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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 17704/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
e in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale su , e Persona_1 Persona_2 CP_1
, rappresentate e difese dell'avv. Alessandro Mastro
[...]
-appellanti-
contro
, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Luca Distefano,
-appellata-
nonché
Controparte_3
-appellato contumace-
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 3.07.2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti di cui in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l e ivi Controparte_2 Controparte_3 proponendo gravame avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Monopoli con il n.
168/2019.
1.1. Gli appellanti hanno premesso che: -essi avevano convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Monopoli la per CP_2 ivi sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 8.789,78 complessivi per le lesioni subite nel sinistro verificatosi in data 2.04.2018;
-in data 2.04.2018, infatti, alle ore 19.30 circa, era alla guida della Parte_1 sua auto , Toyota Raw4 tg. DW736DP, assicurata con la con a bordo Controparte_2
, , ed;
Parte_2 Persona_1 Per_2 CP_1
-mentre percorreva la SS16 in direzione Bari, nei pressi di Lamalunga l'auto da lui condotta era stata tamponata da una Renault Modus, tg. DT265AS, guidata e di proprietà di CP_3
[...]
-l'urto aveva provocato danni materiali al veicolo e lesioni alle persone refertate nel vicino nosocomio di Monopoli;
-la compagnia di assicurazioni del veicolo antagonista, pur compulsata in Controparte_4 merito al risarcimento, era rimasta inerte;
-avevano, pertanto, adito l'autorità giudiziaria;
-si era costituita la sola ed il giudizio era stato istruito con la prova orale Controparte_5 mentre non era stata disposta la ctu medico-legale chiesta dagli attori;
-con sentenza n. 168/2019 il giudice aveva accolto parzialmente la domanda;
-detta sentenza era erronea per violazione dell'art. 116 cpc e 61 cpc in merito alla valutazione delle prove e degli elementi raccolti nonchè in relazione alla determinazione delle spese processuali.
1.2. Tutto ciò premesso hanno chiesto la riforma della sentenza de qua con il riconoscimento in loro favore dell'importo domandato nel giudizio di primo grado.
2. Si è costituita la che ha chiesto la conferma della pronuncia. Controparte_5
3. E' rimasto, invece, contumace il pur regolarmente citato. CP_3
4. Acquisito il fascicolo del primo grado la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.07.2025 ove è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
///
5. L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
6. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Ed invero, con il primo gli appellanti si dolgono circa la mancata disposizione della ctu da parte del giudice che avrebbe pertanto effettuato una valutazione del tutto personale della documentazione medica fondando la sua pronuncia sull'assenza di esami strumentali a corredo della lesioni lamentate dagli attori.
pag. 2/5 Con il secondo deducono che il giudice di prime cure non avrebbe valutato adeguatamente la documentazione medica omettendo di riconoscere l'invalidità permanente invocata e così violando i principi dettati dalla giurisprudenza in merito alla necessarietà della ctu medica pur in assenza di esami strumentali.
6.1. Ebbene, ad avviso della scrivente dette censure sono prive di fondamento.
E' principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “La CTU (consulenza tecnica di ufficio) non
è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa
l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito” (cfr.
Cass. civ. 25354/22).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito come "in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla Legge di
Conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale".( Cass. civ. Sez. III, Sent. del 1901-2018, n. 1272).
In altri termini la Suprema Corte , in detta sentenza, dopo aver evidenziato la necessità di un rigoroso accertamento delle lesioni subite, ha sottolineato come, effettivamente, tale rigore non possa essere inteso nel senso che "la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale;
come già ha avvertito la citata sentenza n. 18 773 del 2016, infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile".
La Suprema Corte ha, infine, precisato che “(…) l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza".
Esistono situazioni, però, per le quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione,
l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede.
Tale possibilità emerge in modo palese nel caso in esame, nel quale si discute di una classica patologia da incidente stradale, cioè la lesione del rachide cervicale nota volgarmente come
“colpo di frusta”.
pag. 3/5 E' evidente che il c.t.u. non può limitarsi, di fronte a simile patologia, a dichiararla accertata sulla base del dato puro e semplice - e in sostanza non verificabile - del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca.
Occorrono, invece, esami strumentali di carattere obiettivo da sottoporre a valutazione del ctu affinchè quegli possa esprimersi sull'esistenza di postumi permanenti.
Nel caso in oggetto gli attori hanno, peraltro, prodotto i certificati del Pronto Soccorso ove i sanitari , sulla base dell'osservazione clinica degli infortunati, hanno ravvisato solo un dato numero di giorni di inabilità totale senza ritenere necessario sottoporre gli stessi ad accertamenti diagnostici più approfonditi.
Né, del resto, un simile materiale probatorio (ovvero accertamenti radiografici) è stato prodotto dagli attori.
Di conseguenza, ricordando che la C.T.U. ha la funzione di confermare l'esistenza di un nesso eziologico tra il fatto illecito e l'evento infausto già provato dalla parte attrice e fornire così all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute dallo stesso e che essa non può sopperire al deficit probatorio circa l'entità delle lesioni ed esonerare le parti dalla prova dei fatti dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, deve ritenersi che la decisione del giudice di non disporre la ctu e di determinare l'entità del risarcimento sulla scorta della sola inabilità temporanea totale, così come documentata, sia immune da censure.
7. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non avrebbe proceduto all'aumento del compenso ai sensi dell'art. 4 co 4 Dm 140/12 e sarebbe sceso sotto il valore medio.
7.1. Ebbene, anche tale motivo non è fondato.
In primo luogo va detto che l'art. 4 co 2 Dm 55/14 (applicabile al caso di specie) prevede che il giudice “può” aumentare il compenso per cui non vi è alcun obbligo la cui omissione possa determinare la riforma della sentenza.
Pertanto è immune da censure la decisione del giudice di prime cure di non disporre l'aumento dell'onorario pur difendendo, l'avvocato, più persone.
In secondo luogo va detto che la medesima disposizione succitata prevede che il compenso possa essere ridotto rispetto ai parametri medi.
Ebbene, dall'esame della sentenza, ed in assenza di una motivazione esplicita, si evince che il giudice abbia riconosciuto al difensore un compenso di € 1100,00 con applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali ad eccezione di quella di trattazione e istruttoria riconosciuta in misura ridotta.
Pertanto nessuna erroneità vi è stata nell'indicazione dell'onorario là dove ha ridotto i valori risultanti dai parametri medi, senza scendere sotto i minimi.
pag. 4/5 Quanto, invece, al mancato riconoscimento delle spese per l'acquisto della marca da bolla di €
27,00 va detto che il giudice di pace ha liquidato l'importo di € 374,oo per esborsi in cui risulta abbondantemente ricompreso detto costo.
8. Ne deriva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza.
9. Le spese processuali sono a carico dell'appellante soccombente.
Esse si liquidano facendo applicazione dei valori dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,01) stabiliti dal dm 147/2022 e liquidate nei medi per la prima e seconda fase e con riduzione del 50% per la terza e quarta in ragione dell'attività svolta.
10.Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 168/2019, reietta ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese di lite sostenute dall' appellato che si liquidano in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cap e iva;
- in applicazione dell'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) condanna gli appellanti in solido al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l' impugnazione a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Così deciso in Bari il 5.11.2025
Il giudice
TI AN
pag. 5/5