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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/11/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4157/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]2
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]2,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Claudia Pagani (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], avuta nel Persona_1
corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura che verranno regolate come concordato;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. Le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto, sono economicamente indipendenti e non chiedono alcun contributo per il reciproco mantenimento per loro ma solo per la figlia.
2. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza.
3. La figlia avrà collocazione prevalente presso la madre Persona_1 Parte_4 in Ronco Scrivia (Ge) Via Padre Francesco Borghero 13/2.
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo Parte_2
l'importo di euro 300,00 al mese, rivalutabili annualmente ai fini Istat, autorizzando espressamente il datore di lavoro – partita iva con sede in Genova CP_1 P.IVA_1
Via Colano 10 AR, pec : a versare l'importo direttamente alla Email_1 signora sul conto corrente bancario con IBAN Parte_4
[...] acceso presso la e alla medesima intestato. CP_2
5. La madre fruirà dell'assegno unico universale per la figlia nella misura Parte_4
del 100%.
6. La madre provvederà interamente al pagamento della mensa scolastica della figlia Per_1
7. I genitori si impegnano, inoltre, a partecipare nella misura del 50 % alle spese straordinarie secondo la regolamentazione di cui al verbale di riunione del Tribunale di
Genova del 15.09.2016, di seguito riportata:
A) Spese da concordarsi tra i genitori: (per iscritto)
- Spese mediche: cure odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche private, cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante, interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia, farmaci particolari;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.).
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza (rette) per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado imposte da istituti privati;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari e successivi alla scuola secondaria superiore;
costi per la frequenza del cd pre-scuola e dopo scuola e relativi a corsi extracurriculari a pagamento organizzati da istituti scolastici;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione ) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private, costi per alloggio presso la sede universitaria o corsi di specializzazione e relative spese (utenze);
- Spese extrascolastiche: Spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago e artistiche) e pertinenti attrezzature;
corsi musicali ed acquisto del relativo strumento, centro estivo, gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura), spese per corsi di informatica, spese per viaggi e vacanze senza i genitori, spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, autovetture, ciclomotore, motociclo), spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare;
- costi per la babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce, in questo caso tale spesa sarà sostenuta al 50% solo se concordata, come previsto e salvo che il padre o la madre siano, invece, disponibili a tenere i figli in quel determinato momento in cui si renda necessario.
B) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche: spese per visite specialistiche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati e non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale (es. fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese per acquisto farmaci prescritti dal medico, ad eccezione di quelli da banco (che rientrano nell'assegno di mantenimento); spese per cure dentistiche, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, Ticket sanitari, spese sanitarie urgenti.
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza (rette) per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da Atenei pubblici fino alla durata della durata legale del corso;
spese per libri di testo e materiale corredo inizio anno scolastico per le predette scuole;
spese per viaggi di istruzione senza pernottamento;
spese per trasporto pubblico necessarie per la frequenza scolastica e/o universitaria.
Qualora le predette spese siano sostenute integralmente da uno dei genitori, l'altro gli corrisponderà la quota di rimborso a suo carico entro 15 g. dalla richiesta previa esibizione di idonea documentazione valida ai fini fiscali (che dovrà essere intestata al figlio con l'indicazione del relativo codice fiscale) attestante l'avvenuto pagamento.
8. I genitori danno atto che attualmente la figlia frequenta l'asilo nido in Ronco Scrivia. Per_1 9. Per quanto concerne la frequentazione padre-figlia, attesa la normativa in tema di affido condiviso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre Per_1 anche per periodi superiori, ma comunque non inferiori alle seguenti modalità:
- weekend alternati da venerdì pomeriggio dall'uscita dell'asilo/scuola fino a domenica pomeriggio con riaccompagnamento a casa della madre e con relativi pernottamenti (venerdì su sabato e sabato su domenica);
- durante la settimana il padre tiene con sé la figlia un giorno a settimana, prelevandola all'uscita dall'asilo /scuola o dall'abitazione materna, con pernottamento e riaccompagnamento all'asio/scuola la mattina successiva;
- durante le giornate o il periodo in cui la figlia non frequenta l'asilo o la scuola per motivi di salute o per chiusura degli istituti, onde evitare le spese del centro estivo o altro, al mattino la terrà la madre e il padre al pomeriggio, salvo singoli diversi accordi per eventuali impegni particolari.
- ogni genitore potrà tenere con sé la figlia, durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi, o periodi superiori, previo avviso entro il 30 maggio di ogni anno, durante il periodo invernale per una settimana consecutiva previo avviso entro il 30 ottobre di ogni anno, tutte le festività di ogni genere e in ogni periodo verranno trascorse con il criterio dell'alternanza per cui una festa con la madre e una con il padre.
10. Eventuali modifiche ai succitati accordi dovranno essere concordate, per iscritto, tra i genitori che si impegnano ad operare nell'esclusivo interesse della minore.
11. Ciascun genitore si adopererà affinché la figlia possa fare a/ricevere dall'altro genitore una telefonata tra le ore 19.30 e le 20,00 nei giorni in cui è con l'altro genitore.
12. I genitori esprimono il loro reciproco consenso per l'emissione/rinnovo di passaporto e/o di ogni altro documento valido per sé e per la figlia, rendendosi fin d'ora disponibili a recarsi per le necessarie dichiarazioni presso l'Autorità deputata al rilascio dei documenti.
13. Le parti dichiarano altresì di aver definito tutte le questioni economiche tra le stesse pendenti, sicché nulla hanno reciprocamente da pretendere, ad eccezione del bonus asilo dal 2025 che i genitori divideranno al 50% tra loro quando verrà erogato (sul conto corrente di
). Parte_4
14. Le spese legali e quella del contributo unico sono a carico dei ricorrenti in parti uguali tra loro.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]2
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]2,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Claudia Pagani (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], avuta nel Persona_1
corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura che verranno regolate come concordato;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. Le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto, sono economicamente indipendenti e non chiedono alcun contributo per il reciproco mantenimento per loro ma solo per la figlia.
2. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza.
3. La figlia avrà collocazione prevalente presso la madre Persona_1 Parte_4 in Ronco Scrivia (Ge) Via Padre Francesco Borghero 13/2.
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo Parte_2
l'importo di euro 300,00 al mese, rivalutabili annualmente ai fini Istat, autorizzando espressamente il datore di lavoro – partita iva con sede in Genova CP_1 P.IVA_1
Via Colano 10 AR, pec : a versare l'importo direttamente alla Email_1 signora sul conto corrente bancario con IBAN Parte_4
[...] acceso presso la e alla medesima intestato. CP_2
5. La madre fruirà dell'assegno unico universale per la figlia nella misura Parte_4
del 100%.
6. La madre provvederà interamente al pagamento della mensa scolastica della figlia Per_1
7. I genitori si impegnano, inoltre, a partecipare nella misura del 50 % alle spese straordinarie secondo la regolamentazione di cui al verbale di riunione del Tribunale di
Genova del 15.09.2016, di seguito riportata:
A) Spese da concordarsi tra i genitori: (per iscritto)
- Spese mediche: cure odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche private, cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante, interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia, farmaci particolari;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.).
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza (rette) per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado imposte da istituti privati;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari e successivi alla scuola secondaria superiore;
costi per la frequenza del cd pre-scuola e dopo scuola e relativi a corsi extracurriculari a pagamento organizzati da istituti scolastici;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione ) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private, costi per alloggio presso la sede universitaria o corsi di specializzazione e relative spese (utenze);
- Spese extrascolastiche: Spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago e artistiche) e pertinenti attrezzature;
corsi musicali ed acquisto del relativo strumento, centro estivo, gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura), spese per corsi di informatica, spese per viaggi e vacanze senza i genitori, spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, autovetture, ciclomotore, motociclo), spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare;
- costi per la babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce, in questo caso tale spesa sarà sostenuta al 50% solo se concordata, come previsto e salvo che il padre o la madre siano, invece, disponibili a tenere i figli in quel determinato momento in cui si renda necessario.
B) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche: spese per visite specialistiche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati e non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale (es. fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese per acquisto farmaci prescritti dal medico, ad eccezione di quelli da banco (che rientrano nell'assegno di mantenimento); spese per cure dentistiche, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, Ticket sanitari, spese sanitarie urgenti.
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza (rette) per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da Atenei pubblici fino alla durata della durata legale del corso;
spese per libri di testo e materiale corredo inizio anno scolastico per le predette scuole;
spese per viaggi di istruzione senza pernottamento;
spese per trasporto pubblico necessarie per la frequenza scolastica e/o universitaria.
Qualora le predette spese siano sostenute integralmente da uno dei genitori, l'altro gli corrisponderà la quota di rimborso a suo carico entro 15 g. dalla richiesta previa esibizione di idonea documentazione valida ai fini fiscali (che dovrà essere intestata al figlio con l'indicazione del relativo codice fiscale) attestante l'avvenuto pagamento.
8. I genitori danno atto che attualmente la figlia frequenta l'asilo nido in Ronco Scrivia. Per_1 9. Per quanto concerne la frequentazione padre-figlia, attesa la normativa in tema di affido condiviso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre Per_1 anche per periodi superiori, ma comunque non inferiori alle seguenti modalità:
- weekend alternati da venerdì pomeriggio dall'uscita dell'asilo/scuola fino a domenica pomeriggio con riaccompagnamento a casa della madre e con relativi pernottamenti (venerdì su sabato e sabato su domenica);
- durante la settimana il padre tiene con sé la figlia un giorno a settimana, prelevandola all'uscita dall'asilo /scuola o dall'abitazione materna, con pernottamento e riaccompagnamento all'asio/scuola la mattina successiva;
- durante le giornate o il periodo in cui la figlia non frequenta l'asilo o la scuola per motivi di salute o per chiusura degli istituti, onde evitare le spese del centro estivo o altro, al mattino la terrà la madre e il padre al pomeriggio, salvo singoli diversi accordi per eventuali impegni particolari.
- ogni genitore potrà tenere con sé la figlia, durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi, o periodi superiori, previo avviso entro il 30 maggio di ogni anno, durante il periodo invernale per una settimana consecutiva previo avviso entro il 30 ottobre di ogni anno, tutte le festività di ogni genere e in ogni periodo verranno trascorse con il criterio dell'alternanza per cui una festa con la madre e una con il padre.
10. Eventuali modifiche ai succitati accordi dovranno essere concordate, per iscritto, tra i genitori che si impegnano ad operare nell'esclusivo interesse della minore.
11. Ciascun genitore si adopererà affinché la figlia possa fare a/ricevere dall'altro genitore una telefonata tra le ore 19.30 e le 20,00 nei giorni in cui è con l'altro genitore.
12. I genitori esprimono il loro reciproco consenso per l'emissione/rinnovo di passaporto e/o di ogni altro documento valido per sé e per la figlia, rendendosi fin d'ora disponibili a recarsi per le necessarie dichiarazioni presso l'Autorità deputata al rilascio dei documenti.
13. Le parti dichiarano altresì di aver definito tutte le questioni economiche tra le stesse pendenti, sicché nulla hanno reciprocamente da pretendere, ad eccezione del bonus asilo dal 2025 che i genitori divideranno al 50% tra loro quando verrà erogato (sul conto corrente di
). Parte_4
14. Le spese legali e quella del contributo unico sono a carico dei ricorrenti in parti uguali tra loro.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino