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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gagliardo n. 98, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Sabino Brizzi, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via Ludovisi n. 35, giusta procura in atti;
opponente
E
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Controparte_1
Alfieri n. 1, (C.F. e P. Iva ) nella qualità di cessionaria dei crediti di P.IVA_1 [...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_3
con sede in San Donato Milanese, in Via dell'Unione Europea 6A-6B, C.f. e P. iva
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gratteri, elettivamente domiciliata nel P.IVA_2
suo studio in Roma, Via della Giuliana n. 73, giusta procura in atti;
opposto
NONCHE'
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Svevo n. 23, codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Giovanni Quadrino, elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Mantova n. 8, CP_2
giusta procura in atti;
opposto
E nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_5 C.F._3
con studio professionale in Latina, in Via Armellini n. 30; opposto contumace ; Controparte_6
AVV. FRANCESCO DI CIOLLO;
DE. ; CP_7
; Controparte_8
; Controparte_9
; Controparte_10
creditori intervenuti opposti contumaci
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni di parte opponente “- Dichiarare la Parte_1 nullità/l'annullamento/l'inefficacia del decreto di trasferimento del lotto 5 (adibita a discoteca e posta su tre livelli) nei confronti del signor e quindi Controparte_4
revocarlo, per tutti i motivi sopra articolati e di tutti gli eventuali atti successivi e conseguenti, nonché ordinare l'annotamento di cancellazione della trascrizione del
Decreto di Trasferimento sul lotto 5;
- Dichiarare la nullità della procedura esecutiva, previa sempre revoca del Decreto di
Trasferimento del lotto 5 nonché ordinarne la cancellazione della trascrizione, adottando ogni consequenziale provvedimento, per i motivi sopra articolati;
- Chiudere la procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. di c.p.c. e revocare il decreto di trasferimento del lotto 5 nonché ordinarne la cancellazione della trascrizione.
Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, previa revoca sulle statuizioni sulle spese e competenze della fase cautelare.”.
Conclusioni del creditore procedente opposto e per essa, quale CP_1 mandataria, “Respingere le domande ex adverso Controparte_3
formulate, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA del presente giudizio.”.
Conclusioni dell'opposto : “A) rigettarsi la domanda di revoca, Controparte_4
nullità e/o annullamento e/o inefficacia del decreto di trasferimento del Lotto 5; B) rigettarsi la domanda di nullità della procedura esecutiva;
C) rigettarsi la domanda di estinzione della procedura ex art. 164 disp. att. c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex art. 617, 2° comma c.p.c. da esso proposta avverso il decreto di trasferimento del lotto 5 emesso in data 19.11.2021 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 652/2013.
Nella fase sommaria, trattata dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 02.03.2022, comunicata l'8.03.2022, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed è stato concesso il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione spiegata, ha dedotto l'illegittimità, Parte_1
l'inefficacia, la nullità e/o annullabilità del decreto di trasferimento del lotto 5, emesso in data 19.11.2021, sul presupposto che i vizi procedurali dell'esperimento di vendita del
30.03.2021 (quali l'omesso rispetto delle pubblicità prescritte nell'ordinanza di vendita,
l'incompletezza del verbale di aggiudicazione e la mancanza dell'attestato di prestazione energetica), si sono riflessi sul decreto stesso il quale, dunque, non avrebbe dovuto essere emesso e va, pertanto, revocato.
Ha ritenuto, inoltre, sussistenti i presupposti per disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. tenuto conto che l'immobile indicato come lotto 5, stimato in euro 4.130.748,20, è stato aggiudicato, dopo plurimi esperimenti di vendita, al prezzo di euro 174.462,70, vale a dire a circa il 5% del suo valore, prezzo quest'ultimo notevolmente inferiore a quello giusto, con conseguente violazione dell'art. 586 c.p.c.
Ha dedotto, infine, l'illegittimità del comportamento tenuto dal custode/delegato alle vendite, Dott. il quale, pur avendo programmato delle visite presso CP_5
l'immobile pignorato in vista dell'asta del 30.03.2021, non ha svolto tale attività, con pregiudizio del conseguimento del massimo realizzo. Secondo la prospettazione dell'opponente, se fosse stata offerta a più soggetti la possibilità di visionare l'immobile, la partecipazione all'asta avrebbe determinato lo svolgimento della gara, con aggiudicazione ad un prezzo superiore rispetto a quello pagato dall'aggiudicatario , Parte_2 unico partecipante all'asta.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 20.06.2022, si è costituito in giudizio , Controparte_4
aggiudicatario del bene indicato come lotto 5, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione proposta, essendo stati, i relativi motivi, già oggetto di precedenti opposizioni, tutte rigettate.
