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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1476 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
7.3.1956 C.F. , , nato a [...] il CodiceFiscale_2 Parte_3
10.08.1958 C.F. , e , nata a C.F._3 Parte_4
Potenza il 6.04.1951, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Aldo C.F._4
Melchionda, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Potenza al Piazzale Luigi Rizzo n. 12;
OPPONENTI
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garruto, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.05.2018, , Parte_1 Parte_5
, e hanno proposto
[...] Parte_2 Parte_4 opposizione avverso l'atto di precetto spedito per la notifica in data 24.04.2018 con cui rappresentata dall'avv. Francesca Sassano, ha intimato loro il Controparte_1 pagamento della somma di € 72.935,07 sulla scorta della sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 86/2018 del 19.02.2018, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “caducare e privare di effetti ovvero dichiarare nullo e comunque invalido ed inefficace il precetto intimato da
. Condannare l'intimante ex art. 96, comma III, cpc per la lite Controparte_1
temerariamente promossa e tanto perché' ha agito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa in quanto conscia dell'esistenza del precedente precetto e così facendo ha abusato del diritto d'azione ; comunque ed in ogni caso la intimante ha agito in mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessaria per rendersi conto, allo stato, dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti chiamando in causa persone in maniera imprudente e tanto nonostante a conoscenza dell'esistenza di altri eredi di e della Parte_3
impossibilità di agire in solido contro gli eredi di . Persona_1
Gli opponenti hanno posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) omessa indicazione del titolo da cui discende la legittimazione attiva della opposta, la quale dovrebbe essere coerede di , unitamente ai suoi sette fratelli viventi, al Parte_3
cognato e ai due nipoti eredi della sorella 2) illegittimità del precetto Persona_2
per erroneità della quota e della somma richiesta, poiché eventualmente l'opposta avrebbe titolo per richiedere la sola quota di sua spettanza pari ad 1/9 della quota spettante al suo dante causa, pari ad 1/5 della somma liquidata;
3) erroneità della richiesta di pagamento in solido, poiché troverebbe applicazione l'art. 752 c.c., in quanto somme dovute dagli eredi di 4) duplicazione delle richieste, poiché Persona_1 Controparte_1
avrebbe già notificato nel mese di giugno 2017 agli eredi di altro atto Persona_1 di precetto per l'importo di € 46.749,00, fondato sulla sentenza n. 868/2013 emessa dal
Tribunale di Potenza tra le stesse parti e per le medesime ragioni;
5) erroneità dei conteggi eseguiti dall'opposta con l'atto di precetto;
6) illegittimità della richiesta delle spese legali pari ad euro 405,00, oltre spese generali al 15% sul compenso, cassa avvocati al 4% ed iva al 22%, attesa la pendenza del precetto del 2017, e della richiesta di euro 50,00 per spese di notifica, poiché il costo sostenuto sarebbe pari ad euro 34,15.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.10.2018 si è costituita _1
, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte
[...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c., rappresentando di non aver ratificato l'operato dell'avv.
Sassano, che avrebbe agito senza il consenso della parte e dopo la revoca del mandato.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 26.02.2019 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo. Con ordinanza del 25.02.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza svolgimento di attività istruttoria sino all'udienza cartolare del 17.10.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva che le doglianze sub 1), 2), 3), 4) e 6) costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c. e la doglianza sub 5) costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., tempestivamente proposta entro il termine decadenziale di 20 giorni indicato nella suddetta norma dalla notificazione dell'atto di precetto.
Si osserva che:
a- l'atto di precetto opposto si fonda sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza della
Corte d'Appello di Potenza n. 86/18 del 19.02.2018 ed, in particolare, sul capo C) del dispositivo di detta sentenza, con cui “accoglie per quanto di ragione gli appelli avverso la sentenza definitiva n.868/13, emessa il 21.6.2013 dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale e pubblicata il 25.6.2013, proposti da con atto Parte_6
di citazione spedito il 16.9.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale e dai sigg. , , e Parte_4 Parte_2 Parte_5
con autonomo atto di citazione notificato in data 22.9.2014 e, Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, condanna in solido gli eredi di
(vale a dire, , , Persona_1 Parte_6 Parte_4 [...]
, e ) al pagamento, Parte_2 Parte_5 Parte_1
in favore di ciascuno degli altri cinque eredi di (id est, in favore di Parte_7
, di , di – e per lui dei suoi eredi Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
-, di - e per lui dei suoi eredi – e di - e per lui dei suoi eredi- Parte_3 CP_3
), a titolo di frutti civili riferiti al fondo sito in agro di Abriola censito al fol.6 p.lle nn. 1,
3, 32, 33 e 31, di una somma pari ad 1/6 dell'importo corrispondente all'interesse legale maturato per ciascun anno – a partire dal 6.2.1968 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza – sul valore venale del predetto fondo, con la precisazione che per
l'anno 1968 il valore del bene è pari a £ 23.173.800 e che, al fine di individuare il valore venale del bene per gli anni successivi al 1968, l'importo di £ 23.173.800 dovrà essere rivalutato annualmente mediante l'applicazione degli indici ISTAT, oltre interessi legali dal 31 dicembre di ogni anno sino al saldo” (doc. 2 nella produzione degli opponenti);
b- con l'atto di precetto opposto , nata a [...] il [...], ha Controparte_1
chiesto agli odierni opponenti il pagamento della complessiva somma di euro 72.935,07, di cui: - euro 42.159,12 pari ad 1/6 dei frutti civili dal 6.02.1968 al 19.02.2018;
- euro 30.019,57 pari ad 1/6 degli interessi legali sui frutti civili al 31.03.2018;
- euro 405,00 per compenso redazione atto di precetto;
- euro 115,55 per spese bolli copie conformi sentenza Corte d'Appello (euro 19,24 x 6);
- euro 50,00 per spese notifica precetto;
- euro 165,44 per spese generali al 15% sul compenso per la redazione del precetto;
- euro 18,63 per cassa avvocati al 4% sul compenso per la redazione del precetto e spese generali;
- euro 106,56 per Iva al 22% sul compenso per la redazione del precetto, spese generali e c.a. (doc. 2 nella produzione degli opponenti).
Si rileva che non è meritevole di accoglimento l'unica eccezione proposta dalla parte opposta circa la mancata ratifica dell'operato dell'avv. Francesca Sassano, la quale avrebbe agito senza il consenso della parte alla notifica dell'atto di Controparte_1
precetto opposto.
Al riguardo, si osserva che la revoca da parte del conferente del mandato conferito al procuratore – così come la rinuncia allo stesso da parte del procuratore - è dichiarazione recettizia a forma libera (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23324 del 18/12/2012) ed, in quanto tale, nei rapporti tra difensore e cliente diviene efficace nel momento in cui è comunicata.
Dall'esame della documentazione versata in atti si evince che:
- l'atto di precetto opposto, munito di procura alle liti apposta a margine conferita da all'avv. Francesca Sassano, datato 23.04.2018, è stato spedito per la Controparte_1
notifica in data 24.04.2018 (doc. 2 nella produzione degli opponenti);
- la comunicazione di revoca del mandato professionale datata 18.04.2018 spedita da in data 20.04.2018 è pervenuta all'avv. Francesca Sassano in data Controparte_1
27.04.2018 (doc. nella produzione dell'opposta).
Consegue ai superiori rilievi che, al momento della notifica dell'atto di precetto opposto, la revoca da parte di del mandato professionale conferito all'avv. Controparte_1
Sassano non aveva ancora spiegato efficacia, sicché l'attività da quest'ultima compiuta è pienamente riconducibile all'opposta.
Quanto ai motivi di opposizione, le doglianze sub 1) e sub 2), da esaminarsi congiuntamente, sono infondate per le ragioni che seguono.
La legittimazione attiva dell'opposta si evince inequivocabilmente dalla sentenza della
Corte d'Appello di Potenza n. 86/18 del 19.02.2018, notificata unicamente al precetto agli opponenti, atteso che nata a [...] il [...], era costituita nel Controparte_1 giudizio di appello all'esito del quale è stato emesso il suddetto titolo esecutivo, quale parte appellata nelle cause civili riunite n. 344/14 e n. 353/14, in parte motiva essendo affermato che si era costituita nel processo di primo grado in data 22.02.2008, unitamente ad altri coeredi, in qualità di erede di , tale qualità evincendosi anche dallo Parte_3
stato di famiglia del suddetto de cuius depositato dagli stessi opponenti (doc. 7 nella produzione degli opponenti).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727
e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza
o meno del credito nei confronti di tutti” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024;
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017).
Deriva, dunque, dall'applicazione del superiore principio di diritto che è legittima la richiesta di pagamento dell'intero credito ereditario avanzata con l'atto di precetto opposto da . Controparte_1
La doglianza sub 3), ancora, è infondata, atteso che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e, quindi, attribuire rilevanza solo a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 14.02.2013. n. 3667; Cass.
18.02.2015 n. 3277; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027;
Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 23.03.1999 n. 2742; Cass. 18.6.1991 n. 6893,
Cass. 20.5.1987 n. 4617, Cass. 22.4.1981 n. 2385, Cass. 23.11.1978 n. 5496).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata articolando un motivo di opposizione concernente il merito del titolo esecutivo azionato, il quale espressamente prevede la condanna in solido degli eredi di Tale doglianza, dunque, costituisce contestazione che poteva essere Persona_1
sollevata unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale o con gli strumenti lato sensu impugnatori contemplati dall'ordinamento, trattandosi delle uniche sedi deputate all'accertamento della pretesa sostanziale accertata nel titolo di formazione giudiziale.
Anche il motivo di doglianza sub 4) è infondato.
Al riguardo, si osserva che l'atto di precetto opposto non costituisce duplicazione dell'atto di precetto spedito per la notifica in data 25.05.2017 (doc. 3 nella produzione degli opponenti) – che sarebbe oggetto del giudizio di opposizione pendente dinanzi al
Tribunale di Potenza n. R.G. 2311/2017 -, atteso che quest'ultimo è fondato su un titolo diverso, ovvero sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 868/13 del 21.06.2013, poi in parte riformata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 86/18 del 19.02.2018.
Si osserva che, con riguardo ai rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza della Cassazione attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa, sicché “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018).
In ogni caso, se è vero che il credito si estingue per effetto della soddisfazione ottenuta in danno di uno qualunque dei debitori solidali, è anche vero che il creditore può senza limiti agire, contemporaneamente e senza vincoli, contro ciascuno dei soggetti tenuti alla prestazione proprio in virtù dei principi sulla solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, sicché non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda azione esecutiva nei confronti dei plurimi debitori fintantoché non vi sia stata l'integrale soddisfazione del credito e fermo restando il divieto di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2740 del 25/10/1973; Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 24 aprile 2020, n. 8151).
Ed ancora, secondo i giudici di legittimità, “Non è preclusa al creditore e non costituisce
"ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023).
Nel caso di specie, si osserva che non è stato allegato dagli opponenti l'intervenuto pagamento, neanche parziale, della pretesa creditoria dell'opposta.
Per le motivazioni sopra esposte, dunque, è in parte infondato anche il motivo di opposizione sub 6) - nella parte in cui gli opponenti si dolgono della illegittimità della richiesta del compenso per la redazione dell'atto di precetto pari ad euro 405,00, oltre spese generali al 15%, cassa avvocati al 4% ed iva al 22% - in considerazione del fatto che il precetto opposto in questa sede non costituisce duplicazione di quello del 2017.
Il motivo di opposizione sub 5), poi, laddove gli opponenti hanno contestato l'erroneità dei conteggi eseguiti dall'opposta con l'atto di precetto, è infondato, stante la genericità della doglianza, destituita di alcuna allegazione a fondamento, e considerato, altresì, che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “L'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del
18/03/2022).
Infine, il motivo di opposizione sub 6), nella parte in cui gli opponenti si dolgono della richiesta di euro 50,00 per spese di notifica del precetto, è fondato, atteso che dall'esame dell'atto di precetto si evince che il costo sostenuto dall'opposta per la notifica dello stesso è di euro 34,15, sicché non è dovuta la differenza richiesta a detto titolo, pari all'importo di euro 15,85.
Si osserva che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo
1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto nella misura eccedente l'importo di euro 72.919,22, rideterminato secondo quanto sopra argomentato.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi atti a legittimare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione in misura esigua rispetto all'importo precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_5
e , per quanto di ragione e, per Parte_2 Parte_4
l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto spedito per la notifica in data
24.04.2018 da nella misura eccedente l'importo di euro 72.919,22. Controparte_1
2) Compensa le spese.
