Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 26/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00802/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Liceo -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe e del relativo Documento di valutazione riferito allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2024-2025, pubblicato in data -OMISSIS- attestante la non ammissione del ricorrente alla frequenza della classe quarta del Liceo Scientifico Statale ad indirizzo -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Umbria e Liceo Scientifico -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. RA UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, studente con certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, per il quale pertanto è stato elaborato un Piano Didattico Personalizzato, nell’a.s. 2024/2025 ha frequentato la terza classe di un liceo scientifico -OMISSIS- ma, in esito agli “esami di riparazione” (sospensione del giudizio ex d.m. 80/2007) in matematica e inglese sostenuti ad agosto 2025, non è stato ammesso alla classe successiva.
2. Nel frattempo divenuto maggiorenne, con ricorso depositato in data 29 ottobre 2025 ha impugnato la non ammissione, deducendo i tre ordini di censure appresso sintetizzati.
2.1. Non corretta applicazione del PDP .
(a) Riguardo alla matematica, il PDP prevedeva la riduzione della quantità di quesiti assegnati e - sul piano didattico - l’orientamento alla selezione delle informazioni, al fine di individuare e memorizzare quelle essenziali. Tuttavia, nella griglia di valutazione della prova orale di matematica si imputa al ricorrente proprio lo sviluppo solo parziale delle competenze richieste; nonostante ciò, in generale gli viene riconosciuta la capacità di “ motivare in modo coerente, anche se non sempre completo, le scelte effettuate, le strategie adottate ed i passaggi fondamentali. Utilizza il linguaggio specifico complessivamente in modo corretto e pertinente, anche per comunicare i risultati ”.
Inoltre, i giudizi espressi (mediante indicazione del punteggio raggiunto) risultano incoerenti tra loro: in particolare, laddove si ritenga di attribuire 1,5 alle capacità di “argomentare” , non appare corretto attribuire un punteggio di solo 1,5 alla fase di “sviluppo del processo risolutivo”, e tantomeno 1 alle capacità di analisi; in considerazione del fatto che alla capacità di argomentare è stato attribuito u punteggio di 1,5, sarebbe stato più corretto attribuire un punteggio di 2 alla fase di sviluppo del processo risolutivo ed 1,5 a quella di analisi.
Inoltre, nonostante l’espressa previsione nel PDP, durante i corsi di recupero programmati dalla scuola per il periodo estivo non sono state effettuate lezioni frontali e/o partecipate con il ricorrente, al fine di venire incontro ai propri bisogni specifici di apprendimento: il corso di recupero in matematica è consistito esclusivamente in esercitazioni scritte a gruppi, non accompagnate da spiegazioni personalizzate, nonostante espressa richiesta del ricorrente.
(b) Riguardo alla prova di inglese, si imputa al ricorrente di aver scelto come argomento a piacere un tema non trattato a scuola, ma presente sul libro di testo; la circostanza non è peraltro del tutto corretta in quanto l’argomento scelto ( the ballad ) rientra nelle pagine espressamente indicate dal docente come prescrizione di studio da seguire per l’esame di riparazione.
Inoltre, nel giudizio si fa riferimento - con accezione negativa - al tentativo del ricorrente di “avvalersi di fotocopie del libro di testo per tentare di leggere per poter articolare un discorso” quando proprio il PDP prevede espressamente la possibilità per lo stesso di avvalersi di mappe e fotocopie, con espressa dispensa dall’uso corretto del linguaggio.
(c) Le prove di riparazione si sono svolte in due soli giorni: il 26 agosto mattina la prova scritta di matematica ed il pomeriggio la prova orale: in pratica due verifiche nello stesso giorno, possibilità tuttavia esclusa dal PDP; il 27 agosto pomeriggio la prova orale di inglese nel tardo pomeriggio.
In entrambi i casi la prova orale è stata sostenuta dal ricorrente dopo le ore 17.00, quando era già molto stanco. Tutto ciò non ha fatto altro che accentuare le caratteristiche già rilevate dalla certificazione medica della ASL: l’impulsività delle risposte e lo stato di ansia.
2.2. Disturbo specifico della scrittura .
Nel ricorso si premette che: il ricorrente è affetto da un disturbo specifico della scrittura, che comporta non solo una difficoltà materiale nella scrittura delle parole o dei numeri, ma più in generale una difficoltà nella trasposizione del pensiero in segni grafici; ciò è all’origine di molti errori non solo ortografici, ma anche di analisi e comprensione del testo, poichè spesso l’alunno non è in grado di ricopiare correttamente i compiti assegnati, con ciò ingenerando una serie di errori a catena; nel caso di alunno affetto da dislessia, il rapporto con la matematica risulta molto complesso: l’alunno ha difficoltà a comprendere il testo, a discriminare tra le informazioni utili e quelle accessorie, oltre che a ricordare formule o calcoli; tutto ciò rende estremamente difficoltosa la risoluzione di problemi anche molto semplici.
Tuttavia, se il disturbo della scrittura è il deficit specifico del ricorrente (come da certificazione medica), non è corretto che le conseguenze tipiche di tale disturbo siano state valutate in senso negativo ai fini del giudizio di ammissione; avrebbero invece dovuto assumere un carattere neutro, cioè non essere considerate.
2.3. Difetto di istruttoria, motivazione insufficiente e comunque contraddittoria, violazione dell’obbligo di correttezza e trasparenza .
Il provvedimento di non ammissione appare frutto di una valutazione miope e parziale, che non tiene in giusta considerazione la situazione generale del ricorrente.
L’andamento scolastico del ricorrente è in generale ampiamente sopra la media, posto che nel primo quadrimestre registrava tre insufficienze (matematica, scienze naturali ed inglese) nel secondo soltanto due, riportando voti superiori alla media nel resto delle discipline scolastiche.
Permanevano le insufficienze nelle discipline per loro natura più difficili rispetto alle modalità cognitive del ricorrente: l’inglese, per il quale la certificazione sanitaria prescrive espressamente l’esonero da verifiche scritte stante la difficoltà di articolazione di lingue straniere; la matematica, ove l’apprendimento delle formule risulta incompatibile con le difficoltà del ricorrente.
3. L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente - in particolare, esponendo analiticamente e documentando le misure apprestate dalla scuola per bisogni educativi del ricorrente ed i risultati negativi ciononostante ottenuti nel percorso scolastico pregresso - e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione anche nel merito. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
4.1. Il Collegio, anzitutto, in ordine alla rilevanza dei bisogni educativi speciali degli studenti ai fini del giudizio di non ammissione alla classe successiva, richiama quanto affermato dalla giurisprudenza, nel senso che per ciascun alunno affetto da SA, gli istituti scolastici sono tenuti a predisporre, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 5669/2011 e delle linee guida ad esso allegate, un documento (che può assumere la forma di piano didattico personalizzato – PDP) in cui debbono essere indicate le misure compensative e dispensative che si intendono attuare, la cui mancata individuazione, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l'anno scolastico da parti dell’istituto non costituiscono, per essi soli, sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore, ma possono comportare, eventualmente, una responsabilità della scuola per le proprie omissioni (cfr. Cons. Stato, VII, n. 9948/2022).
Nella medesima prospettiva, recentemente è stato ribadito (cfr. TAR Sicilia, II, n. 2235/2025) che: il consiglio di classe ha l’onere di individuare (anche in assenza di certificazione medica o di specifiche richieste da parte delle famiglie dei discenti) gli alunni con bisogni educativi speciali e di predisporre un piano didattico personalizzato funzionale al loro successo scolastico; gli studenti che presentano tali bisogni non devono necessariamente essere promossi, ma possono esserlo solo qualora ne ricorrano le relative condizioni, ossia quando abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati; la mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico di uno studente non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva dello studente, tenuto conto che esso si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l’ammissione dello studente medesimo alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo.
Peraltro, a tali criteri interpretativi anche questo Tribunale ha più volte fatto riferimento (cfr., da ultime, sent.. 719/2025 e n. 282/2024).
4.2. Quanto esposto è sufficiente a privare di rilevanza, ai fini della legittimità del giudizio di non ammissione impugnato, le censure incentrate sulla omessa considerazione delle previsioni del PDP o dei bisogni educativi speciali di cui si duole il ricorrente.
4.3. Peraltro, nel caso in esame non si ravvisano elementi di insufficiente attenzione e considerazione delle previsioni del PDP e dei bisogni educativi specifici del ricorrente, né vizi logici nelle valutazioni di non ammissione gravate.
4.3.1. La difesa dell’Amministrazione ha diffusamente argomentato sul percorso scolastico del ricorrente, sottolineando che era giunto al trascorso scorso anno scolastico da ripetente - essendo stato bocciato nell’a.s. 2023/24 a causa delle insufficienze in matematica (3) e in fisica (4) - con numerose lacune e con una storia pregressa di evidenti difficoltà nell’affrontare un percorso di liceo scientifico -OMISSIS-, difficoltà segnalate nel corso del tempo alla famiglia (con numerose evidenze agli atti della scuola, sia riguardo i colloqui che nelle note sul registro elettronico); e che nel corso del tempo tale interlocuzione era stata rivolta a far comprendere le difficoltà intrinseche del liceo scientifico -OMISSIS- (che, oltre alla parte sportiva del piano di studi, prevede le discipline e le prove dell’esame di maturità proprie del liceo scientifico, richiedendo dunque la medesima preparazione; in particolare, il d.P.R. 89/2010 e il regolamento istitutivo del liceo -OMISSIS- di cui al d.P.R. 52/2013, prevedono lo stesso programma di matematica del liceo scientifico ordinario), suggerendo di valutare altre tipologie di scuola più adatte al profilo e alle caratteristiche dello studente.
4.3.2. E’ stato anche documentato che l’Istituto scolastico, per sostenere gli studenti con difficoltà nella matematica (che al liceo scientifico, in tutti i suoi indirizzi, è materia chiave) ha organizzato corsi gratuiti di recupero, finanziati con risorse NR (trenta ore di intervento didattico di recupero, gratuite, tenute da un docente capace anche di personalizzare gli interventi per gli allievi BES), che però il ricorrente non ha frequentato.
4.3.3. Non è contestato che il rendimento complessivo del ricorrente nelle materie di matematica, inglese e scienze, sia stato insufficiente nel corso dell’anno scolastico, anche se alla fine del secondo quadrimestre sono state addebitate al ricorrente soltanto le insufficienze gravi (4) nelle materie di matematica e inglese. Particolarmente significativo è il verbale del pre-scrutinio del mese di maggio 2025, in cui la situazione del ricorrente veniva indicata tra quelle “critiche”, con invito alla coordinatrice ad allertare la famiglia riguardo all’esito dell’incontro.
4.3.4. In definitiva, trovano corrispondenza nella documentazione depositata gli assunti della difesa dell’Amministrazione scolastica secondo cui il ricorrente, “da quanto si evince dalle evidenze nel registro elettronico e comunicate in tempo reale alla famiglia: arriva in ritardo, si distrae, esce per andare in bagno e non rientra in tempi congrui, non svolge regolarmente i compiti, cerca in molte occasioni di copiare durante le verifiche utilizzando il cellulare”; e l’istituto avrebbe “sempre mantenuto il dialogo con la famiglia, anche per far comprendere la mancata corrispondenza delle caratteristiche dello studente alla tipologia di percorso, di cui egli apprezzava solo la parte sportiva, essendo orami da tempo evidente che l’indirizzo scolastico scelto non era confacente alle attitudini dello studente”.
4.3.5. Anche dopo la sospensione del giudizio, la famiglia è stata immediatamente avvertita telefonicamente del risultato negativo del ricorrente (all’epoca ancora minorenne), delle gravi difficoltà in inglese e matematica e della necessità di uno studio serio e costante durante tutto il periodo estivo per poter affrontare positivamente a fine agosto le verifiche (come risulta anche dal fonogramma della coordinatrice in data 11 giugno 2025).
Durante il periodo estivo nuovamente l’Istituto ha organizzato corsi di recupero e supporto, ma il ricorrente li ha frequentati solo per 12 ore su 20. L’omessa integrale frequenza è stata giustificata dal ricorrente con la mancanza in suo favore di un supporto individuale, ma tale ausilio è previsto solo per gli studenti cui è concesso il sostegno ovvero per i soggetti che hanno certificazione di handicap ai sensi della legge 104/1992.
4.3.6. All’esame “di riparazione”, il ricorrente, nonostante la corretta applicazione degli adattamenti da parte della scuola (cfr. doc. n.15 - griglie e valutazione prova di matematica) l’allievo non è stato in grado di svolgere prove sufficienti: la valutazione riportata in matematica è stata 3/10 allo scritto e 5/10 all’orale, quella in inglese 4/10 all’orale. In particolare, nel verbale del Consiglio di Classe dello “scrutinio differito” in data 29 agosto 2025 (doc. n. 12), con riferimento ai voti finali (4 in matematica e 4 in inglese) si legge che il ricorrente “ che nel mese di giugno arrivava agli scrutini con quattro criticità (nelle materie scientifiche fisica e scienze sono state sollevate con voto di consiglio per facilitare lo studio nelle ulteriori due e per consentirgli l’accesso alla sospensione di giudizio anziché alla non ammissione), non ha però migliorato il proprio livello di competenza in settori chiave per il liceo scientifico. Le gravi carenze non consentono una proficua prosecuzione della quarta annualità. Si specifica che le prove sono state effettuate nel pieno rispetto della normativa relativa agli studenti con SA (riduzione del numero di esercizi, uso della calcolatrice e formulari in matematica; possibilità di utilizzo di mappe in inglese) ”.
4.3.7. Lo svolgimento delle prove, ed i relativi giudizi, non evidenziano l’esistenza dei vizi logici lamentati nel ricorso.
Nel verbale delle prove di agosto 2025 di inglese si legge (doc. n. 16) che “ l’alunno si avvale delle fotocopie del libro di testo dalle quali tenta di leggere per poter articolare un discorso (…) la lingua è involuta, la pronuncia stentata (…)”. L’annotazione che lo studente avesse scelto un tema extra programma non esprime alcun disvalore (o preconcetto) ma connota la insufficienza della prova, in quanto non superata nonostante la possibilità di scegliere il tema.
Per ciò che concerne la contestazione della contraddizione relativa alla griglia di matematica, occorre sottolineare che la capacità di argomentare è ovviamente riferita solo al sub-settore nel quale lo studente è riuscito ad effettuare la prova, ma tale svolgimento è stato ritenuto parziale e non sufficiente.
Nessuna incoerenza è ravvisabile tra i punteggi dei profili di valutazione della prova orale di matematica, posto che la correlazione tra i diversi profili ed i maggiori punteggi che sarebbero spettati è del tutto opinabile e nel ricorso non viene argomentata.
Anche la doglianza circa lo svolgimento degli esami in due giorni consecutivi è fuori bersaglio poiché le previsioni del PDP non lo precludono; infatti, non sembra logico riferire la misura dispensativa di “effettuare più prove valutative nello stesso giorno”, adottata nel corso dell’anno, anche alla compresenza di una prova scritta ed una orale della stessa materia, destinate a confluire in un voto unico; d’altra parte, tra le misure deliberate dal consiglio di classe, una simile misura dispensativa era prevista solo per l’inglese, e solo “se possibile”; peraltro, la difesa dell’Amministrazione ha sottolineato che lo svolgimento in due giornate consecutive è in certa misura obbligato, in quanto gli esami di riparazione vengono di regola svolti nell’ultima fase del mese di agosto, per consentire agli studenti di studiare per tutta l’estate, e devono essere conclusi entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto).
4.3.8. Infine, quanto alla omessa considerazione della sufficienza o di migliori rendimenti nelle altre materie, in base alla vigente normativa (d.P.R. 122/2009), va ricordato che non è la media nelle diverse discipline a definire l’ammissibilità/non ammissibilità alla classe successiva, in quanto per essere promossi la sufficienza deve essere ottenuta in tutte le materie, nessuna esclusa. Peraltro, come esposto, il ricorrente non è stato “bocciato” a giugno, quando già erano presenti tre insufficienze, ma (dopo essere stato “sollevato” con voto di consiglio da una insufficienza) è stato ammesso a sostenere le prove di riparazione.
4.3.9. Può aggiungersi che le considerazioni svolte dall’Amministrazione e sopra sintetizzate non sono state confutate in giudizio dal ricorrente.
4.4. In conclusione, il giudizio di non ammissione si sottrae a tutte le censure dedotte.
5. Considerata la natura della controversia, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.