Comunque, nel merito, ha dedotto che risultano rispettate le formalità pubblicitarie previste nell'ordinanza di vendita;
che le informazioni contenute nel verbale di aggiudicazione sono state correttamente rese;
l'irrilevanza della mancanza dell'attestazione di prestazione energetica dell'immobile pignorato, in quanto necessaria solo nelle vendite tra privati;
-
l'insussistenza dei presupposti previsti agli artt. 164 bis disp. att. c.p.c. e 586 c.p.c.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 07.07.2022 si è costituita la e per essa, Controparte_1 quale mandataria, deducendo l'inammissibilità e Controparte_3 infondatezza dell'opposizione proposta, chiedendone il relativo rigetto.
In particolare, ha dedotto:
- che avverso le attività svolte dal professionista delegato, l'opponente avrebbe dovuto proporre reclamo ex art. 591 ter c.p.c.;
- che sono state rispettate le formalità pubblicitarie previste nell'ordinanza di vendita del
16.10.2019 e che il verbale di aggiudicazione è stato redatto nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 24 del D.M. 32/2015;
- l'inapplicabilità alla vendita forzata della disciplina sull'obbligo di allegazione del certificato energetico;
- l'insussistenza dei presupposti per l'invocata improcedibilità dell'esecuzione per infruttuosità ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. nonché l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'aggiudicazione e del relativo decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Acquisite le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente, in quanto inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere, la causa causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
Le parti hanno provveduto nei termini di legge al deposito degli scritti conclusivi.
****
In punto di qualificazione, le domande svolte dall'opponente integrano un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma c.p.c. essendo le contestazioni proposte nei confronti del decreto di trasferimento, quale atto dell'esecuzione.
Preliminarmente, va dichiarata la tardività delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate dall'opposto , posto che quest'ultimo ha effettuato il deposito Controparte_4 facendo applicazione dell'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto. E' noto, invece, che la norma contenuta nell'art. 3 della legge n.
742/1969, dispone espressamente che “in materia civile, l'articolo 1 (che prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto), non si applica (tra gli altri), alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio
1941, n. 12”, che richiama i giudizi di opposizione all'esecuzione.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia degli opposti CP_5 [...]
Cont
Avv. Francesco Di Ciollo, , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
e i quali, pur ritualmente citati, non si Controparte_9 Controparte_10
sono costituiti.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
L'opponente ha contestato il decreto di trasferimento avente ad oggetto il bene indicato come lotto 5, deducendo una serie di irregolarità che attengono all'attività delegata al professionista incaricato della vendita.
E' noto che avverso gli atti del professionista può proporsi reclamo ai sensi dell'art. 591 ter
c.p.c. Tuttavia, il mancato ricorso a tale strumento, non preclude la possibilità di far valere eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il primo provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione all'esito delle operazioni delegate che si assumono viziate (in tal senso Cass. 9 luglio 2020 n. 14603 e Cass. 9 maggio 2019 n. 12238).
Nel caso di specie, con la presente opposizione ha impugnato il decreto di Parte_1
trasferimento, emesso in data 19.11.2021, non già per vizi suoi, bensì per le irregolarità che hanno inficiato il corso delle attività delegate;
irregolarità che l'opponente ha fatto valere, non già con il rimedio del reclamo ex art. 591 ter c.p.c., bensì impugnando direttamente, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., il decreto di trasferimento quale atto con il quale il giudice dell'esecuzione fa propri i risultati del procedimento liquidatorio, svolto a cura del professionista delegato.
Ciò premesso, nel merito, si evidenzia che i motivi di opposizione sono stati oggetto di precedenti opposizioni, rigettate, rispettivamente, con l'ordinanza del 14.07.2021 e del
23.09.2021. Il ricorso sarebbe stato, dunque, inammissibile, in forza della c.d. preclusione pro iudicato. Tuttavia, dovendo la scrivente occuparsi della fase di merito, in difetto di diversi ed ulteriori elementi, l'opposizione va rigettata.
In particolare, quanto al dedotto mancato rispetto delle formalità pubblicitarie previste nell'ordinanza di vendita del marzo 2015, si evidenzia che l'opposta e Controparte_1
per essa, quale mandataria, ha provato (vedi doc. 18) che, Controparte_3 diversamente da quanto allegato dall'opponente, l'avviso di vendita è stato regolarmente pubblicato sul sito internet www.giustizia.lazio.it.
Peraltro, l'ordinanza di vendita del marzo 2015, che prevedeva anche una forma di pubblicità cartacea su “Il Messaggero”, risulta sostituita e superata dall'ordinanza di delega del 16.10.2019, che tale forma di pubblicità non contempla più; circostanza quest'ultima precisata dall'opposta e non ulteriormente contestata dall'opponente.
Da ciò, discende, dunque, che nessun inadempimento risulta imputabile al professionista delegato, il quale ha rispettato il provvedimento contenente le prescrizioni ed i compiti ad esso assegnati.
Sempre con riferimento alla condotta tenuta dal professionista delegato va, inoltre, osservato che il verbale di asta telematica asincrona del 30.03.2021, risulta correttamente redatto, essendo ivi rinvenibili tutte le informazioni richieste dall'art. 24 del D.M. 32/2015.
Del tutto infondata risulta, poi, l'affermazione di parte opponente, secondo la quale qualora il delegato alle vendite avesse consentito la visita dell'immobile pignorato ad altri potenziali acquirenti, gli stessi avrebbero certamente partecipato all'asta, unitamente a
, determinando così l'apertura di una gara, che avrebbe condotto ad un Controparte_4 prezzo di aggiudicazione superiore rispetto a quello pagato dall'aggiudicatario . CP_4
Orbene, trattasi di affermazioni puramente ipotetiche e non riscontrabili. Non è stato infatti, neppure, adeguatamente allegato, prima ancora che provato, che vi siano state effettivamente ulteriori richieste di visita dell'immobile, che il delegato avrebbe disatteso di svolgere. La circostanza che il delegato non abbia svolto le visite fissate per motivi di salute, come dedotto dall'opponente, è stata genericamente allegata e, comunque, laddove così siano andate le cose, ricorre un'ipotesi di giustificato impedimento. Comunque, il pubblico era informato, tramite la pubblicità, sia della data della vendita che della tipologia di immobile, risultante dalla pubblicazione delle fotografie allegate alla perizia estimativa.
Pertanto, in difetto di altri concorrenti, oltre all'aggiudicatario, non assumono alcun rilievo le considerazioni svolte dall'opponente, circa la possibile apertura di una gara ed il conseguimento di un prezzo di vendita maggiore.
Con riferimento, poi, alla mancata redazione dell'attestazione di prestazione energetica, si evidenzia che la relativa disciplina, contenuta nel d.lgs. 192/2005, è applicabile unicamente ai trasferimenti immobiliari eseguiti in forza di un'attività negoziale/contrattuale, ma non nella vendita coattiva che esita nel decreto di trasferimento, atto del giudice dell'esecuzione, sul cui contenuto le parti non hanno alcun potere di intervento. Da ciò discende, pertanto, che ai fini della validità ed efficacia del decreto di trasferimento emesso non è richiesto alcun certificato attestante la prestazione energetica dell'immobile pignorato.
Per quanto concerne, infine, le deduzioni relative alla necessità di pervenire alla chiusura anticipata della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., si osserva che trattasi di argomenti già oggetto di precedenti opposizioni, non accolte nella fase sommaria e neppure nella sentenza n. 2080/2024, pronunciata nel giudizio R.G. 741/2022, depositata da parte opposta unitamente alla comparsa di conclusionale, il cui Controparte_1
deposito è da ritenersi ammissibile, trattandosi di provvedimento sopravvenuto.
Comunque, si fa rilevare, che il relativo potere del giudice di chiudere il processo per antieconomicità, anche su sollecitazione delle parti, non consegue automaticamente dal fatto che le vendite siano andate deserte, dovendo essere verificata la ricorrenza dei presupposti di cui alla richiamata norma, la quale richiede che non sia possibile
“conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”. Trattasi, dunque, di una valutazione che tiene conto di più elementi, che, evidentemente, nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non ha ravvisato. Sul punto, comunque, non è stato documentato dall'opponente che la richiesta di chiusura anticipata sia stata effettivamente sottoposta all'attenzione del giudice dell'esecuzione, né risultano dedotte ulteriori ragioni rispetto ai motivi già spesi nelle precedenti opposizioni.
Quanto, infine, alla circostanza che il prezzo conseguito dalla vendita del lotto 5, non sia stato quello giusto, deve osservarsi che anche tale valutazione è rimessa al giudice dell'esecuzione, come anche affermato dal G.E. con l'ordinanza del 23.09.2021, prodotta dall'opposta unitamente alla comparsa di costituzione. Si legge nella Controparte_1
richiamata ordinanza, della quale si condivide l'impostazione, che trattasi di motivi che non costituiscono neppure forme di impugnazione, “trattandosi più semplicemente di sollecitazioni rivolte al giudice dell'esecuzione affinché verifichi la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 586 cod. proc. civ. e 164 bis disp. att. cod. proc. civ.; che, dunque, non essendovi un atto processuale della cui legittimità o regolarità formale le parti possano dolersi, tali richieste non si prestano a costituire l'oggetto di un'opposizione agli atti esecutivi ma vanno avanzate al Giudice dell'esecuzione secondo le forme di cui all'art. 486 cod. proc. civ.”
Per tutti i motivi esposti, la presente opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M.
127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di Parte_1
ciascuno degli opposti costituiti, e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
e , in euro 4.000,00 (di cui euro 1.200,00 per Controparte_3 Controparte_4
la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale) oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 9.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli