Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 132 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. PETTA MARIATERESA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. MARINO Controparte_1
MARINA ;
CP 2, AVV. CARNOVALE MARCELLO;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.2020 parte ricorrente
-proponeva opposizione limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199010343449000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
all'avviso di addebito n. 33420120001404657000
(notificato in data 18.6.2012) - Ente creditore CP_2 relativo a contributi IVS operai a tempo det.
(fissi/percentuale sul minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anni di riferimento 2010 e 2011, per un ammontare complessivo di € 4.556,92; all'avviso di addebito n. 33420120004589608000
(notificato in data 11.02.2013) - Ente creditore CP_2 relativo a contributi IVS operai a tempo det.
(fissi/percentuale sul minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anni di riferimento 2011 e 2012, per un ammontare complessivo di € 2.358,27; all'avviso di addebito n. 33420130000864735000
(notificato in data 17.04.2014) - Ente creditore CP_2 relativo a contributi IVS operai a tempo det.
(fissi/percentuale sul minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anno di riferimento 2012, per un ammontare complessivo di € 1.210,93; all'avviso di addebito n. 33420130004984837000
(notificato in data 12.03.2014) - Ente creditore CP_2 relativo a contributi IVS operai a tempo det. (fissi/percentuale sul minimale), somme aggiuntive, spese di notifica anno di riferimento 2012, per un ammontare complessivo di € 2.378,63;
e così per un totale - esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro di € 10.504,75.
-
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: la nullità dell'intimazione per omessa, illegittima e/o irregolare notifica degli atti prodromici;
- l'estinzione per prescrizione delle pretese creditorie;
pretese creditorie;
l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto pendente innanzi al
Tribunale di Castrovillari (N. 3210/2019 RG) un giudizio avente ad oggetto i medesimi avvisi di addebito CP_2, sottesi all'impugnata intimazione di pagamento. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
[...] , contestando con varie argomentazioni la domanda proposta dal ricorrente.
In particolare, eccepiva: - l'inammissibilità del ricorso per violazione dei termini ex art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/99; la cessata materia del contendere per l'intervenuto stralcio degli avvisi di addebito in quanto rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 4 D.L. 119/18;
- la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente;
l'inammissibilità del motivo di opposizione inerente l'omessa notifica degli avvisi di addebito CP_2
in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; - la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha
-
chiesto il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l'CP_2 che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque,
l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' [...]
Controparte_1 pur dopo la pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_3 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Ciò posto, e venendo al merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i carichi/partite di credito sottesi all'avviso di addebito n. 33420120001404657000, all' avviso di addebito n. 33420120004589608000, all'avviso di addebito n. 33420130000864735000 e all'avviso di addebito n. 33420130004984837000 (cfr. estratto di ruolo in atti), poiché automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il
31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29
dicembre 2022 n. 197 "Sono automaticamente annullati,
alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo - anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza
-
con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018
e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021,
conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto,
giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di totale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del
2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e
Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto l'introduzione della norma sopra citata idoneo a
-
privare le parti di ogni interesse ad una pronuncia sul merito della res litigiosa.
Considerato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto del totale annullamento degli avvisi di addebito, nonché relative partite, sopra indicati conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo (ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma
222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
(come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.33420120001404657000,
n.33420120004589608000, n.33420130000864735000
e n.33420130004984837000;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio
del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 09/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO