del decreto ingiuntivo;
nel merito ha domandato che fosse revocato, dichiarato inefficace e/o nullo e/o comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 1413/2018 ; in ogni caso ha chiesto che fosse CP_1
pagina 2 di 8 condannata a rifondere le anticipazioni per contributo unificato e marca da bollo ed il compenso professionale della procedura da liquidarsi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
2. In data 27.8.2019 con ordinanza emessa inaudita altera parte il giudice scrivente ha sospeso l'esecutorietà del decreto ingiuntivo avendo esaminato la cartolina relativa alla notificazione a mezzo posta dell'atto che evidenziava prima facie un vizio nella procedura di notificazione. Effettivamente nella cartolina suddetta risultava che l'atto fosse stato consegnato a mezzo posta nelle mani del portiere dello stabile e quindi a persona diversa dal destinatario ma che non era stato osservato l'adempimento dell'invio della seconda raccomandata per notiziarlo del recapito dell'atto, in conformità di quanto prescritto dall'art. 7 della Legge 20.11.1982 n. 890 secondo cui Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata .
Mancando l'indicazione del numero della seconda raccomandata non poteva dirsi regolarmente perfezionata la notificazione del decreto ingiuntivo;
neppure poteva ritenersi che l'atto notificato fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del suo destinatario, dato che non era stata fornita prova di tale circostanza.
Sulla base di tali ragioni l'efficacia esecutiva del titolo era stata acquisita per mancata opposizione, ma a fronte di una notificazione irregolare;
di talché ricorrevano i gravi motivi per sospenderla.
3. Con l'instaurazione del contraddittorio si è costituita in giudizio CP_1
La convenuta ha contestato l'eccezione relativa alla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo telematico deducendo la regolarità della stessa e sostenendo che l'atto fosse giunto nella sfera di conoscibilità di parte opponente, come risultava dall'avviso di ricevimento n. 242 del 27.12.2018, laddove si legge, nella sezione “spedita comunicazione di avvenuta notifica” e che la raccomandata informativa era stata spedita al destinatario in data 2.1.2019, con sottoscrizione dell'agente postale.
Nel caso di specie, ove era stata eseguita la notifica a mani del portiere, l'elemento necessario ai fini del perfezionamento della stessa per realizzare la conoscenza legale, è la “spedizione della raccomandata “c.d informativa”.
La convenuta ha aggiunto che non vi erano i presupposti per dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo che avrebbe potuto conseguire solo in caso di una notifica assente o giuridicamente inesistente.
Inoltre ha osservato che, laddove la notifica fosse considerata semplicemente nulla, essa sarebbe stata suscettibile di rinnovazione, oppure sarebbe stata possibile la sanatoria della stessa;
ha aggiunto che, anche qualora fosse ravvisabile una nullità, l'avvenuta notificazione sarebbe stata indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto. La convenuta opposta ha rilevato pertanto che nell'ipotesi in cui il Tribunale non avesse ritenuto regolare e sussistente la notifica del decreto ingiuntivo telematico opposto, l'irregolarità e/o nullità di quest'ultima avrebbe dovuto considerarsi, in ogni caso, sanata dall'opposizione ex art. art. 650 c.p.c. oppure sanabile attraverso la rinnovazione della stessa ad opera del creditore opposto.
Ha contestato la sussistenza del presunto vizio di nullità previsto dall'art. 11 della Legge n. 53/1994 per omessa indicazione dell'esatto ufficio postale da cui era partita la notificazione dato che nella pagina 3 di 8 relata di notifica è presente il timbro postale “59100 Prato Agenzia 8”, che corrisponde all'ufficio postale di Prato situato in Viale Montegrappa n. 304/D.
Nel merito l'opposta ha affermato, con riferimento all'entità dell'importo dovuto, di avere provveduto a precisare e rettificare la pretesa creditoria, considerando i pagamenti ricevuti prima dell'emissione del decreto, e che l'importo complessivamente dovuto era divenuto pari ad Euro 56.767,82.
Riguardo alle contestazioni inerenti all'an e al quantum della richiesta di pagamento ed in particolare all'eccezione di inadempimento sollevata ex adverso la convenuta ha replicato, richiamando la costante giurisprudenza, che spetta al debitore dare prova del fatto impeditivo o estintivo del credito che nel caso di specie non era stata fornita, mentre dalla documentazione depositata – costituita da preventivi di spesa, fatture emesse, corrispondenza scambiata fra le parti, solleciti di pagamento ed email inviate dal legale della – si traeva, da una parte, l'esecuzione corretta delle Parte_1 proprie obbligazioni e dall'altra il mancato pagamento da parte del debitore. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
a) rigetto dell'eccezione di nullità e/o irregolarità e/o inefficacia e/o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo telematico poiché infondata in fatto ed in diritto, e di quella avente ad oggetto l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo e per l'effetto, accertamento della tardività dell'opposizione spiegata da parte opponente, attesa la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo telematico, pervenuto nella sfera di conoscibilità della controparte;
b) nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente l'irregolarità e/o la nullità della notifica del decreto ingiuntivo telematico opposto, accertare e dichiarare la sanatoria di siffatta notifica in virtù della proposta opposizione tardiva all'ingiunzione spiegata da parte opponente;
c) nell'ulteriore denegata ipotesi in cui non fosse ravvisata la sanatoria suddetta, ha domandato di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica, ex art. 291 c.p.c., del decreto ingiuntivo;
d) nel merito ha chiesto che fossero respinte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, e che fosse confermato il decreto ingiuntivo;
5) nel caso in cui fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto ha formulato richiesta di condanna di al pagamento in suo favore dell'importo di Euro 56.767,82. Parte_1
4. La causa è stata istruita con prove orali ed infine con l'ammissione di CTU.
All'esito del deposito della CTU le parti hanno domandato fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12 gennaio 2024 il giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale e sopra indicate, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
΅΅΅
5. La presente causa è stata introdotta con la presentazione di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c e la stessa è ammissibile essendo stata proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.
Nel caso di specie dalle produzioni versate nel fascicolo telematico di è risultato che Parte_1 la notifica del decreto ingiuntivo era affetta da vizio che ha comportato la mancanza della conoscenza legale dell'ingiunzione di pagamento. Pertanto il debitore era sicuramente legittimato a proporre l'opposizione tardiva. pagina 4 di 8 Con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo si dà avvio ad un giudizio ordinario di cognizione che ha tutti i caratteri di quello che segue all'opposizione tempestiva.
Il decreto ingiuntivo non può essere dichiarato inefficace solo perché la notifica è nulla. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 3552 del 14.02.2014),
l'annullamento del decreto, infatti, potrebbe tutt'al più essere pronunciato dal giudice solo in caso di una notifica assente o giuridicamente inesistente. Al contrario, se la notifica è semplicemente nulla essa può essere sempre rinnovata e, quindi, il titolo non perde efficacia. La relata di notifica del decreto ingiuntivo ha evidenziato che mancava la prova dell'invio della seconda raccomandata volta ad informare il destinatario del fatto che la notificazione era avvenuta nei confronti di persona diversa, segnatamente a mani del portiere dello stabile. Di conseguenza pare ravvisabile una notificazione irregolare o tutt'al più nulla ma non inesistente.
In tali ipotesi la presentazione di opposizione tardiva ha sanato la nullità in quanto è avvenuta la costituzione in giudizio dell'intimato che ha provato di non avere avuto conoscenza dell'atto. Si osserva inoltre che la notifica del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto. Non si può, pertanto, presumere che quest'ultimo abbia voluto abbandonare il titolo (che costituisce, invece, il fondamento della previsione di inefficacia). Fatta tale premessa in rito, nel merito si osserva quanto segue.
6. Il credito azionato sé portato da tre fatture emessa da aventi le seguenti causali: CP_1
- n. 166 del 31.01.2018 per fornitura Protex nuova versione grafica, moduli amm.ne, commerciale, produzione business intelligence, moduli software palmari portatili al prezzo concordato di €
55.000,00 oltre IVA, nella quale si dà atto della detrazione dell'acconto di € 10.000,00 di cui alle fatture
31.7.2015 n. 772 e 30.4.2016 n. 524 (doc 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo);
- n. 251 del 28.2.2018 per acquisto licenze Protex e Oracle aggiuntive emessa per l'importo di € 3872,00 oltre IVA;
- n. 1000 del 30.9.2018 per giornate di consulenza dall' 1.3.2018 al 28.5.2018 come da mandatini firmati, per € 16.470,00 oltre IVA.
La fonte del rapporto contrattuale intercorso tra le parti va ravvisato nel documento contrattuale sottoscritto per accettazione da , avente ad oggetto la fornitura della nuova versione Parte_1 del sistema informativo gestionale denominato PROTEX ERP.
Il prezzo (pari ad € 55.000,00 + IVA) è quello portato dalla fattura n° 166 del 31.01.2018 di € 54.9000 (al netto degli acconti già versati) il cui oggetto è il seguente: “PER FORNITURA PROTEX ERP NUOVA
VERSIONE GRAFICA”.
Il contratto, depositato quale doc. n. 22 dei documenti di parte attrice, indica che l'obiettivo primario dell'intervento informatico era quello di introdurre e di mettere a punto un nuovo sistema informatico multiaziendale “PROTEX ERP”, finalizzato a creare un unico database attraverso un sistema standard studiato e progettato per il settore tessile, capace di dialogare all'esterno con grande facilità, di rendere performanti e precisi gli eventi amministrativi, commerciali e produttivi e soprattutto di controllare i costi di gestione. La proposta comprendeva l'inserimento all'interno della rete aziendale di un nuovo server con sistema operativo Linux ed uno con sistema operativo Windows .
pagina 5 di 8 I costi delle licenze software erano stati così stabiliti: mentre quella Linux e la relativa assistenza nel primo anno erano gratuite, la licenza windows prevedeva un prezzo di € 651,00, quella Acrobat il prezzo di € 448,00, le 12 licenze software Runtime PRO -IV costavano € 6288,00 e le 12 licenze
Database Oracle Standard Edition avevano il prezzo di € 1704,00. Il costo totale delle licenze ammontava a 9.091,00.
Nel contratto erano contemplati ulteriori costi per moduli amministrazione e finanza nella misura di €
7.970,00, per moduli commerciale ed acquisti nell'importo di € 9.500,00, per moduli produzione e controllo di gestione nell'importo di € 14.580,00, per moduli Palmari portali nella cifra di € 6520,00, per moduli software Business Protex BI per un totale di € 3800,00, per servizi start up chiavi in mano nell'ammontare di € 4.000,00 .
Erano stati inseriti i costi per l'attività di consulenza e di formazione, a tariffa oraria. Il totale della fornitura era quantificato in € 84.333,00 mentre quello dell'infrastruttura era determinato in €
59.500,00.
Con riferimento alla manutenzione del software era stata prevista una garanzia di sei mesi, a completamento della quale sarebbe entrato in vigore un canone annuale il cui abbonamento era pari al
12% del costo complessivo della fornitura delle licenze software nella misura di € 3.000,00.
7. Così delineato il quadro del rapporto contrattuale intercorso tra le parti la controversia si è appuntata sugli assunti vizi del programma informatico che aveva comportato un blocco operativo.
Le contestazioni avanzate da sul malfunzionamento del software fornito da Parte_1
e sull'impossibilità di accesso ai dati contenuti nel sistema gestionale non sono CP_1 dipese da vizi del programma.
Sul punto è stata espletata in corso di causa una CTU informatica che ha confermato che il software fornito da subì un blocco ma sulle cause di tale fenomeno il tecnico informatico CP_1 [...] ha verificato, esaminando i documenti e la relazione di consulenza di parte attrice, la suddetta Tes_1 situazione:
- i messaggi di errore erano legati a licenze dell'applicativo PROIV Run-time, sottosistema del gestionale PROTEX;
- per l'applicativo PROIV Run-time erano previste licenze che vengono generalmente acquistate in base al numero degli utenti chiamati ad utilizzare le applicazioni PROIV o in base al numero di sistemi su cui verranno installate le applicazioni,
- la fornitura del software contemplata nel contratto concluso tra le parti comprendeva per il software
Run Time PRO – IV rel 7.0 n. 12 licenze di software estese a 20 con l'acquisizione successiva di ulteriori n. 8 licenze come risulta dalla fattura n. 251 del 28.2.2018, quest'ultima rimasta non pagata;
- le licenze PRO – IV sono valide per un periodo di tempo specifico, ad esempio un anno o un numero di mesi, e se la licenza non viene rinnovata questa scade e l'utente deve acquistarne una nuova.
Nel caso di specie non aveva eseguito l'estensione della licenza per via del mancato CP_1 pagamento delle fatture e pertanto non aveva avuto più accesso all'applicativo. Parte_1
Il CTU ha concluso che il blocco del sistema non era pertanto dipeso da un'impostazione nascosta ma dalla scadenza della licenza che aveva comportato il blocco del gestionale.
pagina 6 di 8 Il CTU non ha potuto accertare se la scadenza era relativa ad una licenza temporanea oppure se fosse dipendente dal primo anno di utilizzo del software, in quanto non era stato possibile individuare il momento esatto in cui le licenze erano state installate o configurate.
8. Orbene le conclusioni del CTU, pur essendo valide ed attendibili dal punto di vista tecnico, devono essere messe in relazione con la fornitura oggetto del contratto e con le prestazioni ivi previste.
Sulla scorta della documentazione versata in atti e delle prove sfogate non è emerso un qualche riferimento al fatto che le parti si fossero accordate per la fornitura di licenze dei software non
“definitive”, che avrebbero dovuto essere rinnovate in quanto scadute.
L'esame del testo contrattuale non ha messo in rilievo in nessuna parte che aveva Parte_1 acquistato licenze con validità temporale determinata ossia con durata limitata nel tempo. Neppure è possibile desumere la presenza di elementi oggetto di trattativa o di accordo - nella fase precontrattuale o successivamente alla stipulazione del contratto - che possano far concludere che l'installazione dei software sarebbe stata provvisoria e che avrebbe dovuto essere estesa nella durata tramite ulteriori licenze “definitive”.
9. Ed allora si ritiene che le contestazioni formulate nell'atto di opposizione meritino integrale accoglimento.
Richiamando principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass., Sez. Unite, n.
13533 del 30/10/2001).
Nella vicenda in esame si ritiene fondata l'eccezione di inadempimento in quanto è stato accertato che il programma informatico subì un blocco per essere le licenze scadute senza che la parte acquirente fosse stata informata del fatto che esse avrebbero dovuto essere rinnovate.
Non pare possa essere ritenuta adempiuta regolarmente e compiutamente la prestazione oggetto del contratto, posta in capo a se la fornitura del programma e delle licenze per l'utilizzo CP_1 dello stesso si è rivelata incompleta in quanto avrebbe dovuto essere integrata con le licenze definitive.
Singolare è parsa la circostanza che tale problematica sia emersa solamente in sede di CTU quando invece il fatto era ben noto a che mai ha dedotto nei propri scritti che il CP_1 malfunzionamento eccepito da non poteva essere dipeso da vizi del programma ma Parte_1 da una semplice scadenza delle licenze che presidiavano il loro utilizzo.
pagina 7 di 8 Se avesse assunto tale posizione fin dall'inizio della controversia probabilmente non CP_1 vi sarebbe stata necessità di ricorrere alla CTU, evitando così ulteriore passaggio di tempo e di costi per le parti.
Non va dimenticato sul punto che lo stesso il CTP di in sede di operazioni peritali CP_1 ha riconosciuto che il blocco dell'applicativo (il “Software Run Time PRO-IV rel. 7.0”) fornito a Parte_1
“è dipeso dalla semplice scadenza temporanea, installata in fase iniziale e poi non sostituita dalla licenza
[...] definitiva per via del mancato pagamento delle relative fatture”.
Se ciò è vero e non pare dubitabile in ragione del fatto che la dichiarazione proviene dalla parte che ha fornito il programma e le relative le licenze, costei avrebbe dovuto avvisare la controparte della scadenza delle stesse oppure sollecitare il pagamento del dovuto informando che in caso contrario il programma sarebbe stato bloccato. Ma così non è avvenuto è ciò ha creato disagi nella prosecuzione dell'attività produttiva di . Parte_1
Non solo è ravvisabile una forma di inadempimento da parte di nella fornitura del CP_1 programma, ma emerge un comportamento della stessa contrario a buona fede nella esecuzione del contratto, verificabile dalla mancanza di informazioni scritte e verbali sulla durata delle licenze del programma, doverose nel caso di specie in quanto il sistema era stato pensato e fornito per un'attività produttiva che non poteva correre i rischi di blocchi o di impossibilità di accedere ai dati di clienti con i quali si relazionava.
L'eccezione di inadempimento si profila fondata ed è idonea a paralizzare la richiesta di pagamento del totale residuo della fornitura informatica di cui alle fatture n. 166 del 31.01.2018 e n. n. 251 del
28.2.2018.
Riguardo alla fattura n. 1000 del 30.9.2018 si osserva che non ha provato di avere CP_1 svolto le prestazioni di consulenza ivi indicate e si aggiunge che tale attività è stata svolta da personale di altra società Essecubo, che in separato giudizio ha chiesto ed ottenuto il pagamento della relativa opera, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Prato depositata dall'opponente.
L'opposizione merita integrale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese legali seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ponendole a carico di parte opposta, la quale dovrà sostenere anche il costo totale della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 1236/2019 RG, in accoglimento dei motivi di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1413/2018 – Rg 3295/2018 emesso in data 16.11.2018 su ricorso presentato da CP_1
Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte nel Controparte_1 presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi oltre 15% quale rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario. Pone in capo a parte convenuta il pagamento integrale delle spese di CTU Prato 8 agosto 2024 IL GOT Maria Carmen Napolitano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE CIVILE DI PRATO in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n 1236/2019 RG TRA (CF e P.IVA ) in persona del l.r. p.t. Sig. con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 sede legale in Roma Via Calabria n. 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Spinetti del Foro di Bergamo presso il cui studio è elettivamente domiciliata - ATTORE OPPONENTE – CONTRO n persona del l.r. p. t. Sig. con sede in Via Avignone 7, Controparte_1 Controparte_2
Prato, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Nardi del Foro di Prato presso P.IVA_2 il cui studio in Viale della Repubblica n. 235 è elettivamente domiciliata
- CONVENUTO OPPOSTO - Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somma All'udienza del 12 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da foglio di pc depositato il 9.1.2024 e riprodotto a verbale di udienza 12.12.2024; Per parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Prato, su ricorso promosso da ha emesso in data Controparte_1
16.11.2018 decreto ingiuntivo n. 1413/2018 con cui ha ordinato a il pagamento della Parte_1 somma di € 79.717,24 quale corrispettivo di forniture e prestazioni effettuate nell'interesse di quest'ultima, oltre interessi legali e spese del procedimento indicate nelle fatture oggetto della procedura monitoria.
A sostegno della ingiunzione aveva azionato le fatture n. 166 del 1.1.2018, n. 251 del CP_1
28.2.2018 e n. 1000 del 30.9.2018 emesse a fronte di fornitura di prodotti informatici e di interventi di consulenza ed assistenza espletati in favore della debitrice .
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 Parte_1
c.p.c. con atto di citazione notificato alla controparte spiegando di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solamente all'esito della ricezione di atto di precetto per il pagamento dell'importo capitale di € 56.767,82 oltre interessi legali e spese della procedura, per complessive € 60.379,95,
pagina 1 di 8 dovuto in ragione del decreto ingiuntivo n. 1413/2018 RG, notificato in data 2.1.2019 munito di formula esecutiva in data 4.4.2019.
Nell'atto di citazione ha chiesto la revoca e/o l'annullamento e/o la dichiarazione di Parte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo per le seguenti ragioni:
1) mancata notificazione del titolo: il decreto ingiuntivo era stato inviato in data 27.12.2018, in costanza delle festività natalizie, alla sede romana della società destinataria tramite servizio postale, con consegna del plico al portiere dello stabile in data 2.1.2019. La procedura notificatoria non era stata eseguita a norma di legge, difettando la prova dell'esecuzione dell'incombente relativo all'invio della raccomandata con cui l'agente postale avrebbe dovuto dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto. Nel caso di specie non vi era prova dell'esecuzione del suddetto adempimento, non essendo stato indicato il numero della prescritta raccomandata, di talché tale omissione integrava la nullità della notificazione.
Ha evidenziato un'ulteriore irregolarità della procedura costituita dalla omessa indicazione nella relata di notificazione dell' ufficio postale da cui aveva fatto partire la notificazione. CP_1
2) inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per mancato rispetto del termine perentorio ivi previsto;
3) eccezione di intervenuto pagamento: l'opponente ha esposto che, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, avvenuta il 12.11.2018, aveva corrisposto la complessiva somma di € 22.950,42, rappresentata dai seguenti versamenti: € 6.862,50 in data 12.3.2018, € 6862,50 il 10.4.2018, € 6862,50 il
10.5.2018 (con riferimento alla fattura n. 166 del 31.1.2018 di € 54.900,00), oltre ed € 2.362,92 – in data
10.5.2018 – relativamente alla fattura n. 251 del 28.2.2018 di € 4.723,84.
Il pagamento delle suddette somme era attestato da una dichiarazione del l.r. Controparte_3 allegata al provvedimento di ingiunzione. Ciò comportava che il decreto ingiuntivo,
[...] emesso per un importo superiore a quanto dovuto, avrebbe dovuto per tale motivo essere oggetto di revoca con conseguente sospensione della esecuzione.
4) Nel merito , ferme le eccezioni sopra spiegate, ha confutato l'an ed il quantum della Parte_1 pretesa creditoria negando che avesse adempiuto regolarmente alle obbligazioni CP_1 contrattuali con l'esecuzione di tutte le forniture e delle prestazioni indicate nelle fatture azionate.
All'uopo l'opponente ha offerto in comunicazione le contestazioni inviate prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed ha, in particolare, esposto - con riferimento alla fattura n. 1000 del
30.9.2018 - che nessuna consulenza era stata mai richiesta o eseguita .
, riservando ogni azione per la ripetizione di quanto corrisposto in favore di Parte_1 oltre che per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di CP_1 quest'ultima, ha chiesto che fossero accolte le seguenti conclusioni:
- in via preliminare e pregiudiziale sospendersi l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione del riconoscimento operato da di avere indebitamente richiesto CP_1 monitoriamente un importo maggiore di quello effettivamente dovuto ovvero per la manifesta inesistenza e/o nullità della notificazione del decreto ingiuntivo;
nel merito ha domandato che fosse revocato, dichiarato inefficace e/o nullo e/o comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 1413/2018 ; in ogni caso ha chiesto che fosse CP_1
pagina 2 di 8 condannata a rifondere le anticipazioni per contributo unificato e marca da bollo ed il compenso professionale della procedura da liquidarsi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
2. In data 27.8.2019 con ordinanza emessa inaudita altera parte il giudice scrivente ha sospeso l'esecutorietà del decreto ingiuntivo avendo esaminato la cartolina relativa alla notificazione a mezzo posta dell'atto che evidenziava prima facie un vizio nella procedura di notificazione. Effettivamente nella cartolina suddetta risultava che l'atto fosse stato consegnato a mezzo posta nelle mani del portiere dello stabile e quindi a persona diversa dal destinatario ma che non era stato osservato l'adempimento dell'invio della seconda raccomandata per notiziarlo del recapito dell'atto, in conformità di quanto prescritto dall'art. 7 della Legge 20.11.1982 n. 890 secondo cui Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata .
Mancando l'indicazione del numero della seconda raccomandata non poteva dirsi regolarmente perfezionata la notificazione del decreto ingiuntivo;
neppure poteva ritenersi che l'atto notificato fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del suo destinatario, dato che non era stata fornita prova di tale circostanza.
Sulla base di tali ragioni l'efficacia esecutiva del titolo era stata acquisita per mancata opposizione, ma a fronte di una notificazione irregolare;
di talché ricorrevano i gravi motivi per sospenderla.
3. Con l'instaurazione del contraddittorio si è costituita in giudizio CP_1
La convenuta ha contestato l'eccezione relativa alla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo telematico deducendo la regolarità della stessa e sostenendo che l'atto fosse giunto nella sfera di conoscibilità di parte opponente, come risultava dall'avviso di ricevimento n. 242 del 27.12.2018, laddove si legge, nella sezione “spedita comunicazione di avvenuta notifica” e che la raccomandata informativa era stata spedita al destinatario in data 2.1.2019, con sottoscrizione dell'agente postale.
Nel caso di specie, ove era stata eseguita la notifica a mani del portiere, l'elemento necessario ai fini del perfezionamento della stessa per realizzare la conoscenza legale, è la “spedizione della raccomandata “c.d informativa”.
La convenuta ha aggiunto che non vi erano i presupposti per dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo che avrebbe potuto conseguire solo in caso di una notifica assente o giuridicamente inesistente.
Inoltre ha osservato che, laddove la notifica fosse considerata semplicemente nulla, essa sarebbe stata suscettibile di rinnovazione, oppure sarebbe stata possibile la sanatoria della stessa;
ha aggiunto che, anche qualora fosse ravvisabile una nullità, l'avvenuta notificazione sarebbe stata indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto. La convenuta opposta ha rilevato pertanto che nell'ipotesi in cui il Tribunale non avesse ritenuto regolare e sussistente la notifica del decreto ingiuntivo telematico opposto, l'irregolarità e/o nullità di quest'ultima avrebbe dovuto considerarsi, in ogni caso, sanata dall'opposizione ex art. art. 650 c.p.c. oppure sanabile attraverso la rinnovazione della stessa ad opera del creditore opposto.
Ha contestato la sussistenza del presunto vizio di nullità previsto dall'art. 11 della Legge n. 53/1994 per omessa indicazione dell'esatto ufficio postale da cui era partita la notificazione dato che nella pagina 3 di 8 relata di notifica è presente il timbro postale “59100 Prato Agenzia 8”, che corrisponde all'ufficio postale di Prato situato in Viale Montegrappa n. 304/D.
Nel merito l'opposta ha affermato, con riferimento all'entità dell'importo dovuto, di avere provveduto a precisare e rettificare la pretesa creditoria, considerando i pagamenti ricevuti prima dell'emissione del decreto, e che l'importo complessivamente dovuto era divenuto pari ad Euro 56.767,82.
Riguardo alle contestazioni inerenti all'an e al quantum della richiesta di pagamento ed in particolare all'eccezione di inadempimento sollevata ex adverso la convenuta ha replicato, richiamando la costante giurisprudenza, che spetta al debitore dare prova del fatto impeditivo o estintivo del credito che nel caso di specie non era stata fornita, mentre dalla documentazione depositata – costituita da preventivi di spesa, fatture emesse, corrispondenza scambiata fra le parti, solleciti di pagamento ed email inviate dal legale della – si traeva, da una parte, l'esecuzione corretta delle Parte_1 proprie obbligazioni e dall'altra il mancato pagamento da parte del debitore. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
a) rigetto dell'eccezione di nullità e/o irregolarità e/o inefficacia e/o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo telematico poiché infondata in fatto ed in diritto, e di quella avente ad oggetto l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo e per l'effetto, accertamento della tardività dell'opposizione spiegata da parte opponente, attesa la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo telematico, pervenuto nella sfera di conoscibilità della controparte;
b) nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente l'irregolarità e/o la nullità della notifica del decreto ingiuntivo telematico opposto, accertare e dichiarare la sanatoria di siffatta notifica in virtù della proposta opposizione tardiva all'ingiunzione spiegata da parte opponente;
c) nell'ulteriore denegata ipotesi in cui non fosse ravvisata la sanatoria suddetta, ha domandato di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica, ex art. 291 c.p.c., del decreto ingiuntivo;
d) nel merito ha chiesto che fossero respinte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, e che fosse confermato il decreto ingiuntivo;
5) nel caso in cui fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto ha formulato richiesta di condanna di al pagamento in suo favore dell'importo di Euro 56.767,82. Parte_1
4. La causa è stata istruita con prove orali ed infine con l'ammissione di CTU.
All'esito del deposito della CTU le parti hanno domandato fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12 gennaio 2024 il giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale e sopra indicate, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
΅΅΅
5. La presente causa è stata introdotta con la presentazione di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c e la stessa è ammissibile essendo stata proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.
Nel caso di specie dalle produzioni versate nel fascicolo telematico di è risultato che Parte_1 la notifica del decreto ingiuntivo era affetta da vizio che ha comportato la mancanza della conoscenza legale dell'ingiunzione di pagamento. Pertanto il debitore era sicuramente legittimato a proporre l'opposizione tardiva. pagina 4 di 8 Con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo si dà avvio ad un giudizio ordinario di cognizione che ha tutti i caratteri di quello che segue all'opposizione tempestiva.
Il decreto ingiuntivo non può essere dichiarato inefficace solo perché la notifica è nulla. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 3552 del 14.02.2014),
l'annullamento del decreto, infatti, potrebbe tutt'al più essere pronunciato dal giudice solo in caso di una notifica assente o giuridicamente inesistente. Al contrario, se la notifica è semplicemente nulla essa può essere sempre rinnovata e, quindi, il titolo non perde efficacia. La relata di notifica del decreto ingiuntivo ha evidenziato che mancava la prova dell'invio della seconda raccomandata volta ad informare il destinatario del fatto che la notificazione era avvenuta nei confronti di persona diversa, segnatamente a mani del portiere dello stabile. Di conseguenza pare ravvisabile una notificazione irregolare o tutt'al più nulla ma non inesistente.
In tali ipotesi la presentazione di opposizione tardiva ha sanato la nullità in quanto è avvenuta la costituzione in giudizio dell'intimato che ha provato di non avere avuto conoscenza dell'atto. Si osserva inoltre che la notifica del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto. Non si può, pertanto, presumere che quest'ultimo abbia voluto abbandonare il titolo (che costituisce, invece, il fondamento della previsione di inefficacia). Fatta tale premessa in rito, nel merito si osserva quanto segue.
