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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 673/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
e
CP_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] il Parte_1
31/01/1987 e ato a TREVISO (TV) il 10/07/1968 del matrimonio contratto CP_1
il 22/04/2023 e trascritto al n. 36, Parte I, Anno 2023, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
2) Le Parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno per il contributo nel loro mantenimento.
3) Le parti danno atto, altresì, di aver definito tra loro ogni questione personale e/o economica in relazione al matrimonio e di null'altro avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione e/o titolo.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 673/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
e
CP_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] il Parte_1
31/01/1987 e ato a TREVISO (TV) il 10/07/1968 del matrimonio contratto CP_1
il 22/04/2023 e trascritto al n. 36, Parte I, Anno 2023, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
2) Le Parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno per il contributo nel loro mantenimento.
3) Le parti danno atto, altresì, di aver definito tra loro ogni questione personale e/o economica in relazione al matrimonio e di null'altro avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione e/o titolo.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca