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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 12/02/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 907/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BAIATA PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Marsala in
Via Amendola, 35,
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/05/2024, il sig. , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile ex art. 1 della legge 222/1984 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui chiese il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 L. n. 222/84 considera invalido, ai fini del conseguimento dell'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità (…) l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti), ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, si trova e si trovava in condizioni di riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il sig. , ha concluso la sua relazione affermando che: “Sulla base delle Parte_1 infermità di cui il Sig. è affetto poste in diagnosi e dell'esame obiettivo effettuato, visto Parte_1 anche il titolo di studio posseduto(3° media) con il quale può accedere quasi esclusivamente a lavori manuali similari a quelli già intrapresi, affermo il Sig. presenta i requisiti medico-legali per la Parte_1 concessione dell'assegno ordinario di invalidità(ex art. 1 L .222/84) in quanto il complesso delle infermità poste in essere riduce la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente a meno di un terzo. Il beneficio decorre dalla domanda amministrativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA e CPA.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Marsala, il 12/02/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.