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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1606/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Starna ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, per delega in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, difeso e rappresentato dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti per Notaio dott. di Fiumicino ed elettivamente Per_1
domiciliato in Varese, via Volta, n. 3/5
resistente
Oggetto: indennità di maternità, accertamento discriminazione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 16.10.2024, la ricorrente ha esposto di lavorare alle dipendenze della compagnia aerea EasyJet Airline
Company Limited, in qualità di assistente di volo, dal 03.04.2018, a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno e inquadramento contrattuale al livello 3 del CCNL applicato (doc. nn. 2 e 7 fasc. ricorrente); di essere stata collocata in congedo per maternità dal 03.01.2024 (doc. n. 1 fasc. ricorrente) e di avere percepito, previa presentazione all' di domanda di erogazione dell'indennità di CP_1
maternità, importi inferiori a quelli corrispondenti all'80% della retribuzione media globale giornaliera secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. n.
151/2001.
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “
1. accertato e dichiarato che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alle lavoratrici assistenti di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio, dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità;
2. per l'effetto, condannare, l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla
[...]
Sig.ra l'importo complessivo lordo di 1.662,89 a titolo di Parte_1
differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo 3.1.2024/31.7.2024, nonché l'importo giornaliero lordo di € 45,41 per il periodo dal
01.8.2024/25.2.2025 (termine del periodo di astensione obbligatoria), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze, ovvero in subordine la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico-contabile. In via subordinata, 3. accertare e dichiarare che
i criteri adottati da per la liquidazione dell'indennità di maternità alla CP_1
ricorrente sono discriminatori in quanto adottati in violazione degli artt. 22 e 23
2 T.U. 151/2001, nonché delle altre norme nazionali e comunitarie richiamate in ricorso, nonché accertare e dichiarare che l'erogazione della predetta indennità di maternità nei termini censurati costituisce comportamento discriminatorio anche ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e della Direttiva 54/2006 CE;
4. Per l'effetto, accertata l'illegittimità e la discriminatorietà del criterio di calcolo adottato per la liquidazione dell'indennità di maternità nei confronti delle lavoratrici assistenti di volo, dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno e condannare
l' , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo pari alla differenza tra l'indennità giornaliera lorda di € 45,41, corrisposta e da corrispondersi per tutto il periodo di congedo obbligatorio (3.1.2024/25.2.2025), e quella effettivamente corrisposta da per il suddetto periodo, nonché interessi CP_1
e rivalutazione dalla messa in mora, ovvero in subordine la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico- contabile o che verrà ritenuta equa e/o di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché CP_1
infondata, escludendosi ogni discriminazione, dando atto di aver correttamente calcolato l'indennità di maternità basandosi su precise norme di diritto (art. 51 del
DPR n. 917/86), secondo le quali l'indennità e le maggiorazioni di retribuzioni spettanti ai lavoratori tenuti all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, come le indennità di navigazione e di volo, anche corrisposte con carattere di continuità, hanno natura retributiva solo parziale e concorrono a formare il reddito nella misura del 50%; inoltre, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, l'indennità di maternità è pari all'80% della retribuzione per i primi 5 mesi di astensione dal lavoro, per poi essere ridotta al 30%.
3 Ritenuta la natura documentale della causa, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note scritte sino al 10.04.2025, con onere alle parti di dare atto dell'eventuale pendenza di trattative al fine della bonaria definizione della controversia. Con le predette note, parte ricorrente, previa precisazione dell'assenza di trattative in corso, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma lorda di € 3.114,70, così come aggiornata al CP_1
termine del periodo di congedo obbligatorio, medio tempore maturato, allegando relativa documentazione. All'esito di quanto sopra, non essendo possibile una conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione alla base della presente controversia, riguardante la determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo ed, in particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva c.d.
“indennità di volo”, è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, anche di questo stesso Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, nonché dalla Corte di
Cassazione, con sentenze favorevoli alla parte ricorrente e alle quali si ritiene di aderire.
I fatti alla base della presente controversia sono pacifici.
In particolare, non è contestato che la ricorrente, assistente di volo dal
03.04.2018, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità dal 03.01.2024 (doc. n. 1 fasc. ricorrente) e abbia percepito l'indennità di maternità in misura inferiore senza assumere come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, il 100% di tutti gli elementi retributivi.
Ciò, da parte dell' , in analogia con il criterio di determinazione dell'indennità di CP_1
malattia, impostazione che viene contestata da parte ricorrente come illegittima
4 dal momento che l'art. 22 del d.lgs. n. 151/2001 prescrive che “le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità” e che il successivo art. 23 dispone che “…agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
Su tale questione del calcolo dell'indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, con particolare riferimento alla voce indennità di volo (se da computarsi per intero o al 50%), è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 11414 del
2018, nonché ordinanze n. 27552/2020 e n. 20673/2020.
Con tali pronunce la Cassazione, considerata la ratio sottesa alla disciplina dettata dal T.U. sulla maternità e cioè della finalità di tutelare la lavoratrice in astensione obbligatoria, garantendole quanto più possibile il mantenimento del livello retributivo goduto nel periodo immediatamente precedente al congedo, ha chiarito come la misura dell'indennità di maternità debba essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per
“…un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”.
La Corte ha osservato che “…l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia “pari all'80% della retribuzione” e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla
L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie". Il rinvio ai "criteri
5 previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall' , deve intendersi riferito CP_4
esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004). Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento" (in motivazione, Cass. nr. 24009 del 2017). La disciplina del
"calcolo" del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che … richiama solo gli "elementi” (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la "retribuzione parametro", da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo "totale" della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo…”.
Alla luce delle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, la domanda proposta dalla ricorrente è meritevole di accoglimento con conseguente dichiarazione che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio e, in particolare, con computo dell'indennità di volo al 100%.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda principale svolta dalla ricorrente,
l deve essere condannato ad erogare alla ricorrente, l'importo complessivo CP_1
6 lordo di euro 3.114,70 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo dal 3.01.2024 al 25.02.2025, calcolato sulla base del rateo medio giornaliero di euro 45,41, per il periodo dall'3.01.2024 sino al termine del periodo di astensione obbligatorio dal lavoro del 25.2.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze, tenuto conto della retribuzione lorda mensile globale di fatto (comprensiva dei ratei di 13° e 14°) percepita dalla ricorrente con riferimento ai mesi precedenti il congedo, come da calcoli effettuati in ricorso e nelle note scritte, ai quali si rimanda.
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla ricorrente, lavoratrice assistente di volo, devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio e, per l'effetto,
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità e, di conseguenza,
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'importo CP_1 Parte_1
complessivo lordo di 3.114,70 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo dal 3.01.2024 al 25.02.2025, calcolato sulla base del rateo medio giornaliero di euro 45,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze;
7 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa, oltre a quanto sostenuto per il contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 29/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1606/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Starna ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, per delega in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, difeso e rappresentato dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti per Notaio dott. di Fiumicino ed elettivamente Per_1
domiciliato in Varese, via Volta, n. 3/5
resistente
Oggetto: indennità di maternità, accertamento discriminazione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 16.10.2024, la ricorrente ha esposto di lavorare alle dipendenze della compagnia aerea EasyJet Airline
Company Limited, in qualità di assistente di volo, dal 03.04.2018, a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno e inquadramento contrattuale al livello 3 del CCNL applicato (doc. nn. 2 e 7 fasc. ricorrente); di essere stata collocata in congedo per maternità dal 03.01.2024 (doc. n. 1 fasc. ricorrente) e di avere percepito, previa presentazione all' di domanda di erogazione dell'indennità di CP_1
maternità, importi inferiori a quelli corrispondenti all'80% della retribuzione media globale giornaliera secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. n.
151/2001.
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “
1. accertato e dichiarato che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alle lavoratrici assistenti di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio, dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità;
2. per l'effetto, condannare, l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla
[...]
Sig.ra l'importo complessivo lordo di 1.662,89 a titolo di Parte_1
differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo 3.1.2024/31.7.2024, nonché l'importo giornaliero lordo di € 45,41 per il periodo dal
01.8.2024/25.2.2025 (termine del periodo di astensione obbligatoria), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze, ovvero in subordine la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico-contabile. In via subordinata, 3. accertare e dichiarare che
i criteri adottati da per la liquidazione dell'indennità di maternità alla CP_1
ricorrente sono discriminatori in quanto adottati in violazione degli artt. 22 e 23
2 T.U. 151/2001, nonché delle altre norme nazionali e comunitarie richiamate in ricorso, nonché accertare e dichiarare che l'erogazione della predetta indennità di maternità nei termini censurati costituisce comportamento discriminatorio anche ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e della Direttiva 54/2006 CE;
4. Per l'effetto, accertata l'illegittimità e la discriminatorietà del criterio di calcolo adottato per la liquidazione dell'indennità di maternità nei confronti delle lavoratrici assistenti di volo, dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno e condannare
l' , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo pari alla differenza tra l'indennità giornaliera lorda di € 45,41, corrisposta e da corrispondersi per tutto il periodo di congedo obbligatorio (3.1.2024/25.2.2025), e quella effettivamente corrisposta da per il suddetto periodo, nonché interessi CP_1
e rivalutazione dalla messa in mora, ovvero in subordine la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico- contabile o che verrà ritenuta equa e/o di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché CP_1
infondata, escludendosi ogni discriminazione, dando atto di aver correttamente calcolato l'indennità di maternità basandosi su precise norme di diritto (art. 51 del
DPR n. 917/86), secondo le quali l'indennità e le maggiorazioni di retribuzioni spettanti ai lavoratori tenuti all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, come le indennità di navigazione e di volo, anche corrisposte con carattere di continuità, hanno natura retributiva solo parziale e concorrono a formare il reddito nella misura del 50%; inoltre, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, l'indennità di maternità è pari all'80% della retribuzione per i primi 5 mesi di astensione dal lavoro, per poi essere ridotta al 30%.
