Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 24 aprile 2020
Sentenza 28 ottobre 2021
Parere definitivo 23 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01506/2025REG.PROV.COLL.
N. 00319/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 319 del 2022, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in RO, via dei Portoghesi 12;
contro
DE Fiore, non costituita in giudizio;
nei confronti
EZ PA, Commissione interministeriale RIPAM, Presidenza del Consiglio dei ministri, non costituiti in giudizio, TO D’Amico, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di RO (sezione prima) n. 11049/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Emiliano Pepe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellata indicata in intestazione impugnava davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di RO gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2242 di funzionari giudiziari nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, indetto con bando del 17 luglio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 luglio 2019, n. 59, dal quale era stata esclusa all’esito della prova preselettiva, in ragione del punteggio conseguito, inferiore a quello minimo: 31,03/60 contro 31,39/60 punti.
2. Nel contraddittorio con il Ministero della giustizia, la Commissione interministeriale RIPAM, il EZ PA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso era accolto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
3. La pronuncia di primo grado respingeva le eccezioni di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e di irricevibilità del ricorso e nel merito accoglieva le censure formulate nei confronti di uno dei quesiti della prova preselettiva, determinante per il raggiungimento del punteggio minimo da parte della ricorrente. A quest’ultimo riguardo era giudicato erroneamente formulato il quesito n. 25, così formulato: « Il Parlamento italiano in seduta comune svolge una serie di funzioni tra le quali: A. Avvia il procedimento di ritiro delle milizie dai campi profughi; B. Il Ministro dell'Interno, ma non quello degli Esteri che si nomina in seduta segreta per garantire la tutela del nome; C. Elegge i componenti del CSM per 2/3 tra professori ordinari della Università ed Avvocati da 15 anni; D. Avvia il procedimento di ritiro delle forze armate dalle missioni di pace ». L’errore era individuato nella risposta sub C, considerata quella corretta dall’amministrazione, nel riferimento alla quota di 2/3 dei componenti non togati del Consiglio superiore della Magistratura eletti dal parlamento in seduta comune, in luogo della quota di 1/3 prevista dalla Costituzione (art. 104, comma 4).
4. Per la riforma della sentenza i cui contenuti sono così sintetizzabili il Ministero della giustizia ha proposto appello.
5. L’originaria ricorrente non si è costituita in resistenza.
DIRITTO
1. Con un primo motivo viene censurato il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero appellante per violazione dell’art. 1, commi 300 e 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al rilievo a fondamento della statuizione secondo cui il medesimo Ministero deve considerarsi passivamente legittimato nel presente giudizio poiché esso concerne un concorso finalizzato all’assunzione di funzionari da immettere nei suoi ruoli, l’appello oppone che ai sensi delle citate disposizioni di legge l’organizzazione e la gestione della procedura concorsuale sono state delegate alla Commissione RIPAM e a EZ PA, sulle quali si concentrerebbe pertanto la legittimazione a resistere all’impugnazione dei relativi atti. Ne deriverebbe l’erroneità della condanna alle spese del giudizio di primo grado nei confronti del Ministero della giustizia, liquidate in € 1.500,00 nei confronti delle amministrazioni resistenti.
2. Con un ulteriore ordine di censure, concernenti il merito della presente controversia, nel riconoscere l’errore contenuto nella risposta al quesito n. 25 della prova, relativo alla quota di componenti laici dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria eletto dal Parlamento in seduta comune, si deduce che non vi sarebbe comunque dubbio che quella sarebbe « l’unica risposta plausibilmente corretta », laddove le altre sono palesemente errate. Su questa base si assume che la formulazione del quesito non fosse tale da indurre in errore i candidati, che dunque sarebbero in tesi stati in condizione di rispondere correttamente, quod non nel caso della ricorrente, che ha omesso di dare una risposta.
3. Le censure così sintetizzate sono infondate.
4. La legittimazione passiva del Ministero della giustizia nella presente controversia deve essere affermata sulla base dell’incontroverso dato sostanziale per cui la procedura concorsuale, pur delegata per legge ad altre amministrazioni, è nondimeno finalizzata all’assunzione di personale dipendente di ruolo dello stesso dicastero appellante. Il profilo ora posto in rilievo è dunque quello sulla cui base è predicabile la legittimazione passiva del Ministero della giustizia rispetto all’azione ex adverso proposta, di annullamento degli atti della procedura concorsuale svolta nel suo interesse. La legittimazione si fonda nello specifico su un’interpretazione estensiva dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., in ragione della quale l’espressione « pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato » va intesa fino ad includere la pubblica amministrazione nel cui interesse è emesso l’atto impugnato.
5. Nel merito, è incontroverso l’errore da cui è affetta la risposta al quesito individuata invece come corretta, posto che è pacifico che il Parlamento in seduta comune elegge i componenti “laici” del Consiglio superiore della Magistratura per la quota di « un terzo », prevista dall’art. 104, comma 4, Cost., mentre la stessa disposizione di legge fondamentale riserva alla componente elettiva formata da « tutti i magistrati ordinari » la restante quota di due terzi.
6. Il dato ora esposto è sufficiente a ritenere illegittimo il quesito e dunque a confermare la statuizione di accoglimento resa in primo grado. La base logico-giuridica di una prova concorsuale di stampo nozionistico quale quella in discussione, in cui al candidato non si richiede alcuna attività intellettiva di elaborazione di dati e concetti, è data dall’univocità della risposta individuata come corretta dall’amministrazione, in difetto della quale la sua attitudine selettiva viene irrimediabilmente compromessa. Ciò premesso, la censura dell’appello ora in esame si pone invece nella non condivisibile prospettiva secondo cui anche in presenza di una risposta obiettivamente errata ma che si dovrebbe supporre essere corretta il quesito sarebbe valido. L’evidente insostenibilità dell’assunto conduce dunque al rigetto della censura e con essa dell’appello.
7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’originaria ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO