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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile, Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Na- talia Fiorello e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliato presso l'Avv. SPOSITO IGNAZIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Controparte_2 neo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premesso che
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al tribu- Parte_1
nale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...]
deducendo di aver presentato la domanda di aggiorna- Controparte_3
mento nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente ammini-
1 strativo, collaboratore scolastico e operatore scolastico, valide per il triennio 2024/2027, rappre- sentando di aver svolto il servizio militare dal 1/2/1990 al 31/1/1991; - che per tale servizio gli sono stati attribuiti punti 0,60 anziché punti 6 ; che tale valutazione appare illegittima per viola- zione dell'art. 485, comma 7 (per il personale docente) e dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.
297/1994, dell'art. 52, com-ma 2, della Costituzione e dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001; chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 89/2024 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.” – prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all'aspirante A.T.A. che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”), di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
1 - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – che ha prestato il servizio militare prima di aver conse- guito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna no- mina scolastica – al riconoscimento, in termini di punteggio e ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) per i profili professionali interessati, del periodo di leva
“non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina”;
2 - Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al ser- vizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
3 - Con vittoria di spese e compensi di giudizio in distrazione del sottoscritto procuratore anticipatario che a tal fine rende la dichiarazione di legge.”
La parte convenuta resisteva al ricorso e così concludeva.
“nel merito, rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c”.
Si osserva.
La questione è già stata esaminata e decisa dal Tribunale come da sentenze richiamate e prodotte dal convenuto, dalle quale l'ufficio non intende discostarsi, e che sono quindi richiamate ai sensi dell'art 118 comma 1 disp att cpc.
Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
-l'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei con-corsi pubblici”, recita: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli im- pieghi civili presso enti pubblici.
2 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rap- porto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti orga- nici”.
- l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, in forza del quale, per il personale docente, “Il pe-riodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha ricavato un principio generale che impone la va- lutazione come titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare svolto, dichia- rando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radice il ricono- scimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina (quali quelle di cui al DM
44/2001).
La Corte di Cassazione ha ancora di recente confermato un precedente orientamento (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679) affermando che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servi- zio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esauri- mento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra lo- ro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050”.
(Cass. ord. 33151/2021)
Inoltre, secondo un orientamento ormai consolidato della S.C. la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali".
Afferma infatti la Cassazione che "… deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per
3 quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse signi- ficativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interes- se della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concor- suali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appun- to, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini del- la carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del
2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M.
n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (Cass., sez. lav., ord.
3.6.2021, n. 15467, in motivazione).
Secondo la S.C., dunque, le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, non si pongono in contrasto, ma si coordinano armonicamente;
ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corri- spondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra.
Tanto premesso in via normativa e dunque generale, nel caso in esame, la domanda non può es- sere accolta apparendo del tutto legittimo il riconoscimento operato dall'amministrazione scola- stica del punteggio in misura ridotta, pari a 0,05 al mese -per un totale di 0,60 per i 12 mesi di ser- vizio militare effettuato - in conformità a quanto previsto dal DM 50/2021 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli e dei punteggi che ne costituiscono parte integrante ai fini della determi- nazione del punteggio in graduatoria, in base al quale il servizio militare svolto dall'aspirante è og- getto di valutazione differenziata.
L'Allegato A nella sezione “Avvertenze” del D.M. n. 50/2021, dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati
4 non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volon- tario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”,
Nelle procedure di reclutamento, è l'Amministrazione, con appositi Regolamenti, a fissare le re- gole per la formazione delle graduatorie (nel caso che ci occupa, con il DM n. 50/21) e ciò su de- lega dalla stessa normativa primaria (art. 4, L. 124/1999 e regolamento supplenze ATA n.
430/2000, in particolare l'art. 8) e, nell'ambito dell'esercizio di tale discrezionalità, la deci-sione di attribuire un punteggio differenziato per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina non contrasta con alcuna norma di rango primario.
Tale disposizione quindi prende in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sosti-tutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, e prevede un trattamento differenziato, a livello di pun- teggio riconoscibile, per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina, senza operare alcuna discriminazione tra le due ipotesi.
Sul punto, si condividono e fanno proprie le ragioni espresse da buona parte della giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) le cui motiva-zioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la di- sposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non inco- stanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dove-re di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in pa- rallelo, allorché al servizio militare di leva erano te-nuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discrimina- zione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio mili- tare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in ter- mini di graduatorie, da tale impiego”.
In sostanza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di ap- prestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del
5 rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nomina- to, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Va richiamata altresì la pronuncia della Corte di Appello di Torino (sent. 362/2022 del
26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in co-stanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il o possa essere valutato in misura inferio- Controparte_3
re”, ha ritenuto preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio mili- tare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazio- ni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesi- mo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il il ser-vizio militare prestato dall'appellante non può es- Controparte_3
sere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “re- so alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n.
640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente con- formi all'art. 3 Cost..”.
Pertanto, la pretesa del ricorrente non può trovare accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, e considerata la riduzione di cui all'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
6 respinge il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del convenuto liquidate in euro in € 1.360 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali.
Cuneo, 17.12.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile, Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Na- talia Fiorello e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliato presso l'Avv. SPOSITO IGNAZIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Controparte_2 neo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premesso che
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al tribu- Parte_1
nale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...]
deducendo di aver presentato la domanda di aggiorna- Controparte_3
mento nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente ammini-
1 strativo, collaboratore scolastico e operatore scolastico, valide per il triennio 2024/2027, rappre- sentando di aver svolto il servizio militare dal 1/2/1990 al 31/1/1991; - che per tale servizio gli sono stati attribuiti punti 0,60 anziché punti 6 ; che tale valutazione appare illegittima per viola- zione dell'art. 485, comma 7 (per il personale docente) e dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.
297/1994, dell'art. 52, com-ma 2, della Costituzione e dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001; chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 89/2024 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.” – prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all'aspirante A.T.A. che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”), di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
1 - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – che ha prestato il servizio militare prima di aver conse- guito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna no- mina scolastica – al riconoscimento, in termini di punteggio e ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) per i profili professionali interessati, del periodo di leva
“non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina”;
2 - Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al ser- vizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
3 - Con vittoria di spese e compensi di giudizio in distrazione del sottoscritto procuratore anticipatario che a tal fine rende la dichiarazione di legge.”
La parte convenuta resisteva al ricorso e così concludeva.
“nel merito, rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c”.
Si osserva.
La questione è già stata esaminata e decisa dal Tribunale come da sentenze richiamate e prodotte dal convenuto, dalle quale l'ufficio non intende discostarsi, e che sono quindi richiamate ai sensi dell'art 118 comma 1 disp att cpc.
Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
-l'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei con-corsi pubblici”, recita: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli im- pieghi civili presso enti pubblici.
2 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rap- porto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti orga- nici”.
- l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, in forza del quale, per il personale docente, “Il pe-riodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha ricavato un principio generale che impone la va- lutazione come titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare svolto, dichia- rando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radice il ricono- scimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina (quali quelle di cui al DM
44/2001).
La Corte di Cassazione ha ancora di recente confermato un precedente orientamento (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679) affermando che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servi- zio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esauri- mento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra lo- ro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050”.
(Cass. ord. 33151/2021)
Inoltre, secondo un orientamento ormai consolidato della S.C. la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali".
Afferma infatti la Cassazione che "… deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per
3 quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse signi- ficativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interes- se della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concor- suali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appun- to, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini del- la carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del
2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M.
n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (Cass., sez. lav., ord.
3.6.2021, n. 15467, in motivazione).
Secondo la S.C., dunque, le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, non si pongono in contrasto, ma si coordinano armonicamente;
ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corri- spondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra.
Tanto premesso in via normativa e dunque generale, nel caso in esame, la domanda non può es- sere accolta apparendo del tutto legittimo il riconoscimento operato dall'amministrazione scola- stica del punteggio in misura ridotta, pari a 0,05 al mese -per un totale di 0,60 per i 12 mesi di ser- vizio militare effettuato - in conformità a quanto previsto dal DM 50/2021 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli e dei punteggi che ne costituiscono parte integrante ai fini della determi- nazione del punteggio in graduatoria, in base al quale il servizio militare svolto dall'aspirante è og- getto di valutazione differenziata.
L'Allegato A nella sezione “Avvertenze” del D.M. n. 50/2021, dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati
4 non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volon- tario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”,
Nelle procedure di reclutamento, è l'Amministrazione, con appositi Regolamenti, a fissare le re- gole per la formazione delle graduatorie (nel caso che ci occupa, con il DM n. 50/21) e ciò su de- lega dalla stessa normativa primaria (art. 4, L. 124/1999 e regolamento supplenze ATA n.
430/2000, in particolare l'art. 8) e, nell'ambito dell'esercizio di tale discrezionalità, la deci-sione di attribuire un punteggio differenziato per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina non contrasta con alcuna norma di rango primario.
Tale disposizione quindi prende in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sosti-tutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, e prevede un trattamento differenziato, a livello di pun- teggio riconoscibile, per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina, senza operare alcuna discriminazione tra le due ipotesi.
Sul punto, si condividono e fanno proprie le ragioni espresse da buona parte della giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) le cui motiva-zioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la di- sposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non inco- stanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dove-re di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in pa- rallelo, allorché al servizio militare di leva erano te-nuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discrimina- zione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio mili- tare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in ter- mini di graduatorie, da tale impiego”.
In sostanza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di ap- prestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del
5 rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nomina- to, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Va richiamata altresì la pronuncia della Corte di Appello di Torino (sent. 362/2022 del
26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in co-stanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il o possa essere valutato in misura inferio- Controparte_3
re”, ha ritenuto preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio mili- tare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazio- ni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesi- mo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il il ser-vizio militare prestato dall'appellante non può es- Controparte_3
sere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “re- so alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n.
640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente con- formi all'art. 3 Cost..”.
Pertanto, la pretesa del ricorrente non può trovare accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, e considerata la riduzione di cui all'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
6 respinge il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del convenuto liquidate in euro in € 1.360 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali.
Cuneo, 17.12.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
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