3 Ritenuta la natura documentale della causa, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note scritte sino al 10.04.2025, con onere alle parti di dare atto dell'eventuale pendenza di trattative al fine della bonaria definizione della controversia. Con le predette note, parte ricorrente, previa precisazione dell'assenza di trattative in corso, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma lorda di € 3.114,70, così come aggiornata al CP_1
termine del periodo di congedo obbligatorio, medio tempore maturato, allegando relativa documentazione. All'esito di quanto sopra, non essendo possibile una conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione alla base della presente controversia, riguardante la determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo ed, in particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva c.d.
“indennità di volo”, è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, anche di questo stesso Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, nonché dalla Corte di
Cassazione, con sentenze favorevoli alla parte ricorrente e alle quali si ritiene di aderire.
I fatti alla base della presente controversia sono pacifici.
In particolare, non è contestato che la ricorrente, assistente di volo dal
03.04.2018, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità dal 03.01.2024 (doc. n. 1 fasc. ricorrente) e abbia percepito l'indennità di maternità in misura inferiore senza assumere come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, il 100% di tutti gli elementi retributivi.
Ciò, da parte dell' , in analogia con il criterio di determinazione dell'indennità di CP_1
malattia, impostazione che viene contestata da parte ricorrente come illegittima
4 dal momento che l'art. 22 del d.lgs. n. 151/2001 prescrive che “le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità” e che il successivo art. 23 dispone che “…agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
Su tale questione del calcolo dell'indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, con particolare riferimento alla voce indennità di volo (se da computarsi per intero o al 50%), è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 11414 del
2018, nonché ordinanze n. 27552/2020 e n. 20673/2020.
Con tali pronunce la Cassazione, considerata la ratio sottesa alla disciplina dettata dal T.U. sulla maternità e cioè della finalità di tutelare la lavoratrice in astensione obbligatoria, garantendole quanto più possibile il mantenimento del livello retributivo goduto nel periodo immediatamente precedente al congedo, ha chiarito come la misura dell'indennità di maternità debba essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per
“…un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”.
La Corte ha osservato che “…l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia “pari all'80% della retribuzione” e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla
L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie". Il rinvio ai "criteri
5 previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall' , deve intendersi riferito CP_4
esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004). Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento" (in motivazione, Cass. nr. 24009 del 2017). La disciplina del
"calcolo" del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che … richiama solo gli "elementi” (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la "retribuzione parametro", da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo "totale" della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo…”.
Alla luce delle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, la domanda proposta dalla ricorrente è meritevole di accoglimento con conseguente dichiarazione che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio e, in particolare, con computo dell'indennità di volo al 100%.
Di conseguenza, in accoglimento della domanda principale svolta dalla ricorrente,
l deve essere condannato ad erogare alla ricorrente, l'importo complessivo CP_1
6 lordo di euro 3.114,70 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo dal 3.01.2024 al 25.02.2025, calcolato sulla base del rateo medio giornaliero di euro 45,41, per il periodo dall'3.01.2024 sino al termine del periodo di astensione obbligatorio dal lavoro del 25.2.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze, tenuto conto della retribuzione lorda mensile globale di fatto (comprensiva dei ratei di 13° e 14°) percepita dalla ricorrente con riferimento ai mesi precedenti il congedo, come da calcoli effettuati in ricorso e nelle note scritte, ai quali si rimanda.
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla ricorrente, lavoratrice assistente di volo, devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio e, per l'effetto,
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità e, di conseguenza,
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'importo CP_1 Parte_1
complessivo lordo di 3.114,70 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo dal 3.01.2024 al 25.02.2025, calcolato sulla base del rateo medio giornaliero di euro 45,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze;
7 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa, oltre a quanto sostenuto per il contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 29/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
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