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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2465.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2465/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025, promossa da:
, C.F. nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 04/05/1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Vettori e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via Monte
Nevoso n. 9, studio del difensore;
Attore
Contro
P.IVA con sede legale e direzione in Bologna, Controparte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n.45, in persona del procuratore legale ad negotia dott. , rappresentata e CP_2 difesa dagli Avv.ti Roberto Massatani e Francesco Massatani e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, Piazza delle Erbe n. 6, studio dei difensori;
Convenuta
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.10.
Convenuto contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava che, in data Parte_1
26.07.2020, alle ore 19:50 circa, mentre attraversava la strada Cassia Cura, all'altezza del civico n.
139 nel comune di Vetralla, veniva investito dal motoveicolo BMW K1100, targato TV 129113, assicurato con la e condotto dal proprietario , il quale Controparte_1 Controparte_3 non si avvedeva dell'attore e lo travolgeva, cagionandogli “ematoma epidurale frontale destro in politrauma”, per il quale veniva condotto in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di
Belcolle di Viterbo.
In seguito all'impatto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Vetralla che redigevano il verbale di sinistro, mentre l'attore rimaneva ricoverato in ospedale fino al 17.08.2020, con una prognosi di 40 giorni, a cui si aggiungevano ulteriori 30 giorni, riconosciutigli dal personale sanitario che lo aveva in cura presso il nosocomio.
Tenuto conto delle conseguenze patite, riteneva che la stima del danno cagionato dall'investimento potesse essere così quantificata: IP 25%, ITT 60 giorni, ITP al 75% 40 giorni, ITP al 50% 60 giorni,
ITP al 25% 90 giorni. Sulla base di tale ricostruzione determinava il danno biologico subito in €
74.440,00, a cui aggiungeva un aumento del 41% per la sofferenza soggettiva, quantificando la complessiva somma dovuta in € 119.073,50 e riservandosi di indicare l'ulteriore danno patrimoniale derivante da spese mediche.
Sul piano giuridico affermava che l'esclusiva responsabilità del sinistro doveva ascriversi al conducente del motoveicolo , che citava in giudizio unitamente alla compagnia Controparte_3 assicurativa, per sentirli condannare in solido all'integrale risarcimento dei danni come quantificati.
2. La si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda perché infondata, in quanto la dinamica dei fatti rappresentata dall'attore non era corretta.
Infatti, il conducente del motoveicolo aveva rappresentato in sede di denuncia del Controparte_3 sinistro alla compagnia di assicurazione che, mentre era in sella alla moto, preceduto da R_
, il quale, a sua volta, era alla guida del proprio motociclo, aveva avvistato lungo la via
[...]
Cassia, nel comune di Vetralla in direzione Roma, due pedoni che camminavano sul lato destro della carreggiata in modo scoordinato e confusionario. Pertanto, aveva subito rallentato la marcia, fino quasi a fermarsi, ma ciononostante l'attore, senza alcun preavviso, aveva attraversato la corsia stradale, andando ad impattare sul lato destro del il quale, proprio in ragione dell'andatura CP_3 ridotta, era rimasto in sella al motociclo senza cadere. Dopo essere sceso per verificare l'accaduto e
2 soccorrere l'uomo, era stato costretto ad allontanarsi per il sopraggiungere di altre persone in evidente stato di ebbrezza e si era recato presso la Stazione C.C. di Vetralla per segnalare l'accaduto. Successivamente aveva raggiunto il Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle di Viterbo, ove gli era stata diagnosticata, quale conseguenza del sinistro, “contusione spalla destra ed emitorace destro”, con prognosi di 7 giorni.
Alla luce del descritto svolgimento dei fatti la compagnia di assicurazione convenuta riteneva che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta imprevedibile ed incauta dell'attore, il quale aveva attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali, era in evidente stato di ebbrezza come accertato anche presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Belcolle ed era affetto da ipoacusia bilaterale, per cui non aveva percepito le segnalazioni acustiche provenienti dal clacson della motocicletta.
La descritta condotta, secondo la convenuta, aveva connotati di imprevedibilità ed anomalia tali da impedire al conducente del motociclo il compimento di manovre utili ad evitare l'investimento e, pertanto, concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
3. Non si costituiva in giudizio , nonostante la ritualità della notifica. Controparte_3
4. Nello svolgimento del processo, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni.
All'udienza del 04.06.2024 veniva assunta la prova orale ammessa.
In data 02.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda risarcitoria proposta da parte attrice non merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di non costituito Controparte_3 nonostante la rituale notifica.
