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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N.8695/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale Bavaro) Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis) CP_1
all'udienza del 15.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ovvero dell'assegno di invalidità civile
-è infondata e deve essere rigettata. È opportuno evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero alla pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima -già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05.02.92)- nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
laddove, il cosiddetto requisito economico e quello dell'incollocazione integrano non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Lav., 17-03-2001, n. 3881). Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha così concluso:
“Ai quesiti proposti rispondiamo che il Sig. Parte_1 è affetto da “Ernie discali multiple cervicali e lombari. Ipertensione arteriosa. Ipoacusia di tipo misto neurosensoriale bilaterale. Riduzione visus OS per degenerazione maculare, leucoma corneale OD (esiti di trauma lombosacrale e contusione ginocchio dx - patologia non valutabile in quanto infortunio lavorativo)”. Si tratta di un complesso patologico che ha determinato un'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% (sessantasette). Non sussistono le condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste in ricorso”.
1 Il CTU ha preso posizione, peraltro, sulle osservazioni formulate dall'istante, precisando che le infermità sono state attentamente ed obiettivamente valutate e che le stesse non sono tali da compromettere in maniera significativa la vita sociale e lavorativa del ricorrente. Compensa le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 15.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale Bavaro) Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis) CP_1
all'udienza del 15.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ovvero dell'assegno di invalidità civile
-è infondata e deve essere rigettata. È opportuno evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero alla pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima -già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05.02.92)- nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
laddove, il cosiddetto requisito economico e quello dell'incollocazione integrano non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Lav., 17-03-2001, n. 3881). Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha così concluso:
“Ai quesiti proposti rispondiamo che il Sig. Parte_1 è affetto da “Ernie discali multiple cervicali e lombari. Ipertensione arteriosa. Ipoacusia di tipo misto neurosensoriale bilaterale. Riduzione visus OS per degenerazione maculare, leucoma corneale OD (esiti di trauma lombosacrale e contusione ginocchio dx - patologia non valutabile in quanto infortunio lavorativo)”. Si tratta di un complesso patologico che ha determinato un'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% (sessantasette). Non sussistono le condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste in ricorso”.
1 Il CTU ha preso posizione, peraltro, sulle osservazioni formulate dall'istante, precisando che le infermità sono state attentamente ed obiettivamente valutate e che le stesse non sono tali da compromettere in maniera significativa la vita sociale e lavorativa del ricorrente. Compensa le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 15.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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