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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1291/2022 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZINO C.F._1
MADDALENA ed elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO, 54/B 95128
CATANIA
ATTORE
contro nato il [...], a [...], Controparte_1
CodiceFiscale_2
, nato il [...], a [...], CP_2 CodiceFiscale_3
nato il [...], a [...], CP_3 CodiceFiscale_4
pagina 1 di 6 nato il [...], a [...], Controparte_4
CodiceFiscale_5
nato il [...], a [...], Controparte_5
CodiceFiscale_6
nato il [...], a [...], Controparte_6
CodiceFiscale_7
nato il [...], a [...], Parte_2
CodiceFiscale_8
nato il [...], a [...], Controparte_7
CodiceFiscale_9
nato il [...], a [...], Controparte_8
CodiceFiscale_10
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice adiva questo Tribunale
chiedendo che venisse dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione per piena,
assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Vizzini via Petrarca n. 64,66,68- via
Tiziano n. 33 distinto al NCEU , foglio 80 particelle n. 2674 sub 2, 2675 sub 3 e 3101
sub 1 e sub 2 oltre al terreno limitrofo foglio 82 particella 206 intestato ai sig.ri
Controparte_1 Controparte_5 CP_9 CP_3
pagina 2 di 6 , Controparte_4 Controparte_8 Controparte_10
che citava in giudizio. Rappresentava Parte_2 Controparte_7
che l'immobile era posseduto da oltre trent'anni dalla propria famiglia ed esattamente,
prima dal nonno e successivamente da sè medesimo che ne godeva a Per_1 Pt_1
pieno.
Parte convenuta non si costituiva nonostante la regolarità della chiamata in ius
Nel corso del giudizio, all'udienza del 13.03.2023, verificata la regolarità del contraddittorio e ritenute ammissibili le richieste istruttorie formulate dall'attore, veniva ammessa la prova per testi.
All'udienza dell'11.09.2023 veniva escusso il teste sig. , dopodichè, all'udienza Tes_1
del 6.05.2024, veniva sentito l'altro teste Tes_2
All'udienza del 23.09.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice è provata e, pertanto, viene accolta.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, in cui l'acquisizione del diritto si determina dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare. Ai sensi dell'art. 1158 c.c. "La proprietà dei beni immobili e gli
altri diritti reali sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
venti anni". Il possesso, affinché si possa pervenire all'acquisto del diritto per usucapione, deve essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico. È onere di chi pagina 3 di 6 invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli
deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche di aver esercitato il possesso con l'animus possidenti per il tempo necessario per usucapire. Per
il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ( Cass Civile
sez. II, 30/07/2019, n.20508 ).
In merito alla prova, la Suprema Corte ha rilevato che "Con riguardo ai mezzi di prova
ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che
la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione
del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (Cass. Civ. 19/7/99 n.
7692). Per Giurisprudenza costante si ritiene, tuttavia, che la prova debba essere resa da un soggetto estraneo per essere ritenuta apprezzabile, essendo ormai pacifico che "Il
possesso pacifico ed ininterrotto per più di venti anni di un'immobile comporta per
usucapione l'acquisto della proprietà a titolo originario. È necessaria la sussistenza
dell'animus domini in capo al richiedente e che sia fornita adeguata prova testimoniale
del suddetto possesso da parte di terzi estranei" (Tribunale Salerno sez. II 14 giugno
2010 n. 1380). Si rivela, dunque, necessaria una testimonianza resa da un soggetto estraneo al rapporto ed è necessario anche valutare con accortezza il contenuto della pagina 4 di 6 dichiarazione testimoniale. Infatti, sempre i giudici di merito, ritengono che "non
basterà che l'attore sostenga, dinanzi al giudice, di possedere il bene da tempo
immemorabile" (Tribunale di Cassino, sentenza 823/2011). Dunque, appare lecito ritenere che non solo la prova debba essere offerta da soggetti estranei al rapporto ma è
anche necessario che la testimonianza sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione.
Nel caso di specie, parte attrice è riuscita a fornire piena prova in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'acquisto per usucapione.
Il quadro probatorio delineatosi con le dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi ha confermato il possesso ultraventennale dell'attore Parte_1
Dalle dichiarazioni rese dai testi e è emerso tanto il "corpus" quanto Tes_1 Tes_2
l'animus" in capo all'attore, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà,
protrattosi per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione ed anche il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario: il dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato.
Entrambi i testi, peraltro apparsi disinteressati ed attendibili, hanno confermato l'intero articolato di prova non lasciando dubbi circa l'animus possidendi, quale intenzione di comportarsi da legittimo proprietario inteso anche come animus rem sibi habendi,
ovvero volontà di mantenere il bene per sé, ed il corpus possessionis, ovvero la relazione materiale con il bene.
pagina 5 di 6 Pertanto, stante la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva,
si può dichiarare acquisita per usucapione la proprietà in capo a parte attrice
Spese compensate
P.Q.M.
