Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
02.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 843/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giuseppe Limbici e Francesca Palumbo del Foro di Agrigento
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. Controparte_3
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati P.IVA_3
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario Dott. Maurizio Bertolone
Resistenti
E NEI CONFRONTI di tutto il personale ATA (profili di Assistente Amministrativo - Collaboratore Scolastico -
Assistente Tecnico) inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza.
Controinteressati
OGGETTO: equiparazione punteggio servizio di leva ante impiego.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente esponeva: - di aver Parte_1 presentato, tramite il portale telematico del , domanda di Controparte_1
aggiornamento per le graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, per la Provincia di , per i profili di Assistente Amministrativo, CP_3
Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico, presso l'I.C. “Valle d'Anapo” di Ferla (SR), indicando, oltre al titolo di studio, anche lo svolgimento del servizio di leva dal 05.11.1991
il profilo di Assistente Amministrativo, 16,37 per il profilo di Collaboratore Scolastico e punti 12,37 per il profilo di Assistente Tecnico, sottovalutando il servizio militare svolto non in costanza di nomina;
- che il punteggio riconosciuto era errato ed insufficiente e che, invece, avendo il ricorrente prestato dodici mesi di leva, avrebbe avuto diritto al riconoscimento di 6 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), in luogo del punteggio riconosciuto pari a 0,6 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni). Evidenziava, nel merito, l'illegittimità della valutazione diversificata del servizio di leva, a seconda se esso sia stato espletato ante impiego o in costanza di nomina, prevista dagli all. A e B del D.M. 50/2021, perché in contrasto con l'art. 485, comma 7, D. e l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -T.U. Scuola, nonché con l'art. 52 della
Costituzione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro, previo annullamento o disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ed ostativi all'invocato diritto, di: 1)
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni”; 2) “accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse, con diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi”; 3) “ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali”.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano congiuntamente in giudizio, tardivamente, le
Amministrazioni convenute, le quali contestavano il ricorso e ne chiedevano il rigetto, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo, nonché l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, il quale, dopo per essersi iscritto nelle Graduatorie permanenti 24 mesi ATA, era stato immesso nel ruolo ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico, con decorrenza giuridica dall'1.09.2024 ed economica dal 02.09.2024, ed inoltre perché al D.M.
50/2021 era sopraggiunto il D.M. 89/2024, disciplinante le nuove Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2024/2027, sostituendo integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente, alle quali il ricorrente non era iscritto e non aveva diritto ad esservi iscritto, essendo ormai transitato in ruolo.
Deducevano, inoltre, nel merito, le Amministrazioni resistenti: - che sulla questione attinente alla valutazione del servizio di leva prestato non in costanza di nomina si era recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22432 dell'8.08.2024, evidenziando la legittimità del D.M. n. 50/2021 e della valutazione diversificata del servizio di leva a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o non in costanza di nomina;
- che, dunque, l'operato dell'Amministrazione era corretto e legittimo.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <l anche se precedentemente fissata pu essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni non richiede la presenza soggetti diversi dai difensori dalle parti pubblico ministero dagli ausiliari del giudice con il provvedimento cui sostituisce l assegna un termine perentorio per delle note. ciascuna parte costituita opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Sempre preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo (rilevabile, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio ex art. 37 c.p.c.), in quanto il ricorrente non ha chiesto l'annullamento del DM 50/2021, bensì l'accertamento della legittimità dell'atto e l'eventuale disapplicazione;
inoltre la questione dedotta in giudizio non riguarda procedure concorsuali bensì la corretta assegnazione al ricorrente del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia del personale ATA, rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale della P.A. nell'attribuzione ai candidati dell'esatta posizione in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico. Su tale questione di giurisdizione si sono anche recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2277/2024, con la quale, richiamando la precedente sentenza n.
22693/2022, hanno affermato che “nella su richiamata decisione questa Corte aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale
ATA assente. Anche nel caso attualmente in esame la controversia verte esattamente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto. Si tratta, pertanto, di fattispecie assimilabili sotto il profilo della domanda azionata e dei sottesi diritti vantati”.
Quanto all'eccezione sollevata dalle resistenti di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente per essere questo stato assunto in ruolo nel profilo di Collaborare Scolastico, essendosi le Amministrazioni costituite in giudizio tardivamente, devono essere dichiarate decadute dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 416 c.p.c..
In ogni caso, per completezza di trattazione, occorre precisare che l'assunzione in ruolo del ricorrente nel profilo di Collaboratore Scolastico, anche a voler caducare l'interesse con riferimento a tale profilo, non farebbe comunque venire meno l'interesse ad agire con riferimento ai due diversi profili di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico, per i quali il aveva inoltrato la domanda di aggiornamento per il triennio 2021/2024 e Parte_1 per i quali nelle conclusioni del ricorso aveva richiesto il “diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi”; dunque l'eccezione, oltre che tardiva, è infondata.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente, inserito nelle graduatorie del personale ATA (profilo Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico) ad ottenere l'assegnazione del punteggio relativo al servizio di leva obbligatorio svolto per 12 mesi dal 05.11.1991 al 29.12.1992, non in costanza di lavoro, in misura uguale a quello attribuito al servizio di leva svolto in costanza del rapporto di lavoro, con conseguente accertamento sulla legittimità del D.M. n. 50/2021 decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente volto a limitarne il diritto del ricorrente.
Ciò posto, occorre rilevare che su identica fattispecie si è già pronunciato anche recentemente questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con le sentenze nn. 362/2025 del 09.04.2025 (emessa nel procedimento R.G. n. 2287/2023), 363/2024 del
30.04.2024 (emessa nel procedimento R.G. n. 1918/2022), 362/2024 del 30.04.2024 (emessa nel procedimento R.G. n. 1582/2021), 349/2024 del 18.04.2024 (emessa nel procedimento
R.G. n. 2954/2022), n. 348/2024 del 17.04.2024 (emessa nel procedimento R.G. n.
3518/2023), n. 271/2024 del 26.03.2024 (emessa nel procedimento R.G. n. 3237/2023) e n.
46/2024 del 25.01.2024 (emessa nel procedimento R.G. n. 1234/2023), aventi ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di diritto del presente giudizio, rigettando le domande dei ricorrenti e accogliendo la prospettazione difensiva del , con Controparte_1
motivazioni che risultano pienamente condivisibili e che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione.
In particolare, nelle citata sentenze di questo Tribunale si legge testualmente che “2050 del
D.L.gs 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” al comma 1 prevede che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici” e al comma 2 stabilisce “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi, a tutti gli effetti, il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In merito alla portata applicativa dell'art. 2050 del Codice Ordinamento Militare ed al coordinamento con il disposto dell'art. 485, comma 7 del D. Lgs. 297/1994 – relativo alla
“valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera” – è intervenuta la S.C., che, con l'ordinanza n. 5679/2020 ha statuito che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro
(art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”. In altri termini, il primo e il secondo comma dell'art. 2050 si coordinano tra loro e, pertanto, il secondo comma non si pone in contrapposizione al primo, limitandone la portata, ma costituisce, piuttosto, una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali.
Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui gli stessi non siano prestati in costanza di nomina, senza, tuttavia, prevedere una perfetta equiparazione, in termini di punteggio assegnato, con quelli prestati in costanza di nomina. Il diverso peso, in termini di titoli concorsuali, è giustificato dal fatto che le due situazioni non appaiono comparabili. Nella prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.; nella seconda situazione, la valutabilità del servizio militare è volta ad evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare ed un altro che, ottenuto un impiego presso una qualsiasi altra pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha censurato il D.M. n. Parte_1
50/2021 nella parte in cui il servizio militare e civile, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono stati considerati negli stessi termini di servizio effettivo reso nelle amministrazioni statali e non come servizio effettivo reso nella medesima qualifica per la quale lo stesso ricorrente concorre, lamentando, a tal fine, una disparità di trattamento per il mancato riconoscimento del punteggio maggiorato, pari 6 punti (0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), nella formazione della graduatoria, per i 12 mesi di servizio di leva svolto non in costanza di rapporto di impiego, dopo il conseguimento del titolo di studio, dal 05.11.1991 al 29.10.1992.
Sul punto, il Giudice del Lavoro delle sentenze sopra citate di questo Tribunale ha osservato che “l'Allegato A del D.M. n. 50 del 30.3.2021, contenente la “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale
ATA” nelle Avvertenze, al punto A dispone che:“ il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Tale previsione non presenta alcuna disparità di trattamento, in quanto nessuna norma prevede il riconoscimento di un punteggio maggiorato anche per coloro che hanno prestato il servizio militare di leva non in costanza di rapporto di impiego, essendo tale diritto spettante solo per il servizio effettivamente reso nella medesima qualifica per la quale si concorre attraverso la procedura selettiva. Al riguardo, va osservato che l'articolo 2050 al comma 1 nel disporre che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici”, prevede semplicemente che al servizio militare venga riconosciuto lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici prevedono “per i servizi civili prestati nelle amministrazioni statali”, senza disporre alcuna equiparazione al punteggio assegnato per il servizio reso alle dipendenze dell'Amministrazione e nella medesima qualifica per la quale il candidato concorre.
Il diritto al riconoscimento di un punteggio maggiorato previsto solo per il servizio prestato in costanza di nomina trova il suo fondamento nell'esigenza di attribuire idonea misura compensativa soltanto nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla loro volontà, hanno sospeso il rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica per adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare. Posto, infatti, che, nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di nomina – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e
D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro, con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato, l'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo (in tal senso, C.d.A. Genova n. 182/2021). Ciò coerentemente con la previsione di cui all'art. 52 co. 2 Cost., per cui chi sia chiamato a rendere un servizio – obbligatorio – nell'interesse della Nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali e selettivi (in tal senso,
Cass., n. 5679/20202). La coercitività del servizio impone, nella previsione costituzionale,
l'attuazione di misure che elidano il pregiudizio alla posizione lavorativa del cittadino, ma non impone di parificare le diverse posizioni lavorative, ossia quella di chi abbia precedentemente ricevuto una nomina e, successivamente, debba sospendere l'impiego, e quella, generica, di chi abbia dovuto ritardare il reperimento di attività lavorativa e, fra le possibili iniziative attivabili, l'eventuale partecipazione a selezioni concorsuali indette dal . Pertanto, in mancanza di un rapporto di pubblico impiego con il Controparte_1
, il servizio militare prestato dal ricorrente non può essere Controparte_1 equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno), ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti
0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 50/2021, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost. (sv. sul punto, C.d.A. Torino, n. 326/2022).
In definitiva, il Decreto Ministeriale n. 50 del 2021 appare conforme alla normativa vigente e perfettamente in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel riconoscere la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati anche nelle ipotesi in cui gli stessi siano prestati in assenza di un rapporto di lavoro, assegnando il medesimo punteggio (0,05 per ciascun mese di servizio e 0,6 per ciascun anno) al servizio prestato presso qualsiasi altra amministrazione”.
Ciò posto, giova rilevare che il ricorrente ha citato in ricorso molteplici pronunce giurisprudenziali, di segno opposto all'orientamento sopra riportato, a sostegno della propria pretesa;
tuttavia, la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 22432 dell'8.08.2024 (citata anche dalle Amministrazioni resistenti in memoria), ha precisato, confermando l'orientamento di questo Tribunale, che non possono “essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del 'riconoscimento del servizio agli effetti della carriera'
(così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello 'effettivamente prestato' (punto 1 delle note alla
Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione
«a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602”.
Dunque, in conformità con l'orientamento sopra riportato e coerentemente con la giurisprudenza maggioritaria, anche di questo Tribunale, essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, risultano correttamente applicati i criteri di determinazione del punteggio allo stesso attribuito per il servizio di leva prestato in mancanza di un rapporto di lavoro, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
A.T.A., in quanto il predetto servizio di leva, correttamente equiparato come servizio reso alle dipendenze di qualsiasi altra pubblica amministrazione, senza prevedere alcuna compensazione, è perfettamente conforme a quanto stabilito al punto B “TITOLI DI
SERVIZIO”, nelle delle rispettive Tabelle di valutazione, che riconosce 6 punti per ciascun anno o 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) per il servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre attribuisce solo 0,60 punti per ciascun anno o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (per un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) per il
“Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti Locali e nei patronati scolastici”, oltre che alla normativa vigente.
La pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio di leva, prestato prima di aspirare all'impiego presso il convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato CP_1 nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi, non trova giustificazione nella vicenda in esame, non avendo il ricorrente subito alcun pregiudizio alla sua posizione lavorativa per aver prestato il servizio militare in assenza di nomina da parte del . Infatti, diversamente Controparte_1
opinando, gli verrebbe attribuito il medesimo punteggio riconosciuto per il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica nella medesima qualifica per la quale il candidato concorre, pur non avendone titolo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, non sussiste il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un incremento di punteggio per il servizio di leva obbligatorio svolto in assenza di nomina, essendo il punteggio assegnato equiparato a quello riconosciuto a qualsiasi altro servizio civile prestato alle dipendenze della P.A., in conformità alla vigente normativa (art. 2050 Codice Ordinamento Militare) e, poiché il ricorrente ha ricevuto la valorizzazione del servizio di leva prestato al pari del servizio svolto alle dipendenze di altra amministrazione, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, stante l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Siracusa, 10.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale