Articolo 13 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 dicembre 1990
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Versione
31 ottobre 2013
Art. 13. (Servizio in Italia e all'estero del personale
dell'area della promozione culturale) (( 1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , con funzioni di addetto )) 2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quando disposto nei commi 3 e 4.
3. Il personale in servizio presso gli Istituti non puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne' essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede piu' di sei anni consecutivi.
4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non puo' avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo' essere svolto anche in posizione di comando presso universita', istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attivita' connesse con le finalita' della presente legge.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2013
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