Il Giudice , definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, accoglie la domanda di parte attrice per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
ha usucapito l'immobile sito in Vizzini via Petrarca n. 64,66,68- via Tiziano n. 33
distinto al NCEU , foglio 80 particelle n. 2674 sub 2, 2675 sub 3 e 3101 sub 1 e sub 2
oltre al terreno limitrofo foglio 82 particella 206, intestato ai sig.ri CP_1
[...] Controparte_5 CP_9 CP_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_10 Parte_2
Controparte_7
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza
Compensa le spese
Caltagirone, 18.03.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1291/2022 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZINO C.F._1
MADDALENA ed elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO, 54/B 95128
CATANIA
ATTORE
contro nato il [...], a [...], Controparte_1
CodiceFiscale_2
, nato il [...], a [...], CP_2 CodiceFiscale_3
nato il [...], a [...], CP_3 CodiceFiscale_4
pagina 1 di 6 nato il [...], a [...], Controparte_4
CodiceFiscale_5
nato il [...], a [...], Controparte_5
CodiceFiscale_6
nato il [...], a [...], Controparte_6
CodiceFiscale_7
nato il [...], a [...], Parte_2
CodiceFiscale_8
nato il [...], a [...], Controparte_7
CodiceFiscale_9
nato il [...], a [...], Controparte_8
CodiceFiscale_10
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice adiva questo Tribunale
chiedendo che venisse dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione per piena,
assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Vizzini via Petrarca n. 64,66,68- via
Tiziano n. 33 distinto al NCEU , foglio 80 particelle n. 2674 sub 2, 2675 sub 3 e 3101
sub 1 e sub 2 oltre al terreno limitrofo foglio 82 particella 206 intestato ai sig.ri
Controparte_1 Controparte_5 CP_9 CP_3
pagina 2 di 6 , Controparte_4 Controparte_8 Controparte_10
che citava in giudizio. Rappresentava Parte_2 Controparte_7
che l'immobile era posseduto da oltre trent'anni dalla propria famiglia ed esattamente,
prima dal nonno e successivamente da sè medesimo che ne godeva a Per_1 Pt_1
pieno.
Parte convenuta non si costituiva nonostante la regolarità della chiamata in ius
Nel corso del giudizio, all'udienza del 13.03.2023, verificata la regolarità del contraddittorio e ritenute ammissibili le richieste istruttorie formulate dall'attore, veniva ammessa la prova per testi.
All'udienza dell'11.09.2023 veniva escusso il teste sig. , dopodichè, all'udienza Tes_1
del 6.05.2024, veniva sentito l'altro teste Tes_2
All'udienza del 23.09.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice è provata e, pertanto, viene accolta.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, in cui l'acquisizione del diritto si determina dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare. Ai sensi dell'art. 1158 c.c. "La proprietà dei beni immobili e gli
altri diritti reali sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
venti anni". Il possesso, affinché si possa pervenire all'acquisto del diritto per usucapione, deve essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico. È onere di chi pagina 3 di 6 invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli
deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche di aver esercitato il possesso con l'animus possidenti per il tempo necessario per usucapire. Per
il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ( Cass Civile
sez. II, 30/07/2019, n.20508 ).
In merito alla prova, la Suprema Corte ha rilevato che "Con riguardo ai mezzi di prova
ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che
la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione
del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (Cass. Civ. 19/7/99 n.
7692). Per Giurisprudenza costante si ritiene, tuttavia, che la prova debba essere resa da un soggetto estraneo per essere ritenuta apprezzabile, essendo ormai pacifico che "Il
possesso pacifico ed ininterrotto per più di venti anni di un'immobile comporta per
usucapione l'acquisto della proprietà a titolo originario. È necessaria la sussistenza
dell'animus domini in capo al richiedente e che sia fornita adeguata prova testimoniale
del suddetto possesso da parte di terzi estranei" (Tribunale Salerno sez. II 14 giugno
2010 n. 1380). Si rivela, dunque, necessaria una testimonianza resa da un soggetto estraneo al rapporto ed è necessario anche valutare con accortezza il contenuto della pagina 4 di 6 dichiarazione testimoniale. Infatti, sempre i giudici di merito, ritengono che "non
basterà che l'attore sostenga, dinanzi al giudice, di possedere il bene da tempo
immemorabile" (Tribunale di Cassino, sentenza 823/2011). Dunque, appare lecito ritenere che non solo la prova debba essere offerta da soggetti estranei al rapporto ma è
anche necessario che la testimonianza sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione.
Nel caso di specie, parte attrice è riuscita a fornire piena prova in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'acquisto per usucapione.
Il quadro probatorio delineatosi con le dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi ha confermato il possesso ultraventennale dell'attore Parte_1
Dalle dichiarazioni rese dai testi e è emerso tanto il "corpus" quanto Tes_1 Tes_2
l'animus" in capo all'attore, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà,
protrattosi per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione ed anche il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario: il dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato.
Entrambi i testi, peraltro apparsi disinteressati ed attendibili, hanno confermato l'intero articolato di prova non lasciando dubbi circa l'animus possidendi, quale intenzione di comportarsi da legittimo proprietario inteso anche come animus rem sibi habendi,
ovvero volontà di mantenere il bene per sé, ed il corpus possessionis, ovvero la relazione materiale con il bene.
pagina 5 di 6 Pertanto, stante la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva,
si può dichiarare acquisita per usucapione la proprietà in capo a parte attrice
Spese compensate
P.Q.M.
Il Giudice , definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, accoglie la domanda di parte attrice per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
ha usucapito l'immobile sito in Vizzini via Petrarca n. 64,66,68- via Tiziano n. 33
distinto al NCEU , foglio 80 particelle n. 2674 sub 2, 2675 sub 3 e 3101 sub 1 e sub 2
oltre al terreno limitrofo foglio 82 particella 206, intestato ai sig.ri CP_1
[...] Controparte_5 CP_9 CP_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_10 Parte_2
Controparte_7
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza
Compensa le spese
Caltagirone, 18.03.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 6 di 6