Articolo 23 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
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Versione
23 aprile 1958
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Versione
1 settembre 1971
Art. 23. ((All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano.
La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non puo' essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento)) ((3)) Agli effetti dei precedenti comma, per retribuzione si intende quella stabilita dai contratti collettivi di categoria sulla, quale sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1), dell'art. 13 della presente legge. In mancanza di contratto collettivo, per retribuzione si intende quella sulla quale e' stato versato il contributo.
Le somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai mesi notificatori a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compenso per atti notificati si computano, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese nell'importo medio annuo percepito nell'ultimo triennio. Analogo criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai collettori preposti alle gestioni esattoriali a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa.
Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del servizio risulti superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di categoria per effetto di contratti di lavoro individuali o di concessioni ad personam, la parte di detta retribuzione eccedente quella prevista dai predetti contratti di categoria e sulla quale siano stati versati i contributi dovuti si computa per un importo corrispondente alla media annua delle eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potra' essere superiore all'eccedenza fruita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio e, comunque, al 10 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.
((Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo e' corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalita' di detta assicurazione.
La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.
La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 4) che la modifica del primo e secondo comma dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5) che l'introduzione di commi in fine all' articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.
Entrata in vigore il 1 settembre 1971
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