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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/09/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1589/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Lazzaro del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in Catanzaro, alla via F. Crispi n. 73
Appellante
E
, con sede in Gerocarne (VV) C.da in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. , C.F. e P.iva Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Tassone del Foro di Vibo Valentia, P.IVA_1 in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata in Soriano Calabro – via Della Libertà,
16 presso lo studio del medesimo difensore
Appellata
Conclusioni delle parti:
l'appellante chiede: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 161/2019 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, resa nel giudizio recante il n. di RG 1831/2016 e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare che il contratto di compravendita concluso tra il Sig. e la società in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
è nullo e/o annullabile per violazione di norme imperative, non avendo il venditore dotato parte acquirente dei necessari documenti tecnici e di sicurezza del mezzo compravenduto;
accertare e dichiarare che il contratto di compravendita si è in ogni caso risolto per grave inadempimento della concessionaria Controparte_1
[.. a far data dalla riconsegna del mezzo, per violazione degli artt. 1477 e 1490 c.c.; 2. in subordine al predetto punto 1, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita ai sensi degli artt. 1453, 1476 e 1477 c.c., essendo la cosa compravenduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico sociale e dunque, in concreto, inidonea a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore a contrattare, oltre che per il comportamento tenuto da parte venditrice, contrario ai principi di buona fede e correttezza;
3. in ogni caso, condannare la società convenuta alla restituzione del prezzo già incassato per un importo di euro 11.000,00 oltre rivalutazione e interessi dal dì dell'incasso all'effettivo soddisfo anche ex art. 1526 c.c.; incasso all' effettivo soddisfo anche ex art. 1526 c.c.; al risarcimento dei danni patrimoniali e non subìti dalla ditta ovvero: al rimborso delle somme sborsate per Parte_1 il passaggi o di proprietà del mezzo, successivamente restituito, pari ad € 891,16 e della polizza assicurativa stipulata senza essere messo poi nelle condizioni di utilizzare il bene, pari ad € 760,00; al risarcimento del danno subìto per il mancato guadagno per esse re la ditta AS RA rimasta inadempiente al contratto di noleggio con la società VRC Costruzioni & Project srl, per l' importo di € 30.000,00, nonché per il danno subìto per avere eseguito lavori a titolo gratuito a favore della suddetta società per porre rimedio all' inadempimento al contratto di noleggio, oltre che per fermo tecnico ed inutilizzo del mezzo ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
al risarcimento del danno sia per discredito commerciale che personale, per avere subìto il protesto degli effetti cambiari illegittimamente, da quantificarsi nell' importo di € 19.000,00 pari cioè al valore del contratto di compravendita, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. 4 tenuto conto nella quantificazione della condanna anche della mancata adesione all' invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 così come convertito ai sensi degli artt. 96 e 642 1° comma cpc.
5. Con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
l'appellata chiede: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare il gravame proposto dal sig. poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione del 20.10.2016, regolarmente notificato, il Sig. Parte_1 citava in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Vibo Valentia, la società Controparte_1
[...
al fine di ottenere la declaratoria di annullamento del contratto di compravendita concluso tra l' attore e la società convenuta.
A sostegno della domanda deduceva:
-- di avere acquistato, con scrittura privata del 17.01.2013, presso la Controparte_4
veicolo usato marca Iveco tipo 190.36, con braccio elevatore gru, targato
[...]
BP389DV, per il prezzo di € 19.000,00 oltre iva;
-- che il mezzo veniva consegnato nel mese di marzo 2013;
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-- che il veicolo acquistato aveva presentato, dopo solo pochi mesi, una serie di problemi meccanici, per i quali si era visto costretto a ricoverarlo presso l' autofficina CP_5
-- che, stante la gravità dei difetti riscontrati, il preferiva rivolgersi alla Pt_1 concessionaria, che provvedeva ad eseguire una prima riparazione del cambio e la sostituzione del serbatoio, tralasciando gli altri difetti;
-- che la concessionaria, inoltre, non aveva mai provveduto alla consegna del libretto
ISPESL della gru e del certificato di origine del mezzo, documenti necessari per poter utilizzare il braccio elevatore gru nell' ambito dell' attività edile esercitata dall' attore;
-- che per tale ragione, in data 12.07.2013, non avendo ricevuto i documenti, nonostante i vari solleciti telefonici e personali, inviava una raccomandata con cui richiedeva la risoluzione del contratto, e pertanto la restituzione della somma di € 11.000,00 (versata per
€ 6.500,00 in contanti e per € 2.000,00 tramite bonifico bancario), la restituzione delle somme versate tramite gli effetti cambiari già incassati dal convenuto dal mese di aprile
2013 al mese di agosto 2013 dell' importo di € 500,00 ciascuno e, pertanto la restituzione di ulteriori € 2.500,00, nonché la restituzione dei titoli cambiari a scadere;
richiedeva altresì il rimborso delle spese affrontate per il passaggio di proprietà e per la polizza assicurativa contratta;
da ultimo il risarcimento dei danni economici subìti per il mancato utilizzo del mezzo, dovuto proprio all' assenza dei documenti della gru;
-- che a causa della mancanza del suddetto libretto e, della impossibilità di ottenerne il rilascio, il Sig. subiva una serie di danni economici, in primis la risoluzione del Pt_1 contratto di sub-appalto stipulato con la ditta VRC Costruzioni & Project srl, oltre alla perdita economica di tutte le somme corrisposte, e da ultimo gli ulteriori danni subìti per tutti i titoli cambiari mandati all' incasso dalla società e risultati protestati. Controparte_1
Concludeva pertanto rassegnando le seguenti Conclusioni “Voglia l' Onorevole Tribunale Civile di Vibo Valentia – contrariis reiectis – IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il contratto di compravendita concluso tra il sig. e la in persona del Parte_1 CP_6 Controparte_1
l.r.p.t. è nullo e/o annullabile per violazione di norme imperative, non avendo il venditore dotato parte acquirente dei necessari documenti tecnici e di sicurezza del mezzo compravenduto;
accertare e dichiarare il grave inadempimento della concessionaria in persona del l.r.p.t. ai sensi dell' art. Controparte_1
1477 c.c.; conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione delle somme versate dal Sig. per l' acquisto del bene restituito, pari ad € 9.000,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 dalla data del pagamento sino all' effettivo soddisfo;
al rimborso delle spese per la stipula di polizza assicurativa, pari ad € 760,00, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese occorse per eseguire il passaggio di proprietà pari ad € 891,16, oltre interessi e rivalutazione. Condannare inoltre la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subìti da parte attrice, per il mancato utilizzo del mezzo, per il mancato guadagno, fermo tecnico nel periodo delle riparazioni, per i protesti elevati a seguito del mancato pagamento dei titoli cambiari illegittimamente mandati all' incasso dalla società convenuta, nonché al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore dell' Erario, in virtù dell' ammissione
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dell' attore al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto anche della mancata adesione all' invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 così come convertito ai sensi degli artt. 96 e 642 1° comma cpc. IN SUBORDINE: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ai sensi degli artt. 1453, 1476 e 1477 c.c., essendo la cosa compravenduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico – sociale e dunque, in concreto, inidonea a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore a contrattare, oltre che per il comportamento tenuto da parte venditrice, contrario ai principi di buona fede e correttezza, con condanna di controparte alla restituzione delle somme versate dal Sig. per l' acquisto del bene restituito, pari ad € Parte_1
9.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento sino all' effettivo soddisfo, al rimborso delle spese per la stipula di polizza assicurativa, pari ad € 760,00, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese per eseguire il passaggio di proprietà pari ad € 891,16 oltre interessi e rivalutazione. Condannare inoltre la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subìti da parte attrice, per il mancato utilizzo del mezzo, per il mancato guadagno, fermo tecnico nel periodo delle riparazioni, per i protesti elevati a seguito del mancato pagamento dei titoli cambiari illegittimamente mandati all' incasso dalla società convenuta, nonché al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'
Erario, in virtù dell' ammissione dell' attore al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto anche della mancata adesione all' invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L.
132/2014 così come convertito ai sensi degli artt. 96 e 642 1° comma cpc”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_1 impugnando e contestando l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto
(sull'assunto che il mezzo non era coperto da alcuna garanzia per vizi occulti, poiché acquistato secondo la clausola “visto e piaciuto”), e chiedendone il rigetto.
1.3. Instaurato il contraddittorio, il processo veniva istruito documentalmente e a mezzo di escussione di prova testimoniale, articolata da entrambe le parti (nello specifico venivano sentiti i testi: ; ; e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
1.4. Con sentenza n. 161/2019 del 28.01.2019, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda proposta da e dichiarava interamente compensate tra le parti Parte_1 le spese di giudizio.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto:
-- che la domanda finalizzata alla restituzione della somma versata per l'acquisto del mezzo fosse inammissibile «essendo principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di simulazione relativa ad una compravendita, non è ammissibile inter partes la prova testimoniale in ordine all'ammontare del prezzo»;
-- che nel merito, «alla luce delle contrapposte risultanze documentali, non sono emersi elementi probatori tali da giustificare la dichiarazione di inadempimento del venditore»;
-- che «quanto alla presenza di vizi e alla mancata consegna del libretto ISPESL […] che dalla prova per testi espletata è emerso che il venditore si è fatto carico di provvedere all' eliminazione dei difetti denunciati e che parte attrice non ha allegato né provato la non
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conformità del mezzo compravenduto alla normativa tecnica vigente, la quale avrebbe potuto determinare la nullità del contratto per impossibilità giuridica dell' oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., ma ha contestato solo la mancata consegna del libretto rilasciato dal costruttore, fermo restando la necessità della denuncia della prima messa in esercizio inviata all' ISPESL, con attribuzione del numero di matricola e, a carico del proprietario, la richiesta di verifica periodica»;
-- che «nessuna prova concreta è stata fornita in merito al danno conseguente alla risoluzione del contratto di subappalto con la VRC Costruzioni, attesa la generica previsione contrattuale del compenso orario pattuito».
§ 2. Il giudizio di appello.
2.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, articolando quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo ha eccepito «violazione dell' art. 112 c.p.c. e dell' art. 115 c.p.c. – decisione ultra petita e omessa pronuncia sulla domanda di restituzione somme -violazione del principio di non contestazione».
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che la domanda di parte attrice mirava in primis alla restituzione delle somme già versate;
-- che, come già esposto negli atti del primo grado del presente giudizio, gli importi versati furono € 6.500,00 in contanti;
€ 2.000,00 tramite bonifico bancario;
€ 2.500,00 tramite il pagamento delle cambiali da aprile 2013 al mese di agosto 2013 (€ 500 x 5) e che tali circostanze sono tutte rimaste incontestate, per cui l' Organo Giudicante, non tenendone conto ai fini della decisione, ha violato il principio codicistico ex art. 115 c.p.c.;
-- che è errata la decisione per palese violazione del precetto contenuto nell' art. 1526 c.c. secondo cui “il venditore deve restituire le rate riscosse” anche nell' ipotesi di inadempimento da parte del compratore e che, pertanto, all' esito delle risultanze istruttorie,
l' Organo Giudicante avrebbe dovuto in ogni caso condannare il venditore alla restituzione del prezzo incassato, oltre al risarcimento degli ulteriori danni;
-- che la sentenza è viziata per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il Giudice deciso sulla base di un' eccezione giammai sollevata da controparte (simulazione relativa del contratto) e per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di tutte le somme versate dall' attuale appellante per l' acquisto del mezzo per cui è causa.
Con il secondo motivo di gravame ha eccepito «omessa pronuncia sulla domanda attorea di nullità e/o annullabilità del contratto di compravendita per violazione di norme imperative;
omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risoluzione contrattuale».
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che è innegabile che il venditore abbia omesso di consegnare il libretto ISPESL al compratore, documento necessario al fine di consentire l'utilizzo dello stesso, e tale
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affermazione non è stata smentita dalla società convenuta, la quale si è limitata a ribadire che le lamentele sarebbero stato formulate solo dopo il sollecito di pagamento ricevuto dall' attuale appellante: tale dichiarazione è smentita dai documenti;
-- che tale ultima circostanza è smentita dai documenti già versati in atti, poiché la consegna del libretto ISPESL fu richiesta già al momento dell' acquisto e, successivamente, formalizzata nella raccomandata del 13.07.2013, mentre la diffida di pagamento fu inviata solo nel mese di novembre 2013;
-- che ai sensi dell' art. 1477 c.c. è obbligo del venditore consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all' uso della cosa: il libretto ISPESL della gru rappresenta l' unico documento e/o titolo che ne consente l'utilizzo e che senza di esso la gru non può essere utilizzata;
-- che le disposizioni di legge previste in materia di conformità delle macchine, sono da considerarsi “norme imperative”, secondo l' accezione prevista dal codice civile per cui si può certamente sostenere che, in caso di mancanza di conformità della macchina, il contratto con il quale sia stata eventualmente ceduta, può essere giudicato nullo, con le prevedibili conseguenze restitutorie del prezzo e anche risarcitorie;
-- che il venditore non può considerarsi esonerato dagli obblighi di cui è gravato per legge facendo riferimento genericamente alla clausola “vista e piaciuta”, così come tale clausola non può essere considerata quale rinuncia assoluta a far valere qualsiasi azione od eccezione per tutti i difetti della macchina, potendosi considerare valida solamente per quei vizi riconoscibili con l' uso dell' ordinaria diligenza, mentre non ha nessuna efficacia nel caso di difetti “occulti”;
-- che, in ogni caso, la clausola “visto e piaciuto” inserita nel contratto per cui è causa deve essere considerata nulla, poiché priva della necessaria, espressa approvazione ai sensi dell' art. 1341 c.c.
Con il terzo motivo di gravame ha eccepito la «violazione dell' art. 115 c.p.c. –errata valutazione delle risultanze probatorie».
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di prime cure discendono da un' errata, parziale e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie, oltre che dall' incompleta istruttoria;
-- che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, l' esito dell' istruttoria ha confermato la ricostruzione dei fatti così come operata da parte attrice, nonché le gravi responsabilità e inadempimenti di parte convenuta;
-- che la sentenza è inficiata da vizio di motivazione, avendo l' Organo Giudicante omesso qualsiasi valutazione ed apprezzamento sulle risultanze istruttorie acquisite.
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Con il quarto motivo di gravame ha eccepito la «errata valutazione delle risultanze istruttorie in punto di risarcimento danno –omessa pronuncia sul danno conseguente all' illegittimo protesto cambiario».
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che il Giudice di primo grado ha ingiustamente rigettato la domanda di risarcimento danno, legittimamente avanzata da parte attrice, ritenendo che “..nessuna concreta prova è stata fornita in merito al danno conseguente alla risoluzione del contratto di subappalto con la VRC Costruzioni, attesa la generica previsione contrattuale del compenso orario pattuito”;
-- che l' allegato 9 del fascicolo di parte attrice contiene il contratto di subappalto a freddo sottoscritto in data 11.02.2013 tra la ditta individuale di AS RA e la società VRC
Costruzioni & Project srl;
con tale scrittura, le parti hanno concordato termini, condizioni di pagamento e modalità di esecuzione del suddetto contratto a cui, però, il sig. è Pt_1 rimasto inadempiente, per colpa esclusiva della società CP_1
-- che il mancato guadagno per il sig. ammonta almeno ad € 30.000,00; Pt_1
-- che dovrà essere riconosciuto al Sig. il risarcimento del danno Parte_1 determinato dai protesti subìti per il mancato pagamento degli effetti cambiari consegnati al venditore;
-- che il Giudice di primo grado, nel liquidare la sola domanda di risarcimento danni derivante dall' inadempimento al contratto di subappalto con una scarna motivazione, ha omesso completamente di valutare le ulteriori voci di risarcimento danni, così come formulate da parte attrice, ovvero il danno derivante dall' illegittima elevazione dei protesti cambiari, oltre che delle ulteriori spese sostenute (polizza assicurativa e passaggio di proprietà) in esecuzione del contratto di compravendita;
-- che il Tribunale nulla ha poi statuito in merito alla richiesta di risarcimento danni all' immagine commerciale e personale del sig. sempre conseguente ai protesti Pt_1 cambiari, al fermo tecnico: anche sotto tale profilo la sentenza è nulla per palese violazione dell' art. 112 c.p.c. e dovrà necessariamente essere riformata.
Tanto dedotto ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
2.2. Con atto depositato per via telematica in data 12.11.2019 si è costituita la CP_1 resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto, rassegnando le conclusioni di cui in
[...] epigrafe.
2.3. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e disposta la acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 10.12.2019, rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 novembre 2022.
Alla predetta udienza la causa veniva, quindi, nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024 all'esito della quale il collegio disponeva nuovo rinvio.
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Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 09.04.2025.
La parte appellante depositava note di trattazione e la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. I primi tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente.
3.1.1. In via preliminare occorre procedere ad una sintetica ricostruzione delle circostanze fattuali della vicenda che possono ritenersi pacifiche e non contestate alla luce delle difese spiegate dalle parti.
Con scrittura privata del 17.01.2013, acquistava presso la Concessionaria Parte_1
il veicolo usato marca Iveco tipo 190.36, con braccio elevatore gru, Controparte_1 targato BP389DV, per il prezzo di € 10.000,00 oltre iva (cfr. contratto allegato agli atti).
In virtù di quanto pattuito, il Pt_1
-- materialmente riceveva la consegna del veicolo (consegna che deve collocarsi in un arco temporale compreso tra la data di stipula del contratto e l'aprile 2013, data dell'intervento di riparazione presso l'autofficina del venditore);
-- procedeva al pagamento della somma di € 11.000,00, di cui € 6.500,00 in contanti, €
2.000,00 tramite bonifico bancario e tramite incasso da parte del venditore degli effetti cambiari dell' importo di € 500,00 ciascuno, dal mese di aprile 2013 al mese di agosto 2013.
Nel contratto di vendita veniva espressamente pattuita «la riserva di proprietà fino ad integrale pagamento del prezzo».
In seguito alla consegna del mezzo il accertava la presenza di alcuni problemi Pt_1 meccanici del veicolo e il venditore, ricoverato il veicolo presso la propria officina, provvedeva, nell'aprile 2013, alla riparazione del cambio ed alla sostituzione del serbatorio.
Con missiva del 12 luglio 2013 il inviava all' richiesta di Pt_1 Controparte_1
“restituzione del veicolo, restituzione delle somma e risarcimento del danno” lamentando l'omessa consegna del libretto ISPESL relativo alla gru e la conseguente impossibilità di utilizzare il mezzo
In data 27.11.2013, l' provvedeva ad inviare una diffida di pagamento Controparte_1 dell'effetto cambiario scaduto in data 30.09.2013.
In data 1 luglio 2014, a seguito del mancato integrale pagamento del prezzo, il Pt_1 procedeva alla riconsegna dell'automezzo (cfr. verbale di riconsegna in atti).
3.1.2. Ciò premesso, fondata è la censura articolata con il primo motivo di gravame.
Il giudice di prime cure ha posto a fondamento della propria decisione -in palese violazione del principio di cui all'art. 112 c.c.- un profilo, ossia quello relativo alla simulazione del prezzo della compravendita, giammai contestato ed eccepito dalle parti.
8 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Dal tenore della difesa spiegata dalla convenuta con la comparsa di Controparte_1 costituzione nel giudizio di primo grado e con le memorie ex art. 183 c.p.c. emerge, infatti, piuttosto chiaramente, che tale specifica questione non abbia costituito oggetto di contestazione.
La palese violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato impone, pertanto, di riformare sul punto la sentenza gravata analizzando le doglianze articolate nell'originario atto introduttivo del giudizio, riproposte con l'atto di appello e non valutate dal giudice di prime cure.
3.1.3. Fondati sono il secondo e terzo motivo di gravame (che, in quanto strettamente congiunti, devono essere trattati unitariamente).
Come detto, le parti hanno stipulato, nel gennaio 2013, un contratto di vendita con riserva della proprietà relativo al veicolo Iveco tipo 190.36, con braccio elevatore gru, targato
BP389DV.
E' pacifico sia che il predetto veicolo è stato consegnato al sia che non sia stato Pt_1 parimenti consegnato il libretto ISPESL relativo alla gru [il dato emerge univocamente - oltre che dalla non contestazione del dato da parte dell'appellato, originario convenuto- anche dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio e dalla missiva A/R
14583630699-9 di risconto alla missiva del 12.07.2013 nella quale parte odierna appellata riconosce espressamente la circostanza].
A fronte di tale mancata consegna -costituente inadempimento grave del venditore- deve, pertanto, ritenersi risolto il relativo contratto di vendita.
Ed invero a seguito alla stipula del contratto di vendita è sorta in capo ad CP_1
[...
ai sensi degli artt. 1476 e 1477 c.c., l'obbligazione di consegnare il bene al compratore insieme ai documenti relativi all'uso della cosa venduta.
L'appellata non ha, invece, consegnato la documentazione necessaria per l'utilizzo del braccio elevatore gru al momento della consegna del veicolo, né ha consegnato, dopo il tempestivo sollecito ricevuto (del luglio 2013), il libretto ISPESL, documento questo essenziale per utilizzo del mezzo in condizioni di sicurezza.
L'inadempimento deve considerarsi grave posto che tale documento risulta indispensabile nella vendita dei mezzi di lavoro usati, in quanto imposto dalla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro: la certificazione di conformità è imposta dall'art.72 del D.Lgs
81/08 laddove dispone che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine o attrezzature, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, a chi acquisti, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al predetto decreto.
L'assenza del libretto ISPSEL e di alcuna certificazione di conformità del macchinario alla normativa sulla sicurezza del lavoro costituisce inadempimento tale da comportare la risoluzione del contratto.
9 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Sul punto il collegio intende dare continuità alla copiosa giurisprudenza di legittimità che in tema di compravendita di veicoli ha ritenuto rientrante tra gli obblighi del venditore ex art. 1477 cod. civ., anche quello della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta.
Il venditore, pertanto, è inadempiente se non consegna tempestivamente i documenti insieme al bene e nel caso non ne abbia il possesso se non si attivi per entrarne in possesso per , provvedere alla consegna e in tal caso il compratore può chiedere, a norma dell'art
1453 cod. civ. la risoluzione del contratto (Sez. 2, Sent. n. 9207 del 2004).
La mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene compravenduto costituisce, quindi, un grave inadempimento che legittima la parte acquirente a chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto e che, a norma dell'art. 1453, comma terzo, cod. civ..
Né, d'altro canto, può ritenersi -come dedotto dall'appellato- che il venditore possa considerarsi esonerato dall'obbligo di consegna della documentazione in virtù della circostanza che nel contratto fosse previsto che il veicolo veniva «visionato, provato ed accettato nelle condizioni in cui si trova e senza garanzia alcuna per i vizi occulti».
Ed invero, in aderenza agli indirizzi ermeneutici dei giudici di legittimità, tale clausola non può essere interpretata come impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva, dovendosi, invece, ritenersi riferita solo allo stato apparente in cui si trova il bene compravenduto (ergo limitata ai vizi riconoscibili con l'utilizzo di una diligenza media) e, di certo, non estensibile anche alla mancata consegna dei documenti prodromici e necessari all'utilizzo del bene.
Il contratto di vendita deve, pertanto, ritenersi risolto ex art. 1453 c.c.
Alla risoluzione del contratto consegue (a fronte della già avvenuta materiale riconsegna del bene) l'obbligo per il venditore di restituzione al delle Controparte_1 Pt_1 somme effettivamente versate a titolo di pagamento del prezzo pattuito, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso all'effettivo soddisfo.
Non può essere, viceversa, riconosciuta la richiesta di restituzione delle somme versate per la stipula del contratto di assicurazione del veicolo e per il passaggio di proprietà dello stesso.
In merito si osserva: - quanto all'assicurazione, che la stessa ha ad oggetto l'autocarro usato marca Iveco tipo 190.36, con braccio elevatore gru, targato BP389DV e che, l'impossibilità di utilizzare in attività lavorativa il braccio elevatore perché sprovvisto del relativo libretto
ISPSEL, non impediva la circolazione del veicolo che, dunque, fin tanto che è stato nella disponibilità del costui ha potuto utilizzare come mezzo di trasporto;
- quanto al Pt_1 passaggio di proprietà del veicolo non vi è prova che la relativa spesa sia stata sostenuta dal
Pt_1
3.1.4. Non fondato è il quarto motivo di gravame
10 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Corretta e immune da cesure è la decisione assunta sul punto dal giudice di prime cure che ha ritenuto di rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata dal Pt_1
La dedotta sussistenza di danni appare, infatti, del tutto sfornita di prova.
In primo luogo occorre rilevare che nessuna concreta prova è stata fornita in merito al danno conseguente alla risoluzione del contratto di subappalto con la VRC Costruzioni.
In particolare dal contratto di sub appalto non vi è alcuna indicazione specifica in ordine alla circostanza che nell'esecuzione dello stesso dovesse essere utilizzato proprio il mezzo acquistato dal presso l' Pt_1 Controparte_7
Al di là di una sostanziale coincidenza temporale tra l'acquisto del veicolo e la stipula del contratto di subappalto, non vi è alcun dato oggettivo concreto che consenta di inferire la prova certa che ai fini dell'esecuzione della prestazione oggetto del suddetto contratto fosse necessario ed indispensabile l'utilizzo esclusivo del suddetto mezzo (il riferimento al
“noleggio…di n° 1 camino con braccio elevatore gru” contenuto nel contratto appare eccessivamente generico e né, d'altro canto, emerge prova che il non disponesse Pt_1 di altro e diverso mezzo rispetto a quello acquistato presso l'autosalone convenuto).
Nessun elemento ulteriore risulta fornito in tal senso nemmeno dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
L'assenza di prova di una correlazione e conseguenzialità tra l'acquisto del veicolo oggetto di controversia e la sua inutilizzabilità e l'inadempimento del contratto di subappalto comporta, pertanto, il corretto rigetto della domanda risarcitoria.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno determinato dai protesti subìti per il mancato pagamento degli effetti cambiari consegnati al venditore, appare sufficiente evidenziare che, in assenza di prova oggettiva della illegittimità del protesto, difetta la prova
(non fornita se non assertivamente) della concreta sussistenza di un danno all' immagine professionale o sociale del protestato.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Stante l'accoglimento parziale del gravame ed il rigetto della richiesta di risarcimento danni, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per 1/3 tra le parti e poste, per i restanti 2/3, a carico della parte soccombente sostanziale CP_1
[... e liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi (stante la non complessità delle questioni) oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 161/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia, resa nel giudizio recante il n. di RG 1831/2016, così provvede:
11 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
1) In riforma della sentenza impugnata dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita stipulato tra e e per l'effetto condanna Parte_1 Controparte_1 quest'ultima a restituire a le somme da costui effettivamente versate a Parte_1 titolo di pagamento del prezzo pattuito, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al rimborso delle spese di giudizio di primo grado nei Controparte_1 confronti di che, compensate per 1/3, liquida per i restanti 2/3 in euro Parte_2
3.330,66 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a., da distrarsi a favore dell' Erario stante l' ammissione al gratuito patrocinio.
3) Condanna al rimborso delle spese di giudizio di appello nei confronti Controparte_1 di che, compensate per 1/3, liquida per i restanti 2/3 in euro 2.997,33 Controparte_1 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in data 01.09.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1589/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Lazzaro del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in Catanzaro, alla via F. Crispi n. 73
Appellante
E
, con sede in Gerocarne (VV) C.da in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. , C.F. e P.iva Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Tassone del Foro di Vibo Valentia, P.IVA_1 in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata in Soriano Calabro – via Della Libertà,
16 presso lo studio del medesimo difensore
Appellata
Conclusioni delle parti:
l'appellante chiede: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 161/2019 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, resa nel giudizio recante il n. di RG 1831/2016 e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare che il contratto di compravendita concluso tra il Sig. e la società in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
è nullo e/o annullabile per violazione di norme imperative, non avendo il venditore dotato parte acquirente dei necessari documenti tecnici e di sicurezza del mezzo compravenduto;
accertare e dichiarare che il contratto di compravendita si è in ogni caso risolto per grave inadempimento della concessionaria Controparte_1
[.. a far data dalla riconsegna del mezzo, per violazione degli artt. 1477 e 1490 c.c.; 2. in subordine al predetto punto 1, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita ai sensi degli artt. 1453, 1476 e 1477 c.c., essendo la cosa compravenduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico sociale e dunque, in concreto, inidonea a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore a contrattare, oltre che per il comportamento tenuto da parte venditrice, contrario ai principi di buona fede e correttezza;
3. in ogni caso, condannare la società convenuta alla restituzione del prezzo già incassato per un importo di euro 11.000,00 oltre rivalutazione e interessi dal dì dell'incasso all'effettivo soddisfo anche ex art. 1526 c.c.; incasso all' effettivo soddisfo anche ex art. 1526 c.c.; al risarcimento dei danni patrimoniali e non subìti dalla ditta ovvero: al rimborso delle somme sborsate per Parte_1 il passaggi o di proprietà del mezzo, successivamente restituito, pari ad € 891,16 e della polizza assicurativa stipulata senza essere messo poi nelle condizioni di utilizzare il bene, pari ad € 760,00; al risarcimento del danno subìto per il mancato guadagno per esse re la ditta AS RA rimasta inadempiente al contratto di noleggio con la società VRC Costruzioni & Project srl, per l' importo di € 30.000,00, nonché per il danno subìto per avere eseguito lavori a titolo gratuito a favore della suddetta società per porre rimedio all' inadempimento al contratto di noleggio, oltre che per fermo tecnico ed inutilizzo del mezzo ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
al risarcimento del danno sia per discredito commerciale che personale, per avere subìto il protesto degli effetti cambiari illegittimamente, da quantificarsi nell' importo di € 19.000,00 pari cioè al valore del contratto di compravendita, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. 4 tenuto conto nella quantificazione della condanna anche della mancata adesione all' invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 così come convertito ai sensi degli artt. 96 e 642 1° comma cpc.
5. Con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
l'appellata chiede: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare il gravame proposto dal sig. poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione del 20.10.2016, regolarmente notificato, il Sig. Parte_1 citava in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Vibo Valentia, la società Controparte_1
[...
al fine di ottenere la declaratoria di annullamento del contratto di compravendita concluso tra l' attore e la società convenuta.
A sostegno della domanda deduceva:
-- di avere acquistato, con scrittura privata del 17.01.2013, presso la Controparte_4
veicolo usato marca Iveco tipo 190.36, con braccio elevatore gru, targato
[...]
BP389DV, per il prezzo di € 19.000,00 oltre iva;
-- che il mezzo veniva consegnato nel mese di marzo 2013;
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-- che il veicolo acquistato aveva presentato, dopo solo pochi mesi, una serie di problemi meccanici, per i quali si era visto costretto a ricoverarlo presso l' autofficina CP_5
-- che, stante la gravità dei difetti riscontrati, il preferiva rivolgersi alla Pt_1 concessionaria, che provvedeva ad eseguire una prima riparazione del cambio e la sostituzione del serbatoio, tralasciando gli altri difetti;
-- che la concessionaria, inoltre, non aveva mai provveduto alla consegna del libretto
ISPESL della gru e del certificato di origine del mezzo, documenti necessari per poter utilizzare il braccio elevatore gru nell' ambito dell' attività edile esercitata dall' attore;
-- che per tale ragione, in data 12.07.2013, non avendo ricevuto i documenti, nonostante i vari solleciti telefonici e personali, inviava una raccomandata con cui richiedeva la risoluzione del contratto, e pertanto la restituzione della somma di € 11.000,00 (versata per
€ 6.500,00 in contanti e per € 2.000,00 tramite bonifico bancario), la restituzione delle somme versate tramite gli effetti cambiari già incassati dal convenuto dal mese di aprile
2013 al mese di agosto 2013 dell' importo di € 500,00 ciascuno e, pertanto la restituzione di ulteriori € 2.500,00, nonché la restituzione dei titoli cambiari a scadere;
richiedeva altresì il rimborso delle spese affrontate per il passaggio di proprietà e per la polizza assicurativa contratta;
da ultimo il risarcimento dei danni economici subìti per il mancato utilizzo del mezzo, dovuto proprio all' assenza dei documenti della gru;
-- che a causa della mancanza del suddetto libretto e, della impossibilità di ottenerne il rilascio, il Sig. subiva una serie di danni economici, in primis la risoluzione del Pt_1 contratto di sub-appalto stipulato con la ditta VRC Costruzioni & Project srl, oltre alla perdita economica di tutte le somme corrisposte, e da ultimo gli ulteriori danni subìti per tutti i titoli cambiari mandati all' incasso dalla società e risultati protestati. Controparte_1
Concludeva pertanto rassegnando le seguenti Conclusioni “Voglia l' Onorevole Tribunale Civile di Vibo Valentia – contrariis reiectis – IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il contratto di compravendita concluso tra il sig. e la in persona del Parte_1 CP_6 Controparte_1
l.r.p.t. è nullo e/o annullabile per violazione di norme imperative, non avendo il venditore dotato parte acquirente dei necessari documenti tecnici e di sicurezza del mezzo compravenduto;
accertare e dichiarare il grave inadempimento della concessionaria in persona del l.r.p.t. ai sensi dell' art. Controparte_1
1477 c.c.; conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione delle somme versate dal Sig. per l' acquisto del bene restituito, pari ad € 9.000,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 dalla data del pagamento sino all' effettivo soddisfo;
al rimborso delle spese per la stipula di polizza assicurativa, pari ad € 760,00, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese occorse per eseguire il passaggio di proprietà pari ad € 891,16, oltre interessi e rivalutazione. Condannare inoltre la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subìti da parte attrice, per il mancato utilizzo del mezzo, per il mancato guadagno, fermo tecnico nel periodo delle riparazioni, per i protesti elevati a seguito del mancato pagamento dei titoli cambiari illegittimamente mandati all' incasso dalla società convenuta, nonché al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore dell' Erario, in virtù dell' ammissione
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
dell' attore al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto anche della mancata adesione all' invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 così come convertito ai sensi degli artt. 96 e 642 1° comma cpc. IN SUBORDINE: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ai sensi degli artt. 1453, 1476 e 1477 c.c., essendo la cosa compravenduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico – sociale e dunque, in concreto, inidonea a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore a contrattare, oltre che per il comportamento tenuto da parte venditrice, contrario ai principi di buona fede e correttezza, con condanna di controparte alla restituzione delle somme versate dal Sig. per l' acquisto del bene restituito, pari ad € Parte_1
9.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento sino all' effettivo soddisfo, al rimborso delle spese per la stipula di polizza assicurativa, pari ad € 760,00, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese per eseguire il passaggio di proprietà pari ad € 891,16 oltre interessi e rivalutazione. Condannare inoltre la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subìti da parte attrice, per il mancato utilizzo del mezzo, per il mancato guadagno, fermo tecnico nel periodo delle riparazioni, per i protesti elevati a seguito del mancato pagamento dei titoli cambiari illegittimamente mandati all' incasso dalla società convenuta, nonché al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'
Erario, in virtù dell' ammissione dell' attore al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto anche della mancata adesione all' invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L.
132/2014 così come convertito ai sensi degli artt. 96 e 642 1° comma cpc”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_1 impugnando e contestando l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto
(sull'assunto che il mezzo non era coperto da alcuna garanzia per vizi occulti, poiché acquistato secondo la clausola “visto e piaciuto”), e chiedendone il rigetto.
1.3. Instaurato il contraddittorio, il processo veniva istruito documentalmente e a mezzo di escussione di prova testimoniale, articolata da entrambe le parti (nello specifico venivano sentiti i testi: ; ; e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
1.4. Con sentenza n. 161/2019 del 28.01.2019, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda proposta da e dichiarava interamente compensate tra le parti Parte_1 le spese di giudizio.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto:
-- che la domanda finalizzata alla restituzione della somma versata per l'acquisto del mezzo fosse inammissibile «essendo principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di simulazione relativa ad una compravendita, non è ammissibile inter partes la prova testimoniale in ordine all'ammontare del prezzo»;
-- che nel merito, «alla luce delle contrapposte risultanze documentali, non sono emersi elementi probatori tali da giustificare la dichiarazione di inadempimento del venditore»;
-- che «quanto alla presenza di vizi e alla mancata consegna del libretto ISPESL […] che dalla prova per testi espletata è emerso che il venditore si è fatto carico di provvedere all' eliminazione dei difetti denunciati e che parte attrice non ha allegato né provato la non
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conformità del mezzo compravenduto alla normativa tecnica vigente, la quale avrebbe potuto determinare la nullità del contratto per impossibilità giuridica dell' oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., ma ha contestato solo la mancata consegna del libretto rilasciato dal costruttore, fermo restando la necessità della denuncia della prima messa in esercizio inviata all' ISPESL, con attribuzione del numero di matricola e, a carico del proprietario, la richiesta di verifica periodica»;
-- che «nessuna prova concreta è stata fornita in merito al danno conseguente alla risoluzione del contratto di subappalto con la VRC Costruzioni, attesa la generica previsione contrattuale del compenso orario pattuito».
§ 2. Il giudizio di appello.
2.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, articolando quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo ha eccepito «violazione dell' art. 112 c.p.c. e dell' art. 115 c.p.c. – decisione ultra petita e omessa pronuncia sulla domanda di restituzione somme -violazione del principio di non contestazione».
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che la domanda di parte attrice mirava in primis alla restituzione delle somme già versate;
-- che, come già esposto negli atti del primo grado del presente giudizio, gli importi versati furono € 6.500,00 in contanti;
€ 2.000,00 tramite bonifico bancario;
€ 2.500,00 tramite il pagamento delle cambiali da aprile 2013 al mese di agosto 2013 (€ 500 x 5) e che tali circostanze sono tutte rimaste incontestate, per cui l' Organo Giudicante, non tenendone conto ai fini della decisione, ha violato il principio codicistico ex art. 115 c.p.c.;
-- che è errata la decisione per palese violazione del precetto contenuto nell' art. 1526 c.c. secondo cui “il venditore deve restituire le rate riscosse” anche nell' ipotesi di inadempimento da parte del compratore e che, pertanto, all' esito delle risultanze istruttorie,
l' Organo Giudicante avrebbe dovuto in ogni caso condannare il venditore alla restituzione del prezzo incassato, oltre al risarcimento degli ulteriori danni;
-- che la sentenza è viziata per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il Giudice deciso sulla base di un' eccezione giammai sollevata da controparte (simulazione relativa del contratto) e per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di tutte le somme versate dall' attuale appellante per l' acquisto del mezzo per cui è causa.
Con il secondo motivo di gravame ha eccepito «omessa pronuncia sulla domanda attorea di nullità e/o annullabilità del contratto di compravendita per violazione di norme imperative;
omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risoluzione contrattuale».
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che è innegabile che il venditore abbia omesso di consegnare il libretto ISPESL al compratore, documento necessario al fine di consentire l'utilizzo dello stesso, e tale
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affermazione non è stata smentita dalla società convenuta, la quale si è limitata a ribadire che le lamentele sarebbero stato formulate solo dopo il sollecito di pagamento ricevuto dall' attuale appellante: tale dichiarazione è smentita dai documenti;
-- che tale ultima circostanza è smentita dai documenti già versati in atti, poiché la consegna del libretto ISPESL fu richiesta già al momento dell' acquisto e, successivamente, formalizzata nella raccomandata del 13.07.2013, mentre la diffida di pagamento fu inviata solo nel mese di novembre 2013;
-- che ai sensi dell' art. 1477 c.c. è obbligo del venditore consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all' uso della cosa: il libretto ISPESL della gru rappresenta l' unico documento e/o titolo che ne consente l'utilizzo e che senza di esso la gru non può essere utilizzata;
-- che le disposizioni di legge previste in materia di conformità delle macchine, sono da considerarsi “norme imperative”, secondo l' accezione prevista dal codice civile per cui si può certamente sostenere che, in caso di mancanza di conformità della macchina, il contratto con il quale sia stata eventualmente ceduta, può essere giudicato nullo, con le prevedibili conseguenze restitutorie del prezzo e anche risarcitorie;
-- che il venditore non può considerarsi esonerato dagli obblighi di cui è gravato per legge facendo riferimento genericamente alla clausola “vista e piaciuta”, così come tale clausola non può essere considerata quale rinuncia assoluta a far valere qualsiasi azione od eccezione per tutti i difetti della macchina, potendosi considerare valida solamente per quei vizi riconoscibili con l' uso dell' ordinaria diligenza, mentre non ha nessuna efficacia nel caso di difetti “occulti”;
-- che, in ogni caso, la clausola “visto e piaciuto” inserita nel contratto per cui è causa deve essere considerata nulla, poiché priva della necessaria, espressa approvazione ai sensi dell' art. 1341 c.c.
Con il terzo motivo di gravame ha eccepito la «violazione dell' art. 115 c.p.c. –errata valutazione delle risultanze probatorie».
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di prime cure discendono da un' errata, parziale e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie, oltre che dall' incompleta istruttoria;
-- che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, l' esito dell' istruttoria ha confermato la ricostruzione dei fatti così come operata da parte attrice, nonché le gravi responsabilità e inadempimenti di parte convenuta;
-- che la sentenza è inficiata da vizio di motivazione, avendo l' Organo Giudicante omesso qualsiasi valutazione ed apprezzamento sulle risultanze istruttorie acquisite.
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Con il quarto motivo di gravame ha eccepito la «errata valutazione delle risultanze istruttorie in punto di risarcimento danno –omessa pronuncia sul danno conseguente all' illegittimo protesto cambiario».
A sostegno del motivo ha dedotto:
-- che il Giudice di primo grado ha ingiustamente rigettato la domanda di risarcimento danno, legittimamente avanzata da parte attrice, ritenendo che “..nessuna concreta prova è stata fornita in merito al danno conseguente alla risoluzione del contratto di subappalto con la VRC Costruzioni, attesa la generica previsione contrattuale del compenso orario pattuito”;
-- che l' allegato 9 del fascicolo di parte attrice contiene il contratto di subappalto a freddo sottoscritto in data 11.02.2013 tra la ditta individuale di AS RA e la società VRC
Costruzioni & Project srl;
con tale scrittura, le parti hanno concordato termini, condizioni di pagamento e modalità di esecuzione del suddetto contratto a cui, però, il sig. è Pt_1 rimasto inadempiente, per colpa esclusiva della società CP_1
-- che il mancato guadagno per il sig. ammonta almeno ad € 30.000,00; Pt_1
-- che dovrà essere riconosciuto al Sig. il risarcimento del danno Parte_1 determinato dai protesti subìti per il mancato pagamento degli effetti cambiari consegnati al venditore;
-- che il Giudice di primo grado, nel liquidare la sola domanda di risarcimento danni derivante dall' inadempimento al contratto di subappalto con una scarna motivazione, ha omesso completamente di valutare le ulteriori voci di risarcimento danni, così come formulate da parte attrice, ovvero il danno derivante dall' illegittima elevazione dei protesti cambiari, oltre che delle ulteriori spese sostenute (polizza assicurativa e passaggio di proprietà) in esecuzione del contratto di compravendita;
-- che il Tribunale nulla ha poi statuito in merito alla richiesta di risarcimento danni all' immagine commerciale e personale del sig. sempre conseguente ai protesti Pt_1 cambiari, al fermo tecnico: anche sotto tale profilo la sentenza è nulla per palese violazione dell' art. 112 c.p.c. e dovrà necessariamente essere riformata.
Tanto dedotto ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
2.2. Con atto depositato per via telematica in data 12.11.2019 si è costituita la CP_1 resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto, rassegnando le conclusioni di cui in
[...] epigrafe.
2.3. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e disposta la acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 10.12.2019, rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 novembre 2022.
Alla predetta udienza la causa veniva, quindi, nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024 all'esito della quale il collegio disponeva nuovo rinvio.
7 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 09.04.2025.
La parte appellante depositava note di trattazione e la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. I primi tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente.
3.1.1. In via preliminare occorre procedere ad una sintetica ricostruzione delle circostanze fattuali della vicenda che possono ritenersi pacifiche e non contestate alla luce delle difese spiegate dalle parti.
Con scrittura privata del 17.01.2013, acquistava presso la Concessionaria Parte_1
il veicolo usato marca Iveco tipo 190.36, con braccio elevatore gru, Controparte_1 targato BP389DV, per il prezzo di € 10.000,00 oltre iva (cfr. contratto allegato agli atti).
In virtù di quanto pattuito, il Pt_1
-- materialmente riceveva la consegna del veicolo (consegna che deve collocarsi in un arco temporale compreso tra la data di stipula del contratto e l'aprile 2013, data dell'intervento di riparazione presso l'autofficina del venditore);
-- procedeva al pagamento della somma di € 11.000,00, di cui € 6.500,00 in contanti, €
2.000,00 tramite bonifico bancario e tramite incasso da parte del venditore degli effetti cambiari dell' importo di € 500,00 ciascuno, dal mese di aprile 2013 al mese di agosto 2013.
Nel contratto di vendita veniva espressamente pattuita «la riserva di proprietà fino ad integrale pagamento del prezzo».
In seguito alla consegna del mezzo il accertava la presenza di alcuni problemi Pt_1 meccanici del veicolo e il venditore, ricoverato il veicolo presso la propria officina, provvedeva, nell'aprile 2013, alla riparazione del cambio ed alla sostituzione del serbatorio.
Con missiva del 12 luglio 2013 il inviava all' richiesta di Pt_1 Controparte_1
“restituzione del veicolo, restituzione delle somma e risarcimento del danno” lamentando l'omessa consegna del libretto ISPESL relativo alla gru e la conseguente impossibilità di utilizzare il mezzo
In data 27.11.2013, l' provvedeva ad inviare una diffida di pagamento Controparte_1 dell'effetto cambiario scaduto in data 30.09.2013.
In data 1 luglio 2014, a seguito del mancato integrale pagamento del prezzo, il Pt_1 procedeva alla riconsegna dell'automezzo (cfr. verbale di riconsegna in atti).
3.1.2. Ciò premesso, fondata è la censura articolata con il primo motivo di gravame.
Il giudice di prime cure ha posto a fondamento della propria decisione -in palese violazione del principio di cui all'art. 112 c.c.- un profilo, ossia quello relativo alla simulazione del prezzo della compravendita, giammai contestato ed eccepito dalle parti.
8 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Dal tenore della difesa spiegata dalla convenuta con la comparsa di Controparte_1 costituzione nel giudizio di primo grado e con le memorie ex art. 183 c.p.c. emerge, infatti, piuttosto chiaramente, che tale specifica questione non abbia costituito oggetto di contestazione.
La palese violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato impone, pertanto, di riformare sul punto la sentenza gravata analizzando le doglianze articolate nell'originario atto introduttivo del giudizio, riproposte con l'atto di appello e non valutate dal giudice di prime cure.
3.1.3. Fondati sono il secondo e terzo motivo di gravame (che, in quanto strettamente congiunti, devono essere trattati unitariamente).
Come detto, le parti hanno stipulato, nel gennaio 2013, un contratto di vendita con riserva della proprietà relativo al veicolo Iveco tipo 190.36, con braccio elevatore gru, targato
BP389DV.
E' pacifico sia che il predetto veicolo è stato consegnato al sia che non sia stato Pt_1 parimenti consegnato il libretto ISPESL relativo alla gru [il dato emerge univocamente - oltre che dalla non contestazione del dato da parte dell'appellato, originario convenuto- anche dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio e dalla missiva A/R
14583630699-9 di risconto alla missiva del 12.07.2013 nella quale parte odierna appellata riconosce espressamente la circostanza].
A fronte di tale mancata consegna -costituente inadempimento grave del venditore- deve, pertanto, ritenersi risolto il relativo contratto di vendita.
Ed invero a seguito alla stipula del contratto di vendita è sorta in capo ad CP_1
[...
ai sensi degli artt. 1476 e 1477 c.c., l'obbligazione di consegnare il bene al compratore insieme ai documenti relativi all'uso della cosa venduta.
L'appellata non ha, invece, consegnato la documentazione necessaria per l'utilizzo del braccio elevatore gru al momento della consegna del veicolo, né ha consegnato, dopo il tempestivo sollecito ricevuto (del luglio 2013), il libretto ISPESL, documento questo essenziale per utilizzo del mezzo in condizioni di sicurezza.
L'inadempimento deve considerarsi grave posto che tale documento risulta indispensabile nella vendita dei mezzi di lavoro usati, in quanto imposto dalla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro: la certificazione di conformità è imposta dall'art.72 del D.Lgs
81/08 laddove dispone che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine o attrezzature, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, a chi acquisti, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al predetto decreto.
L'assenza del libretto ISPSEL e di alcuna certificazione di conformità del macchinario alla normativa sulla sicurezza del lavoro costituisce inadempimento tale da comportare la risoluzione del contratto.
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Sul punto il collegio intende dare continuità alla copiosa giurisprudenza di legittimità che in tema di compravendita di veicoli ha ritenuto rientrante tra gli obblighi del venditore ex art. 1477 cod. civ., anche quello della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta.
Il venditore, pertanto, è inadempiente se non consegna tempestivamente i documenti insieme al bene e nel caso non ne abbia il possesso se non si attivi per entrarne in possesso per , provvedere alla consegna e in tal caso il compratore può chiedere, a norma dell'art
1453 cod. civ. la risoluzione del contratto (Sez. 2, Sent. n. 9207 del 2004).
La mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene compravenduto costituisce, quindi, un grave inadempimento che legittima la parte acquirente a chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto e che, a norma dell'art. 1453, comma terzo, cod. civ..
Né, d'altro canto, può ritenersi -come dedotto dall'appellato- che il venditore possa considerarsi esonerato dall'obbligo di consegna della documentazione in virtù della circostanza che nel contratto fosse previsto che il veicolo veniva «visionato, provato ed accettato nelle condizioni in cui si trova e senza garanzia alcuna per i vizi occulti».
Ed invero, in aderenza agli indirizzi ermeneutici dei giudici di legittimità, tale clausola non può essere interpretata come impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva, dovendosi, invece, ritenersi riferita solo allo stato apparente in cui si trova il bene compravenduto (ergo limitata ai vizi riconoscibili con l'utilizzo di una diligenza media) e, di certo, non estensibile anche alla mancata consegna dei documenti prodromici e necessari all'utilizzo del bene.
Il contratto di vendita deve, pertanto, ritenersi risolto ex art. 1453 c.c.
Alla risoluzione del contratto consegue (a fronte della già avvenuta materiale riconsegna del bene) l'obbligo per il venditore di restituzione al delle Controparte_1 Pt_1 somme effettivamente versate a titolo di pagamento del prezzo pattuito, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso all'effettivo soddisfo.
Non può essere, viceversa, riconosciuta la richiesta di restituzione delle somme versate per la stipula del contratto di assicurazione del veicolo e per il passaggio di proprietà dello stesso.
In merito si osserva: - quanto all'assicurazione, che la stessa ha ad oggetto l'autocarro usato marca Iveco tipo 190.36, con braccio elevatore gru, targato BP389DV e che, l'impossibilità di utilizzare in attività lavorativa il braccio elevatore perché sprovvisto del relativo libretto
ISPSEL, non impediva la circolazione del veicolo che, dunque, fin tanto che è stato nella disponibilità del costui ha potuto utilizzare come mezzo di trasporto;
- quanto al Pt_1 passaggio di proprietà del veicolo non vi è prova che la relativa spesa sia stata sostenuta dal
Pt_1
3.1.4. Non fondato è il quarto motivo di gravame
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Corretta e immune da cesure è la decisione assunta sul punto dal giudice di prime cure che ha ritenuto di rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata dal Pt_1
La dedotta sussistenza di danni appare, infatti, del tutto sfornita di prova.
In primo luogo occorre rilevare che nessuna concreta prova è stata fornita in merito al danno conseguente alla risoluzione del contratto di subappalto con la VRC Costruzioni.
In particolare dal contratto di sub appalto non vi è alcuna indicazione specifica in ordine alla circostanza che nell'esecuzione dello stesso dovesse essere utilizzato proprio il mezzo acquistato dal presso l' Pt_1 Controparte_7
Al di là di una sostanziale coincidenza temporale tra l'acquisto del veicolo e la stipula del contratto di subappalto, non vi è alcun dato oggettivo concreto che consenta di inferire la prova certa che ai fini dell'esecuzione della prestazione oggetto del suddetto contratto fosse necessario ed indispensabile l'utilizzo esclusivo del suddetto mezzo (il riferimento al
“noleggio…di n° 1 camino con braccio elevatore gru” contenuto nel contratto appare eccessivamente generico e né, d'altro canto, emerge prova che il non disponesse Pt_1 di altro e diverso mezzo rispetto a quello acquistato presso l'autosalone convenuto).
Nessun elemento ulteriore risulta fornito in tal senso nemmeno dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
L'assenza di prova di una correlazione e conseguenzialità tra l'acquisto del veicolo oggetto di controversia e la sua inutilizzabilità e l'inadempimento del contratto di subappalto comporta, pertanto, il corretto rigetto della domanda risarcitoria.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno determinato dai protesti subìti per il mancato pagamento degli effetti cambiari consegnati al venditore, appare sufficiente evidenziare che, in assenza di prova oggettiva della illegittimità del protesto, difetta la prova
(non fornita se non assertivamente) della concreta sussistenza di un danno all' immagine professionale o sociale del protestato.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Stante l'accoglimento parziale del gravame ed il rigetto della richiesta di risarcimento danni, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per 1/3 tra le parti e poste, per i restanti 2/3, a carico della parte soccombente sostanziale CP_1
[... e liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi (stante la non complessità delle questioni) oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 161/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia, resa nel giudizio recante il n. di RG 1831/2016, così provvede:
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1) In riforma della sentenza impugnata dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita stipulato tra e e per l'effetto condanna Parte_1 Controparte_1 quest'ultima a restituire a le somme da costui effettivamente versate a Parte_1 titolo di pagamento del prezzo pattuito, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al rimborso delle spese di giudizio di primo grado nei Controparte_1 confronti di che, compensate per 1/3, liquida per i restanti 2/3 in euro Parte_2
3.330,66 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a., da distrarsi a favore dell' Erario stante l' ammissione al gratuito patrocinio.
3) Condanna al rimborso delle spese di giudizio di appello nei confronti Controparte_1 di che, compensate per 1/3, liquida per i restanti 2/3 in euro 2.997,33 Controparte_1 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in data 01.09.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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