6. Il credito azionato sé portato da tre fatture emessa da aventi le seguenti causali: CP_1
- n. 166 del 31.01.2018 per fornitura Protex nuova versione grafica, moduli amm.ne, commerciale, produzione business intelligence, moduli software palmari portatili al prezzo concordato di €
55.000,00 oltre IVA, nella quale si dà atto della detrazione dell'acconto di € 10.000,00 di cui alle fatture
31.7.2015 n. 772 e 30.4.2016 n. 524 (doc 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo);
- n. 251 del 28.2.2018 per acquisto licenze Protex e Oracle aggiuntive emessa per l'importo di € 3872,00 oltre IVA;
- n. 1000 del 30.9.2018 per giornate di consulenza dall' 1.3.2018 al 28.5.2018 come da mandatini firmati, per € 16.470,00 oltre IVA.
La fonte del rapporto contrattuale intercorso tra le parti va ravvisato nel documento contrattuale sottoscritto per accettazione da , avente ad oggetto la fornitura della nuova versione Parte_1 del sistema informativo gestionale denominato PROTEX ERP.
Il prezzo (pari ad € 55.000,00 + IVA) è quello portato dalla fattura n° 166 del 31.01.2018 di € 54.9000 (al netto degli acconti già versati) il cui oggetto è il seguente: “PER FORNITURA PROTEX ERP NUOVA
VERSIONE GRAFICA”.
Il contratto, depositato quale doc. n. 22 dei documenti di parte attrice, indica che l'obiettivo primario dell'intervento informatico era quello di introdurre e di mettere a punto un nuovo sistema informatico multiaziendale “PROTEX ERP”, finalizzato a creare un unico database attraverso un sistema standard studiato e progettato per il settore tessile, capace di dialogare all'esterno con grande facilità, di rendere performanti e precisi gli eventi amministrativi, commerciali e produttivi e soprattutto di controllare i costi di gestione. La proposta comprendeva l'inserimento all'interno della rete aziendale di un nuovo server con sistema operativo Linux ed uno con sistema operativo Windows .
pagina 5 di 8 I costi delle licenze software erano stati così stabiliti: mentre quella Linux e la relativa assistenza nel primo anno erano gratuite, la licenza windows prevedeva un prezzo di € 651,00, quella Acrobat il prezzo di € 448,00, le 12 licenze software Runtime PRO -IV costavano € 6288,00 e le 12 licenze
Database Oracle Standard Edition avevano il prezzo di € 1704,00. Il costo totale delle licenze ammontava a 9.091,00.
Nel contratto erano contemplati ulteriori costi per moduli amministrazione e finanza nella misura di €
7.970,00, per moduli commerciale ed acquisti nell'importo di € 9.500,00, per moduli produzione e controllo di gestione nell'importo di € 14.580,00, per moduli Palmari portali nella cifra di € 6520,00, per moduli software Business Protex BI per un totale di € 3800,00, per servizi start up chiavi in mano nell'ammontare di € 4.000,00 .
Erano stati inseriti i costi per l'attività di consulenza e di formazione, a tariffa oraria. Il totale della fornitura era quantificato in € 84.333,00 mentre quello dell'infrastruttura era determinato in €
59.500,00.
Con riferimento alla manutenzione del software era stata prevista una garanzia di sei mesi, a completamento della quale sarebbe entrato in vigore un canone annuale il cui abbonamento era pari al
12% del costo complessivo della fornitura delle licenze software nella misura di € 3.000,00.
7. Così delineato il quadro del rapporto contrattuale intercorso tra le parti la controversia si è appuntata sugli assunti vizi del programma informatico che aveva comportato un blocco operativo.
Le contestazioni avanzate da sul malfunzionamento del software fornito da Parte_1
e sull'impossibilità di accesso ai dati contenuti nel sistema gestionale non sono CP_1 dipese da vizi del programma.
Sul punto è stata espletata in corso di causa una CTU informatica che ha confermato che il software fornito da subì un blocco ma sulle cause di tale fenomeno il tecnico informatico CP_1 [...] ha verificato, esaminando i documenti e la relazione di consulenza di parte attrice, la suddetta Tes_1 situazione:
- i messaggi di errore erano legati a licenze dell'applicativo PROIV Run-time, sottosistema del gestionale PROTEX;
- per l'applicativo PROIV Run-time erano previste licenze che vengono generalmente acquistate in base al numero degli utenti chiamati ad utilizzare le applicazioni PROIV o in base al numero di sistemi su cui verranno installate le applicazioni,
- la fornitura del software contemplata nel contratto concluso tra le parti comprendeva per il software
Run Time PRO – IV rel 7.0 n. 12 licenze di software estese a 20 con l'acquisizione successiva di ulteriori n. 8 licenze come risulta dalla fattura n. 251 del 28.2.2018, quest'ultima rimasta non pagata;
- le licenze PRO – IV sono valide per un periodo di tempo specifico, ad esempio un anno o un numero di mesi, e se la licenza non viene rinnovata questa scade e l'utente deve acquistarne una nuova.
Nel caso di specie non aveva eseguito l'estensione della licenza per via del mancato CP_1 pagamento delle fatture e pertanto non aveva avuto più accesso all'applicativo. Parte_1
Il CTU ha concluso che il blocco del sistema non era pertanto dipeso da un'impostazione nascosta ma dalla scadenza della licenza che aveva comportato il blocco del gestionale.
pagina 6 di 8 Il CTU non ha potuto accertare se la scadenza era relativa ad una licenza temporanea oppure se fosse dipendente dal primo anno di utilizzo del software, in quanto non era stato possibile individuare il momento esatto in cui le licenze erano state installate o configurate.
8. Orbene le conclusioni del CTU, pur essendo valide ed attendibili dal punto di vista tecnico, devono essere messe in relazione con la fornitura oggetto del contratto e con le prestazioni ivi previste.
Sulla scorta della documentazione versata in atti e delle prove sfogate non è emerso un qualche riferimento al fatto che le parti si fossero accordate per la fornitura di licenze dei software non
“definitive”, che avrebbero dovuto essere rinnovate in quanto scadute.
L'esame del testo contrattuale non ha messo in rilievo in nessuna parte che aveva Parte_1 acquistato licenze con validità temporale determinata ossia con durata limitata nel tempo. Neppure è possibile desumere la presenza di elementi oggetto di trattativa o di accordo - nella fase precontrattuale o successivamente alla stipulazione del contratto - che possano far concludere che l'installazione dei software sarebbe stata provvisoria e che avrebbe dovuto essere estesa nella durata tramite ulteriori licenze “definitive”.
9. Ed allora si ritiene che le contestazioni formulate nell'atto di opposizione meritino integrale accoglimento.
Richiamando principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass., Sez. Unite, n.
13533 del 30/10/2001).
Nella vicenda in esame si ritiene fondata l'eccezione di inadempimento in quanto è stato accertato che il programma informatico subì un blocco per essere le licenze scadute senza che la parte acquirente fosse stata informata del fatto che esse avrebbero dovuto essere rinnovate.
Non pare possa essere ritenuta adempiuta regolarmente e compiutamente la prestazione oggetto del contratto, posta in capo a se la fornitura del programma e delle licenze per l'utilizzo CP_1 dello stesso si è rivelata incompleta in quanto avrebbe dovuto essere integrata con le licenze definitive.
Singolare è parsa la circostanza che tale problematica sia emersa solamente in sede di CTU quando invece il fatto era ben noto a che mai ha dedotto nei propri scritti che il CP_1 malfunzionamento eccepito da non poteva essere dipeso da vizi del programma ma Parte_1 da una semplice scadenza delle licenze che presidiavano il loro utilizzo.
pagina 7 di 8 Se avesse assunto tale posizione fin dall'inizio della controversia probabilmente non CP_1 vi sarebbe stata necessità di ricorrere alla CTU, evitando così ulteriore passaggio di tempo e di costi per le parti.
Non va dimenticato sul punto che lo stesso il CTP di in sede di operazioni peritali CP_1 ha riconosciuto che il blocco dell'applicativo (il “Software Run Time PRO-IV rel. 7.0”) fornito a Parte_1
“è dipeso dalla semplice scadenza temporanea, installata in fase iniziale e poi non sostituita dalla licenza
[...] definitiva per via del mancato pagamento delle relative fatture”.
Se ciò è vero e non pare dubitabile in ragione del fatto che la dichiarazione proviene dalla parte che ha fornito il programma e le relative le licenze, costei avrebbe dovuto avvisare la controparte della scadenza delle stesse oppure sollecitare il pagamento del dovuto informando che in caso contrario il programma sarebbe stato bloccato. Ma così non è avvenuto è ciò ha creato disagi nella prosecuzione dell'attività produttiva di . Parte_1
Non solo è ravvisabile una forma di inadempimento da parte di nella fornitura del CP_1 programma, ma emerge un comportamento della stessa contrario a buona fede nella esecuzione del contratto, verificabile dalla mancanza di informazioni scritte e verbali sulla durata delle licenze del programma, doverose nel caso di specie in quanto il sistema era stato pensato e fornito per un'attività produttiva che non poteva correre i rischi di blocchi o di impossibilità di accedere ai dati di clienti con i quali si relazionava.
L'eccezione di inadempimento si profila fondata ed è idonea a paralizzare la richiesta di pagamento del totale residuo della fornitura informatica di cui alle fatture n. 166 del 31.01.2018 e n. n. 251 del
28.2.2018.
Riguardo alla fattura n. 1000 del 30.9.2018 si osserva che non ha provato di avere CP_1 svolto le prestazioni di consulenza ivi indicate e si aggiunge che tale attività è stata svolta da personale di altra società Essecubo, che in separato giudizio ha chiesto ed ottenuto il pagamento della relativa opera, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Prato depositata dall'opponente.
L'opposizione merita integrale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese legali seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ponendole a carico di parte opposta, la quale dovrà sostenere anche il costo totale della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 1236/2019 RG, in accoglimento dei motivi di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1413/2018 – Rg 3295/2018 emesso in data 16.11.2018 su ricorso presentato da CP_1
Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte nel Controparte_1 presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi oltre 15% quale rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario. Pone in capo a parte convenuta il pagamento integrale delle spese di CTU Prato 8 agosto 2024 IL GOT Maria Carmen Napolitano
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