Il Giudice anzitutto osserva che, sul piano fattuale, la ricostruzione cinematica del sinistro offerta dalle parti è radicalmente divergente. In sintesi: l'attore afferma di essere stato investito dal motociclista mentre attraversava la strada;
l'assicurazione convenuta sostiene che è stato l'attore ad assumere una condotta anomala ed imprevedibile, attraversando improvvisamente la strada ed impattando contro il lato destro del conducente del motociclo, che si era già tempestivamente fermato.
3 Detta antinomia si riproduce anche nel racconto testimoniale, in quanto le propalazioni di ciascun teste sentito si rifanno alla ricostruzione prospettata dalla parte che lo ha citato.
Cionondimeno, vengono in soccorso dello scrutinio istruttorio tre elementi documentali.
In primo luogo, dal verbale di incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di Vetralla, prodotto da parte attrice, risulta che l'attore non aveva utilizzato l'attraversamento pedonale. Infatti, le foto allegate al verbale rendono evidente che le strisce pedonali erano lontane dal luogo del sinistro.
In secondo luogo, deve ritenersi provato che l'attore avesse fatto uso di sostanze alcoliche. In particolare, nel redigere la cartella clinica del Pronto Soccorso n. 2020019629 del 26.07.2020, il medico curante dott.ssa ha constatato la presenza di “alito aromatico”. Parimenti nel Persona_2 modulo di rilevazione dati redatto dal personale dell'ARES 118 si fa riferimento ad “alito vinoso”.
L'uso di sostanze alcoliche da parte dell'attore trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da appuntato dei carabinieri intervenuto sul luogo del sinistro, il quale, sentito come Testimone_1 testimone, ha confermato la circostanza. Tant'è che gli stessi carabinieri hanno chiesto le analisi alcolemiche all'ospedale Belcolle, come attestato a pag. 21 del documento allegato alla citazione denominato cartella clinica (l'attore, tuttavia, non ha prodotto l'esito di tali analisi).
In terzo luogo, sempre dalla documentazione sanitaria prodotta da parte attrice (pag. 100 dell'allegato alla citazione denominato cartella clinica) emerge che l'attore era affetto da ipoacusia bilaterale (punto VIII dell'esame obiettivo generale eseguito dal dott. . Per_3
Orbene, la valutazione sinottica dei compendiati elementi istruttori consente di ritenere come più verosimile la ricostruzione dinamica del sinistro effettuata dalla convenuta, secondo cui l'alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, unita alla ipoacusia bilaterale, hanno determinato un comportamento anomalo ed imprevedibile dell'attore, che si è spostato improvvisamente, lontano dalle strisce pedonali, urtando contro il fianco destro del conducente che non poteva in alcun modo evitare il danno. CP_3
In linea di diritto giova ricordare che l''articolo 2054 c.c. pone una regola nella quale la prevenzione
è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita anche allegando l'imprudenza del pedone, laddove questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/ 2017). Infatti, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma anche quando la condotta di quest'ultimo sia talmente imprevedibile da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Il che è quanto accaduto nella fattispecie in esame, in cui l'alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, unita alla ipoacusia bilaterale, hanno determinato una condotta di spostamento del pedone lontano dalle strisce pedonali e del tutto imprevedibile, che non poteva in alcun modo
4 essere evitata dal conducente, nonostante questi avesse attivato le segnalazioni acustiche e rallentato la velocità, fino quasi a fermarsi, tanto da riuscire a rimanere in sella alla moto dopo l'impatto, senza cadere. Tale ricostruzione è stata confermata dal teste e deve essere ritenuta Persona_1 più attendibile e verosimile della opposta versione raccontata dai testi di parte attrice, in quanto riscontrata e rinforzata dai dati documentali della lontananza del pedone dalle strisce pedonali, dell'assunzione di sostanze alcoliche e della ipoacusia bilaterale.
La dinamica del sinistro, per come risultante dalle acquisizioni istruttorie, consente, quindi, di escludere ogni responsabilità a carico di , che non aveva alcuna possibilità di Controparte_3 evitare il danno, in quanto causato esclusivamente dall'imprevedibile spostamento del pedone, lontano dalle strisce pedonali, in stato di alterazione alcolica ed affetto da ipoacusia bilaterale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria, del contenuto delle difese e della complessità della materia trattata, liquidando l'importo in prossimità dei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla controversia vertente tra le parti come in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna l'attore soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.100,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 25.06.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2465/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025, promossa da:
, C.F. nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 04/05/1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Vettori e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via Monte
Nevoso n. 9, studio del difensore;
Attore
Contro
P.IVA con sede legale e direzione in Bologna, Controparte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n.45, in persona del procuratore legale ad negotia dott. , rappresentata e CP_2 difesa dagli Avv.ti Roberto Massatani e Francesco Massatani e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, Piazza delle Erbe n. 6, studio dei difensori;
Convenuta
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.10.
