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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1920 del Ruolo Generale dell'anno
2023. T R A
c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Silvia Afelici, con domicilio eletto presso lo studio in Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 70.
PARTE APPELLANTE E
, , Controparte_1 _2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, contumaci.
[...]
PARTE APPELLATA Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 554 del Tribunale di Treviso pubblicata il 31/3/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 19/12/2024
CONCLUSIONI Per la parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 554/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Elena Merlo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4613/2022, depositata in cancelleria in data 30.03.2023, mai notificata, accogliere anche le seguenti conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
– condannare i convenuti , Controparte_1 _2 Controparte_3
e a versare all'attrice Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
- a titolo di risarcimento per indennità di occupazione Parte_1 senza titolo - la somma di euro 107.858,70 o la diversa somma che il Giudice quantificherà e liquiderà in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso oltre alla somma che maturerà ulteriormente fino all'effettivo rilascio nonché al risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile, nonché a interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, le Parte_1 convenivano in giudizio
[...] Controparte_1 _2 Controparte_3
, e per ottenere
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 il rilascio della casa cantoniera sita nel Comune di Susegana (TV), Via Stazione n. 16, al km 39+941 della linea ferroviaria Mestre-Udine, censita al NCEU, Sezione D, foglio
7, particella 6, occupata senza titolo dai convenuti.
1.1. Esponeva la società attrice di essere proprietaria dell'immobile di cui è causa in virtù della cessione (L. n. 210/1985) di tutti i rapporti attivi e passivi e dei beni, già di pertinenza dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, all'Ente Ferrovie dello Stato, trasformato in società per azioni sotto la denominazione “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” (ex Decreto Legge dell'11 luglio 1992 n. 333, convertito in Legge 8/8/1992, nonché deliberazione del in data 12.8.1992). A Pt_2 seguito di diversi atti di riorganizzazione societaria l'immobile veniva attribuito, con efficacia dal 1° giugno 2007, a Parte_1 Chiedeva inoltre parte attrice la condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva.
2. I convenuti, , Controparte_1 _2 Controparte_3 [...]
e restavano contumaci. CP_4 Controparte_5 Controparte_6
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con acquisizione di documenti, così disponeva:
1) condanna i convenuti , Controparte_1 _2 _3
, , E
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_5
a rilasciare immediatamente l'unità immobiliare casa cantoniera sita nel
[...]
Comune di Susegana (TV) alla via Stazione n.16, al km 39+941 della linea ferroviaria
Mestre-Udine, individuata al NCEU del sopramenzionato Comune alla Sezione D, foglio 7, particella 6, libera da cose e persone, in favore di parte attrice
[...]
Parte_1
2) condanna i convenuti , Controparte_1 _2 _3
, , E
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_5
in solido a rifondere a parte attrice
[...] Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 518,00 per esborsi ed in €
[...]
2.179,00 per compensi - quanto alla quota di 1/2 -, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Rilevava il Tribunale:
- accertato che la consistenza immobiliare oggetto di causa è di proprietà della società attrice, “quanto alla domanda risarcitoria attorea, va invece rigettata la tesi, sostenuta da parte attrice, del danno c.d. in re ipsa, ricadendo sulla parte, secondo le regole generali, l'onere di allegare e provare specificamente l'an e il quantum del danno subito;
invero, la domanda attorea non può trovare accoglimento, non avendo parte attrice fornito, neppure in via presuntiva, la prova di aver patito alcun danno”;
- inoltre, si legge nella decisione appellata: “nel caso in esame, in base alle allegazioni della stessa parte attrice, il mancato godimento diretto o indiretto dell'immobile in questione non è dipeso tanto dall'occupazione fattane dai convenuti, bensì dalla stessa volontà dell'attrice, che, sin dal 2014, aveva provveduto a mettere l'immobile in
pag. 2/5 sicurezza, chiudendone le forometrie, così manifestando la chiara volontà di non goderne e di disinteressarsene”;
- stante l'accoglimento della domanda di condanna al rilascio ed il rigetto di quella risarcitoria, venivano compensate le spese di lite per la quota di un mezzo.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello Parte_1
Gli appellati, , Controparte_1 _2 Controparte_3 [...]
e restavano contumaci. CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
* * *
6. Con l'atto di appello lamenta Parte_1
- la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo sarebbe stata erroneamente rigettata senza considerare che “la ricorrenza di un danno risarcibile costituisce oggetto di una presunzione "iuris tantum", la quale non opera solo ove risulti positivamente accertato che il "dominus" si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione”;
- inoltre, il giudice in primo grado avrebbe “basato la propria statuizione circa la presunta anomala infruttuosità dell'immobile non sul positivo accertamento giudiziale di uno stato di abbandono dell'immobile, bensì unicamente su una unica circostanza in sé non determinante né decisiva rispetto all'accertamento della presunta infruttuosità dell'immobile, ma in ogni caso indicativa di un fatto a favore della odierna appellante, e non a suo sfavore, e cioè della intenzione della proprietà di mettere il bene immobile in sicurezza”;
- con la richiesta di riforma del capo della sentenza sul risarcimento del danno, l'appellante chiede la condanna dei convenuti appellati alla refusione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
* * * 7. Le censure proposte dall'appellante sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Come chiarito da Cass. S.U. 33645/22:
a) "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
b) "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; c) "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".
pag. 3/5 7.2. Ciò premesso, nella fattispecie, si legge nell'atto introduttivo del giudizio: “La Casa
Cantoniera è un alloggio destinato a pubblico servizio quale bene strumentale. Il danno da ristorare a favore del proprietario usurpato va ritenuto sussistente “in re ipsa”, ricollegandosi il relativo pregiudizio al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all'impossibilità per il titolare di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso…La liquidazione risarcitoria potrà così essere operata facendosi riferimento al cosiddetto danno “figurativo” e quindi, al valore locativo del cespite usurpato, quale indicazione dell'entità dei frutti sottratti”, v. pag. 8 atto di citazione di primo grado;
- nello stesso atto si aggiungeva che la “chiusura di tutte le forometrie dei muri perimetrali” era stata effettuata il 20/8/2014 e che dal novembre 2015 era stata rilevata l'occupazione senza titolo;
- il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni in quanto:
“nel caso in esame, in base alle allegazioni della stessa parte attrice, il mancato godimento diretto o indiretto dell'immobile in questione non è dipeso tanto dall'occupazione fattane dai convenuti, bensì dalla stessa volontà dell'attrice, che, sin dal 2014, aveva provveduto a mettere l'immobile in sicurezza, chiudendone le forometrie, così manifestando la chiara volontà di non goderne e di disinteressarsene e, soprattutto, indicando un'anomala infruttuosità del bene, ostativa alla configurabilità di quel “danno presunto” o “danno normale””, v. pag.
3-4 della sentenza appellata.
7.3. In questo contesto, è ben vero che il danno da occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, “è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato" (cfr. Cass. S.U. 33645/22).
7.4. Tuttavia, il danno da occupazione illecita è comunque un danno conseguenza, con il necessario onere per la parte che lo invochi di allegare la perdita patrimoniale subita per il mancato utilizzo dell'immobile. La domanda del danno per l'abusiva occupazione onera, dunque, l'attore di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito.
7.5. Onere non assolto dall'attore, essendosi limitato a depositare “dei conteggi” (“il valore locativo annuo è pari ad € 16.383,60, come da conteggi che si dimettono”), ovvero una mera dichiarazione unilaterale senza ulteriori indicazioni a fronte delle contrarie circostanze di fatto emerse, lo stato dell'immobile precedentemente all'occupazione, come sopra riportate. Né può rilevare in senso opposto la mancata costituzione del convenuto, che non può valere come non contestazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento del diritto dalla medesima azionato, considerato che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice, fra l'altro, deve porre a fondamento della decisone "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".
pag. 4/5 La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Si deve escludere, pertanto, la sussistenza del danno richiesto in assenza di adeguate allegazioni ed elementi probatori da parte dell'attore ora appellante.
8. In conclusione, l'appello proposto da deve essere Parte_1 respinto con assorbimento di quanto dedotto sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
Nulla per le spese del grado non avendo svolto la parte appellata attività difensive.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) nulla per le spese.
Cosi deliberato il 19/12/2024.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1920 del Ruolo Generale dell'anno
2023. T R A
c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Silvia Afelici, con domicilio eletto presso lo studio in Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 70.
PARTE APPELLANTE E
, , Controparte_1 _2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, contumaci.
[...]
PARTE APPELLATA Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 554 del Tribunale di Treviso pubblicata il 31/3/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 19/12/2024
CONCLUSIONI Per la parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 554/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Elena Merlo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4613/2022, depositata in cancelleria in data 30.03.2023, mai notificata, accogliere anche le seguenti conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
– condannare i convenuti , Controparte_1 _2 Controparte_3
e a versare all'attrice Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
- a titolo di risarcimento per indennità di occupazione Parte_1 senza titolo - la somma di euro 107.858,70 o la diversa somma che il Giudice quantificherà e liquiderà in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso oltre alla somma che maturerà ulteriormente fino all'effettivo rilascio nonché al risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile, nonché a interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, le Parte_1 convenivano in giudizio
[...] Controparte_1 _2 Controparte_3
, e per ottenere
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 il rilascio della casa cantoniera sita nel Comune di Susegana (TV), Via Stazione n. 16, al km 39+941 della linea ferroviaria Mestre-Udine, censita al NCEU, Sezione D, foglio
7, particella 6, occupata senza titolo dai convenuti.
1.1. Esponeva la società attrice di essere proprietaria dell'immobile di cui è causa in virtù della cessione (L. n. 210/1985) di tutti i rapporti attivi e passivi e dei beni, già di pertinenza dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, all'Ente Ferrovie dello Stato, trasformato in società per azioni sotto la denominazione “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” (ex Decreto Legge dell'11 luglio 1992 n. 333, convertito in Legge 8/8/1992, nonché deliberazione del in data 12.8.1992). A Pt_2 seguito di diversi atti di riorganizzazione societaria l'immobile veniva attribuito, con efficacia dal 1° giugno 2007, a Parte_1 Chiedeva inoltre parte attrice la condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva.
2. I convenuti, , Controparte_1 _2 Controparte_3 [...]
e restavano contumaci. CP_4 Controparte_5 Controparte_6
3. Il Tribunale di Treviso, istruita la causa con acquisizione di documenti, così disponeva:
1) condanna i convenuti , Controparte_1 _2 _3
, , E
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_5
a rilasciare immediatamente l'unità immobiliare casa cantoniera sita nel
[...]
Comune di Susegana (TV) alla via Stazione n.16, al km 39+941 della linea ferroviaria
Mestre-Udine, individuata al NCEU del sopramenzionato Comune alla Sezione D, foglio 7, particella 6, libera da cose e persone, in favore di parte attrice
[...]
Parte_1
2) condanna i convenuti , Controparte_1 _2 _3
, , E
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_5
in solido a rifondere a parte attrice
[...] Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 518,00 per esborsi ed in €
[...]
2.179,00 per compensi - quanto alla quota di 1/2 -, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4. Rilevava il Tribunale:
- accertato che la consistenza immobiliare oggetto di causa è di proprietà della società attrice, “quanto alla domanda risarcitoria attorea, va invece rigettata la tesi, sostenuta da parte attrice, del danno c.d. in re ipsa, ricadendo sulla parte, secondo le regole generali, l'onere di allegare e provare specificamente l'an e il quantum del danno subito;
invero, la domanda attorea non può trovare accoglimento, non avendo parte attrice fornito, neppure in via presuntiva, la prova di aver patito alcun danno”;
- inoltre, si legge nella decisione appellata: “nel caso in esame, in base alle allegazioni della stessa parte attrice, il mancato godimento diretto o indiretto dell'immobile in questione non è dipeso tanto dall'occupazione fattane dai convenuti, bensì dalla stessa volontà dell'attrice, che, sin dal 2014, aveva provveduto a mettere l'immobile in
pag. 2/5 sicurezza, chiudendone le forometrie, così manifestando la chiara volontà di non goderne e di disinteressarsene”;
- stante l'accoglimento della domanda di condanna al rilascio ed il rigetto di quella risarcitoria, venivano compensate le spese di lite per la quota di un mezzo.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello Parte_1
Gli appellati, , Controparte_1 _2 Controparte_3 [...]
e restavano contumaci. CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
* * *
6. Con l'atto di appello lamenta Parte_1
- la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo sarebbe stata erroneamente rigettata senza considerare che “la ricorrenza di un danno risarcibile costituisce oggetto di una presunzione "iuris tantum", la quale non opera solo ove risulti positivamente accertato che il "dominus" si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione”;
- inoltre, il giudice in primo grado avrebbe “basato la propria statuizione circa la presunta anomala infruttuosità dell'immobile non sul positivo accertamento giudiziale di uno stato di abbandono dell'immobile, bensì unicamente su una unica circostanza in sé non determinante né decisiva rispetto all'accertamento della presunta infruttuosità dell'immobile, ma in ogni caso indicativa di un fatto a favore della odierna appellante, e non a suo sfavore, e cioè della intenzione della proprietà di mettere il bene immobile in sicurezza”;
- con la richiesta di riforma del capo della sentenza sul risarcimento del danno, l'appellante chiede la condanna dei convenuti appellati alla refusione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
* * * 7. Le censure proposte dall'appellante sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Come chiarito da Cass. S.U. 33645/22:
a) "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
b) "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; c) "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".
pag. 3/5 7.2. Ciò premesso, nella fattispecie, si legge nell'atto introduttivo del giudizio: “La Casa
Cantoniera è un alloggio destinato a pubblico servizio quale bene strumentale. Il danno da ristorare a favore del proprietario usurpato va ritenuto sussistente “in re ipsa”, ricollegandosi il relativo pregiudizio al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all'impossibilità per il titolare di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso…La liquidazione risarcitoria potrà così essere operata facendosi riferimento al cosiddetto danno “figurativo” e quindi, al valore locativo del cespite usurpato, quale indicazione dell'entità dei frutti sottratti”, v. pag. 8 atto di citazione di primo grado;
- nello stesso atto si aggiungeva che la “chiusura di tutte le forometrie dei muri perimetrali” era stata effettuata il 20/8/2014 e che dal novembre 2015 era stata rilevata l'occupazione senza titolo;
- il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni in quanto:
“nel caso in esame, in base alle allegazioni della stessa parte attrice, il mancato godimento diretto o indiretto dell'immobile in questione non è dipeso tanto dall'occupazione fattane dai convenuti, bensì dalla stessa volontà dell'attrice, che, sin dal 2014, aveva provveduto a mettere l'immobile in sicurezza, chiudendone le forometrie, così manifestando la chiara volontà di non goderne e di disinteressarsene e, soprattutto, indicando un'anomala infruttuosità del bene, ostativa alla configurabilità di quel “danno presunto” o “danno normale””, v. pag.
3-4 della sentenza appellata.
7.3. In questo contesto, è ben vero che il danno da occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, “è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato" (cfr. Cass. S.U. 33645/22).
7.4. Tuttavia, il danno da occupazione illecita è comunque un danno conseguenza, con il necessario onere per la parte che lo invochi di allegare la perdita patrimoniale subita per il mancato utilizzo dell'immobile. La domanda del danno per l'abusiva occupazione onera, dunque, l'attore di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito.
7.5. Onere non assolto dall'attore, essendosi limitato a depositare “dei conteggi” (“il valore locativo annuo è pari ad € 16.383,60, come da conteggi che si dimettono”), ovvero una mera dichiarazione unilaterale senza ulteriori indicazioni a fronte delle contrarie circostanze di fatto emerse, lo stato dell'immobile precedentemente all'occupazione, come sopra riportate. Né può rilevare in senso opposto la mancata costituzione del convenuto, che non può valere come non contestazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento del diritto dalla medesima azionato, considerato che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice, fra l'altro, deve porre a fondamento della decisone "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".
pag. 4/5 La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Si deve escludere, pertanto, la sussistenza del danno richiesto in assenza di adeguate allegazioni ed elementi probatori da parte dell'attore ora appellante.
8. In conclusione, l'appello proposto da deve essere Parte_1 respinto con assorbimento di quanto dedotto sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
Nulla per le spese del grado non avendo svolto la parte appellata attività difensive.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) nulla per le spese.
Cosi deliberato il 19/12/2024.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 5/5