Così deciso in Potenza, il 4.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1476 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
7.3.1956 C.F. , , nato a [...] il CodiceFiscale_2 Parte_3
10.08.1958 C.F. , e , nata a C.F._3 Parte_4
Potenza il 6.04.1951, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Aldo C.F._4
Melchionda, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Potenza al Piazzale Luigi Rizzo n. 12;
OPPONENTI
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garruto, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.05.2018, , Parte_1 Parte_5
, e hanno proposto
[...] Parte_2 Parte_4 opposizione avverso l'atto di precetto spedito per la notifica in data 24.04.2018 con cui rappresentata dall'avv. Francesca Sassano, ha intimato loro il Controparte_1 pagamento della somma di € 72.935,07 sulla scorta della sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 86/2018 del 19.02.2018, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “caducare e privare di effetti ovvero dichiarare nullo e comunque invalido ed inefficace il precetto intimato da
. Condannare l'intimante ex art. 96, comma III, cpc per la lite Controparte_1
temerariamente promossa e tanto perché' ha agito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa in quanto conscia dell'esistenza del precedente precetto e così facendo ha abusato del diritto d'azione ; comunque ed in ogni caso la intimante ha agito in mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessaria per rendersi conto, allo stato, dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti chiamando in causa persone in maniera imprudente e tanto nonostante a conoscenza dell'esistenza di altri eredi di e della Parte_3
impossibilità di agire in solido contro gli eredi di . Persona_1
Gli opponenti hanno posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) omessa indicazione del titolo da cui discende la legittimazione attiva della opposta, la quale dovrebbe essere coerede di , unitamente ai suoi sette fratelli viventi, al Parte_3
cognato e ai due nipoti eredi della sorella 2) illegittimità del precetto Persona_2
per erroneità della quota e della somma richiesta, poiché eventualmente l'opposta avrebbe titolo per richiedere la sola quota di sua spettanza pari ad 1/9 della quota spettante al suo dante causa, pari ad 1/5 della somma liquidata;
3) erroneità della richiesta di pagamento in solido, poiché troverebbe applicazione l'art. 752 c.c., in quanto somme dovute dagli eredi di 4) duplicazione delle richieste, poiché Persona_1 Controparte_1
avrebbe già notificato nel mese di giugno 2017 agli eredi di altro atto Persona_1 di precetto per l'importo di € 46.749,00, fondato sulla sentenza n. 868/2013 emessa dal
Tribunale di Potenza tra le stesse parti e per le medesime ragioni;
5) erroneità dei conteggi eseguiti dall'opposta con l'atto di precetto;
6) illegittimità della richiesta delle spese legali pari ad euro 405,00, oltre spese generali al 15% sul compenso, cassa avvocati al 4% ed iva al 22%, attesa la pendenza del precetto del 2017, e della richiesta di euro 50,00 per spese di notifica, poiché il costo sostenuto sarebbe pari ad euro 34,15.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.10.2018 si è costituita _1
, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte
[...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c., rappresentando di non aver ratificato l'operato dell'avv.
Sassano, che avrebbe agito senza il consenso della parte e dopo la revoca del mandato.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 26.02.2019 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo. Con ordinanza del 25.02.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza svolgimento di attività istruttoria sino all'udienza cartolare del 17.10.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva che le doglianze sub 1), 2), 3), 4) e 6) costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c. e la doglianza sub 5) costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., tempestivamente proposta entro il termine decadenziale di 20 giorni indicato nella suddetta norma dalla notificazione dell'atto di precetto.
Si osserva che:
a- l'atto di precetto opposto si fonda sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza della
Corte d'Appello di Potenza n. 86/18 del 19.02.2018 ed, in particolare, sul capo C) del dispositivo di detta sentenza, con cui “accoglie per quanto di ragione gli appelli avverso la sentenza definitiva n.868/13, emessa il 21.6.2013 dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale e pubblicata il 25.6.2013, proposti da con atto Parte_6
di citazione spedito il 16.9.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale e dai sigg. , , e Parte_4 Parte_2 Parte_5
con autonomo atto di citazione notificato in data 22.9.2014 e, Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, condanna in solido gli eredi di
(vale a dire, , , Persona_1 Parte_6 Parte_4 [...]
, e ) al pagamento, Parte_2 Parte_5 Parte_1
in favore di ciascuno degli altri cinque eredi di (id est, in favore di Parte_7
, di , di – e per lui dei suoi eredi Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
-, di - e per lui dei suoi eredi – e di - e per lui dei suoi eredi- Parte_3 CP_3
), a titolo di frutti civili riferiti al fondo sito in agro di Abriola censito al fol.6 p.lle nn. 1,
3, 32, 33 e 31, di una somma pari ad 1/6 dell'importo corrispondente all'interesse legale maturato per ciascun anno – a partire dal 6.2.1968 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza – sul valore venale del predetto fondo, con la precisazione che per
l'anno 1968 il valore del bene è pari a £ 23.173.800 e che, al fine di individuare il valore venale del bene per gli anni successivi al 1968, l'importo di £ 23.173.800 dovrà essere rivalutato annualmente mediante l'applicazione degli indici ISTAT, oltre interessi legali dal 31 dicembre di ogni anno sino al saldo” (doc. 2 nella produzione degli opponenti);
b- con l'atto di precetto opposto , nata a [...] il [...], ha Controparte_1
chiesto agli odierni opponenti il pagamento della complessiva somma di euro 72.935,07, di cui: - euro 42.159,12 pari ad 1/6 dei frutti civili dal 6.02.1968 al 19.02.2018;
- euro 30.019,57 pari ad 1/6 degli interessi legali sui frutti civili al 31.03.2018;
- euro 405,00 per compenso redazione atto di precetto;
- euro 115,55 per spese bolli copie conformi sentenza Corte d'Appello (euro 19,24 x 6);
- euro 50,00 per spese notifica precetto;
- euro 165,44 per spese generali al 15% sul compenso per la redazione del precetto;
- euro 18,63 per cassa avvocati al 4% sul compenso per la redazione del precetto e spese generali;
- euro 106,56 per Iva al 22% sul compenso per la redazione del precetto, spese generali e c.a. (doc. 2 nella produzione degli opponenti).
Si rileva che non è meritevole di accoglimento l'unica eccezione proposta dalla parte opposta circa la mancata ratifica dell'operato dell'avv. Francesca Sassano, la quale avrebbe agito senza il consenso della parte alla notifica dell'atto di Controparte_1
precetto opposto.
Al riguardo, si osserva che la revoca da parte del conferente del mandato conferito al procuratore – così come la rinuncia allo stesso da parte del procuratore - è dichiarazione recettizia a forma libera (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23324 del 18/12/2012) ed, in quanto tale, nei rapporti tra difensore e cliente diviene efficace nel momento in cui è comunicata.
Dall'esame della documentazione versata in atti si evince che:
- l'atto di precetto opposto, munito di procura alle liti apposta a margine conferita da all'avv. Francesca Sassano, datato 23.04.2018, è stato spedito per la Controparte_1
notifica in data 24.04.2018 (doc. 2 nella produzione degli opponenti);
- la comunicazione di revoca del mandato professionale datata 18.04.2018 spedita da in data 20.04.2018 è pervenuta all'avv. Francesca Sassano in data Controparte_1
27.04.2018 (doc. nella produzione dell'opposta).
Consegue ai superiori rilievi che, al momento della notifica dell'atto di precetto opposto, la revoca da parte di del mandato professionale conferito all'avv. Controparte_1
Sassano non aveva ancora spiegato efficacia, sicché l'attività da quest'ultima compiuta è pienamente riconducibile all'opposta.
Quanto ai motivi di opposizione, le doglianze sub 1) e sub 2), da esaminarsi congiuntamente, sono infondate per le ragioni che seguono.
La legittimazione attiva dell'opposta si evince inequivocabilmente dalla sentenza della
Corte d'Appello di Potenza n. 86/18 del 19.02.2018, notificata unicamente al precetto agli opponenti, atteso che nata a [...] il [...], era costituita nel Controparte_1 giudizio di appello all'esito del quale è stato emesso il suddetto titolo esecutivo, quale parte appellata nelle cause civili riunite n. 344/14 e n. 353/14, in parte motiva essendo affermato che si era costituita nel processo di primo grado in data 22.02.2008, unitamente ad altri coeredi, in qualità di erede di , tale qualità evincendosi anche dallo Parte_3
stato di famiglia del suddetto de cuius depositato dagli stessi opponenti (doc. 7 nella produzione degli opponenti).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727
e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza
o meno del credito nei confronti di tutti” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024;
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017).
Deriva, dunque, dall'applicazione del superiore principio di diritto che è legittima la richiesta di pagamento dell'intero credito ereditario avanzata con l'atto di precetto opposto da . Controparte_1
La doglianza sub 3), ancora, è infondata, atteso che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e, quindi, attribuire rilevanza solo a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 14.02.2013. n. 3667; Cass.
18.02.2015 n. 3277; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027;
Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 23.03.1999 n. 2742; Cass. 18.6.1991 n. 6893,
Cass. 20.5.1987 n. 4617, Cass. 22.4.1981 n. 2385, Cass. 23.11.1978 n. 5496).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata articolando un motivo di opposizione concernente il merito del titolo esecutivo azionato, il quale espressamente prevede la condanna in solido degli eredi di Tale doglianza, dunque, costituisce contestazione che poteva essere Persona_1
sollevata unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale o con gli strumenti lato sensu impugnatori contemplati dall'ordinamento, trattandosi delle uniche sedi deputate all'accertamento della pretesa sostanziale accertata nel titolo di formazione giudiziale.
Anche il motivo di doglianza sub 4) è infondato.
Al riguardo, si osserva che l'atto di precetto opposto non costituisce duplicazione dell'atto di precetto spedito per la notifica in data 25.05.2017 (doc. 3 nella produzione degli opponenti) – che sarebbe oggetto del giudizio di opposizione pendente dinanzi al
Tribunale di Potenza n. R.G. 2311/2017 -, atteso che quest'ultimo è fondato su un titolo diverso, ovvero sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 868/13 del 21.06.2013, poi in parte riformata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 86/18 del 19.02.2018.
Si osserva che, con riguardo ai rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza della Cassazione attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa, sicché “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018).
In ogni caso, se è vero che il credito si estingue per effetto della soddisfazione ottenuta in danno di uno qualunque dei debitori solidali, è anche vero che il creditore può senza limiti agire, contemporaneamente e senza vincoli, contro ciascuno dei soggetti tenuti alla prestazione proprio in virtù dei principi sulla solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, sicché non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda azione esecutiva nei confronti dei plurimi debitori fintantoché non vi sia stata l'integrale soddisfazione del credito e fermo restando il divieto di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2740 del 25/10/1973; Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 24 aprile 2020, n. 8151).
Ed ancora, secondo i giudici di legittimità, “Non è preclusa al creditore e non costituisce
"ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023).
Nel caso di specie, si osserva che non è stato allegato dagli opponenti l'intervenuto pagamento, neanche parziale, della pretesa creditoria dell'opposta.
Per le motivazioni sopra esposte, dunque, è in parte infondato anche il motivo di opposizione sub 6) - nella parte in cui gli opponenti si dolgono della illegittimità della richiesta del compenso per la redazione dell'atto di precetto pari ad euro 405,00, oltre spese generali al 15%, cassa avvocati al 4% ed iva al 22% - in considerazione del fatto che il precetto opposto in questa sede non costituisce duplicazione di quello del 2017.
Il motivo di opposizione sub 5), poi, laddove gli opponenti hanno contestato l'erroneità dei conteggi eseguiti dall'opposta con l'atto di precetto, è infondato, stante la genericità della doglianza, destituita di alcuna allegazione a fondamento, e considerato, altresì, che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “L'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del
18/03/2022).
Infine, il motivo di opposizione sub 6), nella parte in cui gli opponenti si dolgono della richiesta di euro 50,00 per spese di notifica del precetto, è fondato, atteso che dall'esame dell'atto di precetto si evince che il costo sostenuto dall'opposta per la notifica dello stesso è di euro 34,15, sicché non è dovuta la differenza richiesta a detto titolo, pari all'importo di euro 15,85.
Si osserva che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo
1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto nella misura eccedente l'importo di euro 72.919,22, rideterminato secondo quanto sopra argomentato.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi atti a legittimare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione in misura esigua rispetto all'importo precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_5
e , per quanto di ragione e, per Parte_2 Parte_4
l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto spedito per la notifica in data
24.04.2018 da nella misura eccedente l'importo di euro 72.919,22. Controparte_1
2) Compensa le spese.
Così deciso in Potenza, il 4.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino