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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12426 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa IA SA LI, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG n. 22604/2025 TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Parte_1
TO come in atti RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 ll'Avv. Loredana Leto come in atti RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, di aver depositato dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale non è stato riconosciuto il suddetto requisito sanitario, ha convenuto in giudizio l' CP_1 affinché fosse accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per la provvidenza richiesta. L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito della dichiarazione di dissenso, come previsto dall'art.445 bis comma 6.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Nella fattispecie in esame il consulente tecnico nominato nella fase dell'ATP ha ritenuto che non sussistano i requisiti di carattere sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento (si veda la relazione del consulente tecnico dott.ssa . Persona_1
Sulla base dei risultati della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente la prestazione richiesta. Nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (si veda l'elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato le stesse chiedendo una nuova consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, parte ricorrente ha affermato: La relazione redatta dal CTU è assolutamente erronea e per questo va' Persona_1 disattesa poiché infondata sia itto e questo perché, a fronte del grave complesso patologico da cui è affetto il Sig. , non riconosceva il diritto all'indennità Parte_1 di accompagnamento.
. Il CTU decisamente sottostima il gravissimo complesso patologico sofferto dal ricorrente, che, a differenza di quanto dalla stessa sostenuto, è documentalmente comprovato e facilmente verificabile visitando il paziente, il quale presenta un grave deficit di autonomia e della vita relazionale a causa delle sue patologie. Ha difatti bisogno dell'aiuto costante della moglie anche per compiere gli atti più semplici della vita quotidiana, come andare in bagno e lavarsi. Sono inoltre necessari controlli a cadenza periodica presso centri ambulatoriali e strutture pubbliche. Il CTU nella sua perizia sottostima il quadro patologico da cui è affetto il Sig. Parte_1 ed in particolare, non tiene in nessuna considerazione (tra le altre patologie), la malattia oncologica da cui lo stesso è affetto (tumore maligno alla vescica); risulta difatti che lo stesso è sopposto a mensili instillazioni endovescicali presso la clinica Humanitas di Milano (all.5 E 6). Tali cure, provocano un'incontinenza urinaria ed un'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita. Dall'esame istologico eseguito presso l
[...] in data 18/03/2025, il ricorrente risulta: “Mucosa con Controparte_2
citologiche severe, coerenti con carcinoma uroteliale in situ (CIS). Cistite cronica erosiva, flogosi del chorion”. La CTU sottostima la cistografia eseguita presso il dipartimento di diagnostica immagini Humanitas di Rozzano (Mi), in data 21/11/2024, dalla quale risulta: “Si conferma reflusso vescico ureterale sn anche durante la minzione”. L'ecocolor doppler aorta addominale eseguito in data 15/07/2024 il quale evidenzia: “Esiti di impianto di endoprotesi aortobisiliaca, prosegue terapia antiaggregante ed ipolipemizzante in corso;
nonché l'esame citologico eseguito presso l'Ospedale Sant'Eugenio in data 01/10/2024 laddove emerge:“Carcinoma uroteliale di alto grado HGUC. Il Sig. a causa Parte_1 della sua patologia da cui è affetto (Carcinoma uroteliale di alto grado a sx in terapia attuale una volta a settimana presso la clinica Humanitas di Milano) presenta oltre ad uno
2 stato di malessere generale, deficit motori e facile stancabilità dovuta alla cura CHT, una grave incontinenza urinaria, che lo rende impossibilitato a compiere gli atti normali della vita quotidiana e ad avere sempre bisogno di continua assistenza. Il ricorrente presente inoltre deficit della deambulazione. Sulla base degli elementi clinico-obiettivi sopra esposti emerge che si tratta – nel caso di specie – di un complesso patologico di gravità tale da comportare concreta impossibilità per il soggetto a svolgere con sufficiente autonomia gran parte degli atti propri del vivere quotidiano quali lo spostamento extramoenia, la capacità di ottemperare alle faccende domestiche, la capacità di poter provvedere alla propria incolumità evitando eventuali situazioni di pericolo, la capacità di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni etc. Pertanto, si concretizzano le condizioni medico legali di cui all'art. 1 L. 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento. In base ai dati anamnestico- documentali si ritiene di poter far risalire il suddetto diritto verosimilmente sin dall'epoca della domanda amministrativa (21/10/2024). infatti sin da tale epoca risulta documentalmente comprovato che il soggetto fosse già affetto da: Pertanto, sussistono le condizioni medico-legali atte a integrare il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80. Tali condizioni risultano sussistere sin dall'epoca della domanda amministrativa del 21/10/2024. Alla luce di quanto appena illustrato si evidenzia come il CTU abbia severamente sottovalutato, anche rispondendo alle note critiche e discostandosi nettamente dalle guide lines in materia, la situazione clinica del Sig. . Quest'ultimo presenta difatti, Parte_1 tutte patologie che impediscono al paziente di svolgere le normali attività della vita necessitando di un aiuto costante/accompagnatore, con conseguente diritto all'indennità di accompagnamento”. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possano, senz'altro, essere condivise, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il CTU ha valutato la patologia oncologica, analizzando e valutando la documentazione medica prodotta e sottoponendo il periziando a visita, rilevando:
“E.O: discrete condizioni generali, obeso (H: 172 cm, P: 89 kg); vigile, orientato, collaborante, congruo, risponde a tono alle domande senza evidenza di deficit mnesicocognitivo in atto. Non deficit di lato, non deficit di forza, tonotrofismo conservato ai quattro arti ed in rapporto all'età, al sesso ed alla costituzione fisica;
prove di eumetria correttamente eseguite, mantiene il BE senza incertezze. Apparato osteo-articolare: lievi limitazioni su base artropatica dei distretti articolari che non impediscono al paziente di s/vestirsi autonomamente;
caviglia destra: cicatrice chirurgica al malleolo esterno, lunga circa 12 cm, diastasata al terzo inferiore (sede di pregressa
3 infezione); sul piano funzionale flesso-estensione ridotta per 1/3 dei gradi;
rachide in asse, antiversione del busto possibile fino al terzo medio di gamba, passaggi di postura e deambulazione autonomi. Organi di senso: visus utile (operato di cataratta in OO); udito: ode la normale v.c.. Apparato cardio-respiratorio: azione cardiaca ritmica, 70 bpm, toni parafonici, rinforzo del II° tono sul focolaio aortico, P.A. 135/70 mmhg, non edemi declivi, discromie cutanee agli arti inferiori;
emitoraci simmetrici, normo-espansibili, MV ridotto su tutto l'ambito, SaO2
= 94% in a.a. Addome – trattabile, non dolente. Indossa presidio per incontinenza (…) In anamnesi diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa e dislipidemia in terapia farmacologica, ateromasia carotidea in follow-up, ultimo controllo a febbraio 2024 (40% ICA dx, 30% ICA sn); nel 2016 intervento di esclusione di aneurisma dell'aorta addominale ed impianto di endoprotesi aortobisiliaca;
nel 2021 frattura bimalleolare della caviglia destra trattata con mezzi di sintesi poi rimossi (5/2022). Noto dal punto di vista urologico per singolo episodio di macro-ematuria ad agosto 2022; a gennaio 2023 effettuava cistoscopia con biopsia e riscontro di carcinoma uroteliale papillare (pTa HG G3). Per tale patologia il p. è stato trattato dapprima con instillazioni endovescicali di BCG (6/2023) e quindi con Gemcitabina, ciclo interrotto ad agosto 2024 (VI instillazione) per stranguria. Nel periodo successivo si rivolgeva, per un secondo parere, presso la U.O. di CP_3 dell'Humanitas di Milano dove, ad ottobre 2024, è stato sottoposto a CP_4 mapping vescicale, TURBT e URS diagnostica sinistra con sostituzione di stent ureterale. Trattasi di paziente di ottantatrè anni, in discrete condizioni generali di salute che non presenta alcun criterio maggiore di non autosufficienza tra quelli elencati dalla Società Italiana di Geriatria Ospedaliera e Territoriale (SIGOT); sulla base dell'esame obiettivo di visita peritale posso concludere affermando che vi è carenza dei requisiti sanitari per vedere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento (ex art. 1 Legge 18/80) essendo il ricorrente autonomo nella deambulazione e nello svolgimento degli atti quotidiani della vita”. Il CTU, inoltre, ha esaurientemente replicato alle note critiche inviate dal consulente di parte: “Il 2.4.2025 sono pervenute del tutto generiche e non circostanziate osservazioni da parte del legale e del CT di parte ricorrente, dott. i quali Persona_2 reputano che “… La CTU decisamente sottostima il gravissim tologico sofferto dal ricorrente che, a differenza di quanto dalla stessa sostenuto, è documentalmente comprovato e facilmente verificabile visitando il paziente, il quale presenta un grave deficit di autonomia e della vita di relazione a causa delle sue patologie. Lo stesso è difatti sottoposto a cure oncologiche e sono inoltre necessari controlli a cadenza periodica presso centri ambulatoriali e strutture pubbliche”. Si ribadisce, in questa sede, che la scrivente ha accertato le patologie di cui al giudizio diagnostico ed ha visitato il paziente alla presenza del suo CTP il quale non ha contestato né contesta, nelle sue osservazioni alla bozza, l'obiettività clinica che ha permesso di rilevare, sotto il profilo psichico, l'assenza di alterazioni psico-patologiche in atto, sotto il profilo neurologico l'assenza di deficit di lato, l'assenza di deficit di forza in paziente con
4 tonotrofismo conservato ai quattro arti ed in rapporto all'età, al sesso ed alla costituzione fisica;
non deficit statico-dinamici (prove di eumetria correttamente eseguite, mantiene il senza incertezze). Infine, per quanto concerne l'apparato osteo-articolare, sono state Pt_2 obiettivate solo lievi limitazioni su base artropatica dei distretti articolari che non impediscono al paziente di s/vestirsi autonomamente e di eseguire i passaggi di postura e la deambulazione in autonomia. Il quadro clinico-menomativo osservato comporta difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (D.Lgs 508/88 e D.Lgs 124/98) ma certamente NON configura i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento. Si conferma in tutto il parere espresso nella bozza peritale”. Nell'elaborato peritale, il consulente ha esaminato la documentazione medica prodotta, valutando ciascuna delle patologie da cui risulta afflitta la parte ricorrente, dando atto delle motivazioni per cui ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari oggetto del quesito. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Le contestazioni di parte ricorrente dal punto di vista medico legale non sono tali da richiedere una nuova consulenza tecnica, in presenza di una valutazione medico legale già espletata che secondo il Tribunale si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni;
le contestazioni si risolvono infatti nella mera prospettazione di argomenti contrapposti a quelli svolte dal consulente tecnico d'ufficio. Si osserva, infine, che parte ricorrente non ha specificamente dedotto un aggravamento delle proprie condizioni di salute successivamente alla fase dell'ATP; non vi sono, pertanto, elementi per ritenere che il quadro clinico esaminato dal CTU nella fase dell'ATP abbia subito una sostanziale evoluzione in senso peggiorativo. A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale. In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
L'oggettiva complessità dell'accertamento medico legale e la condizione di parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, come da liquidazione in dispositivo;
la restante metà va posta a
5 carico di parte ricorrente soccombente, non sussistendo i requisiti di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c.. Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: rigetta il ricorso;
compensa per metà le spese processuali che liquida per l'intero in € 2.697,00 ponendo a carico di parte ricorrente la restante parte, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte ricorrente.
Si comunichi.
Roma, 03/12/2025
Il giudice
IA SA LI
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