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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1251/2024 R.G. fra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Garofalo e dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, elettivamente domiciliata telematicamente nel loro studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede in Corso
XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - 85100, ed ivi elettivamente domiciliato;
- RESISTENTI - CONTUMACI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.4.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente già docente non di ruolo, premesso di aver prestato servizio con plurimi contratti a termine dall'a.s. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, oggi docente di ruolo come da documentazione allegata, adiva il giudice del lavoro esponendo di aver svolto mansioni equivalenti a quelle svolte dai colleghi di ruolo e di aver ricevuto un trattamento economico deteriore non avendo percepito la CARD (carta docenti) pari a 500,00 euro mensili da spendere per l'aggiornamento professionale;
che, l'aggiornamento professionale è previsto dall'art. 282 d.lgs n. 2971994 e dall'art. 28 CCNL Comparto scuola del 4.8.1995, e che l'art. 63 del CCNL 27.11.2007 onera l'Amministrazione a fornire strumenti e risorse per la formazione del personale senza alcuna distinzione di ruolo o non di ruolo;
che l'art. 1 legge del 13 luglio 2015
n. 107 ha istituito la Carta Docenti e che con DPCM n. 32313 del 23.9.2015 art. 2 è stato previsto per i docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale , compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta , precisando al punto 4 che spetta solo al personale docente a tempo indeterminato e che, da ultimo, è intervenuto l'art. 2 del DL 22 aprile 2020 (emergenza COVID formazione scolastica a distanza), e che tutte queste disposizioni escludendo di fatto i docenti non di ruolo dai beneficiari della Carta, risultano in contrasto con il diritto comunitario, parità di trattamento, integrando una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro CR 1999/70 oltre alla giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo nel frattempo venutasi a formare con orientamento recepito dal Consiglio di Stato
e poi da giudici dei Tribunali Ordinari;
Tanto premesso, la ricorrente adiva il Tribunale per dichiarare il proprio diritto soggettivo perfetto a pretendere, anche per il futuro e sino alla data della immissione in ruolo nel frattempo intervenuta, a usufruire del beneficio economico (500,00 euro) annui mediante Carta del docente e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del ricorrente alla somma di euro 500,00 per ogni CP_1
anno scolastico dal 2019/20, al 2021/22, oltre accessori con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari, con distrazione.
Non si costituiva il . Controparte_1
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che la domanda non è volta a sindacare la legittimità di atti amministrativi ma all'accertamento di un diritto soggettivo.
3. La domanda non merita accoglimento nei limiti che si andranno ad esporre. Parte ricorrente, quale docente con contratto di lavoro annuale a tempo determinato negli anni scolastici sopra elencati, presupposta la violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rivendica il diritto a percepire la somma di euro 500,00 annue quale Carta docente per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali prevista dall'art. 1 co.121 legge n. 107 del 2015 per ogni anno di contratto a tempo determinato. Richiama l'applicazione della giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di
Stato chiedendo di riconoscere il relativo diritto all'assegnazione della Carta e del corrispettivo economico per gli aa/ss di riferimento.
Il non si è costituito. CP_1
Secondo l'art. 3 del D.P.C.M. del 23.9.2015 il valore nominale non superiore ai 500,00 euro è utilizzabile nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ossia dall'1settembre al 31 agosto. I commi
2 e 3 del citato art. 3 stabiliscono che entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili sono destinate ad incrementare l'importo della Carta. La cifra residua, non utilizzata nell'anno scolastico di riferimento, rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.
Orbene va rilevato innanzitutto che la ricorrente chiede somme relative ad anni scolastici precedenti, di cui non potrebbero effettivamente fruire nemmeno i docenti a tempo indeterminato.
La ricorrente chiede di condannare il al pagamento di una somma equivalente al valore CP_1
nominale della cd. carta del docente ma tale richiesta non può essere accolta atteso che, anche per i docenti di ruolo non è previsto il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificamente individuati a monte dell'ordinamento entro le tempistiche sopra descritte.
La doglianza della ricorrente allora è infondata nei termini seguenti:
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali il legislatore ha introdotto l'art.1, comma 121, della legge n.107 del 2015, istituendo la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, con possibilità di utilizzo per l'acquisto di libri o di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni o di riviste e tutto ciò che è utile all'aggiornamento professionale (es., ingresso musei, spettacoli, cinema, mostre ed eventi culturali).
Con successivi DPCM del 23.9.2015 e 28.11.2016 si è previsto che la Carta docenti venga assegnata d'ufficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio e le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
Pertanto, l'impianto normativo in questione non prevede il diritto alla c.d “Carta Docente” per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, esclusione quindi “contestata” dalla ricorrente che ritiene che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, e che tale esclusione si pone in contrasto con la normativa europea che vieta atti discriminatori, tant'è che la Corte di Giustizia europea (ord. causa C-451/21) è intervenuta in merito affermando che l'indennità di cui alla c.d. Carta Docente è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello a tempo determinato, e per valorizzarne le competenze professionali.
La giurisprudenza italiana si è pure pronunciata favorevolmente per il diritto della “Carta Docente” anche ai docenti con contratto a tempo determinato, il bonus in questione spetta al docente “precario” che si trovi in una condizione assimilabile a quella del lavoratore a tempo determinato ad esso comparabile, equiparabilità che non tollera trattamento diversificato tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato, concludendo tuttavia con statuizioni non coincidenti anzi molto variegate (alcuni giudici riconoscono il diritto e il diritto alla corresponsione delle somme di danaro equivalenti, altri il solo diritto rimettendo all'amministrazione di provvedere ad adeguare il sistema, altri ancora il diritto ma non quello a percepire le corrispondenti somme di danaro anche perché riferite ad anni pregressi per i quali non sarebbe più possibile “spendere” il bonus in quanto naturalmente scaduto, altri giudici affermano pure che per il diritto al bonus in questione, occorre
“fare riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico al quale il bonus stesso concerne, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati”.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 2022 in applicazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, ha riconosciuto anche ai docenti precari con rapporto di lavoro a scadenza annuale, il diritto a percepire la “Carta docente” la cui corresponsione oggi viene riservata ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato, affermando che il personale precario ha diritto alla Carta ovvero al beneficio economico di 500 euro a supporto della formazione e dell'aggiornamento di cui già fruiscono i docenti di ruolo.
Secondo il Consiglio la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente il CP_1
personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La contrarietà ai principi costituzionali, inoltre, renderebbe già inutile l'analisi della questione relativa alla conformità degli atti alla normativa comunitaria e tuttavia, attesa la novità e la rilevanza della questione, si ritiene utile affrontare.
La cornice normativa di riferimento è l'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 al comma 124, stabilisce che
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M., rubricato come “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, l'art. 2 dello stesso individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Procedendo nella disamina della fattispecie va segnalata la nota del prot. n. 15219 del 15 CP_1
ottobre 2015 – oggetto di impugnazione unitamente al d.P.C.M. del 23 settembre 2015, la quale al punto 2 (rubricato “Destinatari”) ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione
e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Il Consiglio di Stato con la sentenza sopra riportata ricostruisce un sistema di formazione “a doppia trazione”, quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema è stato ritenuto contrastante con i precetti costituzionali degli , 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A. creando un sistema che va a favorire la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario e non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione a tutti i docenti, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Tra l'altro, servendosi la P.A. del personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava, quindi, su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso.
Non ultimo, il fatto che la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato)
e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così, non conseguire la stabilità del rapporto, anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 D.P.C.M.. del 28 novembre 2016, pertanto risulta illogica negarla ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico. Da tutto ciò, è evidente il contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
In definitiva, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007. la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”, quindi in chiave di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa e anzi debba essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come i ricorrenti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo.
Questo, in sintesi, l'argomentare del Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello ed ha annullato gli atti impugnati (in specie: il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 CP_3 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Sulla conformità di questa disposizione poi rispetto alla disciplina euro unitaria è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul rapporto tra la disciplina interna e la clausola 4 punto 1
e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
la Corte ha ritenuto che la clausola punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a CP_1
tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 l'anno concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante la carta elettronica del docente. Salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 punto 1 perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello a tempo determinato. Secondo la Corte non residuano ragioni oggettive che richiedono la disparità di trattamento nell'ambito di un rapporto di impiego che invece si caratterizza in modo oggettivo e trasparente.
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta
Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente ha svolto attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
A questo punto, tuttavia, per l'accoglimento o meno del ricorso, si impone una precisazione: accertato e riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire della Carta docenti, deve rilevarsi come l'art. 6 co.7 del DPCM 28.11.2016 stabilisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Il che significa che la docente precaria avrebbe dovuto richiedere di fruire del beneficio durante i precedenti anni scolastici e oggi può fruirne con le modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, con esclusione quindi della possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso. Il beneficio allora non può essere riconosciuto atteso che l'ultimo anno scolastico di attività di docenza a tempo determinato svolta dalla ricorrente è quella 2021/22 per cui la ricorrente poteva goderne fino alla fine dell'a.s. successivo 2022/23, epoca antecedente il deposito del ricorso in data 23.4.2024, attesa la possibilità di spendere le somme nel biennio successivo.
Per tali ragioni da ultimo esposte il ricorso deve essere quindi rigettato.
4. Le spese di lite, in ragione della novità della questione e delle alterne decisioni che intorno alla tematica si registrano, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - RIGETTA il ricorso;
- COMPENSA le spese;
Potenza lì 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla