Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 08/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 42/2023 vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. Carlo De Parte_1 C.F._1 Maio e dall' Avv. Roberto Castiglione, ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo, come da procura in atti
Opponente
E
(c.f. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dell'avv. Aledino Di Donato, ed elettivamente domiciliata in Roccaraso (AQ) presso lo studio dello stesso, in virtù di procura in atti
Opposto
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la dott.ssa proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 227/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Sulmona, nel procedimento monitorio R.G. n. 726/2022, in favore del per la Controparte_1 complessiva somma di € 102.334,25, oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione (liquidate in € 2.242,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.) ed oltre alle successive occorrende, lamentando:
- l'irregolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo impugnato, nonchè dell'atto di precetto, avvenuta in luogo non corrispondente alla propria residenza (in Melito di Napoli - NA alla Via Roma n. 380) ma presso il diverso indirizzo di Corso Vittorio Emanuele
n.715 in Napoli e ove la sig.ra , aveva erroneamente firmato la ricezione del plico, Persona_1 inviandolo poi alla opponente, che ne prendeva conoscenza solo in tal modo;
1
- nullità del decreto ingiuntivo opposto per approvazione cumulativa dei consuntivi di spesa e comunque derivante dall'impossibilità di risalire ad una ricostruzione dettagliata degli oneri condominiali richiesti. Tanto premesso, l'opponente chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 227/2022, emesso in data 16.11.2022, dal Tribunale di Sulmona, per tutti i motivi di cui innanzi;
2) fissarsi in ogni caso l'udienza di discussione della richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto previ gli adempimenti di rito;
3) nel merito: accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare prescritti gli onere condominiali non richiesti nonché inammissibile ed infondato nel merito il decreto ingiuntivo opposto per i motivi innanzi indicati con conseguente revoca totale e/o parziale dello stesso;
4) con condanna della controparte al pagamento delle spese legali, rimborso forfettario 15% e accessori di legge”. Rigettata dal magistrato precedente assegnatario del fascicolo la richiesta di sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti, veniva fissata udienza ai fini della sola decisione sulla predetta preliminare istanza che poi, con provvedimento del 1.03.2023 dettagliatamente motivato, era anch'essa rigettata. Con comparsa di costituzione e risposta in data 18.04.2023, il opposto, ribadendo CP_1 quanto già eccepito e richiesto nella propria comparsa depositata nella fase cautelare, contestava punto per punto la domanda attrice, concludendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. Sull'istanza di revoca dell'ordinanza 1.03.2023 e sull'eccezione di improcedibilità sollevate dall'opponente, ritenuti insussistenti i presupposti per procedere alla revoca del provvedimento, confermato in ogni suo punto, con ordinanza in data 11.05.2023 parte opposta era onerata dell'introduzione dell'obbligatorio procedimento di mediazione nel termine di trenta giorni all'uopo fissato. Esperita detta procedura con esito negativo (come da verbale in atti in data 11.07.2023), atteso che parte opponente chiedeva nuovamente la revoca dell'ordinanza di rigetto della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e considerato che non erano enunciati i motivi per i quali avrebbe dovuto procedersi alla richiesta revoca, né risultavano fatti nuovi dai quali potesse desumersi la possibilità di rivedere le motivazioni dell'ordinanza che veniva pertanto integralmente richiamata, il giudice con provvedimento del 18.09.2023, visto l'esito negativo della mediazione, assegnava i termini richiesti di cui all' art. 183 VI comma c.p.c. Le parti provvedevano quindi al deposito delle memorie istruttorie nei termini concessi.
Assegnato il fascicolo alla scrivente, con ordinanza del 6.03.2024 era ammessa la documentazione prodotta dalle parti, veniva rigettata la prova orale richiesta dall'opponente, in quanto vertente su circostanze genericamente formulate e comunque irrilevanti, e quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle proprie note scritte parte attrice così precisava le conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza e/o deduzioni: 1) Revocare l'ordinanza del 01.03.2023 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 227/2022 emesso dal Tribunale di Sulmona e dei provvedimenti dell'11.05.2023 e del 18.09.2023 nella parte in cui hanno rigettato la richiesta di revoca della suddetta ordinanza;
2 2) nel merito: accogliere l' opposizione e per l'effetto dichiarare prescritti gli onere condominiali non richiesti nonché inammissibile ed infondato nel merito il decreto ingiuntivo opposto per i motivi innanzi indicati con conseguente revoca totale e/o parziale dello stesso;
3) condannare la controparte al pagamento delle spese legali, rimborso forfettario 15% e accessori di legge in favore degli avv.ti Carlo De Maio e Roberto Castiglione che si dichiarano antistatari.
4) In via istruttoria: previa revocare dell'ordinanza del 06/03/2024 ammettere le richieste istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 e n. 3”. Parte opposta precisava altresì le conclusioni nelle proprie note: “…riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi come qui ripetute e trascritte, insistendo per il loro integrale accoglimento;
il tutto con vittoria di spese di causa, anche quelle relative alla fase cautelare in corso di causa da regolamentare con il merito della lite.”. La causa veniva pertanto trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. richiesti dalle parti.
*******
L'opposizione proposta dalla dott.ssa deve essere respinta per i motivi di Parte_1 seguito esposti. Riguardo alla preliminare eccezione di irregolarità della notifica, come già rilevato nell'ordinanza di rigetto della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, va evidenziato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo il quale, la notificazione mediante consegna ad una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. deve essere eseguita necessariamente in un uno dei luoghi previsti nella stessa norma, comuni al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani, così da avere piena certezza che dette persone provvedano a trasmettere al destinatario l'atto ricevuto: “per contro la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa, non determina la nullità della notificazione dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti sicchè la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, nè sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna (Sez. 2, n. 737, 17/12/1986, Rv. 449624; conclusioni conformi si traggono pure da Sez. 5, n. 6923, 14/5/2002, Rv. 554385 e da Sez. 3, n. 5079, 373/2010, Rv. 611576)” (così Cass. n.24681/2018). Dall'esame della documentazione in atti la notificazione risulta essere stata effettuata nel luogo ove la destinataria aveva l'ufficio (nella specie lo studio professionale di dottore commercialista, vedi doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione 18.04.2023 del opposto), né la CP_1 dott.ssa allega con puntualità il contrario, anzi non contesta affatto la circostanza, Pt_1 limitandosi a rilevare unicamente la ricezione del plico in luogo diverso dalla propria residenza e da parte della sig.ra che vi avrebbe provveduto “erroneamente”. Per_1 La scelta di consegnare l'atto a persona disponibile, qualificatasi “persona incaricata di ricevere le comunicazioni” (secondo le dichiarazioni rese all'agente notificatore e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) è, di conseguenza, esente da vizi. L'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. Del tutto irrilevante la circostanza dedotta da parte opponente, e comunque nemmeno oggetto di richiesta prova testimoniale, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava, sia pure nel predetto stabile alle dipendenze di altro soggetto.
Invero, quel che rileva è che la consegna venga effettuata a mani di persona legata al destinatario da un rapporto fiduciario non occasionale o accidentale (anche se temporaneo - cfr. Cass. n.
4580/2014 -), che, v'è motivo di ragionevolmente ritenere, metterà al corrente l'interessato. (Cass.
n. 40118/2021, Cass. n. 239/2007).
3 A perfezionamento della notifica, inoltre, risulta attestata nel predetto avviso la spedizione da parte dell'agente notificatore della comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata, di cui è indicato il numero, come prescritto dall'art. 8 L. n. 890/1982 (Cass. S.U. n. 10012/2021). La doglianza dell'opponente si rivela pertanto infondata, essendo invece la notifica ritualmente avvenuta ed immune da vizi.
In ogni caso, anche a voler aderire alla tesi di parte opponente di irregolarità della notifica, si tratterebbe di censura da cui non potrebbe derivare la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 644 c.p.c. e 188 dip att. c.p.c. e non esimerebbe il giudice dall'accertare comunque l'esistenza del credito fatto valere. Secondo infatti la S.C. di Cassazione “La declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 188 disp. att. c.p.c., è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica, e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario. Come recentemente affermato da Cass. n. 23903 del 2018, non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità.".
Peraltro, nel caso di specie, l'inefficacia è stata dichiarata neppure a fronte di una allegata nullità - presupposto quest'ultimo comunque inidoneo e insufficiente, come detto, al fine di giustificare il ricorso al procedimento per declaratoria di efficacia del decreto - ma a fronte di una ritenuta mancanza di garanzia di conoscenza da parte del destinatario dell'atto notificato)” (così Cass. 33516/2022 , conforme Cass. n. 3/2023).
Venendo al merito, va innanzitutto rimarcato il principio granitico in materia, secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte,
Cass. S.U. n. 13533/2001). Sicchè, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore- opposto (il quale, come noto, riveste la posizione di “attore in senso sostanziale”) ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre grava sul debitore-opponente l'onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (cfr., tra le tante, Cass. n. 5915/2011).
Nel caso in esame, il convenuto opposto ha dato piena prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere, e quindi del proprio credito per l'importo ingiunto. Deve rilevarsi, infatti, che l'impugnato decreto ingiuntivo è stato emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c., sulla base della delibera assembleare in data 2.07.2022 di approvazione del bilancio consuntivo anno 2021 e bilancio preventivo 2022 e relativi riparti, prodotta dall'opposto, unitamente al rendiconto 2021 e preventivo 2022 stessi e alle relative ripartizioni, dalle quali risulta un credito complessivo del condominio nei confronti della opponente di € 102.334,25 , somma appunto ingiunta nell'opposto decreto ingiuntivo, unitamente agli interessi ed alle spese della procedura (ved. documenti allegati alla comparsa di costituzione del : all. 1- CP_1
Rendiconto e riparto anno 2021; all.ti 2 e 3 - preventivo ed integrazione anno 2022 e riparti;
all.ti 4, 5 e 6 - avviso di convocazione assemblea 2.07.2022 e verbale di assemblea 2.07.2022, con prove di consegna delle relative raccomandate rispettivamente in data 10.06.2022 e 12.07.2022).
Con la produzione della documentazione sopra indicata, depositata dal già in sede di CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo, lo stesso ha dato piena prova della sussistenza del credito ingiunto, trattandosi di contributi per spese dovuti dalla condomina opponente (in relazione alle due unità
4 immobiliari in comproprietà facenti parte del , risultanti dai riparti di Controparte_1 rendicontazione, approvati con delibera 2.07.2022 dall'Assemblea condominiale regolarmente costituita (e precisamente dal consuntivo 2021- all.
1 - per le due unità: € 71.488,08 + €24.369,64; dal preventivo 2022 – all. 2 - €3.871,18 + €1.333,87; dall'integrazione al preventivo 2022 – all. 3
- € 956,36 + €315,12; per un totale complessivo per le due unità ammontante ad € 102.334,25).
Al contrario, del tutto inconferenti e comunque infondati i motivi di opposizione formulati dall'opponente circa la nullità del decreto ingiuntivo opposto per pretesa prescrizione dei crediti ingiunti e per approvazione cumulativa dei consuntivi di spesa, nella specie invece non riscontrati.
Va evidenziato innanzitutto che, riguardo alla legittimità della delibera posta a base del decreto ingiuntivo opposto e regolarmente approvata, parte opponente nulla ha dedotto né lamentato, e comunque nulla risulta in atti riguardo ad eventuale impugnativa della stessa ai sensi e nei termini di cui all'art. 1137 c.c. Come è stato precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e con orientamento consolidato:
“… Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale CP_1 dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti
(Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata,
e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera CP_1 condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del
e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui CP_1 ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n.
26629; Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in Ric. 2019 n. 25682 sez. M2 - ud. 04-12-2020 -3- Corte di Cassazione - copia non ufficiale giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741). ….. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che non può essere scalfito dai precedenti invocati dal ricorrente, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n.
3291; Cass. Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747 ; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254).
Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c. (e senza che perciò possano essere altrimenti rilevanti la "partecipazione" o un "idoneo atto ricognitivo del singolo condomino", alla stregua di quanto sostenuto in Cass. Sez. 2, 22/02/2018, n. 4306), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell' edificio (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981). Una volta, perciò, che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i
5 conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza (Cass. Sez. 2,
23/05/1981, n. 3402). A norma dell'art. 1130 bis c.c., invero, il rendiconto condominiale deve contenere "le voci di entrata e di uscita", e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del ", con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione CP_1
"anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale. Secondo il cosiddetto "principio di cassa", i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n.
15401). Dopo che siano stati inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi per il pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del . Il CP_1 rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. Sez. 2, 21/08/1996, n. 7706).
Va pertanto enunciato il seguente principio: Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489)” (così Cass. n. 3847/2021, conformi Cass. n. 20006/2020 e Cass. n. 27849/2021). Alla luce dei principi appena esposti, tenuto conto della documentazione depositata in atti, devono essere integralmente rigettati anche i motivi di opposizione nel merito, non risultando alcuna prescrizione dei crediti ingiunti, né la circostanza che la delibera abbia riguardato diversi consuntivi di spesa, essendosi limitata ad approvare il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2021 ed il preventivo 2022 e dai quali risulta chiaramente a carico dell'opponente un debito complessivo per l'importo ingiunto in via solidale. In conclusione, tutto ciò considerato, la domanda attorea non può che essere respinta, dovendosi in conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della fase cautelare e del giudizio di merito della presente opposizione seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così provvede:
6 - rigetta per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto conferma nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n.227/2022 emesso dal Tribunale di Sulmona in data 16.11.2022 nel procedimento monitorio R.G. n.726/2022, e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' opponente al pagamento in favore del delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 8.092,00 per compensi, oltre rimb. forf. per spese generali nella misura del
15%, nonché Iva e Cpa, come per legge;
Sulmona, 8.04.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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