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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1810/2024 promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'AVV.PUDDU FEDERICO MARIA, giusta procura in atti;
RICORRENTI;
Contro
c.f. nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'AVV. POLITANO GIUSEPPE, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso.
MOTIVAZIONE
1. , Parte_1 Parte_2
, hanno convenuto in giudizio,
[...] Parte_3 dinanzi al Tribunale di Modena, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine di ottenere una pronuncia pagina 1 di 13 di reintegrazione nel possesso del terreno sito nel Comune di Modena, frazione di
Baggiovara (identificato al catasto terreni di tale comune al Foglio 214, particella
190) del quale allegavano di essere comproprietari per 1/3 ciascuno, agli stessi inaccessibile avendo la società convenuta posizionato una sbarra elettrica chiusa a chiave.
Nel dettaglio i ricorrenti hanno formulato le seguenti richieste:
-“ordinare alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, con sede legale in Modena (MO), via Pietro Giardini
n. 1314, codice fiscale e P. IVA , l'immediata reintegrazione dei P.IVA_1 ricorrenti nel pieno e libero possesso del terreno descritto in premessa (sito nel
Comune di Modena, frazione Boggiovara, identificato al catasto terreni di tale comune al Foglio 214, particella 190), ordinando a tale società l'immediata e definitiva rimozione, a sua cura e spese, sia della sbarra che delimita l'accesso a tal terreno, ovvero, in alternativa, la fornitura ai ricorrenti della relativa chiave
(anche elettronica) d'accesso, sia di tutti i beni e veicoli collocati sul terreno dei ricorrenti, nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e a spese della resistente, di ogni lavoro necessario e/o opportuno per la suddetta finalità ovvero al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, disponendo che, in mancanza di esecuzione spontanea, siano autorizzati a tali incombenze i ricorrenti, con addebito degli oneri di spesa alla controparte.
- Nel merito, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Modena (MO), via Pietro Giardini
n. 1314, codice fiscale e P. IVA , a pagare in favore dei ricorrenti il P.IVA_1 risarcimento dei danni subiti per l'indebita occupazione del terreno e la relativa chiusura nella somma € 2.500,00 per ogni anno o frazione di anno di occupazione
o a quella maggiore o minore che risulterà provata all'esito del giudizio o che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA)”.
pagina 2 di 13 2. A sostegno delle proprie richieste i ricorrenti, dopo aver riferito di di essere comproprietari per 1/3 ciascuno del terreno sopra indicato (loro derivato per successione ex lege di ), hanno allegato: che in Persona_1 data 15 ottobre 2022 aveva stipulato col Parte_1 CP_1
Nello contratto di comodato avente ad oggetto la concessione del terreno a prato prospiciente la ex-villa Montecuccoli in Baggiovara (MO), (fra Via Giardini - stradello Montecuccoli - proprietà e ad altri), per la durata CP_1 complessiva di un anno decorrente dal 11.11.2022 e scadenza al 10.11.2023, non rinnovabile;
che in data 14 aprile 2023 aveva appreso Parte_1 via mail dal che il terreno era stato indebitamente occupato da Testimone_1
posizionando una sbarra elettrica chiusa a chiave che Controparte_1 impediva l'acceso; che tale circostanza era stata poi riscontrata personalmente tramite un accesso ai luoghi;
che in data 9 gennaio 2024 i tramite il Parte_3 proprio legale di fiducia, avevano diffidavano la società Controparte_1
a rilasciare immediatamente in favore dei proprietari tale porzione di
[...] terreno, libero e sgombero da persone e cose e nello stato antecedente tale indebita occupazione.
3. La società convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto e in diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel dettaglio la resistente ha eccepito di possedere da ben oltre 20 anni, uti dominus, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata, esclusiva ed accompagnato dall'animus, la porzione di parte del terreno sito nel Comune di
Modena, frazione Boggiovara, identificato al catasto terreni di tale comune al
Foglio 214, particella 190, oggetto del presente giudizio. La stessa ha dedotto di aver quindi maturato il termine di venti anni per l'usucapione ordinaria ventennale sul terreno per cui è causa ex art. 1158 c.c. ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente.
Nel merito la società resistente ha dedotto che i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova del possesso del bene sul quale chiedevano di essere reintegrati e pagina 3 di 13 che, in ogni caso, in contratto di comodato allegato dalla parte ricorrente non risulta registrato e conseguentemente è privo di valenza probatoria.
Nella memoria di replica, inoltre, la società convenuta ha eccepito la decadenza dell'azione intrapresa, essendo stata esercitata oltre l'anno dal sofferto spoglio.
4. Nel corso del procedimento sono stati escussi degli informatori ed il giudizio è stato trattenuto in decisione in data 11 marzo 2025 con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
5. Ciò premesso, va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza dell'azione per decorso del termine.
È noto che l'esperibilità dell'azione di reintegrazione è soggetta, a pena di decadenza, al termine di un anno, che decorre dal momento del sofferto spoglio o dalla sua scoperta.
La giurisprudenza di legittimità individua nella tempestività un presupposto necessario dell'esercizio dell'azione, che deve bensì essere provato dall'attore, ma solo se ciò sia stato posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza (Cass. n. 6055/1996), da proporsi ovviamente nel rispetto delle regole del rito civile.
Ebbene, considerata la rituale eccezione di decadenza di cui era onerata la parte resistente, l'allegazione della stessa, circa la scoperta dello spoglio clandestino in occasione mail del 14 aprile 2023 ricevuta dal può che Persona_2 essere considerata, ad avviso di questo giudice, il momento a partire dal quale può dirsi che il ricorrente abbia avuto consapevolezza dell'eventuale azione di spoglio. Conseguentemente non può rinvenirsi alcuna decadenza dei ricorrenti avendo gli stessi introdotto il giudizio in data 8 aprile 2024.
6. Qualificazione della domanda
In primo luogo, le allegazioni contenute in ricorso appaiono finalizzate a fornire prova di un possesso mediato, competendo la disponibilità del bene al solo detentore . Parte_4
Invero, nel ricorso introduttivo, gli istanti hanno allegato: di essere comproprietari del bene in oggetto e di aver stipulato un contratto di comodato con (avente ad oggetto a concessione del terreno a prato sopra Testimone_1
pagina 4 di 13 descritto prospiciente (la ex-villa Montecuccoli in Baggiovara (MO), fra Via
Giardini - stradello Montecuccoli - proprietà e ad altri), per la durata CP_1 complessiva di un anno, decorrente dal 11.11.2022 e scadenza al 10.11.2023, non rinnovabile.
L'azione di reintegrazione, invero, è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene (e può essere esercitata nei confronti dello stesso detentore che abbia mutato la propria detenzione in possesso).
Ciò posto, occorre sottolineare che “nell'indagine diretta alla individuazione e qualificazione della domanda giudiziale il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dello scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (Cass. Civ. n. 11010/2000, n.
8879/2000, Cass. SS.UU. n. 27/2000).
Ebbene, nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto una pronuncia di reintegra nel pieno possesso del terreno descritto in premessa sito nel Comune di Modena, frazione Boggiovara,(identificato al catasto terreni di tale comune al Foglio 214, particella 190) allegando che aveva posizionato una Controparte_1 sbarra elettrica chiusa a chiave che ne impediva l'accesso. Già nella sua prospettazione il ricorso non ha di certo assunto le caratteristiche della violenza né quelle della clandestinità che potrebbero giustificare il ricorso alla tutela interdittale prevista dall'art. 1168 c.c.
La Cassazione, difatti, ha chiarito a più riprese che "in tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce
l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo" (cfr. Cass. n.
19586/2016). La molestia si distingue dallo spoglio esclusivamente sotto il profilo quantitativo giacché mentre quest'ultimo indica lo spossessamento del bene, la pagina 5 di 13 prima non incide sulla cosa, ma compromette la sola attività di godimento della stessa, rendendola più difficile o limitando le modalità di esercizio del possesso.
Giova ricordare che gli atti. 1168-1170 c.c. nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano solo la situazione di fatto (il possesso appunto) del tutto prescindendo dalla situazione di diritto (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore) “nel giudizio possessorio, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso che abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto” (cfr. Corte di Cass. Civ. nn. 6772/91, 4625/87), e ciò indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso che, se esistente, può venire in rilievo solo ad colorandam possessionem cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, né per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto (cfr. Corte di Cassazione civile, sez. II, 27/12/2004, n. 24026; Cass. 23 marzo 2004 n. 5760; Cass. 15 maggio 1998 n. 4908).
Corollario di ciò è che, ai fini della tutela possessoria, la situazione di diritto
(titolarità della proprietà o di altro diritto reale) è irrilevante, occorrendo invece che sia data la prova dell'esistenza del possesso (cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 c.c.) e della lesione dello stesso, ovvero della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso (spoglio), ovvero la molestia dello stesso.
È dunque sempre necessaria la dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto di cui il ricorrente lamenta l'avvenuta privazione (cfr. Corte di Cass. civile sez. II, 13.4.1995 n. 4271) ovverosia la prova del possesso ultrannuale, continuativo, non interrotto ed acquisito in modo non violento e clandestino, esercitato con riguardo al bene oggetto della denunciata condotta di turbativa
(cfr. Corte di Cass. civ.
6.2.1975 n. 437, Cass. Civ. 17.7.1969 n. 2656).
pagina 6 di 13 Al fine di verificare la sussistenza della prova del possesso mediato, quale quella allegata nel caso di specie a fronte dell'esistenza di un contratto di comodato, occorrerà fare una ulteriore precisazione.
In capo al comodatario si concretizza la situazione possessoria definita detenzione, ovvero la materiale disponibilità del bene, senza tuttavia che il comodatario abbia l'intenzione di considerarla come propria;
il detentore ha quindi un potere di fatto sulla cosa che però esercita in nome altrui. La prova del possesso mediato, conseguentemente, comporta una scissione: sarà necessario verificare la sussistenza del potere di fatto sulla cosa in capo al comodatario- detentore e l'animus possidendi in capo al proprietario comodante.
Ebbene per l'accertamento del possesso mediato nel caso di specie appare utile evidenziare che, dall'esame della documentazione in atti, emerge: un contratto di comodato del 15 ottobre 2022 intercorrente tra gli odierni ricorrenti e Parte_4
(doc n. 3 di parte ricorrente allegato al ricorso), tardivamente registrato,
[...] nonché un contratto di comodato intercorso tra il padre degli odierni ricorrenti e datato 12.10.2007 (doc n. 16 di parte Persona_1 Testimone_1 ricorrente allegato alla memoria).
In atti v'è anche: 1) l'Ordinanza di rimessa in pristino del Modena in CP_3 data 16 dicembre 2008 con la quale veniva contestato ai ricorrenti la rimozione di quanto abusivamente realizzato su tale terreno (doc. 14 allegato alla memoria del
15.07.2024 – Ordinanza Comune di Modena datata 16.12.2008), ossia la trasformazione parziale del terreno agricolo in parcheggio 2) la risposta di
(l'attuale resistente), a firma dei dipendenti di tale Controparte_4 società, secondo la quale il terreno in questione è “di proprietà del sig.
, concesso in locazione al sig. ” Persona_1 Testimone_1 ed “utilizzato dai dipendenti della società al fine di Parte_5 parcheggiare le proprie autovetture nelle giornate di lavoro, dagli autotrasportatori dipendenti e dai clienti della ditta al fine di Controparte_1 poter più facilmente effettuare manovre di immissione sulla statale Giardini e per la sosta temporanea di rimorchi e/o semirimorchi vietata e multata se effettuata in strade urbane anche limitrofe” (doc. 15 allegato alla memoria del 15.07.2024 –
pagina 7 di 13 del 15.01.2009) 3) la comunicazione inviata Parte_6 dall'allora proprietario del terreno in questione, il sig. Persona_1 dante causa degli odierni ricorrenti, in risposta alla predetta ordinanza del
[...]
Comune di Modena in data 16 dicembre 2008, con la quale lo stesso trasmetteva a detto Comune la copia del contratto di comodato gratuito del terreno oggetto di tale provvedimento stipulato con il sig. (doc. 16 allegato alla Testimone_1 memoria del 15.07.2024 – del Parte_7
27.04.2009 con allegato contratto di comodato del 12.10.2007), 4) la risposta del
Comune di Modena in data 07.05.2009 nella quale si dà atto sia della proprietà in capo al sig. degli erri dell'appezzamento del terreno in questione, sia Parte_3 del fatto che lo stesso terreno era stato comodato al sig. in data Testimone_1
12.10.2007 con contratto rinnovato in data 13.10.2008 (doc n. 17 di parte ricorrente).
Da tale documentazione si evince, in modo inequivocabile, la sussistenza di una relazione di fatto di lunga durata (sin dal 2007) tra il ed il bene Testimone_1 oggetto del giudizio. Una volta comprovata tale relazione di fatto, concretizzata negli anni mediante la stipula di vari contratti di comodato in suo favore, da ultimo quello del 15 ottobre 2022, (tardivamente registrato) può ritenersi provato il possesso mediato degli odierni ricorrenti con riguardo all'azione spiegata nel giudizio odierno.
Con riguardo alla tardività della registrazione dell'ultimo contratto di comodato in atti (rilevante con riferimento alla prova del possesso nell'anno) vale la pena evidenziare che, secondo l'insegnamento offerto dalla Suprema Corte di
Cassazione: va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, il che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto (Cfr. Corte di Cassazione Civ. Sez. III, sent. N. 16742 del 14 giugno 2021).
A riprova del potere di fatto in capo al comodatario l'informatrice Tes_2
escussa all'udienza del 3.12.2024 , ha confermato la circostanze n. 4
[...] contenuta in ricorso (4) Vero che chi gestiva le manutenzioni ed era il referente
pagina 8 di 13 del terreno oggetto di causa (terreno prospiciente la ex-villa Montecuccoli in
Baggiovara (MO), fra Via Giardini - stradello Montecuccoli - proprietà CP_1
) fin dal 2008 e comunque dal novembre 2022 fino a marzo 2023 era il sig.
[...]
) Nel dettaglio l'informatrice ha risposto alla predetta domanda Testimone_1 nel seguente modo: “È vero, mio padre ha sempre gestito per tutto il comparto le manutenzioni”.
Questa relazione di fatto tra il comodatario ed il bene oggetto del presente giudizio risulta confermata anche dal testimone di parte ricorrente Tes_3
escusso nella stessa udienza, il quale ha risposto alla circostanza: “E'
[...] vero che lo contattava periodicamente per la manutenzione del terreno (fin Tes_1 dal 2008 e comunque dal novembre 2022 fino a marzo 2023) nel seguente modo: “E' vero, facevo pulizia del verde, sfalcio dell'erba e potatura siepi in base
a ciò che mi veniva richiesto”. Lo stesso ha poi confermato che l'accesso al terreno oggetto di causa avveniva da oltre vent'anni dal varco/terreno ove adesso
è stata posizionata una sbarra elettrificata chiusa come da fotografia che le si mostra che è tuttora presente (è vero, io ho sempre usufruito di questo ingresso perché dovevo entrare con il camion e le attrezzature, era l'unico ingresso;
poi è stata messa la sbarra, l'anno scorso ero stato chiamato per eseguire le lavorazioni ma non sono più potuto entrare”).
La ricostruzione emersa dai fatti di causa, peraltro, ha trovato conferma anche nella stessa rappresentazione emersa dall'escussione dei testimoni di parte resistente.
Invero, dal narrato dei testimoni, è emerso di fatto quanto già scritto nella lettera della del 15.01.2009: ovvero che il terreno Parte_6 veniva utilizzato dai dipendenti della società al fine di Parte_5 parcheggiare le proprie autovetture nelle giornate di lavoro, dagli autotrasportatori dipendenti e dai clienti della ditta e per la Controparte_1 sosta temporanea di rimorchi e/o semirimorchi e ciò in ragione di un rapporto sussistente tra gli odieni ricorrenti e il quale, fino al 16 giugno Testimone_1
2020, era anche consigliere e socio della poi Parte_5 trasformata in pari data in (doc. 18 allegato alla Controparte_1
pagina 9 di 13 memoria del 15.07.2024 – visura storica della società Controparte_1
[...]
Ed invero , escusso all'udienza del 3.12.2024, ha Parte_8 confermato: che ha sempre utilizzato l'area per il parcheggio di Controparte_2 camion, cassoni, ecc, già prima del 2007 e che il terreno di cui è causa veniva utilizzato dalla quale deposito di veicoli pesanti, beni e Parte_9 cassoni essendo lo stesso visibile a tutti. Ha poi confermato che Controparte_2 lo contattava periodicamente per la manutenzione del terreno oggetto di causa (
“è vero, andavo a tagliargli l'erba. Parlo del periodo anche antecedente il 2007, all'epoca di mattina aiutavo mio padre nell'azienda agricola e il pomeriggio davo il cambio a mia madre al bar. Non ci vado più da tempo, almeno da 3-4 anni”). Ha poi confermato che l'accesso al terreno in oggetto era possibile da diverse parti senza dover necessariamente attraversare la strada di proprietà della CP_1
“è vero, col trattore riuscivo a passare nei tre lati. Si passava anche con
[...] una normale autovettura”).
escusso all'udienza del 25 gennaio 2025, ha confermato che Parte_10 la Società in persona del suo rappresentante pro tempore CP_1 [...]
utilizza il terreno oggetto di causa “da tempo immemore” quale CP_2 deposito di veicoli pesanti, beni e cassoni essendo lo stesso visibile a tutti(ci mettiamo i camion e l'attrezzatura da lavoro, questo almeno dall'anno 2003). Ha poi confermato di non conoscere e di non aver mai visto il Sig.
[...] prima, ed i Sig.ri Ha infine Persona_1 Parte_3 confermato che l'accesso al terreno di cui è causa è possibile da tre diverse parti senza dover necessariamente attraversare la strada di proprietà della CP_1
(è vero, è un terreno pianeggiante e si può entrare da qualsiasi lato”; A.D.R.:
“non mi sono mai accorto se ci sia un fosso sugli altri lati, so che i ragazzi quando vengono a piedi entrano da altre parti, non so bene che tratto facciano, non sono andato a vedere”).
Essendo il bene nella disponibilità (detenzione di appare Testimone_1 naturale che fosse questo e non gli odierni ricorrenti ad occuparsi dello stesso e quindi ad essere presene al posto di questi suoi luoghi.
pagina 10 di 13 Ed invero è proprio il rapporto di commistione tra padre di Testimone_1
e la società resistente, dapprima quale consigliere e socio della Controparte_2 società e di seguito mero detentore del terreno in oggetto, in virtù del rapporto da sempre instaurato con gli odierni ricorrenti, ad offrire la chiave di lettura della fattispecie in esame. Dalla documentazione in atti, nonché dal narrato dei testimoni escussi appare evidente che, in ragione del rapporto sussistente tra e gli odierni ricorrenti, da sempre è stata concessa alla società Testimone_1
L. la possibilità di utilizzare il terreno in oggetto quale ricovero per i mezzi pensanti.
Tale facoltà di utilizzo, tuttavia, non può essere qualificata come possesso poiché veicolata sempre per il tramite del modulo contrattuale del comodato d'uso (o locazione), il quale esclude in capo al soggetto utilizzatore l'animus possidendi.
In linea con tale lettura neppure può dirsi concretizzata nel caso di specie l'usucapione atteso che per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto inteso ad esercitare sulla cosa per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario.
Ritenuto provato il possesso mediato in capo agli odierni ricorrenti, si deve quindi passare all'analisi della molestia.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che “non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, ma solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, ma siano con questo compatibili” ( Cass. civ. Sez. II, 11.11.2002 n. 15788).
Con riguardo a tale particolare aspetto, sulla domanda a prova contraria l'informatrice ha risposto: (1) Vero che l'accesso al terreno Testimone_2
pagina 11 di 13 oggetto di causa (terreno prospiciente la ex-villa Montecuccoli in Baggiovara
(MO), fra Via Giardini - stradello - proprietà ) Parte_3 CP_1 avviene da oltre vent'anni dal varco/terreno ove adesso è stata posizionata una sbarra elettrificata chiusa come da fotografia che le si mostra che è tuttora presente) ha risposto: E' vero, io sinchè sono andata a lavorare sono sempre passata di là. Ho lavorato lì fino a metà del 2020. Anche in seguito chi lavorava lì
è sempre passato in auto di là, è l'unica strada possibile”.
L'informatore , escusso all'udienza del 3.12.2024, ha confermato la Testimone_3 circostanza a prova contraria formulata note per la trattazione scritta dell'udienza del 26.8.24 che l'accesso al terreno oggetto di causa avveniva da oltre vent'anni dal varco/terreno ove era stata posizionata una sbarra elettrificata chiusa.
La circostanza che vi fossero altri eventuali accesso al terreno in oggetto, (riferita dagli informatori di parte resistente), non riscontrabile dalle foto in atti, non determina, ad avviso di questo giudice, un affievolimento nella molestia nel possesso apparendo evidente che, il posizionamento di una barra elettrica sul terreno oggetto di esame, abbia reso in ogni caso difficoltoso l'esercizio del possesso da parte dei ricorrenti per il tramite del detentore, pur in presenza di eventuali percorsi alternativi.
Può ritenersi provato anche l'animus spoliandi dell'odierna resistente, potendo la stessa essere anche dedotta in via presuntiva dalla circostanza di avere privato del godimento del bene il legittimo possessore contro la sua volontà, pur se espressa tacitamente, ed indipendentemente dalla convinzione di agire nell'esercizio di un diritto. Del resto, l'autore dello spoglio può liberarsi della presunzione di colpa dimostrando il proprio ragionevole convincimento dell'esistenza del consenso del possessore alla modifica od alla privazione del possesso, prova questa non offerta nel caso di specie.
Infine, sempre avendo riguardo all'aspetto soggettivo, vale infine la pena evidenziare che l'animus possidendi in capo ai ricorrenti si evince dallo scambio di pec intercorse tra e Parte_11 Persona_3
(doc n. 6, 9, 11 di parte ricorrente) essendo evidente da tale interlocuzione, tesa pagina 12 di 13 ad ottenere una risoluzione della problematica riscontrata (posizionamento barra), l'intenzione dei ricorrenti di esercitare sul bene il potere del proprietario.
Per tutte le ragioni dinanzi indicare la domanda di manutenzione deve essere accolta.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento danno formulata dalla parte ricorrente, risultando la stessa sprovvista di allegazioni e prove.
La complessità della questione affrontata, unitamente alla parziale soccombenza reciproca (in punto di domanda di risarcimento) consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Francesca Cerrone, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti da Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
nei confronti della società
[...] Controparte_1 dispone nel seguente modo:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto;
2) Ordina alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Modena (MO), via Pietro
Giardini n. 1314, codice fiscale e P. IVA , l'immediata P.IVA_1 reintegrazione dei ricorrenti nel pieno e libero possesso del terreno descritto in premessa (sito nel Comune di Modena, frazione Boggiovara, identificato al catasto terreni di tale comune al Foglio 214, particella 190), ordinando a tale società l'immediata e definitiva rimozione, a sua cura e spese, sia della sbarra che delimita l'accesso a tal terreno;
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla parte ricorrente;
4) Compensa per intero le spese del presente giudizio.
