Articolo 25 septies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 25 sexiesArticolo 25 octies
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
Art. 25-septies. (Disciplina della liquidazione del patrimonio) 1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, ((le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115)) .
2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, da' esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile .
3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta da' esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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