Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10197 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10197/2025REG.PROV.COLL.
N. 03423/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3423 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Jorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Parioli n. 72 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio, Sezione I- Quater 15 ottobre 2024, 17826 resa tra le parti, non notificata e concernente la procedura speciale di reclutamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con decreto dipartimentale n. 238/2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il consigliere UC Di AI e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, nell’ambito della quale, a seguito degli accertamenti di idoneità psicofisica e attitudinale svoltisi il 25 novembre 2020, la Commissione medica ha espresso un giudizio di non idoneità del signor -OMISSIS- con la seguente motivazione: “ deficit acutezza visiva (VN OD 1/10; VN OS <1/10) - decreto 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, lettera e) punto 1 ” .
Il conseguente decreto direttoriale n. 15 del 2 febbraio 2021 che ha disposto l’esclusione è stato impugnato dal signor -OMISSIS- dinanzi al Tar Lazio-Roma, Sezione I-Quater, che lo ha respinto con sentenza 15 ottobre 2024, 17826, impugnata in questa sede.
L’appellante affida il proprio gravame ad un unico mezzo di doglianza non rubricato e con il quale, riproponendo anche in chiave critica le censure dedotte in primo grado, lamenta che “ le conclusioni cui è pervenuto il Collegio di prime cure risentono di due vizi, il primo strettamente riconducibile alle errate valutazioni svolte rispetto all’unico motivo di ricorso, il secondo nel non aver recepito che il sig. -OMISSIS- allo stato è dipendente a tempo determinato presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e in ragione dell’art. 4 comma 2 bis del d.l. n. 115/2005, si sarebbe dovuta applicare la regola dell’assorbimento riconosciuta dalla giurisprudenza di ST IM SO amministrativo. ”
2. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 e, con ordinanza 9 giugno 2025, n. 2068, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata sul presupposto, “ sotto il profilo del periculum, che, nella valutazione comparativa degli interessi, debba ritenersi prevalente a quello dell’appellante ad ottenere la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e a non vedere interrotto il rapporto di servizio con l’Amministrazione nelle more della definizione della causa nel merito ” ed è stato onerato l’appellante alla notifica per pubblici proclami con le modalità indicate.
3. Il signor -OMISSIS- ha depositato il 16 luglio 2025 documentazione atta a dimostrare l’esecuzione dell’incombente istruttorio disposto, il Ministero dell’interno ha depositato costituzione di stile il 19 agosto 2025 e, in assenza del deposito di ulteriori difese, all’udienza del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Risulta dagli atti di causa che il primo giudice:
- con ordinanza collegiale 24 maggio 2021, n. 5967, ha disposto una verificazione al fine di appurare l’effettiva sussistenza del deficit visivo riscontrato in sede di visita medica, confermando “ l’ammissione del candidato “con riserva” ed “in soprannumero” alla frequenza del corso di formazione, ove a ciò non ostino ragioni di natura didattica, od organizzativa ”;
- dopo aver concesso ulteriore termine al verificatore, con ordinanza 20 gennaio 2022, n. 374 ha ordinato la riammissione “ del ricorrente alla procedura selettiva, e alle ulteriori prove della stessa ” in considerazione dell’esito positivo della verificazione;
- con ordinanza presidenziale 23 maggio 2022, n. 4044, ha disposto a carico dell’Amministrazione l’onere di depositare “ una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, contenente un prospetto relativo alle prove superate dal ricorrente con la relativa votazione conseguita, precisando se il ricorrente sia stato assunto o meno "a pieno titolo" nonchè la sua attuale posizione ” (la relazione richiesta è stata depositata dal Ministero dell’interno il 3 giugno 2022, dalla quale è stata attestata “ l’assunzione del ricorrente, con riserva, come allievo Vigile del Fuoco con decorrenza giuridica 11/01/2021 ed economica 28/12/2021, in attesa di definizione del presente giudizio ”);
- con ordinanza collegiale 1° giugno 2023, n. 9368, ha disposto la notifica per pubblici proclami;
- con ordinanza collegiale 29 gennaio 2024, n. 1613, ha disposto di “ acquisire, a cura del ricorrente o della parte più diligente, documentazione medica atta a comprovare la data certa in cui ” è stato eseguito l’intervento laser bilaterale di PRK cui si è sottoposto l’interessato;
- con la sentenza in questa sede impugnata, ha respinto il ricorso, sostanzialmente sulla base del rilievo, secondo cui il trattamento di chirurgia refrattiva cui si era sottoposto il ricorrente è stato eseguito in data successiva alla visita medica concorsuale.
5. L’appello merita accoglimento nei sensi e nei limiti che seguono.
6. Ai fini de decidere, assume rilevanza il fatto che il ricorrente fa valere la riserva del 30% delle unità da assumere negli anni 2018 - 2022 al personale volontario iscritto da almeno tre anni - alla data del 1° gennaio 2018 - nell'apposito elenco istituito per le necessità del corpo, con almeno 120 giorni di servizio.
Nella graduatoria preliminare, il ricorrente si è posizionato al numero -OMISSIS-.
Meritano rilevanza, in questa sede, la pregressa e incontestata attività di servizio svolta dall'appellante in qualità di volontario per funzioni sostanzialmente corrispondenti a quelle messe a concorso e la circostanza, anch’essa incontestata, che, a seguito dell’ordinanza cautelare del Giudice di primo grado, l’appellante sia stato assunto - pur con riserva - e svolga le funzioni di vigile del fuoco senza che siano noti impedimenti inducono a ritenere perplessa la valutazione sanitaria compiuta dall’Amministrazione.
Coglie, pertanto, nel segno la censura di parte appellante relativa all’eccessivo divario tra la valutazione compiuta in sede concorsuale e quella eseguita a seguito dell’ordinanza istruttoria del Tar.
Né, l’intervento subito dall’appellante sembra in sé giustificare tale divario.
Non va poi sottovalutato che l’Amministrazione non sembra aver tenuto in debito conto la possibilità concessa dall’art. 9 del D,M. 238 del 14 novembre 2008 con il quale è stata bandita la procedura che, in presenza di determinati presupposti, consente alla Commissione di fissare il termine entro il quale sottoporre i candidati all’accertamento sanitario per verificare la sussistenza dell’idoneità fisica. L’intervento di chirurgia refrattiva è da considerarsi intervento routinario e l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare sulla ragione che l’avrebbe indotta a non concedere la possibilità di ripetere l’accertamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie nei sensi indicati l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HE RR, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
UC Di AI, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di AI | HE RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.