Modena 14 aprile 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1810/2024 promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'AVV.PUDDU FEDERICO MARIA, giusta procura in atti;
RICORRENTI;
Contro
c.f. nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'AVV. POLITANO GIUSEPPE, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso.
MOTIVAZIONE
1. , Parte_1 Parte_2
, hanno convenuto in giudizio,
[...] Parte_3 dinanzi al Tribunale di Modena, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine di ottenere una pronuncia pagina 1 di 13 di reintegrazione nel possesso del terreno sito nel Comune di Modena, frazione di
Baggiovara (identificato al catasto terreni di tale comune al Foglio 214, particella
190) del quale allegavano di essere comproprietari per 1/3 ciascuno, agli stessi inaccessibile avendo la società convenuta posizionato una sbarra elettrica chiusa a chiave.
Nel dettaglio i ricorrenti hanno formulato le seguenti richieste:
-“ordinare alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, con sede legale in Modena (MO), via Pietro Giardini
n. 1314, codice fiscale e P. IVA , l'immediata reintegrazione dei P.IVA_1 ricorrenti nel pieno e libero possesso del terreno descritto in premessa (sito nel
Comune di Modena, frazione Boggiovara, identificato al catasto terreni di tale comune al Foglio 214, particella 190), ordinando a tale società l'immediata e definitiva rimozione, a sua cura e spese, sia della sbarra che delimita l'accesso a tal terreno, ovvero, in alternativa, la fornitura ai ricorrenti della relativa chiave
(anche elettronica) d'accesso, sia di tutti i beni e veicoli collocati sul terreno dei ricorrenti, nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e a spese della resistente, di ogni lavoro necessario e/o opportuno per la suddetta finalità ovvero al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, disponendo che, in mancanza di esecuzione spontanea, siano autorizzati a tali incombenze i ricorrenti, con addebito degli oneri di spesa alla controparte.
- Nel merito, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Modena (MO), via Pietro Giardini
n. 1314, codice fiscale e P. IVA , a pagare in favore dei ricorrenti il P.IVA_1 risarcimento dei danni subiti per l'indebita occupazione del terreno e la relativa chiusura nella somma € 2.500,00 per ogni anno o frazione di anno di occupazione
o a quella maggiore o minore che risulterà provata all'esito del giudizio o che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA)”.
pagina 2 di 13 2. A sostegno delle proprie richieste i ricorrenti, dopo aver riferito di di essere comproprietari per 1/3 ciascuno del terreno sopra indicato (loro derivato per successione ex lege di ), hanno allegato: che in Persona_1 data 15 ottobre 2022 aveva stipulato col Parte_1 CP_1
Nello contratto di comodato avente ad oggetto la concessione del terreno a prato prospiciente la ex-villa Montecuccoli in Baggiovara (MO), (fra Via Giardini - stradello Montecuccoli - proprietà e ad altri), per la durata CP_1 complessiva di un anno decorrente dal 11.11.2022 e scadenza al 10.11.2023, non rinnovabile;
che in data 14 aprile 2023 aveva appreso Parte_1 via mail dal che il terreno era stato indebitamente occupato da Testimone_1
posizionando una sbarra elettrica chiusa a chiave che Controparte_1 impediva l'acceso; che tale circostanza era stata poi riscontrata personalmente tramite un accesso ai luoghi;
che in data 9 gennaio 2024 i tramite il Parte_3 proprio legale di fiducia, avevano diffidavano la società Controparte_1
a rilasciare immediatamente in favore dei proprietari tale porzione di
[...] terreno, libero e sgombero da persone e cose e nello stato antecedente tale indebita occupazione.
3. La società convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto e in diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel dettaglio la resistente ha eccepito di possedere da ben oltre 20 anni, uti dominus, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata, esclusiva ed accompagnato dall'animus, la porzione di parte del terreno sito nel Comune di
Modena, frazione Boggiovara, identificato al catasto terreni di tale comune al
Foglio 214, particella 190, oggetto del presente giudizio. La stessa ha dedotto di aver quindi maturato il termine di venti anni per l'usucapione ordinaria ventennale sul terreno per cui è causa ex art. 1158 c.c. ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente.
Nel merito la società resistente ha dedotto che i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova del possesso del bene sul quale chiedevano di essere reintegrati e pagina 3 di 13 che, in ogni caso, in contratto di comodato allegato dalla parte ricorrente non risulta registrato e conseguentemente è privo di valenza probatoria.
Nella memoria di replica, inoltre, la società convenuta ha eccepito la decadenza dell'azione intrapresa, essendo stata esercitata oltre l'anno dal sofferto spoglio.
4. Nel corso del procedimento sono stati escussi degli informatori ed il giudizio è stato trattenuto in decisione in data 11 marzo 2025 con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
5. Ciò premesso, va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza dell'azione per decorso del termine.
È noto che l'esperibilità dell'azione di reintegrazione è soggetta, a pena di decadenza, al termine di un anno, che decorre dal momento del sofferto spoglio o dalla sua scoperta.
La giurisprudenza di legittimità individua nella tempestività un presupposto necessario dell'esercizio dell'azione, che deve bensì essere provato dall'attore, ma solo se ciò sia stato posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza (Cass. n. 6055/1996), da proporsi ovviamente nel rispetto delle regole del rito civile.
Ebbene, considerata la rituale eccezione di decadenza di cui era onerata la parte resistente, l'allegazione della stessa, circa la scoperta dello spoglio clandestino in occasione mail del 14 aprile 2023 ricevuta dal può che Persona_2 essere considerata, ad avviso di questo giudice, il momento a partire dal quale può dirsi che il ricorrente abbia avuto consapevolezza dell'eventuale azione di spoglio. Conseguentemente non può rinvenirsi alcuna decadenza dei ricorrenti avendo gli stessi introdotto il giudizio in data 8 aprile 2024.
6. Qualificazione della domanda
In primo luogo, le allegazioni contenute in ricorso appaiono finalizzate a fornire prova di un possesso mediato, competendo la disponibilità del bene al solo detentore . Parte_4
Invero, nel ricorso introduttivo, gli istanti hanno allegato: di essere comproprietari del bene in oggetto e di aver stipulato un contratto di comodato con (avente ad oggetto a concessione del terreno a prato sopra Testimone_1
pagina 4 di 13 descritto prospiciente (la ex-villa Montecuccoli in Baggiovara (MO), fra Via
Giardini - stradello Montecuccoli - proprietà e ad altri), per la durata CP_1 complessiva di un anno, decorrente dal 11.11.2022 e scadenza al 10.11.2023, non rinnovabile.
L'azione di reintegrazione, invero, è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene (e può essere esercitata nei confronti dello stesso detentore che abbia mutato la propria detenzione in possesso).
Ciò posto, occorre sottolineare che “nell'indagine diretta alla individuazione e qualificazione della domanda giudiziale il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dello scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (Cass. Civ. n. 11010/2000, n.
8879/2000, Cass. SS.UU. n. 27/2000).
Ebbene, nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto una pronuncia di reintegra nel pieno possesso del terreno descritto in premessa sito nel Comune di Modena, frazione Boggiovara,(identificato al catasto terreni di tale comune al Foglio 214, particella 190) allegando che aveva posizionato una Controparte_1 sbarra elettrica chiusa a chiave che ne impediva l'accesso. Già nella sua prospettazione il ricorso non ha di certo assunto le caratteristiche della violenza né quelle della clandestinità che potrebbero giustificare il ricorso alla tutela interdittale prevista dall'art. 1168 c.c.
La Cassazione, difatti, ha chiarito a più riprese che "in tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce
l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo" (cfr. Cass. n.
19586/2016). La molestia si distingue dallo spoglio esclusivamente sotto il profilo quantitativo giacché mentre quest'ultimo indica lo spossessamento del bene, la pagina 5 di 13 prima non incide sulla cosa, ma compromette la sola attività di godimento della stessa, rendendola più difficile o limitando le modalità di esercizio del possesso.
Giova ricordare che gli atti. 1168-1170 c.c. nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano solo la situazione di fatto (il possesso appunto) del tutto prescindendo dalla situazione di diritto (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore) “nel giudizio possessorio, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso che abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto” (cfr. Corte di Cass. Civ. nn. 6772/91, 4625/87), e ciò indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso che, se esistente, può venire in rilievo solo ad colorandam possessionem cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, né per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto (cfr. Corte di Cassazione civile, sez. II, 27/12/2004, n. 24026; Cass. 23 marzo 2004 n. 5760; Cass. 15 maggio 1998 n. 4908).
Corollario di ciò è che, ai fini della tutela possessoria, la situazione di diritto
(titolarità della proprietà o di altro diritto reale) è irrilevante, occorrendo invece che sia data la prova dell'esistenza del possesso (cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 c.c.) e della lesione dello stesso, ovvero della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso (spoglio), ovvero la molestia dello stesso.
È dunque sempre necessaria la dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto di cui il ricorrente lamenta l'avvenuta privazione (cfr. Corte di Cass. civile sez. II, 13.4.1995 n. 4271) ovverosia la prova del possesso ultrannuale, continuativo, non interrotto ed acquisito in modo non violento e clandestino, esercitato con riguardo al bene oggetto della denunciata condotta di turbativa
(cfr. Corte di Cass. civ.
6.2.1975 n. 437, Cass. Civ. 17.7.1969 n. 2656).
pagina 6 di 13 Al fine di verificare la sussistenza della prova del possesso mediato, quale quella allegata nel caso di specie a fronte dell'esistenza di un contratto di comodato, occorrerà fare una ulteriore precisazione.
In capo al comodatario si concretizza la situazione possessoria definita detenzione, ovvero la materiale disponibilità del bene, senza tuttavia che il comodatario abbia l'intenzione di considerarla come propria;
il detentore ha quindi un potere di fatto sulla cosa che però esercita in nome altrui. La prova del possesso mediato, conseguentemente, comporta una scissione: sarà necessario verificare la sussistenza del potere di fatto sulla cosa in capo al comodatario- detentore e l'animus possidendi in capo al proprietario comodante.
Ebbene per l'accertamento del possesso mediato nel caso di specie appare utile evidenziare che, dall'esame della documentazione in atti, emerge: un contratto di comodato del 15 ottobre 2022 intercorrente tra gli odierni ricorrenti e Parte_4
(doc n. 3 di parte ricorrente allegato al ricorso), tardivamente registrato,
[...] nonché un contratto di comodato intercorso tra il padre degli odierni ricorrenti e datato 12.10.2007 (doc n. 16 di parte Persona_1 Testimone_1 ricorrente allegato alla memoria).
In atti v'è anche: 1) l'Ordinanza di rimessa in pristino del Modena in CP_3 data 16 dicembre 2008 con la quale veniva contestato ai ricorrenti la rimozione di quanto abusivamente realizzato su tale terreno (doc. 14 allegato alla memoria del
15.07.2024 – Ordinanza Comune di Modena datata 16.12.2008), ossia la trasformazione parziale del terreno agricolo in parcheggio 2) la risposta di
(l'attuale resistente), a firma dei dipendenti di tale Controparte_4 società, secondo la quale il terreno in questione è “di proprietà del sig.
, concesso in locazione al sig. ” Persona_1 Testimone_1 ed “utilizzato dai dipendenti della società al fine di Parte_5 parcheggiare le proprie autovetture nelle giornate di lavoro, dagli autotrasportatori dipendenti e dai clienti della ditta al fine di Controparte_1 poter più facilmente effettuare manovre di immissione sulla statale Giardini e per la sosta temporanea di rimorchi e/o semirimorchi vietata e multata se effettuata in strade urbane anche limitrofe” (doc. 15 allegato alla memoria del 15.07.2024 –
pagina 7 di 13 del 15.01.2009) 3) la comunicazione inviata Parte_6 dall'allora proprietario del terreno in questione, il sig. Persona_1 dante causa degli odierni ricorrenti, in risposta alla predetta ordinanza del
[...]
Comune di Modena in data 16 dicembre 2008, con la quale lo stesso trasmetteva a detto Comune la copia del contratto di comodato gratuito del terreno oggetto di tale provvedimento stipulato con il sig. (doc. 16 allegato alla Testimone_1 memoria del 15.07.2024 – del Parte_7
27.04.2009 con allegato contratto di comodato del 12.10.2007), 4) la risposta del
Comune di Modena in data 07.05.2009 nella quale si dà atto sia della proprietà in capo al sig. degli erri dell'appezzamento del terreno in questione, sia Parte_3 del fatto che lo stesso terreno era stato comodato al sig. in data Testimone_1
12.10.2007 con contratto rinnovato in data 13.10.2008 (doc n. 17 di parte ricorrente).
Da tale documentazione si evince, in modo inequivocabile, la sussistenza di una relazione di fatto di lunga durata (sin dal 2007) tra il ed il bene Testimone_1 oggetto del giudizio. Una volta comprovata tale relazione di fatto, concretizzata negli anni mediante la stipula di vari contratti di comodato in suo favore, da ultimo quello del 15 ottobre 2022, (tardivamente registrato) può ritenersi provato il possesso mediato degli odierni ricorrenti con riguardo all'azione spiegata nel giudizio odierno.
Con riguardo alla tardività della registrazione dell'ultimo contratto di comodato in atti (rilevante con riferimento alla prova del possesso nell'anno) vale la pena evidenziare che, secondo l'insegnamento offerto dalla Suprema Corte di
Cassazione: va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, il che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto (Cfr. Corte di Cassazione Civ. Sez. III, sent. N. 16742 del 14 giugno 2021).
A riprova del potere di fatto in capo al comodatario l'informatrice Tes_2
escussa all'udienza del 3.12.2024 , ha confermato la circostanze n. 4
[...] contenuta in ricorso (4) Vero che chi gestiva le manutenzioni ed era il referente
pagina 8 di 13 del terreno oggetto di causa (terreno prospiciente la ex-villa Montecuccoli in
Baggiovara (MO), fra Via Giardini - stradello Montecuccoli - proprietà CP_1
) fin dal 2008 e comunque dal novembre 2022 fino a marzo 2023 era il sig.
[...]
) Nel dettaglio l'informatrice ha risposto alla predetta domanda Testimone_1 nel seguente modo: “È vero, mio padre ha sempre gestito per tutto il comparto le manutenzioni”.
Questa relazione di fatto tra il comodatario ed il bene oggetto del presente giudizio risulta confermata anche dal testimone di parte ricorrente Tes_3
escusso nella stessa udienza, il quale ha risposto alla circostanza: “E'
[...] vero che lo contattava periodicamente per la manutenzione del terreno (fin Tes_1 dal 2008 e comunque dal novembre 2022 fino a marzo 2023) nel seguente modo: “E' vero, facevo pulizia del verde, sfalcio dell'erba e potatura siepi in base
a ciò che mi veniva richiesto”. Lo stesso ha poi confermato che l'accesso al terreno oggetto di causa avveniva da oltre vent'anni dal varco/terreno ove adesso
è stata posizionata una sbarra elettrificata chiusa come da fotografia che le si mostra che è tuttora presente (è vero, io ho sempre usufruito di questo ingresso perché dovevo entrare con il camion e le attrezzature, era l'unico ingresso;
poi è stata messa la sbarra, l'anno scorso ero stato chiamato per eseguire le lavorazioni ma non sono più potuto entrare”).
La ricostruzione emersa dai fatti di causa, peraltro, ha trovato conferma anche nella stessa rappresentazione emersa dall'escussione dei testimoni di parte resistente.
Invero, dal narrato dei testimoni, è emerso di fatto quanto già scritto nella lettera della del 15.01.2009: ovvero che il terreno Parte_6 veniva utilizzato dai dipendenti della società al fine di Parte_5 parcheggiare le proprie autovetture nelle giornate di lavoro, dagli autotrasportatori dipendenti e dai clienti della ditta e per la Controparte_1 sosta temporanea di rimorchi e/o semirimorchi e ciò in ragione di un rapporto sussistente tra gli odieni ricorrenti e il quale, fino al 16 giugno Testimone_1
2020, era anche consigliere e socio della poi Parte_5 trasformata in pari data in (doc. 18 allegato alla Controparte_1
pagina 9 di 13 memoria del 15.07.2024 – visura storica della società Controparte_1
[...]
Ed invero , escusso all'udienza del 3.12.2024, ha Parte_8 confermato: che ha sempre utilizzato l'area per il parcheggio di Controparte_2 camion, cassoni, ecc, già prima del 2007 e che il terreno di cui è causa veniva utilizzato dalla quale deposito di veicoli pesanti, beni e Parte_9 cassoni essendo lo stesso visibile a tutti. Ha poi confermato che Controparte_2 lo contattava periodicamente per la manutenzione del terreno oggetto di causa (
“è vero, andavo a tagliargli l'erba. Parlo del periodo anche antecedente il 2007, all'epoca di mattina aiutavo mio padre nell'azienda agricola e il pomeriggio davo il cambio a mia madre al bar. Non ci vado più da tempo, almeno da 3-4 anni”). Ha poi confermato che l'accesso al terreno in oggetto era possibile da diverse parti senza dover necessariamente attraversare la strada di proprietà della CP_1
“è vero, col trattore riuscivo a passare nei tre lati. Si passava anche con
[...] una normale autovettura”).
escusso all'udienza del 25 gennaio 2025, ha confermato che Parte_10 la Società in persona del suo rappresentante pro tempore CP_1 [...]
utilizza il terreno oggetto di causa “da tempo immemore” quale CP_2 deposito di veicoli pesanti, beni e cassoni essendo lo stesso visibile a tutti(ci mettiamo i camion e l'attrezzatura da lavoro, questo almeno dall'anno 2003). Ha poi confermato di non conoscere e di non aver mai visto il Sig.
[...] prima, ed i Sig.ri Ha infine Persona_1 Parte_3 confermato che l'accesso al terreno di cui è causa è possibile da tre diverse parti senza dover necessariamente attraversare la strada di proprietà della CP_1
(è vero, è un terreno pianeggiante e si può entrare da qualsiasi lato”; A.D.R.:
“non mi sono mai accorto se ci sia un fosso sugli altri lati, so che i ragazzi quando vengono a piedi entrano da altre parti, non so bene che tratto facciano, non sono andato a vedere”).
Essendo il bene nella disponibilità (detenzione di appare Testimone_1 naturale che fosse questo e non gli odierni ricorrenti ad occuparsi dello stesso e quindi ad essere presene al posto di questi suoi luoghi.
pagina 10 di 13 Ed invero è proprio il rapporto di commistione tra padre di Testimone_1
e la società resistente, dapprima quale consigliere e socio della Controparte_2 società e di seguito mero detentore del terreno in oggetto, in virtù del rapporto da sempre instaurato con gli odierni ricorrenti, ad offrire la chiave di lettura della fattispecie in esame. Dalla documentazione in atti, nonché dal narrato dei testimoni escussi appare evidente che, in ragione del rapporto sussistente tra e gli odierni ricorrenti, da sempre è stata concessa alla società Testimone_1
L. la possibilità di utilizzare il terreno in oggetto quale ricovero per i mezzi pensanti.
Tale facoltà di utilizzo, tuttavia, non può essere qualificata come possesso poiché veicolata sempre per il tramite del modulo contrattuale del comodato d'uso (o locazione), il quale esclude in capo al soggetto utilizzatore l'animus possidendi.
In linea con tale lettura neppure può dirsi concretizzata nel caso di specie l'usucapione atteso che per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto inteso ad esercitare sulla cosa per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario.
Ritenuto provato il possesso mediato in capo agli odierni ricorrenti, si deve quindi passare all'analisi della molestia.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che “non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, ma solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, ma siano con questo compatibili” ( Cass. civ. Sez. II, 11.11.2002 n. 15788).
Con riguardo a tale particolare aspetto, sulla domanda a prova contraria l'informatrice ha risposto: (1) Vero che l'accesso al terreno Testimone_2
pagina 11 di 13 oggetto di causa (terreno prospiciente la ex-villa Montecuccoli in Baggiovara
(MO), fra Via Giardini - stradello - proprietà ) Parte_3 CP_1 avviene da oltre vent'anni dal varco/terreno ove adesso è stata posizionata una sbarra elettrificata chiusa come da fotografia che le si mostra che è tuttora presente) ha risposto: E' vero, io sinchè sono andata a lavorare sono sempre passata di là. Ho lavorato lì fino a metà del 2020. Anche in seguito chi lavorava lì
è sempre passato in auto di là, è l'unica strada possibile”.
L'informatore , escusso all'udienza del 3.12.2024, ha confermato la Testimone_3 circostanza a prova contraria formulata note per la trattazione scritta dell'udienza del 26.8.24 che l'accesso al terreno oggetto di causa avveniva da oltre vent'anni dal varco/terreno ove era stata posizionata una sbarra elettrificata chiusa.
La circostanza che vi fossero altri eventuali accesso al terreno in oggetto, (riferita dagli informatori di parte resistente), non riscontrabile dalle foto in atti, non determina, ad avviso di questo giudice, un affievolimento nella molestia nel possesso apparendo evidente che, il posizionamento di una barra elettrica sul terreno oggetto di esame, abbia reso in ogni caso difficoltoso l'esercizio del possesso da parte dei ricorrenti per il tramite del detentore, pur in presenza di eventuali percorsi alternativi.
Può ritenersi provato anche l'animus spoliandi dell'odierna resistente, potendo la stessa essere anche dedotta in via presuntiva dalla circostanza di avere privato del godimento del bene il legittimo possessore contro la sua volontà, pur se espressa tacitamente, ed indipendentemente dalla convinzione di agire nell'esercizio di un diritto. Del resto, l'autore dello spoglio può liberarsi della presunzione di colpa dimostrando il proprio ragionevole convincimento dell'esistenza del consenso del possessore alla modifica od alla privazione del possesso, prova questa non offerta nel caso di specie.
Infine, sempre avendo riguardo all'aspetto soggettivo, vale infine la pena evidenziare che l'animus possidendi in capo ai ricorrenti si evince dallo scambio di pec intercorse tra e Parte_11 Persona_3
(doc n. 6, 9, 11 di parte ricorrente) essendo evidente da tale interlocuzione, tesa pagina 12 di 13 ad ottenere una risoluzione della problematica riscontrata (posizionamento barra), l'intenzione dei ricorrenti di esercitare sul bene il potere del proprietario.
Per tutte le ragioni dinanzi indicare la domanda di manutenzione deve essere accolta.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento danno formulata dalla parte ricorrente, risultando la stessa sprovvista di allegazioni e prove.
La complessità della questione affrontata, unitamente alla parziale soccombenza reciproca (in punto di domanda di risarcimento) consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Francesca Cerrone, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti da Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
nei confronti della società
[...] Controparte_1 dispone nel seguente modo:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto;
2) Ordina alla società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Modena (MO), via Pietro
Giardini n. 1314, codice fiscale e P. IVA , l'immediata P.IVA_1 reintegrazione dei ricorrenti nel pieno e libero possesso del terreno descritto in premessa (sito nel Comune di Modena, frazione Boggiovara, identificato al catasto terreni di tale comune al Foglio 214, particella 190), ordinando a tale società l'immediata e definitiva rimozione, a sua cura e spese, sia della sbarra che delimita l'accesso a tal terreno;
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla parte ricorrente;
4) Compensa per intero le spese del presente giudizio.
Modena 14 aprile 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
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