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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note cartolari depositate in data 18 ottobre 2024;
Parte convenuta ha concluso come da note cartolari depositate in data 21 ottobre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 28 febbraio 2023 la OS proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1466/2022 (R.G. 3643/2022) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 15 dicembre 2022 rilevando in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Treviso in forza delle pattuizioni contrattuali intercorse con la parte convenuta ed in particolare dell'art. 15 che prevedeva un foro esclusivo per le controversie contrattuali.
Con comparsa del 1 settembre 2023 si costituiva in giudizio aderendo all'eccezione di Controparte_1
incompetenza sollevata da controparte.
Le parti controvertevano, poi, in ordine agli effetti di tale incompetenza, anche a seguito dell'adesione di parte convenuta, ovvero in punto di necessità per il Giudice incompetente di pronunciare sentenza per la declinatoria della propria competenza territoriale a favore del foro pattizio esclusivo di Treviso, in ordine alla caducazione o meno del decreto ingiuntivo per effetto della traslazione del giudizio di pagina 1 di 4 merito avanti ad altro foro ed in ordine alla necessità o meno che il Giudice incompetente regolasse, poi, le relative spese di lite.
***
Preliminarmente, in ordine al merito dell'eccezione sollevata da parte opponente, deve evidenziarsi come risulta documentalmente comprovata la sua fondatezza in quanto l'art. 15 del contratto prodotto sub. doc. 3 da parte attrice (pag. 9) contiene la previsione di un foro esclusivo per ogni controversia derivante dal contratto, individuato nel foro di Treviso.
Alla declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, che ha emesso il monitorio, e che è unico organo giurisdizionale funzionalmente competente a decidere sulle sorti dello stesso, consegue l'automatica necessità di revoca del decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale incompetente a decidere la vertenza
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13426 del 01/07/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20935 del
17/10/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10563 del
22/05/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 11/07/2006).
Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui l'incompetenza del Giudice adito (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10911 del 07/08/2001) e tale pronuncia non può essere rimessa al Giudice dichiarato competente, il quale deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate nella sentenza con cui è dichiarata l'incompetenza, chiudendo tale pronuncia la fase davanti al primo giudice (in tal senso: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3122 del 07/02/2017 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23727 del
19/11/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17228 del
12/08/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 833 del
21/01/2003). Non risulta nemmeno determinante l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte, che non costituisce motivo di deroga alla condanna alle spese di lite (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9035 del 2019), tanto più che essa, pur avendo rammostrato una formale adesione, è, poi, pervenuta alle conclusioni giuridiche sbagliate, ritenendo di non dover associarsi alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo, di cui ha domandato la provvisoria esecutorietà affinchè fosse l'autorità giudiziaria di Treviso a decidere le sorti del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea, si è opposta ad una decisione con sentenza e ha ritenuto di rimettere all'autorità giudiziaria competente per il giudizio di merito anche la decisione in ordine alle spese di lite della presente fase processuale che si conclude, invece, avanti all'autorità giudiziaria che tale pagina 2 di 4 provvedimento monitorio ha emesso. Ne consegue che la parte opposta risulta soccombente, con reiezione di tutti gli effetti processuali che essa fa discendere dalla propria adesione all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte, con soccombenza in rito della stessa, che a monte ha, peraltro, errato nell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.57.144,10), determinato in base al decreto ingiuntivo opposto (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione e la non complessità delle questioni giuridiche oggetto di controversia sottese alla dichiarazione di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita con ricorso monitorio oggetto di successiva opposizione, nonché la pacificità di tutti gli elementi fattuali rilevanti per la decisione di incompetenza e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi nel presente giudizio. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte in punto di effetti conseguenti alla declaratoria di incompetenza del Tribunale adito. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.406,50 per esborsi e in €.5.608,61 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea a favore del Tribunale di Treviso, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1466/2022 (R.G. 3643/2022) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 15 dicembre 2022;
- condanna la (P. IV ) alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_1 P.IVA_1 pagina 3 di 4 giudizio in favore della OS (P. IV ) che liquida nella somma di €.406,50 per Parte_1 P.IVA_2 esborsi e di €.5.608,61 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note cartolari depositate in data 18 ottobre 2024;
Parte convenuta ha concluso come da note cartolari depositate in data 21 ottobre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 28 febbraio 2023 la OS proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1466/2022 (R.G. 3643/2022) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 15 dicembre 2022 rilevando in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Treviso in forza delle pattuizioni contrattuali intercorse con la parte convenuta ed in particolare dell'art. 15 che prevedeva un foro esclusivo per le controversie contrattuali.
Con comparsa del 1 settembre 2023 si costituiva in giudizio aderendo all'eccezione di Controparte_1
incompetenza sollevata da controparte.
Le parti controvertevano, poi, in ordine agli effetti di tale incompetenza, anche a seguito dell'adesione di parte convenuta, ovvero in punto di necessità per il Giudice incompetente di pronunciare sentenza per la declinatoria della propria competenza territoriale a favore del foro pattizio esclusivo di Treviso, in ordine alla caducazione o meno del decreto ingiuntivo per effetto della traslazione del giudizio di pagina 1 di 4 merito avanti ad altro foro ed in ordine alla necessità o meno che il Giudice incompetente regolasse, poi, le relative spese di lite.
***
Preliminarmente, in ordine al merito dell'eccezione sollevata da parte opponente, deve evidenziarsi come risulta documentalmente comprovata la sua fondatezza in quanto l'art. 15 del contratto prodotto sub. doc. 3 da parte attrice (pag. 9) contiene la previsione di un foro esclusivo per ogni controversia derivante dal contratto, individuato nel foro di Treviso.
Alla declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, che ha emesso il monitorio, e che è unico organo giurisdizionale funzionalmente competente a decidere sulle sorti dello stesso, consegue l'automatica necessità di revoca del decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale incompetente a decidere la vertenza
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13426 del 01/07/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20935 del
17/10/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10563 del
22/05/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 11/07/2006).
Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui l'incompetenza del Giudice adito (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10911 del 07/08/2001) e tale pronuncia non può essere rimessa al Giudice dichiarato competente, il quale deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate nella sentenza con cui è dichiarata l'incompetenza, chiudendo tale pronuncia la fase davanti al primo giudice (in tal senso: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3122 del 07/02/2017 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23727 del
19/11/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17228 del
12/08/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 833 del
21/01/2003). Non risulta nemmeno determinante l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte, che non costituisce motivo di deroga alla condanna alle spese di lite (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9035 del 2019), tanto più che essa, pur avendo rammostrato una formale adesione, è, poi, pervenuta alle conclusioni giuridiche sbagliate, ritenendo di non dover associarsi alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo, di cui ha domandato la provvisoria esecutorietà affinchè fosse l'autorità giudiziaria di Treviso a decidere le sorti del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea, si è opposta ad una decisione con sentenza e ha ritenuto di rimettere all'autorità giudiziaria competente per il giudizio di merito anche la decisione in ordine alle spese di lite della presente fase processuale che si conclude, invece, avanti all'autorità giudiziaria che tale pagina 2 di 4 provvedimento monitorio ha emesso. Ne consegue che la parte opposta risulta soccombente, con reiezione di tutti gli effetti processuali che essa fa discendere dalla propria adesione all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte, con soccombenza in rito della stessa, che a monte ha, peraltro, errato nell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.57.144,10), determinato in base al decreto ingiuntivo opposto (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione e la non complessità delle questioni giuridiche oggetto di controversia sottese alla dichiarazione di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita con ricorso monitorio oggetto di successiva opposizione, nonché la pacificità di tutti gli elementi fattuali rilevanti per la decisione di incompetenza e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi nel presente giudizio. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte in punto di effetti conseguenti alla declaratoria di incompetenza del Tribunale adito. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.406,50 per esborsi e in €.5.608,61 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea a favore del Tribunale di Treviso, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1466/2022 (R.G. 3643/2022) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 15 dicembre 2022;
- condanna la (P. IV ) alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_1 P.IVA_1 pagina 3 di 4 giudizio in favore della OS (P. IV ) che liquida nella somma di €.406,50 per Parte_1 P.IVA_2 esborsi e di €.5.608,61 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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