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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2790/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2790/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 13 giugno 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Daniela Franco Parte_1
Per contumace Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 2790/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2790/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BELLO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE e dell'avv. FRANCO DANIELA ( PIAZZA VECCHIA C.F._2
FILANDA, 1 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA
VECCHIA FILANDA, 1 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO presso il difensore avv. DI BELLO
RAFFAELE
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24 GENNAIO 2025
pagina2 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di MI il Patronato (C.F. Parte_1 CP_1
), in persona del suo legale rappresentante, chiedendone la condanna al risarcimento dei P.IVA_1 danni patrimoniali subiti a titolo di responsabilità professionale
-l'attrice ha allegato il grave inadempimento degli obblighi assunti dalla convenuta alla quale aveva conferito il mandato per la presentazione della domanda di pensione di anzianità ai sensi del D.L. n.4 del 2019 (cd. opzione donna) CP_
-l'attrice ha sostenuto che in base alle indicazioni fornite dal Patronato di MI, via della Signora n.3, -- secondo le quali il diritto alla pensione sarebbe maturato dal 1° gennaio 2020 – aveva presentato il 29 novembre 2019 la domanda presso l' tramite il medesimo Patronato, rassegnando CP_2 contestualmente le proprie dimissioni volontarie dalla con decorrenza dal 1° Controparte_3 gennaio 2020
-con provvedimento del 20 gennaio 2020 l' di MI (doc.5 att.) aveva rigettato la domanda con CP_2 la seguente motivazione:
“…risultano 1745 settimane di anzianità contributiva invece che 1820 quale requisito minimo per accedere alla pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale opzione donna D.L. n.4/2019
…”
-sul presupposto che l' non avesse erroneamente considerato le settimane di contribuzione estera CP_2 versate con riferimento all'attività lavorativa parzialmente svolta dall'attrice nel Regno Unito, la responsabile del Patronato aveva indotto l'attrice a presentare il 29 gennaio 2021 una nuova domanda di pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2020
-anche questa domanda era stata rigettata il 4 febbraio 2020 per omesso perfezionamento del requisito contributivo in relazione a 1820 settimane (doc.14 att.)
-ritenendo che l' avesse legittimamente rigettato la domanda di pensione sulla base della superiore CP_2 motivazione, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari a € 5.455,71 (contributi versati volontariamente in relazione al periodo rimasto scoperto) e a
€ 29.205,00, pari alle retribuzioni, ferie, rol e incidenza sul TFR che avrebbe maturato dal 1° gennaio 2020 fino alla data di effettiva maturazione del diritto al trattamento pensionistico
-il Patronato – presentatosi in sede di mediazione (doc.32 att.) – non si è costituito nel CP_1 presente giudizio, rimanendo pertanto contumace
°°°
-in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente CP_
-nella specie, l'attrice ha innanzitutto dimostrato di aver conferito al Patronato il mandato per la verifica della sussistenza delle condizioni per accedere al trattamento pensionistico ai sensi del D.L. n.4
pagina3 di 5 del 2019 e per la propria rappresentanza nei confronti dell ai fini della domanda di pensione (cfr. CP_2 doc.3 att.)
-il conferimento del mandato è poi confermato sia dalla dichiarazione di domicilio dell'assistita (doc.5) sia dallo scambio delle comunicazioni intervenute con la responsabile del Patronato
-alla luce della chiara ed univoca motivazione dei provvedimenti di rigetto dell (omesso CP_2 perfezionamento del requisito contributivo), era onere del Patronato dimostrare c CP_4 sarebbe incorso in un errore nella ricostruzione della posizione contributiva dell'interessata
[...] lare riferimento alla contribuzione estera versata in relazione all'attività lavorativa svolta nel Regno Unito)
-rimanendo contumace, parte convenuta non ha invece soddisfatto quest'onere probatorio con la conseguenza che il pregiudizio patrimoniale riportato dall'attrice è direttamente ed esclusivamente imputabile, sotto il profilo eziologico, al colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal
CP_1
-l'entità del danno patrimoniale è stata accertata tramite la consulenza tecnico-contabile disposta in corso di causa
-il consulente d'ufficio, sulla base di una relazione, puntuale, esaustiva e sorretta da motivazione priva di vizi logici, ha affermato nelle proprie conclusioni che:
“…sulla base della documentazione esaminata e delle ipotesi metodologiche assunte l'esponente ritiene di poter evadere il quesito … come di seguito indicato:
“quale sia l'importo che ha dovuto versare all' a titolo di contributi volontari con Parte_1 CP_2 riferimento al 1° gennaio 2020 alla data fino alla data di maturazione dei termini per il pensionamento ai sensi del D.L. n.4 del 2019”, l'esponente ha quantificato contributi volontari versati da parte attrice per un importo complessivo pari a euro 5.455.71;
“quale sia l'importo complessivo che avrebbe percepito a titolo di retribuzione, ferie, Parte_1 rol e TFR dal 1° gennaio 2020 fino alla data di maturazione dei termini per il pensionamento ai sensi del D.L. n.4 del 2019”.
Con riferimento alla seconda parte del quesito l'esponente ha quantificato l'importo complessivo che avrebbe dovuto percepire parte attrice a titolo di retribuzione, ferie, ROL e TFR, in complessivi euro 21.428,71.
Alla luce di quanto sopra esplicitato si ritiene che l'importo complessivamente dovuto a parte attrice sia pari a euro 26.884,42 …”
-in realtà, la somma complessivamente spettante all'attrice a titolo risarcitorio è inferiore
-nulla questio in ordine alla somma di € 5.445,71, versata a titolo di differenza contributiva
-la somma di € 5.445,71 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (ai sensi di Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n. 1712), dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
-la somma di € 21.428,71 deve invece essere decurtata perché comprensiva della quota soggetta ad imposizione fiscale
-si legga, al riguardo, quanto dichiarato dal consulente d'ufficio a pag.60 della relazione
-ora, nell'impossibilità di effettuare un calcolo preciso, si stima allora equo valutare questa detrazione in
€ 6.061,52 e, cioè, in misura pari alla voce “IRPEF netta mensile annua” (€ 356,56) risultante dal prospetto informativo a suo tempo consegnato a (doc.5 att.) moltiplicata per i 17 mesi Parte_1 dal 1° gennaio 2020 e la data dell'effettivo pensionamento (1° luglio 2021)
pagina4 di 5 -all'attrice spetta pertanto la somma di € 15.367,19 (21.428,71 – 6.061,52)
-la somma di € 15.367,19 va poi maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del 1° luglio 2021, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 1° luglio 2021 alla data della presente sentenza;
oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
-le spese processuali – comprensive del compenso al consulente d'ufficio -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e al risarcimento in concreto liquidato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna il Patronato al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da CP_1 Parte_1 pari a € 5.445,71 e a € 15.367,19
2) la somma di € 5.445,71 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno, dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
3) la somma di € 15.367,19 va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del 1° luglio 2021, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 1° luglio 2021 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.694,00, di cui € 518,00 per spese (oltre quelle della CTU liquidate in corso di causa) ed € 4.176,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
MI, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2790/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 13 giugno 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Daniela Franco Parte_1
Per contumace Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 2790/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2790/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BELLO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE e dell'avv. FRANCO DANIELA ( PIAZZA VECCHIA C.F._2
FILANDA, 1 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA
VECCHIA FILANDA, 1 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO presso il difensore avv. DI BELLO
RAFFAELE
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24 GENNAIO 2025
pagina2 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di MI il Patronato (C.F. Parte_1 CP_1
), in persona del suo legale rappresentante, chiedendone la condanna al risarcimento dei P.IVA_1 danni patrimoniali subiti a titolo di responsabilità professionale
-l'attrice ha allegato il grave inadempimento degli obblighi assunti dalla convenuta alla quale aveva conferito il mandato per la presentazione della domanda di pensione di anzianità ai sensi del D.L. n.4 del 2019 (cd. opzione donna) CP_
-l'attrice ha sostenuto che in base alle indicazioni fornite dal Patronato di MI, via della Signora n.3, -- secondo le quali il diritto alla pensione sarebbe maturato dal 1° gennaio 2020 – aveva presentato il 29 novembre 2019 la domanda presso l' tramite il medesimo Patronato, rassegnando CP_2 contestualmente le proprie dimissioni volontarie dalla con decorrenza dal 1° Controparte_3 gennaio 2020
-con provvedimento del 20 gennaio 2020 l' di MI (doc.5 att.) aveva rigettato la domanda con CP_2 la seguente motivazione:
“…risultano 1745 settimane di anzianità contributiva invece che 1820 quale requisito minimo per accedere alla pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale opzione donna D.L. n.4/2019
…”
-sul presupposto che l' non avesse erroneamente considerato le settimane di contribuzione estera CP_2 versate con riferimento all'attività lavorativa parzialmente svolta dall'attrice nel Regno Unito, la responsabile del Patronato aveva indotto l'attrice a presentare il 29 gennaio 2021 una nuova domanda di pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2020
-anche questa domanda era stata rigettata il 4 febbraio 2020 per omesso perfezionamento del requisito contributivo in relazione a 1820 settimane (doc.14 att.)
-ritenendo che l' avesse legittimamente rigettato la domanda di pensione sulla base della superiore CP_2 motivazione, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari a € 5.455,71 (contributi versati volontariamente in relazione al periodo rimasto scoperto) e a
€ 29.205,00, pari alle retribuzioni, ferie, rol e incidenza sul TFR che avrebbe maturato dal 1° gennaio 2020 fino alla data di effettiva maturazione del diritto al trattamento pensionistico
-il Patronato – presentatosi in sede di mediazione (doc.32 att.) – non si è costituito nel CP_1 presente giudizio, rimanendo pertanto contumace
°°°
-in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente CP_
-nella specie, l'attrice ha innanzitutto dimostrato di aver conferito al Patronato il mandato per la verifica della sussistenza delle condizioni per accedere al trattamento pensionistico ai sensi del D.L. n.4
pagina3 di 5 del 2019 e per la propria rappresentanza nei confronti dell ai fini della domanda di pensione (cfr. CP_2 doc.3 att.)
-il conferimento del mandato è poi confermato sia dalla dichiarazione di domicilio dell'assistita (doc.5) sia dallo scambio delle comunicazioni intervenute con la responsabile del Patronato
-alla luce della chiara ed univoca motivazione dei provvedimenti di rigetto dell (omesso CP_2 perfezionamento del requisito contributivo), era onere del Patronato dimostrare c CP_4 sarebbe incorso in un errore nella ricostruzione della posizione contributiva dell'interessata
[...] lare riferimento alla contribuzione estera versata in relazione all'attività lavorativa svolta nel Regno Unito)
-rimanendo contumace, parte convenuta non ha invece soddisfatto quest'onere probatorio con la conseguenza che il pregiudizio patrimoniale riportato dall'attrice è direttamente ed esclusivamente imputabile, sotto il profilo eziologico, al colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal
CP_1
-l'entità del danno patrimoniale è stata accertata tramite la consulenza tecnico-contabile disposta in corso di causa
-il consulente d'ufficio, sulla base di una relazione, puntuale, esaustiva e sorretta da motivazione priva di vizi logici, ha affermato nelle proprie conclusioni che:
“…sulla base della documentazione esaminata e delle ipotesi metodologiche assunte l'esponente ritiene di poter evadere il quesito … come di seguito indicato:
“quale sia l'importo che ha dovuto versare all' a titolo di contributi volontari con Parte_1 CP_2 riferimento al 1° gennaio 2020 alla data fino alla data di maturazione dei termini per il pensionamento ai sensi del D.L. n.4 del 2019”, l'esponente ha quantificato contributi volontari versati da parte attrice per un importo complessivo pari a euro 5.455.71;
“quale sia l'importo complessivo che avrebbe percepito a titolo di retribuzione, ferie, Parte_1 rol e TFR dal 1° gennaio 2020 fino alla data di maturazione dei termini per il pensionamento ai sensi del D.L. n.4 del 2019”.
Con riferimento alla seconda parte del quesito l'esponente ha quantificato l'importo complessivo che avrebbe dovuto percepire parte attrice a titolo di retribuzione, ferie, ROL e TFR, in complessivi euro 21.428,71.
Alla luce di quanto sopra esplicitato si ritiene che l'importo complessivamente dovuto a parte attrice sia pari a euro 26.884,42 …”
-in realtà, la somma complessivamente spettante all'attrice a titolo risarcitorio è inferiore
-nulla questio in ordine alla somma di € 5.445,71, versata a titolo di differenza contributiva
-la somma di € 5.445,71 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (ai sensi di Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n. 1712), dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
-la somma di € 21.428,71 deve invece essere decurtata perché comprensiva della quota soggetta ad imposizione fiscale
-si legga, al riguardo, quanto dichiarato dal consulente d'ufficio a pag.60 della relazione
-ora, nell'impossibilità di effettuare un calcolo preciso, si stima allora equo valutare questa detrazione in
€ 6.061,52 e, cioè, in misura pari alla voce “IRPEF netta mensile annua” (€ 356,56) risultante dal prospetto informativo a suo tempo consegnato a (doc.5 att.) moltiplicata per i 17 mesi Parte_1 dal 1° gennaio 2020 e la data dell'effettivo pensionamento (1° luglio 2021)
pagina4 di 5 -all'attrice spetta pertanto la somma di € 15.367,19 (21.428,71 – 6.061,52)
-la somma di € 15.367,19 va poi maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del 1° luglio 2021, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 1° luglio 2021 alla data della presente sentenza;
oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
-le spese processuali – comprensive del compenso al consulente d'ufficio -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e al risarcimento in concreto liquidato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna il Patronato al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da CP_1 Parte_1 pari a € 5.445,71 e a € 15.367,19
2) la somma di € 5.445,71 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno, dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
3) la somma di € 15.367,19 va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del 1° luglio 2021, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 1° luglio 2021 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.694,00, di cui € 518,00 per spese (oltre quelle della CTU liquidate in corso di causa) ed € 4.176,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
MI, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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