Convenuto contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava che, in data Parte_1
26.07.2020, alle ore 19:50 circa, mentre attraversava la strada Cassia Cura, all'altezza del civico n.
139 nel comune di Vetralla, veniva investito dal motoveicolo BMW K1100, targato TV 129113, assicurato con la e condotto dal proprietario , il quale Controparte_1 Controparte_3 non si avvedeva dell'attore e lo travolgeva, cagionandogli “ematoma epidurale frontale destro in politrauma”, per il quale veniva condotto in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di
Belcolle di Viterbo.
In seguito all'impatto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Vetralla che redigevano il verbale di sinistro, mentre l'attore rimaneva ricoverato in ospedale fino al 17.08.2020, con una prognosi di 40 giorni, a cui si aggiungevano ulteriori 30 giorni, riconosciutigli dal personale sanitario che lo aveva in cura presso il nosocomio.
Tenuto conto delle conseguenze patite, riteneva che la stima del danno cagionato dall'investimento potesse essere così quantificata: IP 25%, ITT 60 giorni, ITP al 75% 40 giorni, ITP al 50% 60 giorni,
ITP al 25% 90 giorni. Sulla base di tale ricostruzione determinava il danno biologico subito in €
74.440,00, a cui aggiungeva un aumento del 41% per la sofferenza soggettiva, quantificando la complessiva somma dovuta in € 119.073,50 e riservandosi di indicare l'ulteriore danno patrimoniale derivante da spese mediche.
Sul piano giuridico affermava che l'esclusiva responsabilità del sinistro doveva ascriversi al conducente del motoveicolo , che citava in giudizio unitamente alla compagnia Controparte_3 assicurativa, per sentirli condannare in solido all'integrale risarcimento dei danni come quantificati.
2. La si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda perché infondata, in quanto la dinamica dei fatti rappresentata dall'attore non era corretta.
Infatti, il conducente del motoveicolo aveva rappresentato in sede di denuncia del Controparte_3 sinistro alla compagnia di assicurazione che, mentre era in sella alla moto, preceduto da R_
, il quale, a sua volta, era alla guida del proprio motociclo, aveva avvistato lungo la via
[...]
Cassia, nel comune di Vetralla in direzione Roma, due pedoni che camminavano sul lato destro della carreggiata in modo scoordinato e confusionario. Pertanto, aveva subito rallentato la marcia, fino quasi a fermarsi, ma ciononostante l'attore, senza alcun preavviso, aveva attraversato la corsia stradale, andando ad impattare sul lato destro del il quale, proprio in ragione dell'andatura CP_3 ridotta, era rimasto in sella al motociclo senza cadere. Dopo essere sceso per verificare l'accaduto e
2 soccorrere l'uomo, era stato costretto ad allontanarsi per il sopraggiungere di altre persone in evidente stato di ebbrezza e si era recato presso la Stazione C.C. di Vetralla per segnalare l'accaduto. Successivamente aveva raggiunto il Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle di Viterbo, ove gli era stata diagnosticata, quale conseguenza del sinistro, “contusione spalla destra ed emitorace destro”, con prognosi di 7 giorni.
Alla luce del descritto svolgimento dei fatti la compagnia di assicurazione convenuta riteneva che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta imprevedibile ed incauta dell'attore, il quale aveva attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali, era in evidente stato di ebbrezza come accertato anche presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Belcolle ed era affetto da ipoacusia bilaterale, per cui non aveva percepito le segnalazioni acustiche provenienti dal clacson della motocicletta.
La descritta condotta, secondo la convenuta, aveva connotati di imprevedibilità ed anomalia tali da impedire al conducente del motociclo il compimento di manovre utili ad evitare l'investimento e, pertanto, concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
3. Non si costituiva in giudizio , nonostante la ritualità della notifica. Controparte_3
4. Nello svolgimento del processo, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni.
All'udienza del 04.06.2024 veniva assunta la prova orale ammessa.
In data 02.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda risarcitoria proposta da parte attrice non merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di non costituito Controparte_3 nonostante la rituale notifica.
Il Giudice anzitutto osserva che, sul piano fattuale, la ricostruzione cinematica del sinistro offerta dalle parti è radicalmente divergente. In sintesi: l'attore afferma di essere stato investito dal motociclista mentre attraversava la strada;
l'assicurazione convenuta sostiene che è stato l'attore ad assumere una condotta anomala ed imprevedibile, attraversando improvvisamente la strada ed impattando contro il lato destro del conducente del motociclo, che si era già tempestivamente fermato.
3 Detta antinomia si riproduce anche nel racconto testimoniale, in quanto le propalazioni di ciascun teste sentito si rifanno alla ricostruzione prospettata dalla parte che lo ha citato.
Cionondimeno, vengono in soccorso dello scrutinio istruttorio tre elementi documentali.
In primo luogo, dal verbale di incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di Vetralla, prodotto da parte attrice, risulta che l'attore non aveva utilizzato l'attraversamento pedonale. Infatti, le foto allegate al verbale rendono evidente che le strisce pedonali erano lontane dal luogo del sinistro.
In secondo luogo, deve ritenersi provato che l'attore avesse fatto uso di sostanze alcoliche. In particolare, nel redigere la cartella clinica del Pronto Soccorso n. 2020019629 del 26.07.2020, il medico curante dott.ssa ha constatato la presenza di “alito aromatico”. Parimenti nel Persona_2 modulo di rilevazione dati redatto dal personale dell'ARES 118 si fa riferimento ad “alito vinoso”.
L'uso di sostanze alcoliche da parte dell'attore trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da appuntato dei carabinieri intervenuto sul luogo del sinistro, il quale, sentito come Testimone_1 testimone, ha confermato la circostanza. Tant'è che gli stessi carabinieri hanno chiesto le analisi alcolemiche all'ospedale Belcolle, come attestato a pag. 21 del documento allegato alla citazione denominato cartella clinica (l'attore, tuttavia, non ha prodotto l'esito di tali analisi).
In terzo luogo, sempre dalla documentazione sanitaria prodotta da parte attrice (pag. 100 dell'allegato alla citazione denominato cartella clinica) emerge che l'attore era affetto da ipoacusia bilaterale (punto VIII dell'esame obiettivo generale eseguito dal dott. . Per_3
Orbene, la valutazione sinottica dei compendiati elementi istruttori consente di ritenere come più verosimile la ricostruzione dinamica del sinistro effettuata dalla convenuta, secondo cui l'alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, unita alla ipoacusia bilaterale, hanno determinato un comportamento anomalo ed imprevedibile dell'attore, che si è spostato improvvisamente, lontano dalle strisce pedonali, urtando contro il fianco destro del conducente che non poteva in alcun modo evitare il danno. CP_3
In linea di diritto giova ricordare che l''articolo 2054 c.c. pone una regola nella quale la prevenzione
è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita anche allegando l'imprudenza del pedone, laddove questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/ 2017). Infatti, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma anche quando la condotta di quest'ultimo sia talmente imprevedibile da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Il che è quanto accaduto nella fattispecie in esame, in cui l'alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, unita alla ipoacusia bilaterale, hanno determinato una condotta di spostamento del pedone lontano dalle strisce pedonali e del tutto imprevedibile, che non poteva in alcun modo
4 essere evitata dal conducente, nonostante questi avesse attivato le segnalazioni acustiche e rallentato la velocità, fino quasi a fermarsi, tanto da riuscire a rimanere in sella alla moto dopo l'impatto, senza cadere. Tale ricostruzione è stata confermata dal teste e deve essere ritenuta Persona_1 più attendibile e verosimile della opposta versione raccontata dai testi di parte attrice, in quanto riscontrata e rinforzata dai dati documentali della lontananza del pedone dalle strisce pedonali, dell'assunzione di sostanze alcoliche e della ipoacusia bilaterale.
La dinamica del sinistro, per come risultante dalle acquisizioni istruttorie, consente, quindi, di escludere ogni responsabilità a carico di , che non aveva alcuna possibilità di Controparte_3 evitare il danno, in quanto causato esclusivamente dall'imprevedibile spostamento del pedone, lontano dalle strisce pedonali, in stato di alterazione alcolica ed affetto da ipoacusia bilaterale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria, del contenuto delle difese e della complessità della materia trattata, liquidando l'importo in prossimità dei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla controversia vertente tra le parti come in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna l'attore soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.100,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 25.06.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
5